Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1988

Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia, notificato il 15 giugno 1982, depositato in Cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 8 del Registro Ricorsi 1982, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza n. 92/1982

del 18 marzo-1° aprile 1982 del Pretore di Monfalcone, relativa

all'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di Grado;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 giugno 1982 e depositato il 26

dello stesso mese, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato

conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla sentenza

18 marzo-1° aprile 1982, n. 92 del Pretore di Monfalcone, nella parte

in cui contiene un'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di

Grado; in tal modo sarebbe stata invasa la sfera di competenza

costituzionalmente assegnata alla Regione dagli artt. 4, n. 10 e 5,

n. 5 del relativo Statuto di autonomia.

2. - Il Comune di Grado ha in regime di concessione fino al 31

dicembre 1989 una zona demaniale marittima per attività balneari e

connesse.

Fin dal 1933 la concessione è stata gestita dalla locale azienda

di soggiorno che vi ha creato una complessa struttura balneocurativa

di livello internazionale. A parziale copertura delle relative spese

è stabilito un prezzo di ingresso alla struttura stessa.

Il 17 gennaio 1974 il Ministro della Marina Mercantile con

circolare n. 143 emana una direttiva di carattere generale in

relazione alla utilizzazione per scopi turistico-balneari delle aree

del demanio marittimo, disponendo che venga autorizzato, laddove la

situazione dei luoghi lo consenta, il libero accesso del pubblico

nell'ambito di una fascia di cinque metri dalla battigia.

La ricorrente osserva che l'applicazione di tale direttiva è in

concreto rimessa all'apprezzamento delle autorità amministrative, e

rileva che non esiste alcun obbligo di mettere a disposizione dei

cittadini i beni del demanio marittimo.

Al riguardo si richiama l'art. 36 del Codice della navigazione.

La prevalenza di un generico interesse alla fruizione gratuita

collettiva di beni demaniali è sicuramente da escludersi nel caso

concreto in cui siano in gioco interessi pubblici specifici, il cui

soddisfacimento, come nel caso di specie, è affidato ad enti

pubblici territoriali o istituzionali.

Il Pretore di Monfalcone ha iniziato un'insistente azione allo

scopo di ottenere l'"apertura" della suddetta spiaggia, ed in

particolare del tratto gestito dall'azienda di soggiorno.

Su pressione del Pretore la Capitaneria di porto di Monfalcone

chiede al competente Ministero di provvedere in tal senso, ma

quest'ultimo respinge il sollecito. Dietro istanza del Comune di

Grado il Ministero della Marina mercantile stabilisce con

determinazione 3 maggio 1976 che non sussistono motivi per modificare

il sistema di conduzione della spiaggia, sistema che troverà la sua

attuazione fino alla scadenza della concessione.

Senonché, dietro nuove insistenze del Pretore, il comandante

della Capitaneria di Monfalcone con decreto 26 maggio 1981 n. 22

ingiunge al Comune di Grado di consentire il libero e gratuito

accesso del pubblico al mare.

Tale provvedimento è stato revocato dopo che il T.A.R. di Trieste

ha accolto l'istanza di sospensione dello stesso.

Allora il Pretore apre un procedimento penale a carico del sindaco

di Grado e del Presidente dell'Azienda di Soggiorno addebitando ad

entrambi il reato di cui all'art. 1161 n. 1, cod. nav., per aver

impedito l'uso pubblico della spiaggia di Grado.

Con la sentenza n. 92/82 il giudice in questione ha ritenuto che

sussistero gli elementi obiettivi del reato contestato, pur

dovendosi, in assenza dell'elemento psicologico del reato stesso,

prosciogliere gli imputati.

Nella motivazione di tale decisione si afferma che in seguito è

lecito attendersi dai pubblici amministratori un diverso

atteggiamento ed inoltre che il reato contestato, avendo natura

permanente, verrà meno solo se saranno raggiunti "più giusti

equilibri nell'assetto delle attuali concessioni". Dal che, rileva la

ricorrente, emerge una "vera e propria intimazione" a rendere libera

la spiaggia, venendosi così ad incidere sulle scelte della

pianificazione regionale e sui comportamenti di enti che operano in

tale quadro sotto il controllo della regione stessa.

3. - La intimazione pretorile, osserva la ricorrente, è atto che

esula dalla giurisdizione; la intimazione stessa è anche

pesantemente lesiva della competenza attribuita alla regione

Friuli-Venezia Giulia, nelle materie del turismo e dei controlli

sugli enti locali: con riferimento alla prima materia la ricorrente

ricorda la propria competenza esclusiva; al riguardo viene precisato

che la programmazione delle attività delle Aziende di soggiorno ha

luogo a livello regionale e che la Regione stessa provvede al

relativo funzionamento.

In base alla pianificazione urbanistica, la città di Grado deve

mantenere la propria natura di sede balneare "ordinata e tranquilla"

in una cornice ambientale altrettanto armonica e serena.

Le strutture e gli stabilimenti in questione "sono fatti a misura

per il tipo di conduzione di spiaggia chiusa".

Per la parte contenente la suddetta intimazione la sentenza del

Pretore è rivolta anche al Comune ed all'Azienda di soggiorno in

quanto tenuti in proprio ad "aprire" la spiaggia.

Inoltre dal momento che i suddetti enti devono seguire le linee

della pianificazione turistica della Regione ed operare sotto il

controllo dei relativi organi, l'intervento del Pretore invade

altresì la competenza della Regione stessa in materia di controllo

sugli enti locali o da essa dipendenti.

4. - La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione della

sentenza nella parte censurata, ma questa Corte ha respinto tale

richiesta con l'ordinanza n. 122 del 1983.

Nel merito la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non

spetta al Pretore il potere di impartire prescrizioni sulle modalità

di uso della spiaggia di Grado.

5. - Lo Stato non si è costituito nel presente giudizio.

6. - In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia

ha depositato una memoria aggiuntiva con allegata la sentenza della

Cassazione 11 gennaio 1983, n. 22 che ha annullato, senza rinvio, la

sentenza del Pretore di Monfalcone (ritenendo che gli imputati

andassero assolti "perché il fatto non sussiste").

La ricorrente ritiene nondimeno che la pronuncia della S.C. non

abbia determinato la cessazione della materia del contendere: in

proposito rileva la ricorrente che "l'usurpazione, da parte del

Pretore, del potere di impartire prescrizioni sulle modalità d'uso

della spiaggia di Grado non è quindi cessata per effetto della

sentenza della Corte Suprema, poiché questa sentenza non riguardò,

né poteva riguardare, un elemento giuridicamente estraneo alla

sentenza pretorile ed allo stesso magistero penale". Considerato in diritto La sentenza della Corte di cassazione 11 gennaio 1983, n. 22, ha

annullato senza rinvio la sentenza del Pretore di Monfalcone 1°

aprile 1982, n. 92, costituente l'atto, che, sia pure in relazione ad

alcune sue parti, era stato denunciato come invasivo con il presente

conflitto di attribuzione. Venuto meno in tal modo l'atto denunciato

come invasivo, non può non ritenersi cessata la materia del

contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari