Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/01/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47,

della legge regionale della Liguria, riapprovata il 22 aprile 1997,

recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio

1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) modificata con legge

regionale 21 aprile 1995, n. 32", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 maggio 1997, depositato

in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 40 del registro

ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e l'avv. Giampaolo Zanchini per la regione

Liguria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 12 maggio 1997 e depositato il

successivo 22 maggio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

impugnato l'art. 1, comma 47, della legge approvata dal Consiglio

regionale della Liguria il 12 marzo 1997, e riapprovata, a seguito di

rinvio governativo, il 22 aprile seguente, recante "Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino

delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995,

n. 32", per violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in

riferimento all'art. 21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera

d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché

all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge

quadro sulle aree protette).

Il ricorrente osserva che la disposizione impugnata, dopo avere

stabilito che "per le aree protette regionali l'attribuzione della

definizione di Parco naturale regionale decorre dal 1 febbraio 1996",

disciplina l'ipotesi che le province abbiano adottato, prima di detta

data, i piani faunistico-venatori previsti dall'art. 6 della legge

regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione

della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). In quel caso, ad

avviso della difesa erariale, la norma regionale prevede che "fino

all'adozione del Piano del parco (...) il divieto dell'esercizio

dell'attività venatoria si applica a quella parte dell'area che

rientra in quelle individuate dalle province", mentre a seguito

"dell'entrata in vigore del Piano del parco, il divieto di esercizio

dell'attività venatoria nelle aree protette diventa operante a

partire dalla stagione venatoria immediatamente successiva". Si

tratterebbe, ad avviso del Governo, di un "regime del tutto

contraddittorio", in quanto "o il divieto riguarda aree nelle quali

non si poteva già cacciare, ed allora non ha senso la moratoria,

ovvero il divieto riguarda aree nelle quali si poteva cacciare, ed

allora il richiamo ai tempi indefiniti di adozione del piano del

Parco costituisce elusione sostanziale del principio di legislazione

nazionale che nelle aree protette non si pratica la caccia in base a

divieto assistito da sanzione penale".

2. - Si è costituita in giudizio la regione Liguria, chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

La regione sottolinea che la prima parte della disposizione

impugnata riproduce letteralmente l'art. 47, comma 8, della legge

regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino della aree protette) e

che quindi l'impugnativa del Governo, per tale parte, è

inammissibile, non essendo consentito "che una medesima norma

regionale possa essere assoggettata, una volta ottenuto il visto del

Commissario del Governo, ad un ulteriore controllo ai sensi dell'art.

127 della Costituzione".

Nel merito, la questione sarebbe infondata, in quanto la

disposizione regionale prevede un regime secondo il quale, ferma la

definizione dei parchi naturali, occorre distinguere le aree per le

quali, in base a piani faunistici già adottati, vige il divieto di

attività venatoria, dalle aree non soggette a tale divieto, per le

quali l'attività venatoria viene eccezionalmente consentita fino

all'approvazione del piano del Parco. Non si può sostenere, prosegue

la difesa della regione, che tale previsione transitoria sia "elusiva

dei principi statali", in quanto l'art. 18, comma 10, della stessa

legge regionale n. 12 del 1995 prescrive tassativamente "in 30 mesi

dall'insediamento del Consiglio dell'Ente il termine ultimo per

l'adozione di detto piano, collegando a tale scadenza sia un potere

sostitutivo regionale, sia l'applicabilità di norme di salvaguardia,

comprendenti il divieto dell'attività venatoria".

Anche le censure del Governo relative alla seconda parte della

disposizione impugnata sarebbero, secondo la difesa regionale,

infondate, in quanto la previsione che riferisce il divieto di caccia

alla stagione venatoria successiva all'approvazione del Piano del

parco intende evitare l'insorgere di situazioni di incertezza

relative al regime venatorio nelle aree considerate, in relazione non

soltanto alle "aspettative maturate", ma anche alle "situazioni

giuridiche, presidiate anche penalmente, coinvolte".

