Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei

lavoratori autonomi), in relazione all'art. 3, ottavo comma, della

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza

emessa il 19 febbraio 1997 dal tribunale di Cremona nel procedimento

civile vertente tra Tartari Lucio e l'INPS, iscritta al n. 269 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Tartari Lucio e dell'INPS;

Udito nella udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Tartari Lucio e Carlo De

Angelis per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con

cui il pretore di Cremona aveva respinto una domanda rivolta all'INPS

per il ricalcolo dell'importo della pensione d'anzianità sulla base

della sola contribuzione obbligatoria, il tribunale di Cremona, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il

19 febbraio 1997, questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione -

dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei

trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), in relazione

all'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297

(Disciplina dei trattamentidi fine rapporto e norme in materia

pensionistica), nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa

mista (derivante, nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori

versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli obbligatori

e volontari versati nella gestione dei lavoratori dipendenti), non

prevede che la pensione di anzianità, per la quota imputabile al

periodo di iscrizione del lavoratore alla gestione dei lavoratori

dipendenti, non possa essere liquidata in misura inferiore a quella

calcolata sulla base del cumulo dei soli contributi obbligatori,

qualora questi siano sufficienti a far maturare il diritto alla

pensione.

Il rimettente - esclusa l'applicabilità, per la diversità della

fattispecie, delle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del

1989, n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994 - rileva che, assunto come

base di riferimento (ai sensi del citato art. 3, ottavo comma, della

legge n. 297 del 1982) l'ultimo periodo di iscrizione al fondo,

durante il quale il ricorrente aveva versato la contribuzione

volontaria, si ottiene (secondo quanto emerso da una consulenza

tecnica di ufficio) un assegno pensionistico di importo inferiore a

quello calcolato sulla base delle sole contribuzioni obbligatorie,

già sufficienti per la maturazione del diritto alla pensione. Donde

il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale delle norme

denunciate, sotto il profilo dell'irrazionalità di un trattamento

pensionistico inferiore nel caso di versamento (anche) di contributi

volontari rispetto al caso in cui tale versamento (ulteriore) non vi

sia stato, e sotto il profilo della vanificazione delle finalità

della contribuzione volontaria ove questa comporti la "compressione"

dell'importo dell'assegno pensionistico rendendolo non adeguato alla

contribuzione (obbligatoria e volontaria) complessivamente versata.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sottolinea

che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della

denunciata normativa comporterebbe l'accoglimento della domanda, con

conseguente rideterminazione dell'assegno pensionistico.

2. - Si sono costituite in giudizio entrambe le parti.

La parte privata ha ribadito la correttezza dell'interpretazione

già prospettata con il ricorso davanti al Pretore, sostenendo

l'immediata applicazione anche al caso di specie delle citate

sentenze della Corte costituzionale.

L'INPS ha invece chiesto la declaratoria di infondatezza della

questione, in quanto nel giudizio a quo "si prescinde dal compimento

dell'età pensionabile da parte dell'interessato", mentre nelle

sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 428 del 1992,

n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995 si ha riguardo all'importo della

pensione nel momento dell'età pensionabile, con la conseguenza che

nella specie, ove si riliquidasse la pensione con riferimento a tale

momento (in applicazione del principio di cui alla sentenza n. 428

del 1992), gli effetti decorrerebbero dal 1 agosto 2001, tenuto conto

della data di nascita dell'interessato (6 luglio 1936) e dell'età

pensionabile prevista per gli esercenti le attività commerciali (65

anni). Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Cremona ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della

Costituzione - del combinato disposto dell'art. 16 della legge 2

agosto 1990, n. 233, e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che la pensione

di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del

lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori

autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non

possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei

lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base

ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano

sufficienti a far maturare il diritto alla pensione.

Il rimettente prospetta l'ipotesi di un lavoratore che abbia già

conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva

obbligatoria, e che negli ultimi cinque anni abbia versato contributi

volontari nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, dopo

aver versato contributi obbligatori in tale fondo ed in quello della

gestione dei lavoratori autonomi. L'applicazione della norma

denunciata, imponendo la considerazione (al fine di individuare la

retribuzione pensionabile) delle ultime 260 settimane di

contribuzione antecedenti la decorrenza del trattamento

pensionistico, comporterebbe - secondo il rimettente stesso -

l'irrazionale ed ingiusto risultato di determinare un trattamento

pensionistico inferiore a quello spettante sulla base della sola

contribuzione obbligatoria, già sufficiente a far maturare il

diritto a pensione.

2. - La questione è infondata, muovendo il giudice a quo da un

erroneo presupposto interpretativo.

L'art. 16 della legge n. 233 del 1990 stabilisce infatti che, in

caso di cumulo dei periodi assicurativi presso diverse gestioni, è

liquidata un'unica pensione, il cui importo deve corrispondere alla

somma delle quote di pensione calcolate in base alla contribuzione

finale presso ciascuna gestione. Ciò implica il frazionamento della

retribuzione pensionabile in rapporto ai singoli periodi di

iscrizione del lavoratore alle diverse gestioni; con conseguente

rinvio, per la quota di pensione riguardante la gestione dei

lavoratori dipendenti, alle "norme dell'assicurazione generale

obbligatoria" (comma 1, lettera b), del citato art. 16), e in

particolare all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982.

Poiché le censure formulate dal giudice rimettente attengono solo

alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per

l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la

sollevata questione di legittimità costituzionale è dunque da

ritenere circoscritta proprio al disposto di quest'ultimo articolo,

non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi

assicurativi. Ma la norma stessa è rimasta modificata dalle pronunce

di questa Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno

dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui essa

non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo

quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in

misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente

contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento

dell'anzianità contributiva minima.

Giova in proposito rammentare che questa Corte ha più volte posto

in evidenza gli effetti paradossali ai quali conduceva l'articolo in

parola, allorché la contribuzione previdenziale volontaria,

successiva a quella obbligatoria già sufficiente alla maturazione

del diritto a pensione, fosse venuta a determinare un peggioramento

del trattamento pensionistico, con riguardo a quello che sarebbe

spettato ove il lavoratore avesse omesso di effettuare l'ulteriore

contribuzione volontaria. E da tale considerazione muovono, non solo

le due succitate, ma anche altre pronunce (come le sentenze n. 427

del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989, n. 822 del 1988), la cui

ratio decidendi è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il

perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore

contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad

incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve

comunque poter compromettere la misura della prestazione

potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che

sarebbe infatti da considerare palesemente contrastante con gli artt.

3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenza n. 388 del

1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei

trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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