Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/01/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo

avente per oggetto: "Disposizioni particolari sullo stato giuridico

ed economico dei laureati direttivi", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988,

depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 26 del

registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha impugnato in via principale la legge della

Regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo stato

giuridico ed economico dei laureati direttivi" riapprovata, a seguito

di rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.

Sostiene il ricorrente che la normativa regionale, prevedendo la

progressione in carriera in soprannumero dei giovani - inizialmente

assunti con contratto a termine in virtù della legge statale 1°

giugno 1977 n. 285 e successivamente immessi nei ruoli ai sensi della

legge 16 maggio 1984 n. 138 - a prescindere cioè dalla capienza

degli organici, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali,

dettati dal legislatore nazionale, in materia di occupazione

giovanile, violando altresì il principio di eguaglianza, i principi

stabiliti dalla legge-quadro sul pubblico impiego con specifico

riferimento ai contenuti della contrattazione collettiva, nonché

l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito, dagli artt. 5 e

128 Cost., agli altri enti di destinazione del personale immesso nei

rispettivi ruoli.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio il sistema

dell'immissione in ruolo previsto dal legislatore statale, prima in

misura graduale e proporzionale alle disponibilità di organico ai

sensi del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29

febbraio 1980 n. 33, e poi in modo definitivo con un sistema

soprannumerario che prescinde dalla vacanza delle dotazioni

organiche, presuppone per la progressione in carriera del personale

così immesso il necessario e previo riassorbimento dello stesso nel

ruolo ordinario, tant'è vero che il decimo comma dell'art. 5 della

legge n. 138 del 1984 vieta alle regioni e agli altri enti di

procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei

contingenti soprannumerari.

L'inosservanza del principio di riassorbimento, desumibile

dall'intero sistema della legislazione statale concernente

l'occupazione giovanile, si risolverebbe in una violazione dell'art.

117 Cost., parametro che risulterebbe altresì leso dal mancato

rispetto della normativa contrattuale del settore - per il triennio

1985/87 - recepita nella legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97.

L'art. 6, nono comma, di tale legge infatti prevede per il personale

in servizio di ruolo, una riserva del 35-40% dei posti disponibili

(da mettere a concorso) fino all'ottava qualifica funzionale. Ma il

collocamento in soprannumero nell'ottava qualifica funzionale

disposto dalla legge impugnata vanificherebbe, di fatto, l'obbligo

della riserva dei posti da mettere a concorso, dal momento che i

beneficiari, occuperebbero, fino al loro completo riassorbimento,

tutti i posti risultanti disponibili nell'ottava qualifica.

La normativa censurata violerebbe, inoltre, il principio di

eguaglianza creando un'ingiustificata disparità di trattamento in

relazione: a) al restante personale di ruolo, la cui progressione è

subordinata alla sussistenza di una vacanza organica nella qualifica

professionale superiore; b) ai dipendenti di ruolo della 7ª qualifica

funzionale, che, ingiustificatamente sopravanzati dai beneficiari

dell'impugnato provvedimento legislativo, vedono vanificate le loro

prospettive di accesso all'ottava qualifica, dovendo attendere

l'assorbimento nell'organico dei "nuovi" soprannumerari; c) ai

"giovani" immessi in ruolo in soprannumero delle altre regioni, i

quali non godono di un'analoga normativa di favore che consente loro

la progressione in carriera a prescindere dal riassorbimento nella

qualifica iniziale di inquadramento.

La normativa regionale, infine, in quanto applicabile anche agli

altri enti pubblici, destinatari delle norme statali che prevedono

l'immissione in ruolo, ne violerebbe l'autonomia organizzativa

costituzionalmente garantita dagli artt. 5 e 128 Cost.

Si è costituita fuori termine la regione Abruzzo contestando la

fondatezza di tutti i motivi del ricorso, di cui ha chiesto il

rigetto. Considerato in diritto

1. - Con ricorso del Governo è impugnata in via principale la

legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo

stato giuridico ed economico dei laureati direttivi", approvata il 18

maggio 1988 e riapprovata dal Consiglio regionale, a seguito di

rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.

