Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3d.l. 580/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.

1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'università), come

modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cairella

Michelangelo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro,

iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977;

2) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Baroni Carlo ed altri

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n.

456 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 354 del 20 dicembre 1978;

3) ordinanza emessa il 18 giugno 1980 dalla Corte costituzionale

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con le due

ordinanze che precedono, iscritta al n. 501 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del

9 luglio 1980;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1980 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Amari Salvatore ed altri

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n.

292 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981.

Visti gli atti di costituzione di Cairella Michelangelo, Baroni

Carlo ed altri, Cirenei Anacleto e Lentini Sirio e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Aldo Sandulli per Cirenei Anacleto e Lentini Sirio,

l'avv. Giuseppe Guarino per Cairella Michelangelo e l'avv. Walter

Prosperetti per Baroni Carlo ed altri e l'avvocato dello Stato Franco

Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 16 febbraio 1977 il TAR del Lazio ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, così come

convertito e modificato dall'articolo unico della L. 30 novembre 1973,

n. 766, nella parta in cui esclude dall'inquadramento nei ruoli

universitari, secondo il procedimento da esso previsto, gli assistenti

ordinari che siano stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra.

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da

Cairella Michelangelo il quale, esponendo di essere assistente

ordinario di terapia medica sistematica presso l'Università di Roma e

di essere stato dichiarato maturo nel concorso per la medesima materia

bandito con D.M. 6 marzo 1968, lamentava che gli fosse stato negato

l'inquadramento nei ruoli universitari ai sensi dell'art. 3 della L. 30

novembre 1973, n. 766.

Il TAR del Lazio, nell'ordinanza di rimessione, rileva che la

normativa impugnata ha riconosciuto titolo all'inquadramento su detto

ai professori aggregati, ai vincitori di concorso a professore

aggregato, ai direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia,

agli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794, ai

ternati di concorsi universitari, escludendone ogni altra categoria.

Peraltro - secondo il TAR del Lazio - tale esclusione, per quanto

concerne gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a

cattedra, sarebbe irragionevole e discriminatoria, e quindi in

contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione.

Si osserva in proposito nell'ordinanza di rimessione, che la

categoria anzi detta, esclusa dall'inquadramento, si trova in posizione

identica a quella delle categorie alle quali è stato riconosciuto

titolo per ottenerlo e si sostiene che "una volta constatato che, il

legislatore, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore

universitario, ha ritenuto rilevante o lo stabile insediamento nella

attività didattica universitaria a livello più o meno inferiore a

quella di professore (aggregati, aggregati-clinici, e direttori di

ostetricia) o l'idoneità specifica (riconosciuta all'interessato in un

concorso a cattedra: inserimento in una terna) congiunta ad un

inserimento più o meno stabile nell'attività didattica, è innegabile

che all'assistente ordinario dichiarato maturo in un concorso

universitario, se fossero stati seguiti gli stessi criteri, si sarebbe

dovuto riconoscere il titolo all'inquadramento". Pertanto non sarebbe

manifestamente infondato il dubbio circa la sussistenza nel caso in

esame di una ingiustificata disparità di trattamento.

Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, essendo la

scelta dei requisiti per l'inquadramento nei ruoli universitari materia

riservata al legislatore ordinario e non essendo suscettibile di

riesame alla stregua dell'art. 3 della Costituzione il giudizio di

valore da esso operato al riguardo.

Nell'atto di intervento si osserva che, comunque, la figura del

professore "maturo" non è prevista nel diritto vigente e trae

riscontro solo nella prassi delle commissioni di concorso.

Si è costituita anche la parte privata chiedendo che la questione

sia dichiarata fondata. In particolare essa sostiene, a sostegno della

dedotta irragionevole disparità di trattamento, che la posizione del

"maturo" sarebbe identica a quella del "ternato" in un concorso a

cattedra, ove i candidati fossero meno di tre: in tal caso, infatti, il

maturo è automaticamente "ternato".