In una memoria presentata in prossimità dell'udienza, la regione

ribadisce l'inammissibilità del ricorso governativo avverso una

legge regionale meramente riproduttiva di discipline già passate al

vaglio del controllo statale, il quale si tradurrebbe quindi, nel

caso di specie, in una "vanificazione dei termini perentori" previsti

al riguardo dalla Costituzione.

La resistente ribadisce altresì che il divieto di caccia nei

parchi naturali regionali, operando "esclusivamente in presenza di

strumenti regionali di individuazione delle aree protette come parchi

regionali", non può ritenersi applicabile in difetto del Piano del

parco, che la legislazione della Liguria individua come strumento

puntuale di disciplina, di indirizzo e di perimetrazione dell'area

protetta, con la conseguenza che, "a prescindere dalla formale

acquisizione del nomen iuris", "l'effettivo status di parco naturale

regionale è acquisito dalle aree" soltanto con l'approvazione del

piano medesimo. Per quanto attiene al differimento del divieto di

caccia alla stagione venatoria successiva all'approvazione del Piano,

secondo la resistente "non può non rientrare nell'ambito della

discrezionalità del legislatore regionale nell'adattamento delle

norme di principio statali al proprio ordinamento, pena la

dequalificazione del relativo potere a normazione secondaria".

3. - All'esito dell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999, la Corte,

con l'ordinanza istruttoria del 26 maggio 1999, ha ordinato al

ricorrente il deposito della relazione del Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali, risultante allegata al verbale della

deliberazione del Consiglio dei ministri di proposizione del ricorso,

ma non prodotta in giudizio.

Dopo il regolare deposito della documentazione a cura

dell'Avvocatura generale dello Stato, il giudizio è stato nuovamente

discusso alla pubblica udienza del 23 novembre 1999. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, promossa con il

ricorso indicato in epigrafe, riguarda l'art. 1, comma 47, della

delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale della Liguria

il 12 marzo 1997 e, a seguito del rinvio governativo, riapprovata

dallo stesso Consiglio il 22 aprile 1997.

La disposizione impugnata, dettando la disciplina transitoria delle

aree protette, viene censurata con riferimento esclusivo al numero

8, là dove prevede che, all'interno delle medesime aree, qualificate

ex lege "parco naturale regionale" a decorrere dal 1 febbraio 1996, i

piani faunistici provinciali - di cui all'art. 6 della legge

regionale n. 29 del 1994 - abbiano già individuato aree non

destinate alla caccia, alle quali si applica il divieto di attività

venatoria; in ogni caso "a seguito dell'entrata in vigore del piano

del parco, il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle

aree protette diventa operante a partire dalla stagione venatoria

immediatamente

successiva".

Secondo il ricorrente, la formulazione della disposizione è

incomprensibile e comunque contraddittoria, perché "o il divieto

riguarda aree nelle quali non si poteva già cacciare, ed allora non

ha senso la moratoria, ovvero il divieto riguarda aree nelle quali si

poteva cacciare, ed allora il richiamo ai tempi indefiniti di

adozione del piano del parco costituisce elusione sostanziale del

principio di legislazione nazionale che nelle aree protette non si

pratica la caccia in base a divieto assistito da sanzione penale

sulla quale non può incidere il legislatore regionale".

Conseguentemente, ad avviso della difesa dello Stato, risulterebbero

violati i precetti dell'art. 117 della Costituzione, nonché

dell'art. 3 per il contenuto irrazionale della disciplina.

2. - Premesso che in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del 26

maggio 1999 il ricorrente ha provveduto alla regolare integrazione

della documentazione depositata, in via preliminare va respinta

l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla regione,

secondo cui non sarebbe configurabile che "una medesima norma

regionale possa essere assoggettata, una volta ottenuto il visto del

Commissario del Governo, ad un ulteriore controllo ai sensi dell'art.

127 della Costituzione".

