Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2-novieslegge 30/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo

comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali),

convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza

emessa il 30 maggio 1995 dal Pretore di Bologna nel procedimento

civile vertente tra Licia Landuzzi e INPS, iscritta al n. 472 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Licia Landuzzi e dell'INPS;

Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso da Licia Landuzzi contro

l'INPS, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa in data 30 maggio

1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo

comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali),

convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado

universitario.

Ha osservato in proposito il giudice a quo che più volte la Corte

costituzionale ha avuto modo di rilevare che la legislazione in tema

di riscatto di periodi di studi tende a riconoscere alla preparazione

professionale ogni migliore considerazione, anche prescindendo da

qualsivoglia riferimento alla necessità che il titolo di studio,

diverso dalla laurea, sia richiesto, in relazione ad una determinata

posizione lavorativa, da una norma di legge.

Ne deriva, conclude il rimettente, che la disposizione impugnata,

nell'escludere la facoltà di riscattare il periodo legale del corso

di studi per il conseguimento dei diplomi universitari (nella specie,

in statistica), irragionevolmente discrimina i possessori di tali

diplomi rispetto ai titolari di diploma di laurea.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituita

la parte privata insistendo per l'accoglimento della prospettata

questione.

3. - Si è pure costituito l'INPS, il quale, in considerazione dei

precedenti giurisprudenziali in materia (da ultimo la sentenza n. 275

del 1993), si rimette alla decisione della Corte. Considerato in diritto

1. - Con ordinanza emessa il 30 maggio 1995 il Pretore di Bologna

ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del

decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di

alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito nella

legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui la norma non prevede

la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli

studi stabilita per il conseguimento di tutti i diplomi di grado

universitario, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 208 del 1995; 275,

209 e 178 del 1993; 27 e 26 del 1992; 280, 257 e 133 del 1991; 535,

426 e 104 del 1990; 163 del 1989; 1016, 765 e 44 del 1988; 46 del

1986; 128 del 1981) ha numerose volte accolto la predetta questione

in ordine a diverse norme (tra le quali anche quella del denunziato

art. 2-novies, del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito nella

legge n. 114 del 1974) ravvisando l'irragionevolezza del diniego di

riscattabilità sia per disparità di trattamento in relazione al

riscatto dei corsi di laurea, sia in considerazione del ritardo

nell'inizio dell'attività lavorativa dovuto alla necessità di

acquisire quella preparazione professionale di grado superiore

richiesta per lo svolgimento della stessa. In questi casi i predetti

corsi universitari devono ricevere lo stesso trattamento

previdenziale previsto per i corsi di laurea.

Le condizioni per affermare in via di principio l'illegittimità

delle norme impugnate sono state così precisate: a) che il corso di

studi riscattabile abbia natura universitaria (post-secondaria), pur

se inferiore alla laurea; b) che i relativi diplomi siano richiesti

per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in

carriera.

È stato anche precisato (sentenza n. 275 del 1993) che, affermati

i principi da applicare, non spetta a questa Corte accertare in

concreto la sussistenza di tali elementi e vagliare volta per volta

se ricorrano i requisiti di riscattabilità.

Tanto premesso, va rilevato che i diplomi universitari (tra cui

quello in statistica) già contemplati dalla tabella allegata

all'ordinamento didattico universitario (regio decreto 30 settembre

1938, n. 1652, emanato sul punto in base all'art. 167 del regio

decreto 31 agosto 1938, n. 1592), rientrano ora nei titoli menzionati

dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari); e che l'Azienda tranviaria di Bologna

richiese all'Università di quella città i migliori diplomati in

statistica per assumerli in quanto possessori di detto titolo.

Devono pertanto confermarsi i principi precedentemente affermati

dalla giurisprudenza di questa Corte e - secondo il petitum

dell'ordinanza di rimessione - deve essere dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in

cui non prevede la riscattabilità dei diplomi di grado universitario

che siano richiesti per l'ammissione a determinati posti o per la

progressione in carriera. Resta affidato all'ente assicurativo

accertare volta per volta la ricorrenza nelle categorie dei

richiedenti dei requisiti già evidenziati nelle numerose pronunce

della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo

comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali),

convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi

di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale

condizione per lo svolgimento di una determinata attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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