La parte privata ha sostenuto inoltre che, colui il quale avesse

conseguito una declaratoria formale d'idoneità e fosse assistente

ordinario, per tale sua doppia qualità si sarebbe trovato in una

posizione migliore rispetto al "ternato", ancora non chiamato da alcuna

facoltà e che non fosse assistente ordinario e quindi

irragionevolmente la normativa de qua lo avrebbe trattato in modo

deteriore.

Più macroscopica apparirebbe poi la differenza di trattamento

rispetto agli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n.

794, che non sono vincitori di alcun concorso universitario, ma solo

primari del Pio Istituto S. Spirito, nonché degli aggregati vincitori

di concorso ma non nominati. Questi ultimi, infatti, avrebbero superato

un concorso molto simile a quello superato dagli assistenti, ma non

comparabile al concorso a cattedra; così come di rango minore dovrebbe

ritenersi pure il concorso superato dai direttori delle scuole di

ostetricia.

Con altra ordinanza 19 aprile 1978, il TAR del Lazio ha sollevato

anche, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 3 del D.L. 1 ottobre

1973, n. 580, così come modificato dalla L. 30 novembre 1973, n. 766,

"nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori

universitari gli assistenti ordinari, incaricati di un insegnamento

nella facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari

ospedalieri ai sensi del d.P.R. n. 129 del 1969".

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da

Baroni Carlo ed altri professori incaricati stabilizzati presso la

facoltà di medicina dell'Università di Roma, i quali, dopo avere

esposto di essere anche assistenti ordinari, nonché di avere la

qualifica di primari ospedalieri, lamentavano che fosse stato loro

negato l'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari, essendone

esclusi a norma del su detto art. 3 del D.L. n. 580/1973, così come

modificato dalla legge di conversione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'esclusione degli assistenti

ordinari, incaricati di un insegnamento in una facoltà di medicina e

muniti della qualifica di primari ospedalieri, dall'inquadramento

anzidetto, sarebbe irragionevole e discriminatoria, ove si paragoni la

loro posizione con quella di altre categorie ammesse all'inquadramento

ed in particolare con quella degli aggregati clinici.

Infatti - si osserva nell'ordinanza - essi hanno, a somiglianza

degli aggregati clinici, un rapporto stabile di impiego, ma - e ciò

dovrebbe costituire titolo preferenziale ai fini dell'inquadramento tra

il personale docente universitario - tale rapporto sussiste con

l'Università e non (come avveniva per gli aggregati clinici) con un

Ente ospedaliero; inoltre essi, in quanto assistenti ordinari, già

appartengono al personale docente universitario, mentre gli aggregati

clinici sono alle dipendenze del Pio Istituto (anche se da quest'ultimo

considerati come personale universitario e pagati con un assegno uguale

a quello corrisposto ai professori incaricati ai sensi dell'art. 7

della Convenzione approvata con r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794).

Inoltre ancora, l'attività didattica che essi svolgono, quali

incaricati, non si esaurisce nell'insegnamento pratico al letto del

malato (come avviene per gli aggregati clinici ex art. 11 della

Convenzione citata), ma comprende l'insegnamento scientifico e pratico

universitario, assolutamente identico a quello dei professori ordinari,

relativamente alla disciplina della quale sono docenti incaricati, con

piena autonomia nell'indirizzo scientifico dell'insegnamento, autonomia

che non hanno invece gli aggregati clinici, i quali debbono seguire

l'indirizzo scientifico del direttore della clinica (art. 11 cit.).

Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che anche detta questione sia dichiarata non

fondata. Nell'atto d'intervento, a sostegno di tale richiesta,

l'Avvocatura generale dello Stato premette che nel testo originario

dell'art. 3 del D.L. n. 580 del 1973, l'inquadramento tra i professori

straordinari era previsto solo per i professori aggregati in servizio

ed i "ternati". A tali categorie furono aggiunte dalla legge di

conversione anche quelle dei vincitori di concorso a professori

aggregati, dei direttori di ruolo delle scuole di ostetricia e degli

aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794. La ratio di

tale inclusione nonché dell'esclusione delle altre categorie di

docenti secondo l'Avvocatura sarebbe da ricercarsi "nella natura

stabile della loro posizione giuridica (decisamente differenziata da

quella degli incaricati d'insegnamento per i quali, sino all'entrata in

vigore dello stesso D.L. n. 580/1973, la posizione giuridica era

caratterizzata dalla temporaneità a breve durata - un anno -

dell'incarico), nonché nella derivazione di codesta posizione

giuridica dalla vittoria di un concorso". Poiché per gli assistenti

universitari incaricati di un insegnamento universitario tale duplice

condizione non ricorre, la loro esclusione dall'inquadramento fra i

professori straordinari sarebbe razionale.

Si sono costituite con unico atto anche tutte le parti private,

chiedendo che la questione sia ritenuta fondata e sottolineando, nelle

deduzioni depositate, che gli aggregati clinici non sono vincitori di

alcun concorso universitario. Costoro avrebbero avuto una posizione -

all'atto dell'entrata in vigore della norma impugnata - deteriore

rispetto a quella dei professori incaricati che fossero anche

assistenti ordinari e primari ospedalieri, con la conseguente

irragionevolezza dell'esclusione di questi ultimi dall'inquadramento

tra i professori straordinari. In particolare - dopo avere richiamato

quanto esposto in proposito nell'ordinanza di rimessione - si rileva

come gli aggregati clinici, a differenza dei professori incaricati, non

fanno parte degli organi di governo universitario e possono svolgere la

loro attività anche facendo capo ad una cattedra coperta da un

incaricato.

La Corte costituzionale, con ordinanza del 18 giugno 1980, dopo

avere riunito i due giudizi di legittimità costituzionale, sollevava

dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dello stesso

articolo 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, come mod. dalla legge 30

novembre 1973, n. 766, nella parte in cui prevede la possibilità

d'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica

di straordinari, degli aggregati clinici di cui al R.D.L. 8 febbraio

1937, n. 794, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e

terzo comma, e 33 della Costituzione.

Nel giudizio così instaurato intervenivano due parti private - i

professori Cirenei Anacleto e Lentini Sirio - i quali avevano spiegato

atto d'intervento dinanzi al TAR del Lazio (nel giudizio a suo tempo

proposto dal prof. Baroni Carlo ed altri e Cairella Michelangelo)

successivamente alla ordinanza 18 giugno 1980 della Corte

costituzionale.

Dette parti private deducevano di essere i soli due aggregati

clinici inquadrati nel ruolo di professori universitari ai sensi

dell'art. 3 del D.L. n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del

1973. Deducevano di avere attualmente conseguito la nomina a professori

ordinari, di avere fatto parte di commissioni di concorso a cattedra,

di essere direttori di scuole di specializzazione.

Deducevano altresì che la posizione degli aggregati clinici non

apparirebbe diversa, ai fini dell'inquadramento operato dalle norme

impugnate, rispetto a quella dei professori aggregati e dei direttori

delle scuole di ostetricia, categorie in relazione alle quali nessuna

questione di legittimità costituzionale è stata sollevata.

Chiedevano, pertanto, che la questione fosse dichiarata non fondata,

tenuto conto della discrezionalità legislativa in argomento, usata in

modo non lesivo dell'art. 3 della Costituzione; del fatto che il

diritto delle Università di darsi ordinamenti autonomi, stabilito

dall'art. 33 della Costituzione, deve essere esercitato nei limiti

stabiliti dalle leggi dello Stato e non è leso dalla norma impugnata;

della previsione contenuta nell'art. 97 della Costituzione, che

l'accesso agli impieghi pubblici, in casi stabiliti dalla legge, possa

avvenire anche senza concorso.

