Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma primo,

della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino

urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza

emessa il 5 luglio 1991 dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di

Scicli nel procedimento penale a carico di Selvaggio Giuseppe,

iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli nel corso

di un procedimento penale contro Giuseppe Selvaggio, imputato del

reato previsto dall'art. 20, lett. b della legge del 28 febbraio

1985, n. 47, per avere eseguito opere edili consistenti nella

soprelevazione e realizzazione di un muro di recinzione, ha sollevato

con ordinanza del 5 luglio 1991 questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale

siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria

delle opere abusive), nella parte in cui prevede che

"l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ( ..) per la

costruzione di recinzioni, con l'esclusione di quelle dei fondi

rustici di cui all'art. 6". Il giudice rimettente ritiene che tale

costruzione sia soggetta in base alla normativa nazionale a

concessione edilizia, sì che la sua edificazione senza concessione

integrerebbe il reato contestato. In base della normativa regionale

siciliana, sospettata di illegittimità costituzionale, l'opera è

invece soggetta al regime delle autorizzazioni e per il combinato

disposto dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10

agosto 1985, n. 37 e dell'art. 10, secondo comma, legge 28 febbraio

1985, n. 47, il fatto in contestazione sarebbe penalmente privo di

rilevanza.

Il dubbio di legittimità costituzionale è stato prospettato in

relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. Il

Pretore ritiene violato il principio della riserva di legge statale

in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto

sarebbero sottratte al regime della concessione opere sottoposte a

tale regime secondo la legge nazionale: essendo previsto per queste

opere il regime dell'autorizzazione, ne risulterebbero penalmente non

sanzionati fatti che costituiscono reato secondo la legislazione

nazionale.

Sotto altro profilo il giudice rimettente ritiene violato l'art. 3

della Costituzione, in quanto la norma denunziata verrebbe a creare

una situazione di diseguaglianza tra cittadini, sottraendo alla

sanzione penale chi edifica nel territorio della Regione Siciliana

recinzioni di fondi urbani senza concessione edilizia, compiendo atti

che, nel resto del territorio nazionale, costituiscono reato.

L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, del 6

novembre 1991.

2. - È intervenuta in giudizio la Regione Siciliana che ha

sottolineato come nonostante nella materia de qua sia riconosciuta

alla Regione potestà legislativa esclusiva, il legislatore regionale

ha sottoposto al regime autorizzatorio tutte le opere edilizia

previste dalla normativa statale, confermando la gratuità delle

stesse (art. 5, ultimo comma) e facendo rinvio al sistema di sanzioni

previsto dall'art. 10 della legge del 1985, n. 47 (cfr. artt. 1 e 5

legge regionale n. 37 del 1985).

La Regione ritiene che l'assunto del Pretore secondo il quale la

costruzione di recinzioni, contrariamente a quanto espressamente

previsto dalla norma regionale impugnata, nel restante territorio

nazionale sarebbe soggetta a concessione edilizia, sia palesemente

infondato, alla luce della dottrina e della giurisprudenza

amministrativa e penale. La consolidata interpretazione

giurisprudenziale del combinato disposto degli artt. 1 della legge n.

10 del 1977, 48 della legge n. 457 del 1978 e 7 della legge n. 94 del

1982 è nel senso che la costruzione di recinzioni sia soggetta al

regime delle autorizzazioni. Ne segue che è da disattendere

l'interpretazione prospettata dal giudice a quo, dovendosi invece

prendere atto del consolidato orientamento giurisprudenziale della

Corte di cassazione e della magistratura amministrativa, che

costituisce diritto vivente.

Cadono pertanto, ad avviso della Regione, entrambe le censure di

incostituzionalità sollevate dal giudice a quo, essendo

perfettamente uguale il regime giuridico (cioè di non soggezione

alla sanzione penale ex art. 10, secondo comma della legge n. 47 del

1985) tanto per chi edifica opere di recinzione nell'isola quanto per

chi le edifica nel resto del territorio nazionale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge Regione

Siciliana del 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui comprende tra

le opere edilizie da eseguire previa autorizzazione la costruzione di

recinzioni, escluse quelle di fondi rustici. Non essendo richiesta

per la realizzazione di tali opere nel territorio siciliano la

concessione di edificare, ritenuta necessaria secondo la legislazione

dello Stato, ma essendo richiesta la sola autorizzazione, ne

seguirebbe un differenziato regime sanzionatorio.

Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato in

relazione all'art. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La premessa dalla quale muove il giudice rimettente, consistente

nella ritenuta difformità di disciplina in ordine al regime

(autorizzazione o concessione) riservato alla edificazione di

recinzioni dalla legislazione nazionale e dalla legislazione

regionale, con la conseguente diversità di rilevanza penale di

identiche situazioni di fatto, non trova riscontro in una adeguata

interpretazione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità.

La legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, adottata

nell'ambito delle competenze legislative previste dall'art. 14,

lettera f) dello Statuto della Regione (Regio Decreto legislativo 15

maggio 1946, n. 455), nel dettare nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistica edilizia, prevede all'art. 5 le opere da

eseguire previa autorizzazione del sindaco, senza che sia richiesta

la concessione. Questa norma disciplina nella regione la materia

regolamentata specificamente dall'art. 7 del decreto legge 23 gennaio

1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e di tale

disposizione ripete il contenuto, con alcune integrazioni che non ne

mutano la portata sostanziale.

Già l'art. 7, secondo comma, del decreto legge n. 9 del 1982,

prevede la non necessarietà della concessione e la gratuità della

autorizzazione, tra l'altro, per le opere costituenti pertinenze o

impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti,

nell'evidente considerazione che queste, come le altre opere

menzionate nella medesima disposizione, non comportino trasformazione

urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

È noto che l'esperienza ha visto emergere problemi in materia di

recinzioni: opere non espressamente previste dalla legge statale ma

interpretativamente ritenute non soggette a concessione, venendo in

considerazione muri di recinzione di modeste dimensioni o comunque di

natura pertinenziale, in quanto strumentalmente collegati al miglior

uso di edifici preesistenti. Queste conclusioni sono state

generalmente accolte dalla giurisprudenza e talvolta rafforzate dalla

considerazione che una recinzione non è di per sé suscettibile di

utilizzazione autonoma rispetto al bene principale, né ha un carico

urbanistico diverso da quello dell'immobile cui si riferisce. Si è

così giunti a sottolineare la assurdità delle conclusioni cui si

perverrebbe ove la recinzione fosse assoggettata al regime delle

concessioni, con la possibilità di acquisto ope legis del manufatto

abusivo, la sola recinzione, al patrimonio del comune in caso di

inottemperanza alla sanzione dell'ordine di demolizione.

In questo contesto interpretativo va letta la disposizione

regionale. L'art. 5 della legge del 1985, n. 37, nel prevedere

espressamente la costruzione di recinzioni tra le opere da eseguire

previa autorizzazione e senza che sia richiesta la concessione

edilizia, non introduce elementi di difformità rispetto alla legge

statale; integra piuttosto la formula da questa adottata, alla

ricerca di una maggiore chiarezza nel contesto di previsioni che,

tutte, escludono un nuovo carico urbanistico. Il tenore complessivo

della disposizione nella quale si colloca la norma sospettata di

illegittimità costituzionale ne consente una adeguata lettura nel

più ampio e generale contesto delle pertinenze, pure previste come

soggette ad autorizzazione dalla stessa disposizione. La espressa

menzione delle recinzioni costituisce anzi una specificazione

chiarificatrice della previsione più generale, ancorata alla

funzione dell'opera e sotto questo aspetto idonea a connotarne anche

i limiti dimensionali.

Mancano dunque, come ha rilevato intervenendo in giudizio la

Regione, le stesse premesse che hanno alimentato il dubbio di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto

1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere

abusive), nella parte in cui prevede che "l'autorizzazione del

sindaco sostituisce la concessione .. per la costruzione di

recinzioni, con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui

all'art. 6", in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Modica, sezione distaccata di

Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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