Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al

personale amministrativo delle magistrature speciali), promosso con

ordinanza emessa il 13 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bruni Vittorio ed altri

contro il Ministero della difesa ed altro, iscritta al n. 638 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Avverso il provvedimento con cui il Ministro della difesa ha

negato la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), ed estesa dalla legge 15

febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al

personale amministrativo delle magistrature speciali), alcuni

dipendenti, civili e militari, del Ministero della difesa, comandati

a prestare servizio presso gli uffici della giustizia militare,

proponevano ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, chiedendo il riconoscimento dello specifico emolumento goduto

dal personale amministrativo di tutte le magistrature. In subordine -

ove l'impugnativa non avesse trovato accoglimento - essi eccepivano,

per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione,

l'incostituzionalità della disposizione invocata.

All'esito del giudizio, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge

n. 51 del 1989, nella parte in cui esclude dal godimento della

indennità i dipendenti del Ministero della difesa - appartenenti ai

ruoli militari ovvero ai ruoli civili ed in possesso di qualifiche

funzionali diverse dalla IV o dalla V ovvero eccedenti il numero di

129 unità - distaccati temporaneamente a prestare servizio presso

gli uffici giudiziari della giustizia militare.

2. - Il rimettente premette che l'art. 1 della legge n. 51 del

1989 ha esteso al personale amministrativo del Consiglio di Stato,

dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,

dell'Avvocatura dello Stato e dei Tribunali militari il diritto a

percepire lo speciale emolumento istituito dalla legge n. 221 del

1988 (la cosiddetta indennità giudiziaria). Per quanto concerne i

Tribunali militari, esso ha esteso il beneficio soltanto al personale

civile del Ministero della difesa, appartenente alla IV ed alla V

qualifica funzionale, limitatamente a un contingente massimo di 129

unità.

I ricorrenti - sebbene tutti assegnati a prestare servizio presso

gli uffici giudiziari della giustizia militare - non avrebbero dunque

alcun diritto al beneficio e non rientrerebbero nella previsione

della norma denunciata in quanto dipendenti militari del Ministero

della difesa o dipendenti civili con qualifiche diverse da quelle

indicate dalla legge ovvero appartenenti alle predette qualifiche, ma

di numero eccedente il contingente complessivo delle 129 unità.

L'emolumento in questione troverebbe giustificazione non in

generiche finalità di "espansione retributiva", ma nel dato

oggettivo costituito dalle particolari caratteristiche

(qualificazione e gravosità) dell'attività lavorativa, sì che

sarebbe in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione, l'esclusione dal beneficio per la categoria cui

appartengono i ricorrenti. Né può offrire idonea giustificazione

alla privazione dell'emolumento che costoro siano civili o militari,

o che alcuni non abbiano il possesso delle qualifiche indicate dalla

norma, o infine l'esubero numerico in rapporto alle 129 unità. Per

tutti costoro, nessuno escluso, sussisterebbe infatti il requisito

dell'impiego nelle strutture giudiziarie militari, che è a base del

diritto al beneficio.

Peraltro, anche a prescindere dalla legittimità dei provvedimenti

amministrativi di assegnazione agli uffici giudiziari militari di

personale che, per ruolo, qualifica e quantità è diverso da quello

preso in considerazione dalla legge impugnata, resta il principio

della necessità di corrispondere la retribuzione prevista per le

mansioni effettivamente svolte dal dipendente, pena un ingiustificato

arricchimento per l'Amministrazione, più volte affermato da questa

Corte (sentenze nn. 296 del 1990 e 57 del 1989 e ordinanza n. 908 del

1988). Ne risulterebbe, dunque, un contrasto con il diritto alla

retribuzione corrispondente alla qualità del lavoro prestato così

come stabilito dall'art. 36 della Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Il dubbio prospettato dal giudice a quo non avrebbe fondamento

logico-giuridico in relazione a quanto già stabilito dal Consiglio

di Stato nella decisione n. 1144 del 1993. Nel respingere l'identica

eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento

agli stessi parametri costituzionali, il Consiglio di Stato avrebbe

chiaramente affermato la iniquità d'un esito positivo, in

considerazione del trattamento già favorevole riservato al personale

militare, rispetto a quello civile, con il godimento di specifiche

indennità loro attribuite, e con una progressione economica -

diversamente dagli altri dipendenti pubblici - connessa al grado e

non alla qualifica. Di conseguenza, la questione dovrebbe dichiararsi

infondata anche sulla base della costante giurisprudenza di questa

Corte che non ritiene comparabili situazioni fra loro intrinsecamente

eterogenee. Per il personale civile la legge - "in attesa

dell'istituzione di appositi ruoli organici" - avrebbe imposto,

inoltre, un limite quantitativo allo scopo di frenare quei

prevedibili fenomeni di corsa al "distacco", con immaginabili rischi

di sovraffollamento nell'assenza, appunto, di un ruolo organico.

