Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla

Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Maier

Teresa e Chiusi Virginio, iscritta al n. 407 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio tra Maier Teresa ed il suo ex coniuge

per le conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili

del matrimonio, la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza emessa in

data 19 gennaio 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16

della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei

casi di scioglimento di matrimonio) nella parte in cui esclude dal

diritto a fruire della percentuale sull'indennità di fine rapporto

l' ex coniuge non titolare di assegno di divorzio.

In punto di fatto il giudice a quo premette che il Tribunale di

Bolzano, adito in primo grado, aveva dichiarato la cessazione degli

effetti civili del matrimonio e respinto le richieste economiche

della Maier tendenti ad ottenere: un assegno di divorzio, lo

scioglimento della comunione legale, nonché la corresponsione del 40

per cento dell'indennità totale di fine rapporto di lavoro percepita

dal marito.

Dall'enunciato dell'art. 12- bis della legge n. 74 del 1987,

osserva la Corte d'Appello di Trento, emerge uno stretto parallelismo

tra la fruizione dell'assegno di divorzio ed il diritto ad ottenere

una percentuale sull'indennità di fine rapporto percepita dall'altro

coniuge: da ciò consegue, sempre secondo il giudice a quo, una

irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono titolari

di assegno e coloro che non lo sono. Mentre infatti l'assegno di

divorzio assolve esclusivamente ad una funzione assistenziale,

connessa all'esigenza di solidarietà sociale che deve sussistere

anche fra ex coniugi, l'indennità di fine rapporto, invece, ha

natura compensativa: la sua ratio risiede infatti nel riconoscimento

del contributo che ciascun coniuge ha dato alla formazione del

patrimonio familiare attraverso il proprio lavoro, l'assistenza e la

collaborazione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, nel

contestare i rilievi esposti dalla Corte d'Appello di Trento,

evidenzia come nella sentenza n. 23 del 1991 di questa Corte sia

stata negata all'indennità di fine rapporto natura esclusivamente

compensativa, convergendo in detto istituto anche aspetti di tipo

assistenziale.

Con la legge n. 74 del 1987, prosegue la difesa erariale, si è

inteso tutelare maggiormente i soggetti economicamente più deboli,

approntando una serie di strumenti giuridici quali l'adeguamento

automatico dell'assegno di divorzio, più ampie garanzie rispetto ad

eventuali inadempienze, un trattamento pensionistico di

reversibilità e l'attribuzione di una quota percentuale

dell'indennità di liquidazione.

Poiché tutte queste misure si basano sulla stessa ratio, è

coerente e razionale, e rientra nella discrezionalità del

legislatore, porre a base di ulteriori agevolazioni proprio la

corresponsione dell'assegno divorzile, in quanto, qualora l'assegno

sia stato negato, è evidente che già in radice mancavano i

presupposti della situazione di bisogno cui sono subordinate tutte le

misure descritte, ed, in particolare, quella della attribuzione della

quota ex art. 12- bis della legge n. 898 del 1970.

Non esiste, quindi, la dedotta disparità di trattamento, ma

soltanto atteggiamenti diversi in riferimento a situazioni

individuali diverse cui il sistema legislativo assicura, nella sua

complessa articolazione, piena tutela. Considerato in diritto

1. - La Corte d'Appello di Trento ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto

dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) nella parte in cui

esclude dal diritto a fruire della percentuale sull'indennità di

fine rapporto l' ex coniuge che non sia titolare di assegno di

divorzio.

2. - Deve preliminarmente valutarsi se la questione sia

ammissibile.

Come risulta dall'ordinanza di rimessione, la parte soccombente in

primo grado aveva riproposto in sede di impugnazione tre distinte

domande tendenti ad ottenere: a) la corresponsione di un assegno

divorzile a carico dell' ex marito; b) la condanna di quest'ultimo

alla corresponsione del 40 per cento dell'indennità di fine rapporto

di lavoro da questi percepita; c) lo scioglimento della comunione

legale con le relative conseguenze.

La Corte d'Appello, senza pronunciarsi sulla prima domanda e senza

alcuna altra indicazione sulla sorte processuale o sostanziale della

richiesta di un assegno divorzile (che - secondo la normativa vigente

- è autonoma rispetto alla domanda relativa al diritto alla

percentuale del trattamento di fine rapporto, mentre quest'ultima è

condizionata alla concessione dell'assegno), ha ritenuto di sollevare

la questione di legittimità costituzionale sulla norma che

disciplina l'oggetto della seconda domanda.

3. - Appare evidente che l'approfondimento e la soluzione da parte

di questa Corte di tale questione sarebbero del tutto superflui

qualora il giudice a quo ritenesse, nel corso del giudizio

principale, di dover accogliere il gravame circa la prima domanda

relativa alla concessione dell'assegno di divorzio, poiché da tale

decisione discenderebbe l'accoglimento della domanda riguardante il

trattamento di fine rapporto.

È noto che i requisiti dell'attualità e della rilevanza di una

questione di costituzionalità devono essere valutati allo stato

degli atti e dell'iter decisionale, non sulla base di un'eventuale e

teorica applicabilità della norma nel caso in cui il giudice,

respingendo una prima domanda risolutiva del problema, intenda

passare all'esame di una seconda domanda, il cui accoglimento è

dalla legge condizionato al rigetto della precedente.

4. - Dalla motivazione dell'ordinanza non può evincersi quindi la

rilevanza nel giudizio a quo della questione sottoposta all'esame di

questa Corte, non avendo il giudice rimettente fornito sufficienti

indicazioni per valutare se nel momento in cui detta questione è

stata sollevata fosse sussistente il presupposto legale (e cioè la

non titolarità dell'assegno divorzile) necessario per rendere

rilevante la questione stessa.

Pertanto, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, ordinanze n. 139 del 1994 e n. 384 del 1993;

sentenza n. 346 del 1993), la questione non può essere esaminata nel

merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16

della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei

casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Trento con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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