Dopo che la Corte aveva sollevato dinanzi a sé la suddetta

questione di legittimità costituzionale, il TAR del Lazio (nel corso

di un procedimento proposto da Amari Salvatore ed altri), con ordinanza

3 dicembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 3 del D.L. n. 580 del 1973, conv. nella legge 30

novembre 1973, n. 766, "nella parte in cui esclude dall'inquadramento

nel ruolo dei professori universitari, gli assistenti ordinari,

incaricati stabilizzati e con libera docenza confermata all'atto

dell'entrata in vigore della norma stessa", in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Secondo tale ordinanza la ratio della normativa contenuta

nell'articolo impugnato andrebbe individuata nel rilievo che il

legislatore ha attribuito, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dei

professori universitari, allo stabile inserimento nell'attività

didattica universitaria a livello più o meno inferiore a quello di

professore ordinario, nonché all'effettivo espletamento in via

continuativa dell'attività scientifica nell'ambito della stessa

Università. Stante tale ratio, sarebbe irragionevole e discriminatoria

l'esclusione dal novero degli aventi diritto all'inquadramento degli

assistenti ordinari, incaricati stabilizzati con libera docenza

confermata.

In particolare - si sottolinea - detta esclusione apparirebbe

particolarmente discriminatoria nei confronti degli aggregati clinici,

che non erano neppure legati da rapporto d'impiego con l'Università.

Nel giudizio così promosso si sono costituite le parti private

chiedendo che la questione sia dichiarata fondata per le ragioni

esposte nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le ordinanze 16 febbraio 1977 del TAR

del Lazio (n. 241. r.o. 1977) e 19 aprile 1978 (n. 456, r.o. 1978)

dello stesso tribunale (già riuniti dalla ordinanza 18 giugno 1980, n.

95 di questa Corte (n. 501, r.o. 1980), nonché con la or citata

ordinanza di questa Corte e con la ulteriore ordinanza 3 dicembre 1980

(n. 29, r.o. 1981) del medesimo TAR del Lazio, avendo ad oggetto

questioni fra loro connesse, possono essere riuniti ai fini di un'unica

decisione.

2. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte, nell'ordine

logico, sono le seguenti:

a) legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973,

n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), come modificato dalla

legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui

prevede la possibilità d'inquadramento nel ruolo dei professori

universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici

di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794, sollevata da questa Corte,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33

della Costituzione (ordinanza 18 giugno 1980, n. 501, r.o. 1980);

b) legittimità costituzionale dell'art. 3 del suddetto D.L. 1

ottobre 1973, n. 580, come convertito e modificato dalla citata legge

di conversione, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nei ruoli

universitari gli assistenti ordinari che siano stati dichiarati maturi

in un concorso a cattedra, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

(ordinanza TAR Lazio, n. 241, r.o. 1977);

c) legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973,

n. 580, citato, come modificato dalla ripetuta legge di conversione,

nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori

straordinari gli assistenti ordinari, incaricati di un insegnamento

nelle facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari

ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 ("Ordinamento

interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti

universitari di ricovero e cura"), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione (ordinanza TAR Lazio, n. 456 r.o. 1978);

d) legittimità costituzionale dell'art. 3 del ripetuto D.L. 1

ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge 30 novembre 1973, n.

766, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei

professori universitari gli assistenti ordinari, incaricati

stabilizzati e con libera docenza confermata all'atto dell'entrata in

vigore della norma stessa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

(ordinanza TAR Lazio, n. 292 r.o. 1981).

3. - Nel giudizio promosso dalla ordinanza 18 giugno 1980 di questa

Corte si sono costituiti i sigg. Sirio Lentini e Anacleto Cirenei, che

non erano state parti nel giudizio che si svolgeva dinanzi al TAR del

Lazio e nel corso del quale con la ordinanza 16 febbraio 1977 era stata

sollevata questione di legittimità costituzionale del più volte

citato art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580.

Tale costituzione deve ritenersi ammissibile.

La giurisprudenza della Corte ha invero ripetutamente escluso (ord.

5 dicembre 1956; 31 ottobre 1962: 12 gennaio 1972; 4 luglio 1972) che

possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità

costituzionale soggetti che non erano state parti nel giudizio a quo ed

in effetti tanto il Lentini quanto il Cirenei non si erano costituiti

nel giudizio che si svolgeva dinanzi al TAR del Lazio.

