Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge

8 gennaio 1952 n. 6 (Istituzione della Cassa Nazionale di previdenza e

di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) nel testo

sostituito dall'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 (Modifiche

alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla istituzione della Cassa Nazionale

di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 luglio 1978 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Scarselli Luigi e Cassa Nazionale di

previdenza ed assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 624 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 28 maggio 1979 dal Pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Frezza Mario e Cassa Nazionale di

previdenza ed assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 666 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 332 dell'anno 1979.

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di previdenza ed

assistenza degli avvocati e procuratori e gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il giudice relatore

Francesco Greco;

uditi l'avv. Alessandro Nigro per la Cassa Nazionale previdenza ed

assistenza avvocati e procuratori e l'Avvocato dello Stato Paolo

D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con nota del 28 settembre 1977 la Cassa Nazionale di

previdenza per avvocati e procuratori comunicava all'Avv. Luigi

Scarselli che gli era stato riconosciuto il diritto a pensione di

anzianità con decorrenza dall'1 giugno 1977, ma che relativi ratei

sarebbero stati trattenuti fino ad avvenuta compensazione con il

credito di lire 1.453.135, vantato dalla Cassa stessa per contributi

omessi nel decennio 1963 - 1973 e relativi interessi.

Con ricorso al Pretore di Napoli l'assicurato lamentava

l'illegittimità di tale ultima determinazione della Cassa ed, in

particolare, eccepiva, da un lato la prescrizione dei contributi

anteriori al 1971 e, dall'altro, la illegittimità costituzionale

dell'art. 45 legge 8 gennaio 1952 n. 6, come sostituito dall'art. 21

legge 25 febbraio 1963 n. 289, in relazione all'art. 38 Cost. nella

parte in cui prevede che l'iscritto, il quale sia, a qualunque titolo,

debitore verso la Cassa, è ammesso al godimento della pensione, ove ne

sussistano le condizioni, previa detrazione delle somme dovute e dei

relativi interessi.

Il giudice adito, ritenendo la seconda eccezione rilevante e non

manifestamente infondata, ne rimetteva l'esame a questa Corte con

ordinanza 5 luglio 1978 (R.O. n. 624/78), regolarmente notificata,

comunicata e pubblicata con la G. U. n. 45 del 14 febbraio 1979.

Osservava in particolare che l'illimitata possibilità di

soddisfazione delle ragioni creditorie dell'ente erogatore sull'importo

della pensione, come prevista dalla norma censurata, appariva in

contrasto con la garanzia costituzionale di attribuzione al lavoratore,

in caso di vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita:

essa, invero, si concreta nella possibile soppressione, sia pure

temporanea, del trattamento pensionistico, il cui carattere

prevalentemente alimentare non può fondatamente revocarsi in dubbio e

costituisce anzi il motivo ispiratore di principi generali

dell'ordinamento, in forza dei quali si esclude ogni disponibilità del

trattamento stesso da parte degli interessati ed ogni soggezione a

misure cautelari o espropriative ovvero a compensazione (art. 1246 n. 3

cod. civ.).

In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo si

limitava, poi, alla mera affermazione di sussistenza della stessa.

2. - In un giudizio di identico oggetto (riconoscimento del diritto

a pensione ad un avvocato con decorrenza dall'1 agosto 1976 e

trattenuta integrale dei relativi ratei fino a concorrenza della somma

di lire 3.684.200, pretesi dalla Cassa per contributi omessi ed

interessi) la stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata anche dal Pretore di Lucca con ordinanza emessa il 28 maggio

1979 (R.O. n. 666/ 79), ritualmente comunicata, notificata e pubblicata

con la G. U. n. 332 del 5 dicembre 1979.

Ai fini della rilevanza della questione, il giudice a quo osservava

che non avevano fondamento le eccezioni di decadenze, opposte dal

ricorrente alla pretesa della Cassa di compensare il trattamento

pensionistico dovuto con il proprio credito per contributi ed interessi

e che l'eccezione di prescrizione dei contributi stessi, per essere

solo parzialmente fondata, implicava esclusivamente la riduzione e non

l'estinzione dell'intero credito opposto in compensazione, onde

rimaneva pur sempre pregiudiziale la questione di costituzionalità

della norma sopra citata, nella parte in cui legittima la Cassa alla

preventiva ed integrale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie

sull'erogando trattamento pensionistico.