Anche in tal caso la discrezionalità del legislatore sarebbe stata

esercitata con rispondenza a criteri di logicità e ragionevolezza e

ispirata a ragioni di economicità, efficienza e buon andamento

dell'amministrazione. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di costituzionalità

dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, che attribuisce

l'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle

magistrature speciali e, in tale ambito, anche al "personale civile

del Ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta

qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa

dell'istituzione degli appositi ruoli organici, a prestare servizio

presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente

ad un contingente massimo di 129 unità". Esso sarebbe in contrasto

con il principio costituzionale di uguaglianza, per l'illegittima

disparità di trattamento che verrebbe ad intercorrere tra le 129

unità del personale civile del Ministero della difesa, appartenenti

alla quarta e quinta qualifica funzionale, distaccate temporaneamente

presso i tribunali militari, e le altre unità:

di personale civile dello stesso ministero, pure distaccato

presso i tribunali militari, non appartenente a quelle qualifiche

oppure in numero eccedente le 129 unità nelle anzidette qualifiche;

di personale militare dello stesso ministero, distaccato presso

i predetti tribunali e appartenenti a varie qualifiche.

Si assume anche il contrasto, ai sensi dello art. 36 della

Costituzione, con il principio di corrispondenza del trattamento

economico rispetto alle mansioni esercitate, pena l'ingiustificato

arricchimento per la pubblica amministrazione (cfr. sentenze nn. 296

del 1990 e 57 del 1989).

2. - La questione è infondata.

Come si è già rilevato nella sentenza n. 334 del 1992, la legge

n. 51 del 1989, dopo vari passaggi legislativi, ha esteso

l'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle

giurisdizioni speciali, ivi compreso il "personale civile del

Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale

distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi

ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari

della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di

129 unità". Il fondamento dell'estensione di siffatto beneficio al

personale amministrativo delle giurisdizioni speciali è stato da

questa Corte ravvisato nel parallelismo tra le due categorie di

personale (di magistratura e amministrativo) in servizio presso gli

organi giurisdizionali, e giustificato, per i dipendenti civili del

Ministero della difesa, limitatamente a coloro che, nella misura

massima di 129 unità, risultano inquadrati nella IV e V qualifica

funzionale. Non possono quindi avere ingresso, in questa sede, le

ricognizioni effettuate dagli uffici ministeriali e dal Consiglio

della Magistratura militare, secondo cui presterebbero servizio, di

fatto, all'incirca altre 140 unità di personale, non tutte nelle

qualifiche "privilegiate" dal legislatore.

3. - Quella impugnata è, expressis verbis, una disciplina

transitoria della giurisdizione speciale militare che trae il suo

funzionamento dall'apporto del personale, "distaccato

temporaneamente", "in attesa dell'istituzione di appositi ruoli

organici". Ruoli che, allo stato, risultano ancora irrealizzati,

nonostante le pressanti sollecitazioni avanzate in proposito dal

Consiglio della Magistratura militare.

La questione di costituzionalità nasce in questo ambito

organizzatorio, ed è alimentata dal suo mancato assestamento. Ma la

disposizione, impugnata in base al principio costituzionale di

uguaglianza, trova la sua ragione d'essere nell'esercizio della

discrezionalità del legislatore, resa non irrazionale nelle sue

scelte dalla clausola di transitorietà: perciò, solo in presenza di

ruoli organici della giurisdizione - individuando le qualifiche e il

numero dei posti - potrebbero adeguatamente compiersi le richieste

valutazioni di razionalità. Ove, però, tale regime dovesse

protrarsi oltre ogni ragionevole misura temporale, la Corte -

nuovamente investita - non potrebbe fare a meno di riconsiderare

l'orientamento sinora espresso. Né può soccorrere il principio di

corrispondenza dei trattamenti economici alle (pari) mansioni

esercitate dai ricorrenti. Tale principio, infatti, non può

penetrare, sul piano delle valutazioni costituzionali, nel cennato

stadio di organizzazione (transitoria) della materia, anche se, sul

diverso piano delle fattispecie concrete, non mancano le pronunce di

alcuni giudici amministrativi che hanno dato una qualche rilevanza

economica alla pari attività lavorativa svolta da quel personale

civile eccedente le 129 unità previste dalla disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione

dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle

magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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