Ma questa giurisprudenza non è applicabile al caso di specie, in

quanto i predetti non erano toccati dal ricorso da altri proposto

dinanzi al TAR del Lazio al fine di conseguire la nomina a professore

straordinario di università in base all'art. 3 del D.L. citato: essi,

infatti, avevano già conseguita tale nomina e non avevano motivo

alcuno per difendersi da un ricorso che non mirava all'annullamento

della loro nomina, ma da questa anzi traeva motivo per chiedere che

anche ai ricorrenti in quella sede fosse conferito lo status di

professori universitari.

Quando, però, questa Corte, con la ripetuta ordinanza n. 95 del

1980, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma

(art. 3 cit.) in base alla quale il Lentini ed il Cirenei erano stati

nominati professori straordinari, in essi è certamente sorto

l'interesse a difendere la posizione già acquisita: in queste

condizioni non può negarsi loro il diritto di costituirsi in questo

giudizio.

4. - Passando al merito, la Corte osserva che la questione di

legittimità costituzionale da essa sollevata con l'ordinanza n. 95 del

1980 risulta fondata.

Allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità delle

Università italiane e, in particolare, allo scopo di rendere il corpo

docente universitario numericamente più adeguato alle esigenze che da

tempo si erano verificate, con il citato D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,

sono state adottate varie misure di carattere straordinario, fra le

quali quelle contenute nell'art. 3.

Con questa disposizione si è stabilito di inserire nei ruoli dei

professori ordinari (la cui dotazione numerica è stata di molto

accresciuta con l'art. 1) alcune categorie di docenti universitari e

precisamente (art. 3, primo comma) i professori aggregati già in

servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge e

(art. 3, secondo e terzo comma) coloro che, pur essendo stati compresi

nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria

espletato o bandito anteriormente al medesimo decreto-legge non fossero

ancora professori di ruolo e fossero in servizio presso le scuole e

facoltà universitarie in qualità di professori incaricati o di

assistenti di ruolo (da questo secondo requisito si prescindeva

soltanto per coloro che fossero compresi in una terna ancora valida

alla data di entrata in vioore del ripetuto decreto n. 580).

In virtù di questa disposizione, quindi, potevano essere collocati

in ruolo soltanto i soggetti i quali avessero superato (per essere

stati compresi nella terna) i normali concorsi a cattedra

universitaria, ovvero che avessero conseguito la nomina a professore

aggregato di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585 ("Istituzione del

ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di

istruzione universitaria").

Mentre i primi, come si è detto, hanno conseguito, nella normale

sede concorsuale, il riconoscimento della loro capacità scientifica e

didattica ad esercitare l'insegnamento universitario, per i secondi, in

virtù dell'ordinamento dettato dalla citata legge n. 585 del 1966, la

scelta e la immissione nel ruolo universitario avviene a seguito di un

procedimento che può essere assimilato a quello normale per la nomina

a docente ordinario: infatti essa avviene a seguito di concorso (per

titoli e per esame), al quale possono essere ammessi soggetti compresi

in categoria già operanti nell'ambito universitario (ternati,

professori, incaricati, ecc.) od anche estranei alla Università, ma

in possesso di determinati requisiti, da esaminarsi dalla commissione

esaminatrice che deve rendere conto dei motivi della ammissione nella

sua relazione (art. 5). Giudice del concorso è poi (art. 6) una

commissione composta da docenti universitari.

D'altro canto la loro attività consiste nell'insegnamento

istituzionale o monografico e nella direzione di settori di ricerca, di

laboratori o di reparti (art. 2) e, in relazione a tali compiti, la

legge (art. 2, sesto comma) esplicitamente li definisce "professori

ufficiali" ai sensi dell'art. 62 dell'ordinamento generale

universitario (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592).

