Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a),

della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e

sul patrocinio legale nelle preture), promosso con l'ordinanza emessa

l'11 novembre 1985 dal Tribunale di Lucca sul ricorso proposto da Di

Figlia Carlo, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1ª serie

speciale dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 (R.O. n. 266/1986), il

Tribunale di Lucca, sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, laureato

in giurisprudenza, al fine di essere ammesso ad esercitare il

patrocinio legale dinanzi alle preture ai sensi dell'art. 6, lett. a)

della legge 7 luglio 1901, n. 283, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della suindicata disposizione, che - per

effetto del richiamo operato dalla lett. b) dello stesso articolo -

consente il patrocinio legale dinanzi alle preture, oltre che agli

avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed agli

studenti della facoltà di giurisprudenza che abbiano sostenuto gli

esami di diritto civile, penale e commerciale, e di procedura civile

e penale, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma

secondo, e 33, comma quinto, Cost.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sent. n.

127 del 1985, ha dichiarato illegittimo il solo art. 6, lett. b),

della suindicata legge, concernente i cosiddetti patrocinatori legali

non giurisperiti, senza prendere in esame i cosiddetti patrocinatori

giurisperiti di cui all'art. 6, lett. a), osserva il giudice a quo

che quest'ultima disposizione appare in contrasto con vari precetti

costituzionali.

In primo luogo, con l'art. 3, comma primo, Cost., in quanto

l'esercizio della professione davanti al pretore non può essere

disciplinato da norme tra loro contrastanti, con l'effetto di porre

sullo stesso piano professionisti con titolo di studio diverso

(studenti in legge e laureati). Tanto più che, ai sensi dell'art. 8

del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 24

luglio 1985, n. 406, i laureati in giurisprudenza possono essere

ammessi, quali praticanti procuratori, ad esercitare il patrocinio

davanti alle preture per un periodo non superiore a quattro anni,

mentre, ai sensi della disposizione impugnata, gli studenti in

giurisprudenza che abbiano superato determinati esami sono ammessi al

patrocinio senza limiti di tempo.

Appare inoltre violato l'art. 33, comma quinto, Cost., per essere

consentito l'esercizio della professione legale senza il preventivo

vaglio dell'esame di Stato.

Infine, l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non si è

accertata l'idoneità ad esercitarlo sembra in contrasto con l'art.

24, comma secondo, Cost., poiché il diritto alla difesa deve essere

inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

Non vi è stata costituzione della parte privata, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - È denunciato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., l'art. 6,

lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei

procuratori e sul patrocinio legale nelle preture).

La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi

alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che

agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed

a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline

universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto

commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre,

combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo

(che alla lett. a) fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi

dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il

patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di

tribunale.

Ciò è ritenuto, dal giudice a quo, lesivo di vari precetti

costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito

l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti

che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo,

per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi

titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perché il diritto di

difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida

assistenza tecnica.

2. - Come ha ricordato il giudice a quo, questa Corte si è già

pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n.

127 del 1985.

Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti

della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno

specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti

alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In

particolare si è occupata del patrocinio davanti alle sole "preture

minori" (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi

del combinato disposto degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge n.

283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di

consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata

condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti

esperienze professionali).

La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi

del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o

procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. a), ed

iscritti in apposito albo ad opera del Presidente del tribunale,

previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture

site in comuni sede di tribunale (art. 6, lett. a), che nelle preture

ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett. b, prima

parte).

Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un

caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il

patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui

alla lett. a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo

quale è delineato dall'art. 6, lett. a) e b), della legge n.

283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985,

poiché censura nella sua globalità la disciplina del patrocinio

davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e

procuratori.

3. - La questione è fondata.

Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si è negato che abbia

una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle

preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza

apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non

preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica

costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da

equipollente di esso.

Al riguardo si è infatti osservato che l'esenzione dei

patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata

giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio

pretorile, di "autodifesa", poiché questa è subordinata

all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed è ammessa

solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed

implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica

che dia garanzie di "tecnica" adeguatezza; che la pretesa minore

importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore è

contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo,

della competenza del pretore, che è ovviamente identica in tutte le

preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile

reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non

agevole accessibilità di questi ultimi, che costituì una delle

ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare

ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi

di comunicazione.

Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori

abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresì per i

patrocinatori di cui all'art. 6, lett. a), stessa legge. Invero, né

la qualifica professionale (notaio) né il titolo culturale (laurea

in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di

laurea) ad essi richiesti possono assicurare quell'indispensabile

vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione

forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non

ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto

finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale

nettamente diversa) sono in grado di garantire.

Né vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento

giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in

giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In

proposito è sufficiente rilevare che quella del vice- pretore è una

funzione a carattere onorario e non già una attività professionale,

come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata

limitata ad un triennio (con possibilità di conferma) mentre

l'esercizio della professione del patrocinatore è senza limiti di

tempo; che, infine, la nomina è subordinata a un rigoroso vaglio di

idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 33,

comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. a) e b), della

legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in

giurisprudenza e studenti che abbiano superato determinati esami di

tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle

preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale

ufficio.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre

dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle

disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le

norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del

regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5

della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza

dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio-decreto 6

settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti

alle preture); l'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n.

1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3

della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi

alle preture).

È appena il caso di rilevare che la presente decisione è

riferita al patrocinio davanti alle preture, e non anche a quello

davanti agli uffici di conciliazione (art. 82, comma primo, c.p.c.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a),

nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della

legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul

patrocinio legale nelle preture);

Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del

regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5

della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza

dei pretori e dei conciliatori); dell'art. 2 del regio-decreto 6

settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti

alle preture); dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n.

1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli artt. 1 e 3

della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi

alle preture).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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