Nella specie, in realtà, non si verifica alcuna forma di

reiterazione del controllo: è vero infatti che la disposizione

censurata, espressamente sostitutiva dell'art. 47 della legge

regionale 22 febbraio 1995, n. 12, lo riproduce integralmente, sia

pure con l'aggiunta di un ulteriore precetto, ma è altrettanto vero

che la delibera legislativa, cui appartiene la norma riproduttrice

censurata, è un atto formalmente nuovo, che viene assoggettato al

controllo governativo per la prima volta. Né, in ogni caso, la norma

censurata può essere considerata identica a quella che sostituisce,

appunto perché contiene un precetto del tutto nuovo. Infine, neppure

può essere invocata alcuna forma di acquiescenza, in considerazione

del costante orientamento espresso in proposito da questa Corte

(sentenze n. 93 del 1996, n. 224 del 1994).

3. - Nel merito, il ricorso è fondato.

La disposizione in oggetto, che definisce, con valore retroattivo,

le "aree protette esistenti" come "parco naturale regionale" a

decorrere dal 1 febbraio 1996, incontra il limite, contenuto nella

legislazione nazionale sulle aree protette e sulla protezione della

fauna selvatica, la quale, rispettivamente all'art. 22, comma 6 della

legge n. 394 del 1991 e agli artt. 21, comma 1, lettera b e 30, comma

1, lettera d) della legge n. 157 del 1992, sancisce un esplicito

divieto, penalmente sanzionato, di attività venatoria, tra l'altro,

"nei parchi naturali regionali"; divieto che la giurisprudenza

costituzionale ha costantemente considerato come principio

fondamentale in grado di vincolare la competenza regionale in materia

(da ultimo, cfr. sentenza n. 389 del 1999).

Anche se la disposizione censurata è formulata in modo che il suo

oggetto sembra consistere nel divieto di attività venatoria,

tuttavia è agevole constatare che questo divieto non può

logicamente estendersi né essere rispettato almeno in quelle parti

di "territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia",

secondo quanto espressamente stabilisce l'art. 6 della legge

regionale n. 29 del 1994 con riferimento a quei piani

faunisticovenatori provinciali, alla cui disciplina proprio la stessa

norma censurata rinvia, appunto fino all'adozione del piano del

parco. Ciò è tanto più vero se si considera che il termine finale

per l'adozione del predetto piano non è prestabilito e che esso

neppure è implicitamente derivabile dall'art. 18, comma 10, della

citata legge regionale n. 12 del 1995, che prevede un termine di

trenta mesi dall'insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco

per l'adozione di detto piano, perché neppure la data di

insediamento del Consiglio direttivo si può dire che sia

prestabilita, in ragione dell'indeterminatezza del momento iniziale

della relativa procedura di formazione.

In questo modo, invocando la pretesa transitorietà della

disposizione impugnata, l'attività venatoria può essere praticata

nei predetti territori per un tempo indefinito, rendendo così

configurabile, come dice la difesa dello Stato, una "elusione

sostanziale" del principio fondamentale del divieto di caccia. La

disposizione legislativa impugnata deve pertanto essere dichiarata

costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della

Costituzione, restando assorbiti gli altri motivi di censura.

4. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale, sotto il

profilo indicato, dell'art. 1, comma 47, n. 8 della delibera

legislativa in questione comporta che essa sia estesa, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 47, comma 8,

della legge regionale n. 12 del 1995, il cui contenuto, come già

rilevato, è stato testualmente riprodotto nella norma impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la dichiarazione

di illegittimità conseguenziale può essere applicata anche ai

giudizi in via principale (sentenze n. 441 del 1994, n. 34 del 1961),

in quanto esprime un principio di diritto processuale che è valido

per tutte le questioni di legittimità costituzionale previste dal

capo II della predetta legge n. 87, come si desume anche dalla

dizione letterale del citato art. 27.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, n.

8 della delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale della

Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997, recante

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n.

12 (Riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21

aprile 1995, n. 32";

Dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47,

comma 8, della legge della regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12

(Riordino delle aree protette).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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