Dal tenore dell'art. 3 del D.L. n. 580 emerge chiaramente che il

legislatore ha inteso discostarsi il meno possibile dal metodo

tradizionale ed usuale per la scelta dei professori universitari di

ruolo, che a partire dalla prima legge universitaria dell'Italia

unificata (r.d. 13 novembre 1859, n. 3725, c.d. "legge Casati")

consiste in un concorso di carattere del tutto speciale, nel corso del

quale (art. 73, secondo comma, T.U. n. 1592/1933) si deve giudicare se

i candidati siano "degni di coprire il posto messo a concorso" e del

quale è giudice un collegio composto da professori universitari,

sicché, come è stato ripetutamente riconosciuto, non tornano

applicabili gli usuali criteri che stanno a base di ogni altro concorso

a pubblico impiego. Di conseguenza l'art. 3, in sostanza, ha apportato

deroga ai principi tradizionali esclusivamente a favore di soggetti i

quali avessero partecipato ad altri concorsi di carattere universitario

(intesi, cioè, a saggiare la capacità scientifica e didattica dei

singoli), di portata nazionale e giudicati da altri docenti

universitari.

Questo intendimento risponde alle esigenze proprie

dell'insegnamento universitario destinato (art. 1 del T.U. n. 1592 del

1933) a "promuovere il progresso della scienza ed a fornire la cultura

scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle

professioni" e li armonizza, quindi, con il principio del buon

andamento della P.A. (art. 97, primo comma, Cost.) che nell'ambito

universitario non può non tradursi nella necessità di un corpo

insegnante che, come si è ricordato, sia "degno" del "posto"

ricoperto.

In sede di conversione in legge del citato D.L., tuttavia,

ritenendo che con la normativa ricordata non fosse possibile venire

incontro alle esigenze concrete delle Università, si allargò la

cerchia dei soggetti da immettere nei ruoli universitari e si

inserirono nella norma dell'art. 3 le categorie dei vincitori di

concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente al

D.L. n. 580 del 1973, i direttori di ruolo delle scuole autonome di

ostetricia e gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n.

794 ("Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra

la regia università di Roma ed il Pio istituto di S. Spirito ed

Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del policlinico

"Umberto I""), convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Ciò posto, osserva la Corte che per i vincitori di concorsi a

professore aggregato e per i direttori delle scuole autonome di

ostetricia non possono superarsi i dubbi sollevati in quanto è da

ritenere che nei loro riguardi sussistono condizioni non dissimili da

quelle proprie delle altre due categorie precedentemente indicate.

I vincitori dei concorsi per professore aggregato, infatti, si

trovano nelle medesime condizioni sostanziali di coloro che a seguito

del concorso hanno già conseguito la nomina, mentre per quel che

concerne i direttori delle scuole autonome di ostetricia va rilevato

che l'art. 8 del r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 ("Ordinamento delle

scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di

levatrice"), convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, stabilisce

esplicitamente che "ai professori-direttori si applicano, in quanto sia

possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori

universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti

del grado di ordinario, ecc.".

Se ne deduce, quindi, che non ad arbitrio questi

professori-direttori (come espressamente li denomina la legge) sono

stati assimilati alle altre categorie, in quanto la loro scelta avvenne

a seguito di concorso parificabile a quello proprio dei professori di

ruolo di università.

Diversa, invece, è la situazione degli aggregati clinici di cui

alla convenzione approvata con il r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794.

Premesso che detta convenzione ebbe lo scopo di assicurare un più

efficace coordinamento delle attività sia scientifiche sia ospedaliere

dei due Enti nonché la semplificazione dei loro rapporti, l'art. 7

stabilì che i primari ospedalieri assegnati all'Istituto S. Spirito ed

Ospedali riuniti di Roma "assumono" il titolo di "aggregati primari

clinici" e, ferma restando la loro appartenenza al personale sanitario

degli Ospedali riuniti, devono essere considerati, nei rapporti con

l'Istituto, come personale universitario: essi (art. 8) dipendono dal

rettore dell'Università solo per quel che attiene alla funzione

didattica, per ogni altro aspetto rimanendo alle dipendenze degli

organi dell'Istituto, sicché, verificandosi la necessità di

allontanare dall'Istittito il primario che "non risultasse adatto alle

sue particolari mansioni per ragioni di ordine scientifico,

professionale, morale e disciplinare", il rettore deve chiedere alla

amministrazione ospedaliera la adozione dei provvedimenti del caso.