Si sostiene nel ricorso che la legge regionale, prevedendo la

progressione in carriera in soprannumero dei giovani che, assunti in

virtù della legge 1° giugno 1977 n. 285, sono stati immessi in

soprannumero nei ruoli, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138,

viola: a) l'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto sia con i principi

fondamentali delle leggi dello Stato in materia di occupazione

giovanile, che prevedono il riassorbimento dei contingenti

soprannumerari, sia con la normativa contrattuale del settore per il

triennio 1985/87, recepita con la legge regionale n. 97 del 1987,

perché vanifica la riserva per concorso del 35-40% dei posti

disponibili fino all'ottava qualifica funzionale; b) l'art. 3 Cost.,

determinando un'ingiustificata disparità di trattamento sia con il

restante personale di ruolo la cui progressione presuppone la vacanza

organica, sia con i dipendenti appartenenti alla settima qualifica

funzionale sopravanzati dai beneficiari della legge impugnata, sia

con il personale immesso nei ruoli delle altre regioni in virtù

delle leggi sull'occupazione giovanile e che non gode di analogo

beneficio; c) gli artt. 5 e 128 Cost., perché l'art. 1 della legge

impugnata estende gli effetti della legge agli altri enti di

destinazione del personale in parola, in contrasto con l'autonomia

costituzionalmente garantita agli enti stessi.

2. - La prima censura, è fondata.

Al riguardo va precisato che, in virtù della legge 16 maggio 1984

n. 138, si è provveduto, mediante esami di idoneità, alla

definitiva sistemazione, anche in soprannumero, del personale assunto

originariamente con la legge 1° giugno 1977 n. 285 recante

"provvedimenti per l'occupazione giovanile".

La progressione in carriera del personale in parola, assunto in

ruolo, presuppone necessariamente, in base alla legge n. 138 del

1984, il suo previo riassorbimento nel ruolo ordinario, ciò

desumendosi in particolare, come esattamente si sostiene nel ricorso

del Governo, dal decimo comma dell'art. 5 della legge testé

richiamata, il quale vieta alle regioni ed agli altri enti di

procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei

contingenti soprannumerari.

Tale principio, contenuto nella legge statale, è vincolante per

il legislatore regionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

perché la disciplina dell'occupazione giovanile, in quanto facente

parte della materia dell'occupazione, spetta alla competenza

legislativa dello Stato che può spingersi fino a porre norme di

dettaglio, essendo l'occupazione qualcosa che trascende le singole

materie, onde la relativa disciplina statale può coinvolgere tutti i

settori di competenza regionale, in vista degli obbiettivi superiori

propri di una politica occupazionale (sent. n. 998 del 1988).

Una volta ritenuto vincolante per il legislatore regionale il

principio secondo cui la progressione in carriera del personale

inquadrato in ruolo in virtù delle leggi in materia di occupazione

giovanile è subordinata al previo riassorbimento del soprannumero

formatosi per effetto di tale inquadramento, la censura prospettata

in riferimento all'art. 117 Cost. va accolta perché la legge

impugnata, stabilendo che il personale soprannumerario laureato,

collocato nella settima qualifica funzionale ex art. 5, quinto comma,

della l. n. 138 del 1984, possa essere inquadrato in soprannumero

alla ottava qualifica funzionale, altera il sistema del

riassorbimento cui si ispira la legge statale, determinando un

surrettizio aumento della dotazione organica, in quanto elimina il

soprannumero della settima qualifica mediante il suo spostamento

nella qualifica superiore, anziché mediante il previsto

riassorbimento.

3. - L'accoglimento della censura prospettata in riferimento

all'art. 117 Cost. rende superfluo l'esame delle altre.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo recante "disposizioni particolari sullo stato giuridico ed

economico dei laureati direttivi", approvata dal Consiglio regionale

il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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