Nel merito di tale questione, oltre a rilevare il contrasto della

norma censurata con l'art. 38 Cost. per ragioni sostanzialmente

analoghe a quelle già svolte dal Pretore di Napoli, deduceva altresì

la violazione dell'art. 3 Cost., per il deteriore trattamento dalla

norma stessa riservato ai pensionati della Cassa rispetto a quelli

soggetti al regime assicurativo generale.

Infatti, mentre per primi si consente la sospensione della

erogazione dell'intera pensione fino al recupero delle somme vantate in

credito dall'ente gestore, per secondi l'art. 69 della legge n. 153/69

prevede che crediti dell'I.N.P.S. possono essere soddisfatti sui ratei

di pensione soltanto nella misura di un quinto degli stessi.

Né ragionevole giustificazione di siffatta disparità di

trattamento può ravvisarsi nella non omogeneità dei sistemi

assicurativi posti a confronto poiché, ad onta di questa, la ratio

della previsione limitativa posta a fondamento della disposizione del

citato art. 69 legge n. 153/69 risulta pienamente valida anche

nell'ambito della previdenza forense: tanto più se si considera che

appunto tale ratio ispira il disposto dell'art. 22 della stessa legge

n. 289/63 (secondo il quale alle pensioni ed agli assegni corrisposti

dalla Cassa si applicano, per quanto riguarda il sequestro, il

pignoramento e la cessione, le disposizioni vigenti per dipendenti

statali), onde risulta avvalorata l'intrinseca irrazionalità della

speciale disciplina dettata dalla norma censurata esclusivamente in

relazione al debito del professionista verso la Cassa.

3. - In entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, insistendo per la

declaratoria di infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha, in particolare, osservato che è

improprio, nella fattispecie, il richiamo all'art. 38 Cost.,

trattandosi di una forma previdenziale di categoria. Inoltre, il

precetto costituzionale istituisce la garanzia di mezzi adeguati alle

esigenze di vita solo in relazione ad eventi che incidono negativamente

sulla capacità di lavoro e di guadagno (infortunio, malattia,

invalidità e vecchiaia), determinando così una situazione di bisogno:

nella specie, invece, si tratta di una pensione di anzianità, la cui

funzione differisce da quella delle forme previdenziali testé

ricordate, in quanto la erogazione del relativo trattamento è

correlata alla sola circostanza dell'avvenuto versamento di un certo

numero di contributi, sicché rispetto ad essa non è dato apprezzare

ragioni di intangibilità identiche a quelle che valgono per le forme

previdenziali destinate, secondo il precetto costituzionale, a

sovvenire in caso di bisogno dell'assicurato.

D'altra parte, anche l'intangibilità dei trattamenti assicurati

attraverso tale forma di previdenza è soltanto parziale e non

assoluta; e lo stesso principio di automaticità delle prestazioni,

sebbene sia venuto generalizzandosi nel nostro ordinamento, da un lato

non ha rilievo costituzionale e dall'altro risponde ad una linea di

tendenza, attuabile con la gradualità consentita dalla particolare

struttura e funzione delle varie forme di previdenza e dalle

caratteristiche proprie delle rispettive fonti di finanziamento: si

spiega perciò che ordinamenti previdenziali di categoria, come quello

forense, finanziati essenzialmente attraverso contributi degli

appartenenti alla categoria stessa, possono prevedere eccezioni a quel

principio, specie quando, come nella fattispecie, il credito il cui

recupero comporta la temporanea sospensione del trattamento

pensionistico, avendo natura contributiva, attiene esso stesso alle

fonti di finanziamento ed ha, perciò, un rilievo tutto interno al

rapporto assicurativo.

Tale rilievo rende anche ragione all'impossibilità di porre a

confronto, per giudicare della legittimità del regime di

intangibilità o meno del trattamento pensionistico, il caso

riconducibile a detta fattispecie con altri in cui le posizioni

contrapposte di debito o di credito attengono a vicende estranee al

rapporto assicurativo, anche se, in ipotesi, intercorrenti fra le parti

di questo.

Ne deriva che è mal posto il riferimento all'art. 69 della legge

n. 153 del 1969, afferente ad un sistema pensionistico diversamente

strutturato: la norma censurata, invece, ha lo scopo di assicurare alla

Cassa mezzi finanziari necessari all'erogazione delle prestazioni e

costituisce l'implicazione del fatto che all'iscritto viene assicurata

anche la computabilità di periodi in relazione ai quali risulti moroso

nel versamento dei contributi.

Ugualmente improprio è il riferimento all'art. 22 della legge n.

289/63 che garantisce l'intangibilità del trattamento pensionistico

erogato dalla Cassa soltanto rispetto a vicende estranee al rapporto

assicurativo e non interno ad esso, come la suddetta morosità.

4. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Napoli si

è costituita la Cassa Nazionale di previdenza degli avvocati e

procuratori prospettando preliminarmente l'inammissibilità della

questione.

Deduce al riguardo la difesa della Cassa che, nel corso del

giudizio a quo era stata prospettata l'eccezione di improcedibilità

della domanda per mancato esperimento preventivo della procedura

amministrativa di cui all'art. 12 della legge 8 gennaio 1952 n. 6,

talché il giudice adito avrebbe dovuto, prima di ogni altro

provvedimento, adottare quelli di cui all'art. 443 cod. proc. civ. onde

consentire detto esperimento. Inoltre, essendo stata dal ricorrente

sollevata eccezione di prescrizione estintiva dei contributi afferenti

al periodo 1963 1971, l'esame di questa doveva necessariamente

precedere la deliberazione della questione di costituzionalità,

essendo evidente che, nell'ipotesi di accertata insussistenza del

credito opposto in compensazione dalla Cassa, non vi sarebbe stato

luogo all'applicazione della norma censurata.

Tali omissioni, ad avviso della Cassa, rendono detta questione

meramente eventuale e perciò priva dei requisiti richiesti dall'art.

23 della legge n. 87/53.

Nel merito, secondo la difesa della Cassa, la questione non ha

fondamento.

L'art. 38 Cost. non può essere utilmente richiamato a proposito

della previdenza dei professionisti forensi per quali non esistono

tutte quelle forme di protezione sociale che detto precetto prevede per

"lavoratori" a nell'accezione usuale e più ristretta di lavoratori

subordinati ".

D'altra parte quella previdenza, come riconosciuto anche da questa

Corte (sent. n. 62/77), è imperniata su di una esasperata applicazione

del principio di solidarietà, in quanto implica l'erogazione di

trattamenti minimi uguali per tutti, quale che sia l'onere contributivo

gravante su ciascuno; né ha senso commisurarne singoli istituti al

principio dell'adeguatezza alle esigenze di vita dell'assicurato,

quando è notorio che siffatti trattamenti sono nel loro complesso

largamente inadeguati a tali esigenze.

Inoltre, lo stesso principio di intangibilità dei trattamenti

pensionistici, anche a volerlo configurare come un principio generale

dell'ordinamento, non è privo di eccezioni talora disposte dal

legislatore in considerazione della particolare natura o finalità dei

crediti che su di essi possono trovare soddisfazione; e nessuna

eccezione appare più giustificata di quella che, come nella

fattispecie, è strumentale al recupero, da parte della Cassa, dei

finanziamenti sui quali si impernia il sistema previdenziale da essa

gestito.

Infine, non sono, nel caso in esame, applicabili principi in base

ai quali questa Corte (sent. n. 22/69) ebbe a dichiarare

l'illegittimità dell'art. 128, secondo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935

nella parte in cui attribuiva all'I.N.P.S. il diritto di trattenere

sulle pensioni l'ammontare delle somme dovutegli in forza di

provvedimenti dell'autorità giudiziaria: tale declaratoria

presupponeva il riconoscimento che la ritenuta a soddisfacimento di

crediti dell'ente erogatore estranei al rapporto contributi - pensione

introduceva nel rapporto stesso un elemento abnorme e con esso

incompatibile; nel caso in esame, invece, la ritenuta è appunto

funzionale al ripristino della normalità di quel rapporto.

Nell'imminenza dell'udienza la Cassa Nazionale di previdenza ed

assistenza a favore degli avvocati e procuratori ha depositato una

memoria con la quale insiste nella già eccepita inammissibilità della

questione e, comunque, nella deduzione di infondatezza della medesima.