Quanto alla nomina l'art. 10 prevede che in caso di vacanza di

posto una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei

due Enti può proporre la nomina di un altro primario ospedaliero; solo

ove ciò non sia possibile i due Enti bandiscono un concorso la cui

commissione giudicatrice è composta da due membri clinici, due membri

ospedalieri e un presidente nominato dal comitato direttivo del

Policlinico e che deve attenersi ai programmi ed alle modalità

stabilite dai regolamenti ospedalieri.

L'art. 11, infine, impone ai primari aggregati l'obbligo

dell'insegnamento "pratico al letto del malato", seguendo l'indirizzo

scientifico del direttore della clinica, e l'art. 12 stabilisce ancora

che spetta al preside della Facoltà di medicina il coordinamento della

attività didattica degli aggregati in base a programmi e criteri di

massima da sottoporre alla approvazione del rettore.

In questa disciplina tutta particolare non è dato riscontrare una

situazione paragonabile agli ordinamenti universitari né per quel che

concerne la nomina (affidata in primo luogo alla libera scelta di un

organo collegiale essenzialmente amministrativo e solo in via

subordinata ad un organo collegiale nel quale la rappresentanza

universitaria è ridotta e che è tenuto a seguire i criteri propri di

concorsi ospedalieri) né per quel che riguarda lo svolgimento della

attività didattica, che dato il disposto dell'art. 12 citato - risulta

priva della autonomia che è propria dei docenti universitari (art. 85

del T.U. n. 1592 del 1933), essendo subordinata ad interventi di

autorità accademiche che non sono previsti per alcun altro docente

universitario. Può anche osservarsi che il r.d.l. del 1937 non adopera

mai, per i soggetti in parola, la denominazione di professori,

limitandosi a parlare di "aggregati primari clinici".

In tal modo il legislatore del 1973 si è discostato notevolmente

dai criteri non irragionevoli ai quali esso medesimo aveva dimostrato

di volersi attenere nell'allargare le possibilità di nomina senza

concorso a cattedra universitaria. Così facendo sono stati trattati

alla stregua del personale preso in considerazione nella medesima

disposizione di legge soggetti che, quale che sia il loro valore

personale, certamente non presentano elementi comuni con gli altri,

senza che di ciò sia possibile dare una logica spiegazione: rimane

pertanto violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo

comma, della Costituzione.

Si deve conseguentemente dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n.

580, come modificato con la legge di conversione, nella parte in cui

consente che siano collocati nel ruolo dei professori straordinari "gli

aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n.

794".

5. - Le questioni sollevate con le altre ordinanze di cui in

epigrafe non sono fondate.

Posto, invero, che lo stesso legislatore ha ritenuto di porre alla

base delle sue norme il criterio di consentire la immissione in ruolo

senza concorso soltanto a soggetti la cui capacità scientifica e

didattica sia stata valutata in maniera solo in parte dissimile da

quella propria per la selezione occorrente per lo svolgimento di una

attività di così alto livello culturale (concorso nazionale giudicato

da altri docenti universitari), per nessuna delle categorie la cui

esclusione è stata denunciata dai giudici a quibus si rinvengono

elementi tali da farli considerare alla stregua di coloro che rimangono

compresi nella norma dopo la dichiarazione di illegittimità

costituzionale or ora pronunciata (e cioè professori aggregati già in

servizio, ternati già in servizio o compresi in terne ancora valide,

vincitori di concorso a professore aggregato, direttori di scuole

autonome di ostetricia).

