Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio

1971, n. 94, recante "Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di

contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori

concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori", promosso con

ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna,

notificato il 24 aprile 1971, depositato in cancelleria il 30

successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1971.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei

ministri in data 24 aprile 1971, la Regione autonoma della Sardegna ha

impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge statale 25

febbraio 1971, n. 94, avente ad oggetto l'erogazione di contributi

straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di

autoservizi di linea per viaggiatori.

A sostegno del ricorso la Regione deduce innanzi tutto la

violazione dell'art. 3, lett. g, dello Statuto speciale per la

Sardegna, che assegna alla sua competenza la disciplina dei trasporti

su linee automobilistiche e tramviarie, osservando che le erogazioni

previste dalla legge impugnata si riferiscono soltanto agli autoservizi

pubblici di linea di concessione statale - in atto esistenti nelle sole

Regioni a statuto ordinario - e non anche a quelli di concessione

regionale, e ciò nonostante sussista identità di disciplina oggettiva

e di situazione, rispetto allo Stato, tra i concessionari che operano

nelle dette Regioni, di recente istituite, e quelli che svolgono la

loro attività nell'ambito della Regione sarda.

Questa diversità di trattamento si risolverebbe in una violazione

della competenza regionale, intesa in senso sostanziale, e cioè come

sfera complessiva di interessi, perché la normativa della legge

impugnata, pur non disponendo formalmente della sfera giuridica

regionale, la pregiudicherebbe sostanzialmente, obbligando la Regione a

provvedere analogamente in materia e con ciò a disporre in modo

diverso da quello che essa avrebbe fatto, nell'esercizio della sua

autonomia, se lo Stato non avesse legiferato al riguardo.

Oltre alla violazione della sua competenza, la Regione sarda deduce

poi la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo che la legge impugnata attuerebbe

nei suoi confronti un trattamento meno favorevole di quello riservato

alle Regioni a statuto ordinario.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, la quale, con deduzioni del 14 maggio 1971, ha chiesto che la

Corte dichiari inammissibili e infondate le questioni di legittimità

costituzionale dedotte nel ricorso, richiamandosi in proposito alla

sentenza n. 11 del 1969, con cui la Corte costituzionale ha respinto un

ricorso, identico a quello in esame, proposto pure dalla Regione sarda

avverso la legge 28 marzo 1968, n. 375, che disponeva nella stessa

materia, in rapporto ad anni anteriori. L'Avvocatura osserva che tale

precedente è pienamente utilizzabile per la definizione del presente

giudizio, essendo del tutto irrilevante la circostanza, invocata dalla

ricorrente, della parziale attuazione dell'ordinamento regionale

ordinario, perché la intervenuta elezione degli organi regionali non

ha determinato, come risulta dall'art. 17 della legge 6 maggio 1970, n.

281, l'automatico trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle

potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione.

All'udienza le parti si sono riportate, illustrandole, alle

precedenti deduzioni. Considerato in diritto :

Secondo la Regione autonoma della Sardegna, la legge 25 febbraio

1971, n. 94, concedendo contributi ai soli concessionari statali di

autoservizi di linea, e non anche a quelli regionali - che in atto sono

solo gli esercenti nelle Regioni a statuto speciale - violerebbe la

competenza che, per l'art. 3, lett. g, del suo statuto, le spetta in

materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, e

lederebbe altresì il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3

della Costituzione.

Osserva al riguardo la Regione che sarebbe violata la sua

competenza perché la legge statale la costringerebbe di fatto a

provvedere, anche con la erogazione di mezzi finanziari, e quindi ad

adottare un comportamento non libero, in rapporto alla materia; nel

mentre il principio di eguaglianza sarebbe leso dal diverso trattamento

che quella stessa legge userebbe nei confronti delle Regioni a statuto

ordinario - ove le concessioni in oggetto e quelle amministrative in

genere, sono ancora di pertinenza dello Stato - rispetto a quelle a

statuto speciale, ove le stesse concessioni sono tutte di derivazione

regionale.