Per quanto concerne il primo profilo, ribadisce che il giudice a

quo, con l'ordinanza di rimessione, non ha adeguatamente esaminato la

rilevanza della questione, in relazione alle proposte eccezioni di

improcedibilità della domanda, per mancato preventivo esperimento

della procedura amministrativa, e di prescrizione dei contributi

pretesi dalla Cassa.

Nel merito rileva che la pensione sulla quale erano state

effettuate le contestate ritenute è una pensione di anzianità, la cui

erogazione è correlata alla sola sussistenza di una certa anzianità

non anagrafica, ma contributiva, sicché essa non può ritenersi

funzionale, come quella di vecchiaia. alla liberazione dell'assicurato

dallo stato di bisogno, con la conseguenza che non può essere

ricompresa fra trattamenti previdenziali relativamente ai quali opera

la garanzia dell'art. 38 Cost..

Quest'ultimo precetto, poi, non può essere inteso come idoneo a

porre una regola rigorosa di assoluta intangibilità di detti

trattamenti, dei quali, in effetti, il legislatore ha sovente previsto,

sia pure entro limiti variamente fissati, la possibilità di

assoggettamento a misure cautelari, espropriative o a compensazione,

anche in favore di creditori estranei al rapporto assicurativo.

Tale possibilità, prevista per lavoratori dipendenti, deve a

fortiori ritenersi sussistente riguardo ai trattamenti propri dei

lavoratori autonomi.

Per costoro, invero, il regime previdenziale (nonostante il

contrario avviso talora espresso da questa Corte: sentt. n. 62 del

1977 e nn. 132 e 133/84, rese peraltro con riferimento a normative

posteriori a quella denunciata) presenta rilevanti caratteri di

mutualità e non solo di solidarietà, sicché, se pure non può

istituirsi uno stretto nesso di sinallagmaticità fra contribuzione e

prestazioni assicurative, resta pur sempre il fatto che l'una è

condizione delle altre, come è reso palese dalla circostanza che

nessun trattamento previdenziale è dovuto se non si è raggiunto un

minimo di anzianità contributiva; che le pensioni sono commisurate,

almeno fino ad un certo ammontare, ai contributi versati nell'ultimo

periodo; che, in caso di mancato raggiungimento del minimo

contributivo, contributi vengono restituiti.

Ciò giustifica la disposizione sospettata di incostituzionalità,

la quale ha appunto lo scopo di ripristinare la funzionalità del

rapporto assicurativo con riferimento ad evenienze non estranee ad

esso, ma collocabili al suo interno: tanto è vero che, ove si tratti

di soddisfare crediti estranei al detto rapporto, l'art. 22 della

stessa legge del 1963 prevede una sorta di intangibilità dei

trattamenti previdenziali dei professionisti forensi assoggettandoli,

in parte qua, allo stesso regime che vale per pubblici dipendenti.

In quest'ordine di idee, si comprende anche la non pertinenza al

caso in esame dei principi sanciti da questa Corte con sentenza n.

22/69 che, appunto, concerneva la declaratoria di illegittimità di

norme che consentivano all'I.N.P.S. di soddisfare, sui trattamenti

corrisposti, crediti estranei al rapporto contributi - pensione. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, che prospettano la stessa questione, possono

essere esaminati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.

2. - I Pretori di Napoli (R.O. n. 624/78 e di Lucca (R.O. n.

666/79) sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 45

legge 8 gennaio 1952 n. 6, come modificato dall'art. 21 legge 25

febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede che l'iscritto alla

Cassa Nazionale di previdenza avvocati il quale, a qualunque titolo

risulti debitore della detta Cassa, è ammesso al godimento della

pensione, ove ne sussistano le condizioni, previa detrazione delle

somme dovute e dei relativi interessi.

Entrambi rilevano il contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto la

norma impugnata effettua una possibile soppressione, sia pure

temporanea, del trattamento pensionistico che, per il suo carattere

prevalentemente alimentare, non è soggetto a misure espropriative

ovvero a compensazione (art. 1246 n. 3 cod. civ.).

Il Pretore di Lucca rileva anche il contrasto con l'art. 3 Cost.

perché pensionati della Cassa hanno un trattamento deteriore rispetto

a quelli soggetti al regime assicurativo generale. Infatti, mentre per

gli uni l'erogazione della intera pensione è sospesa fino al recupero

delle somme vantate a credito dall'ente gestore, per gli altri l'art.