Infatti:

a) per quel che concerne gli assistenti ordinari dichiarati maturi

(ordinanza 16 febbraio 1977) in un concorso a cattedra è sufficiente

osservare che gli assistenti stessi conseguivano la nomina a seguito di

concorso, ma, come appare di tutta evidenza, trattavasi di concorso di

carattere ben diverso rispetto a quello per il conferimento della

qualifica di professore straordinario, data la profonda diversità

esistente fra le funzioni proprie dei professori e di quelle degli

assistenti, che per l'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 349 ("Norme

sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari") sono

chiamati a coadiuvare i professori stessi.

Né vale a far mutare la situazione la dichiarazione di "maturo"

ottenuta in un concorso a cattedra.

Come esattamente afferma l'Avvocatura dello Stato, si tratta di una

dichiarazione la quale non trova disciplina alcuna nella legge e che è

stata creata da una prassi neppure generalizzata, non essendo stata

seguita da tutte le commissioni giudicatrici: né basta citare talune

disposizioni (art. 9 del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071; art. 1 del

D.L. 27 marzo 1948, n. 397; art. 9 legge n. 349 del 1958; art. 7 legge

24 febbraio 1967, n. 62) che hanno fatto menzione di una tale

dichiarazione, ma a fini limitati (trattamento economico o scelta degli

incarichi, ecc.) senza dare alla materia alcuna regolamentazione e

senza operare alcun riconoscimento esplicito e generale di un tale

giudizio;

b) per quel che riguarda gli assistenti ordinari incaricati di

insegnamento nelle facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di

primari ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129

("Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli

istituti di ricovero e cura") alle considerazioni già svolte sub a),

per quanto attiene alla qualifica di assistente, può aggiungersi che,

mentre non può avere rilievo la circostanza che in un solo soggetto si

cumulino più posizioni, la qualifica di professore incaricato non si

prestava neppur essa ad una qualche assimilazione con il personale

predetto, dato che il conferimento dell'incarico universitario avveniva

a seguito di scelta degli organi competenti (anche se da effettuare

nell'ambito di categorie predeterminate: art. 4, quinto comma, D.L. n.

580/1973) con modalità ben diverse da quelle del concorso

universitario.

La qualifica di primario ospedaliero, d'altro canto, è al di fuori

dell'ordinamento universitario e, come tale, non può essere presa in

considerazione ai fini in parola, neppur quando essa si cumuli con

quella di docente universitario. Né dal d.P.R. n. 129 del 1969 può

dedursi alcunché di diverso, perché tale normativa (come chiarito

nella sentenza di questa Corte n. 126 del 1981) ha lo scopo essenziale

di precisare i rapporti fra cliniche universitarie ed istituti di cura,

stabilendo, fra l'altro, soprattutto negli artt. 2 e 3, che i

professori universitari (di ruolo od incaricati) che siano responsabili

di una divisione assumono la qualifica di primari ospedalieri e,

quindi, i relativi diritti e doveri: ma ciò non apporta modifiche al

loro status di docenti universitari;

c) per quel che riguarda, infine, gli assistenti ordinari,

incaricati stabilizzati con libera docenza confermata (ordinanza 3

dicembre 1980 del TAR del Lazio), fermo restando quanto già fin qui

osservato, è da rilevare che certamente il conferimento della

abilitazione alla libera docenza avveniva, come è noto, a seguito di

un esame nel quale anche era saggiata la capacità scientifica e

didattica del candidato. Ma non meno certamente sia la finalità

dell'esame sia le sue modalità di svolgimento erano diverse da quelle

del concorso per professore di ruolo, donde la esclusione di costoro

dalla immissione nei ruoli non appare irrazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per

l'Università"), nel testo risultante dalla legge di conversione 30

novembre 1973, n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati

nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati

clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794" ("Approvazione della

convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra la regia università di

Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma,

circa il nuovo ordinamento del policlinico "Umberto I" "), convertito

nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, suddetto - nella parte in

cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari

gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a cattedra,

gli assistenti ordinari incaricati di un insegnamento nelle facoltà di

medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri, nonché gli

assistenti ordinari incaricati stabilizzati e con libera docenza

confermata - sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con le ordinanze 16 febbraio 1977, 19 aprile 1978 e 3 dicembre 1980 del

TAR del Lazio, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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