Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal titolo

"Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità.

Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle

tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio

epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia

territoriale - Siracusa", promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la regione siciliana, notificato il 1 aprile 1996,

depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 7 del

registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e

l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione siciliana;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24

marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità.

Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle

tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio

epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia

territoriale - Siracusa). Tale articolo proroga fino al 31 dicembre

1997 le borse di studio istituite presso l'Osservatorio

epidemiologico regionale e il centro di documentazione per

l'educazione sanitaria, e fa riferimento alla situazione dei titolari

"alla data del 30 giugno 1994"; in questo modo il legislatore

regionale adotta, ad avviso del ricorrente, uno strumento surrettizio

per conferire nuovi assegni di studio a soggetti che hanno cessato di

beneficiarne, fonte d'un ingiustificato privilegio in deroga alle

ordinarie procedure di selezione per il conferimento degli assegni di

studio.

Nei fatti, i borsisti non hanno espletato attività di studio e di

ricerca, ma ordinarie mansioni burocratiche che dovrebbero essere

svolte dai dipendenti regionali in servizio presso l'Osservatorio

epidemiologico. Oltre a violare l'art. 97 e l'art. 51 della

Costituzione, la norma - così conclude il Commissario dello Stato -

è anche viziata da irragionevolezza sotto il profilo della

congruità del mezzo rispetto al fine che s'intende perseguire.

2. - Si è costituita la regione siciliana sostenendo la manifesta

infondatezza della questione e sottolineando l'esigenza di non

disperdere le professionalità tecniche di cui l'Osservatorio

epidemiologico si è avvalso e che ha contribuito a formare. La

proroga costituisce, sotto il profilo oggettivo, una deroga razionale

(e non arbitraria) alla regola del pubblico concorso, imposta dai

problemi di funzionalità dell'organismo.

Sotto il profilo soggettivo, la regione ricorda, poi, come i

borsisti siano stati reclutati mediante regolare concorso pubblico e

come essi abbiano esperienza tale da assicurare la continuità delle

ricerche e degli studi avviati. Risultano quindi soddisfatti i

parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per

l'assunzione di personale nei ruoli della pubblica amministrazione,

anche se la fattispecie in esame è di rilievo minore, trattandosi di

utilizzare, per un periodo determinato, personale a titolo precario:

a tal riguardo, la regione richiama le sentenze nn. 197 del 1992,

1997 del 1988, 81 del 1983. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha

impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,

l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il

24 marzo 1996, che proroga al 31 dicembre 1997 le borse di studio

già contemplate dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 38

(quest'ultima, all'art. 7, già prorogava di un anno le borse di

studio, previste dall'art. 47 della legge regionale 3 novembre 1993,

n. 30, in attesa del riordino dell'Osservatorio epidemiologico). Per

realizzare tale proroga, il legislatore regionale ha fatto

riferimento, nella disposizione impugnata, alla situazione esistente

alla data del 30 giugno 1994.

Il Commissario eccepisce la violazione degli artt. 97 e 51 della

Costituzione, sia per il meccanismo normativo prescelto (che sarebbe

strumento surrettizio per consentire un nuovo conferimento di assegni

di studio in deroga alle ordinarie procedure di selezione), sia per

il fatto che i compiti affidati ai beneficiari non risultano connessi

alla ricerca e allo studio. Sotto questo aspetto, vi sarebbe

incongruità del mezzo rispetto al fine che si vuole perseguire, e

dunque vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il

profilo della ragionevolezza.

2. - La questione è fondata.

Il legislatore regionale ha più volte emanato norme sulle borse di

studio presso l'Osservatorio epidemiologico della regione siciliana.

Nella legge 3 novembre 1993, n. 30, la disciplina sui borsisti,

inserita nella normativa sulla programmazione sanitaria e il riordino

territoriale delle unità sanitarie locali, ha dichiaratamente natura

transitoria ("in attesa del riordino dei ruoli tecnici

dell'assessorato regionale della sanità": art. 47). Nuovamente

l'Assemblea regionale è intervenuta sui borsisti con la citata legge

n. 38 del 1995, che all'art. 7 proroga le borse di un anno, e infine

con la norma ora all'esame di questa Corte.

La regione, costituitasi nel presente giudizio, insiste

sull'esperienza acquisita dai borsisti, la cui presenza è reputata

necessaria per la continuità delle ricerche; e sostiene che la norma

impugnata risponderebbe all'esigenza di non disperdere le

professionalità tecniche di cui l'Osservatorio epidemiologico si è

avvalso, contribuendo peraltro a formare. Ma la natura delle borse di

studio esclude che tali elementi possano entrare, quale essenziale

fattore di ponderazione, nella valutazione di legittimità

costituzionale che questa Corte è chiamata a effettuare. I rilievi

in punto di fatto circa l'utilità delle prestazioni assolte,

l'opportunità di assicurare continuità all'attività di ricerca e

l'interesse dell'Osservatorio epidemiologico a non privarsi

dell'opera dei borsisti, non valgono a contrastare le censure di

legittimità costituzionale mosse dal ricorrente. Dimostrano, semmai,

che vi è bisogno di integrare i quadri tecnici per l'ordinario

espletamento delle funzioni istituzionali dell'Osservatorio.

3. - Il meccanismo delle proroghe, prima descritto, si è

realizzato attraverso leggi regionali che hanno i caratteri della

legge-provvedimento, giacché sono produttive di effetti nei

confronti di destinatari ben determinati. Indipendentemente da tali

caratteri, che le censure non investono, si impone uno scrutinio

rigoroso di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità

di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o

derogatorio.

La disposizione impugnata rappresenta un modo surrettizio per

conferire nuovi assegni di studio, eludendo le ordinarie procedure di

selezione. Essa si inserisce, inoltre, in una sequenza di norme che

coprono un arco temporale significativo, sì che l'ulteriore proroga,

ora disposta, è un sostanziale succedaneo al rafforzamento dei ruoli

tecnici. Di qui, la violazione dell'art. 51 - che in questo campo è

svolgimento del principio di eguaglianza - e dell'art. 97 della

Costituzione.

La Regione afferma che la proroga è imposta dalle esigenze di

funzionalità dell'organismo; ammette così lo snaturamento delle

borse di studio determinato dalla successione delle norme particolari

sopra ricordate: l'art. 6 è quindi illegittimo anche alla luce del

principio di razionalità normativa (art. 3 della Costituzione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24

marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità.

Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle

tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio

epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia

territoriale - Siracusa).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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