Con tali deduzioni, la Regione ripropone le medesime questioni di

legittimità costituzionale che essa ebbe a dedurre nel suo ricorso

notificato in data 11 maggio 1968, avverso l'anteriore e del tutto

simile legge statale del 28 marzo 1968, n. 375, e che furono dichiarate

non fondate dalla Corte con la sentenza n. 11 del 1969, per ragioni

che sarebbe qui del tutto superfluo ripetere.

La Regione ritiene di poter superare l'ovvia difficoltà derivante,

per l'accoglimento delle sue tesi, da questo precedente puntuale,

sostenendo che la situazione si sarebbe, in rapporto ad esso,

sostanzialmente modificata, in quanto ora esistono, per essere state

già costituite, le Regioni a statuto ordinario, che a quel tempo,

invece, non esistevano.

Ma l'argomento, come la stessa ricorrente non si nasconde, non è

risolutivo, perché, se ora le Regioni esistono, in quanto sono stati

eletti i suoi organi, esse non sono ancora funzionanti, per non essere

ancora avvenuto il trasferimento delle competenze previsto dall'art. 17

della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Né hanno rilievo le ragioni esposte in ordine alla sostanziale

identità della situazione tra i concessionari delle Regioni di diritto

comune - aventi analoga competenza in materia di trasporti - e che sono

ancora statali ma diverranno regionali, e quelli delle Regioni di

diritto speciale, che erano statali e sono già divenuti regionali,

perché qui non è la natura giuridica della loro posizione che conta.

Quel che conta è la attualità, riferita al momento della emanazione

della legge, del funzionamento delle Regioni e quindi della loro

capacità di provvedere a determinati interessi in materia di loro

competenza. Le Regioni a statuto ordinario non potevano, e non possono

ancor oggi, assolvere al compito di soddisfare il pubblico interesse

collegato alle necessità di fornire mezzi straordinari ai

concessionari di autolinee, per garantire la continuità del pubblico

servizio ad essi affidato. È ovvio che, in tale carenza di poteri,

potesse e dovesse provvedere l'ente sopraordinato, e cioè lo Stato,

che quei poteri tuttora detiene per non averli ancora trasferiti.

Per le Regioni a statuto speciale che, al tempo della emanazione

della legge impugnata, già godevano della pienezza dell'esercizio

della loro autonomia in rapporto alla materia di che trattasi, potendo

agire l'ente sottordinato, lo Stato non aveva alcuna necessità di

intervenire e doveva anzi astenersene per i motivi esposti nella

precedente sentenza della Corte n. 11 del 1969, già richiamata.

A ciò deve aggiungersi che i contributi erogati in favore dei

titolari di concessioni statali, esercenti nel territorio delle Regioni

a statuto ordinario, si riferiscono ad anni anteriori, e cioè ad un

periodo in cui le dette Regioni - almeno per il maggior arco di tempo

cui i contributi si rapportano - non solo non erano ancora funzionanti,

ma non erano state ancora nemmeno costituite.

La concessione di contributi si riferisce infatti alle gestioni

degli anni 1968, 1969 e 1970, essendo la loro misura rapportata alle

percorrenze chilometriche effettuate in quegli anni. Il che non

costituisce soltanto un parametro di riferimento, ma rappresenta una

integrazione di un dato economico ritenuto deficitario rispetto alla

situazione dei singoli anni, oltre che un apporto di assestamento ai

bilanci di quegli stessi anni, volto a reintegrare la potenzialità

delle aziende e così garantire, nel pubblico interesse, la continuità

del servizio avvenire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti della

legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, recante erogazione di contributi

straordinari agli enti e agli imprenditori concessionari di autoservizi

di linea per viaggiatori, in riferimento all'art. 3, lett. g. dello

statuto speciale, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

3, e all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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