Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 304-bisd.P.R. 447/1988
  • art. 304-quaterd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis,

primo comma, e 304 quater, secondo comma, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1972 dal giudice

istruttore del tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a

carico di Novelli Renato ed altri, iscritta al n. 241 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 226 del 30 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 4 marzo 1972 il giudice istruttore presso il

tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento penale a carico di Novelli

Renato ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non

consente ai difensori delle parti di assistere all'assunzione dei

testimoni in istruttoria, e dell'art. 304 quater dello stesso codice,

nella parte in cui non consente il deposito dei relativi verbali in

cancelleria, in quanto le dette disposizioni contrasterebbero con il

diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

A sostegno della censura mossa all'art. 304 bis il giudice a quo

rileva, in sostanza, che la presenza dei difensori all'escussione dei

testi in istruttoria risponderebbe all'esigenza di garantire

l'esercizio del diritto di difesa in ogni momento del procedimento,

così come vorrebbe l'invocata norma costituzionale.

Specifico argomento a favore della esposta censura sarebbe fornito,

secondo il giudice a quo, dalla circostanza che, secondo le

disposizioni contenute nel citato art. 304 bis, il difensore della

parte civile può assistere all'interrogatorio dell'imputato, mentre il

difensore di quest'ultimo non può assistere all'interrogatorio della

parte civile medesima, assunta come teste. Da ciò deriverebbe una

situazione di svantaggio per l'imputato, che denunzierebbe, da sola, il

contrasto dell'art. 304 bis con il diritto di difesa.

Con riguardo alla questione sollevata in relazione all'articolo 304

quater c.p.p., il giudice a quo osserva, poi, che la garanzia di difesa

dovrebbe compiutamente osservarsi anche attraverso la tempestiva

critica delle prove e la conseguente più rapida e giusta decisione,

che sarebbero rese possibili dal deposito dei verbali in discorso entro

il termine di cinque giorni previsto dalla norma impugnata per gli atti

ivi elencati.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1972.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata in relazione all'art. 304 bis del

codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'assistenza dei

difensori delle parti agli interrogatori dei testimoni, resi in

istruttoria, è identica a quella già decisa con la sentenza n. 63 del

1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata sulla base della

necessità di mantenere riservato lo svolgimento della detta prova in

sede istruttoria, e della ripetibilità della prova stessa in

dibattimento, nella pienezza del contraddittorio. Detto giudizio è

stato confermato con la sentenza n. 154 del 1973.

Anche l'argomentazione prospettata a rincalzo nell'ordinanza di

rinvio e relativa, sempre nell'ambito dell'art. 304 bis, alla posizione

di preteso svantaggio in cui l'imputato verrebbe a trovarsi nei

confronti della parte civile, il cui difensore potrebbe assistere

all'interrogatorio dell'imputato stesso, senza che, reciprocamente, il

difensore di quest'ultimo goda di analoga facoltà nei confronti della

parte civile, è stata oggetto di espressa pronunzia di questa Corte

che, con la sentenza n. 146 del 1973, ha escluso il contrasto del

lamentato intervento del difensore di parte civile, con l'art. 24 della

Costituzione.

Non sono stati, nella specie, addotti argomenti nuovi o tali da

indurre la Corte a discostarsi dalle predette decisioni, anche per

quanto riguarda i difensori delle parti diverse dall'imputato, nei cui

confronti sono ovviamente validi gli argomenti contenuti nelle sovra

richiamate decisioni, dato che la censura, anche nei loro riguardi,

poggia sugli stessi presupposti, già disattesi in precedenza.

Pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

2. - Breve cenno a parte merita la questione sollevata nei

confronti dell'art. 304 quater del codice di procedura penale. Tale

disposizione, non consentendo il deposito dei verbali degli

interrogatori dei testi assunti in istruttoria entro i cinque giorni

dal compimento, a differenza di quanto, invece, previsto per gli altri

atti ivi tassativamente elencati, comporterebbe, secondo l'ordinanza,

una ulteriore lesione dei diritti della difesa dell'imputato, che

sarebbe così limitata per quanto riguarda l'esercizio della critica

delle deposizioni assunte e, conseguentemente, per quanto riguarda il

suo contributo alla rapidità e giustizia della decisione.

Ma è agevole osservare che, anche rispetto al regime del deposito

dei verbali delle deposizioni testimoniali istruttorie, non possono non

ritenersi operanti i limiti riconosciuti all'intervento della difesa in

relazione all'espletamento di tale mezzo istruttorio, dovendosi il

deposito stesso considerare meramente strumentale ai fini

dell'esercizio, da parte della difesa, delle proprie facoltà,

consistenti, nella specie, nella presentazione di istanze in relazione

al contenuto dei menzionati atti processuali.

Detti limiti sono già stati espressamente identificati da questa

Corte con la ricordata sentenza n. 63 del 1972, la quale ha escluso che

il rispetto dell'art. 24 Cost. esiga l'intervento della difesa per

quanto concerne le prove testimoniali in sede istruttoria, in relazione

alle quali, come si è detto, l'attività del magistrato inquirente è

dominante e deve svolgersi in condizioni di riservatezza, che non

compromettano, d'altra parte, il diritto di difesa, trattandosi di atti

normalmente ripetibili in sede dibattimentale e previo deposito ad

istruttoria conclusa, a norma dell'art. 372 cod. proc. pen.

Egualmente è pertanto anche da escludere la necessità del

deposito, ai sensi dell'art. 304 quater cod. proc. pen., dei verbali

in esame, ai fini dell'osservanza dell'invocata garanzia

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente ai difensori delle parti di

assistere all'assunzione di testimoni in istruttoria, sollevata con

l'ordinanza in data 4 marzo 1972 dal giudice istruttore presso il

tribunale di Ascoli Piceno, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede il deposito in cancelleria dei verbali delle prove

testimoniali assunte in istruttoria, sollevata con l'ordinanza suddetta

in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari