Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 1331/1926

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9

luglio 1926, n. 1331 (Costituzione della Associazione nazionale per il

controllo della combustione), convertito in legge 16 giugno 1927, n.

1132, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 dal tribunale di

Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Ciabattoni Dante,

iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 nel procedimento penale in

grado di appello a carico di Ciabattoni Dante, imputato della

contravvenzione di cui all'art. 112 del r.d. 12 maggio 1927, n. 824,

per avere tenuto in esercizio un impianto di autoclave senza il

preventivo controllo da parte dell'Associazione nazionale per il

controllo della combustione, nonché imputato della contravvenzione di

cui all'art. 651 C. P., per essersi rifiutato di declinare le proprie

generalità ad un agente tecnico della detta associazione, il tribunale

di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1926, n. 1331 (convertito in legge 16

giugno 1927, n. 1132), istitutivo dell'Ente suddetto, ritenendo che

tale norma, per la parte che attiene alla obbligatorietà della

associazione gli esercenti determinati apppressione di vapore o a gas e

di determinati apparecchi ed impianti per la combustione, sia lesiva

dei principi della libertà e volontarietà delle associazioni fra

privati cittadini, e pertanto contrasti con gli artt. 13 e 18 della

Costituzione.

Sul punto della rilevanza, il tribunale osserva che la risoluzione

della questione è pregiudiziale, essendo state le contravvenzioni,

ascritte al Ciabattoni, accertate da un agente tecnico della detta

associazione.

L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 27 settembre 1972.

Avanti a questa Corte si è tempestivamente costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie

deduzioni il 29 luglio 1972.

L'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure, richiamandosi

alla giurisprudenza di questa Corte concernente i limiti della così

detta libertà negativa di associazione, che sarebbe esclusa nei casi

in cui l'obbligatorietà dell'associazione tenda all'attuazione di fini

pubblici, come sarebbero appunto quelli perseguiti dalla norma

impugnata. Nega poi che, nella specie, ricorra l'applicabilità

dell'art. 13 Cost., riguardante esclusivamente la garanzia della

persona fisica, tutelata attraverso il rispetto della sicurezza

personale. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Ascoli Piceno sottopone a questa Corte la

questione concernente la pretesa illegittimità della norma istitutiva

del Consorzio obbligatorio, denominate "Associazione per il controllo

della combustione" (art. 1 d.l. 9 luglio 1926, n. 1331), rilevando che

l'obbligatorietà sarebbe incompatibile con l'art. 18 Cost., in forza

del quale al cittadino verrebbe garantita, in via assoluta, non solo la

libertà positiva di associazione, ma, altresì, quella, negativa, di

non partecipare, se non volontariamente, ad associazioni di qualsiasi

natura.

In proposito, l'Avvocatura non contesta l'esistenza della invocata

garanzia di libertà, ma afferma che l'attività della combustione

esercitata con apparecchi a pressione di vapore o a gas è d indubbia

rilevanza per l'interesse generale ed è stata conseguentemente

regolata da provvedimenti normativi tendenti a dettare una disciplina

organica e completa della materia, in rapporto ai due aspetti salienti,

in cui si articola l'interesse generale suddetto, cioè la tutela

dell'economia pubblica, attraverso il controllo dell'uso dei

combustibili, e la garanzia della incolumità personale dei lavoratori

addetti al settore.

Tali finalità renderebbero operanti nella specie le limitazioni

che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe ritenuto insite nella pur

riconosciuta libertà negativa di associazione, e collegate, appunto,

all'esistenza di determinati fini pubblici, il cui perseguimento

autorizzerebbe l'istituzione di enti a struttura associativa

obbligatoria.

2. - Deve osservarsi, al riguardo, che questa Corte ha in effetti

già avuto occasione di rilevare che il precetto costituzionale del

quale si discute, si risolve anche nella libertà del singolo di non

partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta,

precisando, peraltro, che ciò non esclude per lo Stato la facoltà di

assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso

l'istituzione di enti del tipo suddetto, sempreché l'associazione

coattiva non violi un diritto, una libertà o un principio

costituzionalmente garantito, ed il fine pubblico che si dichiara di

perseguire non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso

(vedi sentenze nn. 69 del 1962 e 120 del 1973).

Alla stregua dei criteri sopra enunciati, l'istituzione della

Associazione obbligatoria per il controllo della combustione rientra

indubbiamente tra le facoltà del legislatore ordinario, compatibili

con la garanzia della libertà di associazione apprestata dall'art. 18

della Costituzione. Al riguardo, appare, invero, decisivo il rilievo

che, come si desume anche dai lavori preparatori, l'Associazione in

parola persegue finalità sulla cui natura non è lecito alcun dubbio.

Ed infatti è evidente, come esattamente sostiene l'Avvocatura, la

pubblicità dell'interesse all'efficace sorveglianza sugli apparecchi

ed impianti in discorso, sia ai fini della prevenzione degli incidenti,

trattandosi di apparecchi pericolosi per le conseguenze che si possono

produrre, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione, per

ottenere la maggiore economia di combustibile ed il massimo rendimento

possibile in un Paese come l'Italia, che è tributario dell'estero per

i combustibili di più largo consumo. Ed è, altresì, indubitabile

che tali fini, per la loro generalità ed importanza, possono essere

assunti come propri dallo Stato. La normativa istitutiva della

Associazione, d'altra parte, puntualmente persegue detti scopi, come è

reso evidente dall'esame della stessa, e segnatamente del r.d.l. 9

luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, e

del regolamento approvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824. Dette norme

investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, del

funzionamento e della manutenzione degli apparecchi ed impianti in

esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti,

tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v.

specialmente art. 1 d.l. n. 1331 del 1926 e tit. del Reg. n. 824 del

1927), sia del miglior rendimento degli apparecchi col minor consumo di

combustibile (art. 1 cit. d.l. n. 1331 e tit. II del citato

regolamento n. 824 del 1927).

Deve, pertanto, affermarsi che l'istituzione della Associazione

obbligatoria per il controllo della combustione disposta con l'art. 1

citato d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il principio della

libertà di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione.

3. - Egualmente deve escludersi il preteso contrasto della norma

impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione che il giudice a

quo ha pure ritenuto di sottoporre a questa Corte. Secondo ciò che è

dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata

contrasterebbe con l'invocato precetto costituzionale per gli stessi

motivi dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cioè in quanto,

rendendo obbligatoria l'Associazione in discorso, inciderebbe sulla

libertà personale del cittadino, che l'art. 13 Cost., appunto,

garantisce. Ma è di tutta evidenza che, nella specie, si è fuori del

campo di applicazione della invocata garanzia costituzionale, la quale

riguarda la tutela della libertà personale contro ogni forma di

costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento

dell'autorità giudiziaria, e concerne quindi le guarentigie supreme

dell'habeas corpus, mentre la norma impugnata, imponendo, per i

descritti scopi di pubblico interesse, la partecipazione

all'Associazione in esame, non vincola la liberta della persona né

più né meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma

precettiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del dl. 9 luglio 1926, n. 1331 (Costituzione

dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione),

convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sollevata dal tribunale

di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 13 e 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI- LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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