69 della legge n. 153 del 1969 prevede che crediti dell'I.N.P.S.

possono essere soddisfatti sui ratei di pensione solo nella misura di

un quinto degli stessi.

Il giudice a quo rileva che la ratio della norma posta in raffronto

risulta pienamente valida anche per la previdenza forense, tanto più

che l'art. 22 della legge n. 289/63 prevede l'applicazione alle

pensioni ed agli assegni corrisposti dalla Cassa, delle disposizioni

vigenti per dipendenti dello Stato per quanto riguarda il sequestro, il

pignoramento e la cessione.

3. - In punto di rilevanza, il Pretore di Napoli si è limitato ad

affermarne la sussistenza nonostante che l'istante avesse eccepito la

prescrizione dei contributi omessi dal 1963 al 1971, pur rimanendo

dovuti quelli per il 1972 ed il 1973, e la Cassa Nazionale forense

avesse eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato

preventivo esperimento della procedura amministrativa di cui all'art.

12 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 per cui trovava applicazione l'art.

443 cod. proc. civ. (sospensione del giudizio e rimessione in termini

dell'istante per la proposizione del reclamo amministrativo).

Il Pretore di Lucca ha, invece, osservato che l'eventuale

accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata anche - nel

giudizio proposto dinanzi a lui, siccome riferentesi ad una parte

soltanto del credito, lasciava impregiudicata la questione di

costituzionalità della norma citata.

4. - La Cassa Nazionale di previdenza, costituitasi in questo

giudizio, per entrambi le ragioni suddette (eccezioni di prescrizione e

di mancato esperimento della procedura amministrativa), ha eccepito

l'inammissibilità della questione.

Nel merito ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 38 Cost. non

trattandosi di lavoratori subordinati e non ricorrendo il principio di

solidarietà. Ha poi sostenuto che trattamenti pensionistici de quibus

non potevano ritenersi intangibili nell'ipotesi di recupero del

finanziamento delle pensioni essendo la trattenuta funzionale al

ripristino della normalità del rapporto (fattispecie estranea a quella

di cui alla sent. Corte Cost. n. 22 del 1969).

L'Avvocatura dello Stato ha condiviso l'inapplicabilità dell'art.

38 Cost. in quanto si tratterebbe di pensione di anzianità; la

relatività del principio dell'intangibilità delle pensioni anche

perché il credito da recuperare ha rilievo interno al rapporto

assicurativo. Ha poi affermato la irrilevanza del richiamo all'art. 69

della legge n. 153/69 trattandosi di un regime pensionistico

diversamente strutturato e del principio di automaticità delle

prestazioni non di rango costituzionale.

5. - La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità della

questione sollevata dal Pretore di Napoli, mancando qualsiasi

motivazione sulla sua rilevanza pur in presenza di apposita

contestazione delle parti.

6. - La Corte ritiene fondata nel merito la questione sollevata dal

Pretore di Lucca.

Rileva che essa ha ripetutamente affermato (sentt. nn. 62/ 77; 132

e 133/84) che la pensione erogata dalla Cassa di Previdenza degli

avvocati e procuratori, pur essendo una pensione di categoria, rientra,

nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri

di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost..

Ha altresì escluso che sia una pensione di tipo mutualistico in

quanto la Cassa, pur nell'ambito della categoria degli avvocati e

procuratori, risponde ai fini generali della previdenza ed assistenza.

Non è una pensione di tipo contributivo, non essendovi stretta

relazione tra contributi e suo ammontare. È attuata una collaborazione

per la difesa contro l'invalidità e la vecchiaia ed il contributo va a

favore di tutti gli iscritti.

È una pensione di tipo "retributivo" cioè commisurata a una certa

media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali; invero, con

tale criterio la pensione non è resa proporzionale né tanto meno

corrispettiva ai contributi ma è adeguata allo stato di bisogno

(sentt. nn. 132 e 133/84).

Si ha una gestione collettiva del fondo alla cui costituzione

concorrono apporti anche estranei all'ordine forense.

