Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/01/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 38d.P.R. 1068/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere

e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1997 dal Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra

Colombari Daniele Stefano ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e

periti commerciali, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dal ragioniere

Daniele Colombari contro il Consiglio nazionale dei ragionieri e

periti commerciali, il Tribunale di Prato, con ordinanza emessa il 29

settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della

professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui

prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti

commerciali degli iscritti che abbiano riportato condanna penale per

alcuni tipi di reato (come appropriazione indebita e bancarotta

fraudolenta, per i quali è stato condannato il rag. Colombari).

Secondo il Tribunale la questione è rilevante, in quanto il

giudizio a quo non può prescindere dall'applicazione della norma

impugnata: l'attore lamenta, infatti, che dapprima il Consiglio del

Collegio di Prato e poi il Consiglio nazionale dei ragionieri abbiano

adottato il provvedimento di radiazione senza aprire un procedimento

disciplinare, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 del citato

d.P.R. n. 1068. Se tale norma fosse dichiarata incostituzionale,

rimarrebbero travolte le decisioni dei due collegi professionali.

Inoltre, il giudice rimettente ritiene la questione non

manifestamente infondata, considerato che la Corte costituzionale ha

già dichiarato l'illegittimità di norme analoghe, che disponevano

la destituzione di diritto per i pubblici impiegati (sentenza n. 971

del 1988) e per i notai (sentenza n. 40 del 1990) e la radiazione di

diritto per i dottori commercialisti (sentenza n. 158 del 1990).

Infine, l'eliminazione della destituzione di diritto nel campo del

pubblico impiego, ad opera della legge n. 19 del 1990, comporterebbe

un ulteriore motivo di illegittimità della norma impugnata, essendo

contrario al principio di uguaglianza che tale sanzione permanga

soltanto nei confronti dei liberi professionisti, come rilevato dalla

stessa Corte costituzionale nella citata sentenza n. 158 del 1990.

2. - Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Prato ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale)

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il suddetto art. 38 contiene tre distinte proposizioni normative:

nel primo comma indica i motivi che, in generale, giustificano

l'irrogazione della sanzione della radiazione dall'albo; nel secondo

comma dispone la radiazione di diritto nel caso di condanna per una

serie di delitti; nel terzo comma, infine, prevede la radiazione di

diritto come conseguenza della condanna a pene accessorie ovvero del

ricovero in manicomio giudiziario o dell'assegnazione ad una colonia

agricola o ad una casa di lavoro.

Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione si riferisca

all'intero articolo, dalla motivazione della stessa emerge come il

giudice a quo censuri la norma nella parte in cui prevede la

radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali

che abbiano riportato condanna penale per alcuni tipi di reato:

pertanto l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale deve

ritenersi limitato al secondo comma.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario che le

sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in

quello delle professioni inquadrate in ordini o collegi

professionali, non siano disposte in modo automatico dalla legge, ma

siano irrogate solo a seguito di un procedimento disciplinare che

consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il

principio di proporzione (v. la sentenza n. 40 del 1990).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano la

destituzione di diritto del notaio (con la citata sentenza n. 40 del

1990) e la radiazione di diritto del dottore commercialista, sancita

da una disposizione identica a quella ora impugnata e contenuta in un

decreto legislativo emanato nella stessa data (con la sentenza n. 158

del 1990).

nel settore del pubblico impiego, poi, sono state dichiarate

contrarie alla Costituzione la destituzione di diritto

dell'impiegato, prevista dall'art. 85 del testo unico n. 3 del 1957

(con la sentenza n. 971 del 1988), e l'analoga sanzione della

decadenza dal servizio introdotta dall'art. 15, comma 4-octies, della

legge n. 55 del 1990 come misura per prevenire e contrastare la

delinquenza di tipo mafioso (con la sentenza n. 197 del 1993); la

sospensione automatica dall'impiego e dall'abilitazione degli

ufficiali di riscossione dei tributi nei cui confronti siano pendenti

procedimenti penali per taluni reati (con la sentenza n. 239 del

1996); la cessazione automatica dal servizio continuativo dei

carabinieri per perdita del grado, a seguito dell'irrogazione della

pena accessoria della rimozione (sentenza n. 363 del 1996).

Questa Corte ha, invece, ritenuto che tali principi non sono

invocabili nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica

da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività

come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario

per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del

rapporto autorizzatorio (sentenze n. 297 del 1993 e n. 226 del 1997).

Anche nel campo del pubblico impiego l'automatica esclusione

dall'accesso ai pubblici uffici non è stata giudicata contraria alla

Costituzione, precisandosi che non è invocabile un parallelismo tra

l'ipotesi dell'assunzione e quella della destituzione del pubblico

dipendente, dal momento che la prima attiene ai requisiti soggettivi

indicati dal legislatore per la scelta dei più idonei aspiranti

all'accesso, mentre la seconda comporta la rimozione di uno status

già acquisito (sentenze n. 203 del 1995 e n. 249 del 1997).

3. - La professione di ragioniere e perito commerciale è

inquadrata in un collegio professionale, ai sensi del d.P.R. n. 1068

del 1953. Tale normativa prevede che gli iscritti all'albo possano

essere sottoposti a procedimento disciplinare e, all'art. 36,

qualifica espressamente come sanzione disciplinare la radiazione

dall'albo, regolata specificamente dal successivo art. 38, impugnato

nel presente giudizio.

In base ai precedenti di questa Corte, il Tribunale di Prato

censura fondatamente la norma nella parte in cui stabilisce

l'automatica radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti

commerciali degli iscritti che abbiano riportato condanna penale per

alcuni tipi di reato. Ed invero - come già rilevato nella sentenza

n. 158 del 1990, che ha dichiarato illegittima una norma del tutto

identica a quella oggetto del presente giudizio, relativa ai dottori

commercialisti - l'automatismo della sanzione disciplinare è

irragionevole, contrastando con il principio di proporzione, che è

alla base della razionalità che informa il principio di eguaglianza.

- Inoltre come è stato già affermato (sentenza n. 40 del 1990) -

dopo la soppressione dell'istituto della destituzione di diritto nel

campo del pubblico impiego risulterebbe contrario al principio di

uguaglianza che tale tipo di sanzione rimanesse fermo soltanto per le

libere professioni.

Risulta dunque violato, sotto entrambi i suddetti profili, l'art.

3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere

e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di

diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano

riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma

dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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