Secondo le leggi del tempo (nn. 6/52; 96/58; 289/63; 991/69;

319/75), le fonti di finanziamento erano:

1) contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti per

scaglioni di reddito professionale;

2) contributi da corrispondersi da ogni avvocato o procuratore in

relazione all'esercizio del proprio ministerio in qualunque

procedimento giurisdizionale;

3) contributi (c.d. oggettivi) ripetibili nei confronti della parte

soccombente, dovuti in relazione a qualsiasi provvedimento

giurisdizionale;

4) contributi (c.d. oggettivi) dovuti in relazione al rilascio di

certificati penali in carta bollata;

5) contributi relativi ad incarichi retribuiti conferiti

dall'autorità giudiziaria.

Dal fatto che il finanziamento del trattamento previdenziale non è

a carico dei soli iscritti e dalla mancanza di una netta e precisa

corrispondenza tra l'ammontare della contribuzione e l'ammontare della

pensione, consegue anzitutto l'infondatezza della tesi dell'Avvocatura

secondo cui il recupero dei contributi omessi attiene in via esclusiva

alla fonte di finanziamento; consegue, altresì, l'insussistenza della

necessità dell'ente assicuratore di recuperare, sulla pensione che

eroga, contributi omessi e del paventato pericolo che, in caso di

diffusa morosità, si turbi l'equilibrio finanziario dell'ente con il

possibile pregiudizio di tutti gli iscritti alla Cassa.

Tanto più che un particolare rimedio per il recupero dei

contributi omessi è previsto dall'art. 52 della legge n. 6/52, e

confermato dalle leggi successive, secondo cui si applicano le norme di

legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati termini e le

forme stabiliti, escluso l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Anzi, proprio sulla possibile riscossione coattiva dei contributi

con gli strumenti tipici dell'esazione tributaria, è fondata

l'opinione, diffusa in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui anche

ai regimi di previdenza degli avvocati e procuratori trova

applicazione, analogicamente, il principio della automaticità delle

prestazioni.

La Corte ritiene anche che non sia ragione di esclusione

dell'applicabilità dell'art. 38 Cost. la qualifica della pensione di

cui trattasi, come di anzianità. Invero, le pensioni all'epoca erogate

dal fondo di previdenza, al quale erano obbligatoriamente iscritti gli

esercenti la professione forense, istituito dal loro ordinamento

particolare, realizzavano una forma previdenziale analoga a quella

dell'assicurazione generale dell'invalidità e vecchiaia gestita

dall'I.N.P.S., in via ordinaria per lavoratori subordinati e con

gestione speciale per lavoratori autonomi, richiedendosi identici

requisiti e, cioè, l'età e l'anzianità retributiva (art. 8 legge n.

319/75).

Ed è analoga la funzione assolta dalle due pensioni, anche se

allora diversamente denominate, con una disciplina, però,

sostanzialmente identica.

Essendo due trattamenti sostanzialmente omogenei, non è razionale

e non trova adeguata giustificazione la norma denunciata che consente

all'ente erogatore di detrarre dall'importo della pensione, tutto in

una volta, l'ammontare dei contributi omessi o di altri crediti da esso

vantati, con possibilità che la pensione rimanga trattenuta

integralmente, o quasi, per lungo tempo, anziché prevedere il recupero

del debito sui ratei di pensione al massimo in ragione di un quinto del

loro ammontare, così come stabilito dall'art. 69 della legge n. 153

del 1969 per le pensioni ordinarie, per crediti verso l'I.N.P.S., anche

per contributi omessi, con l'esclusione delle somme dovute per

interessi e sanzioni amministrative.

Del resto, anche alle pensioni di cui trattasi è prevista, dalle

norme che le disciplinano (art. 22 legge 289/63), l'applicabilità

delle limitazioni del sequestro, del pignoramento e della cessione

stabilite per le pensioni erogate ai dipendenti pubblici e che trova

puntuale applicazione per tutte le pensioni (sent. n. 22/69) ed ha una

ratio analoga a quella che si rinviene nella fattispecie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 45 legge 8 gennaio 1952 n. 6, nel testo

sostituito dall'art. 21 legge 25 febbraio 1963 n. 289, sollevata dal

Pretore di Napoli (RO. n. 624/78), in riferimento all'art. 38 Cost.;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della

legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge

25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle

somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi

omessi, sull'ammontare della pensione nella totalità anziché nel

limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione

degli interessi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari