Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1991 dal

Tribunale di Sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza

relativo a Gentili Pietro, iscritta al n. 693 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 26 settembre 1991, il Tribunale di

sorveglianza di Ancona, chiamato a deliberare in merito alla

conversione per violazione delle prescrizioni inerenti alla

semidetenzione a suo tempo applicata nei confronti di Gentili Pietro

- nel frattempo liberato per intervenuta espiazione della sanzione

sostitutiva - dal Pretore di San Benedetto del Tronto con sentenza

emessa a norma degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura

penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 27, terzo comma,

della Costituzione, due questioni di legittimità dell'art. 66, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale).

La prima questione si fonda sull'assunto interpretativo che la

norma impugnata non consente al tribunale di sorveglianza di

valutare, ai fini della conversione, se la violazione delle

prescrizioni sia o meno compatibile con l'ulteriore prosecuzione

della sanzione sostitutiva da convertire, dovendosi invece ritenere

che il controllo del giudice si limiti ad accertare la commissione di

una trasgressione e la riferibilità della stessa alla colpevole

volontà del condannato. Tale essendo l'interpretazione prescelta,

rileva il giudice a quo come la rigidità che connota la disciplina

della conversione, fondata su "parametri di automaticità", finisca

per determinare un sostanziale svilimento della funzione rieducativa

della pena, pur presente nel tessuto delle sanzioni sostitutive (art.

58, primo comma, della legge n. 689 del 1981), quando invece ben più

ampio è il potere di valutazione affidato al giudice di sorveglianza

in sede di revoca delle misure alternative alla detenzione, ove è

stata espressamente prevista "un'opera di vaglio intesa a

scandagliare l'atteggiarsi comportamentale del condannato nel suo

complesso, onde stabilirne la compatibilità e la rispondenza agli

intenti di risocializzazione".

2. - La seconda questione ruota, invece, attorno al significato da

annettersi alla espressione "la restante parte della pena", che compare nel testo della norma impugnata, con riferimento alla

"individuazione del dies a quo dal quale far decorrere l'efficacia

della conversione". Poiché secondo una pronuncia della Corte di

cassazione (Sez. VI, 16 ottobre 1985, n. 1010), alla quale, afferma

il remittente, avrebbe fornito "autorevolissimo avallo" l'ordinanza

di questa Corte n. 418 del 1990, gli effetti della conversione devono

farsi decorrere dal giorno in cui è stata commessa la trasgressione,

ne deriva che, ove l'esecuzione della sanzione sostitutiva abbia già

avuto termine nel momento in cui interviene il provvedimento di

conversione, la conversione stessa "esplicherà efficacia

retroattiva".

Non essendo dunque considerata l'ipotesi in cui il condannato abbia

continuato a rispettare, dopo la violazione, le prescrizioni inerenti

alla semidetenzione o alla libertà controllata, si ripropone, ad

avviso del giudice a quo, la medesima situazione che indusse questa

Corte a stabilire la "scomputabilità dalla pena detentiva residua

del periodo di utile assoggettamento al regime lato sensu

"alternativo"" in tema di revoca dell'affidamento in prova al

servizio sociale e della liberazione condizionale (sentenze n. 343

del 1987 e n. 282 del 1989). Posto, quindi, che la semidetenzione e

la libertà controllata costituiscono limitazioni della libertà

personale, il non tener conto, in sede di conversione, della

osservanza prestata dal condannato nel periodo compreso tra la

violazione delle prescrizioni e il momento in cui interviene la

pronuncia di conversione, integra secondo il remittente violazione

"del principio di proporzionalità e di adeguatezza delle pene di cui

all'art. 13 della Costituzione", generandosi una "duplicazione

afflittiva" che contrasta con le garanzie costituzionali a tutela

della libertà personale.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non

fondate. Delineate le posizioni della dottrina e della giurisprudenza

su entrambi i temi proposti, l'Avvocatura, pur riconoscendo "che la

normativa in questione non sia in realtà univoca", tanto da aver

indotto il Governo a presentare un disegno di legge modificativo

della disciplina impugnata, esclude che sia ravvisabile la lesione

dei parametri invocati dal giudice a quo. In ordine alla prima

questione, la difesa dello Stato osserva che il remittente ha omesso

di precisare "quale parte" dell'art. 13 della Costituzione venga

preso in considerazione, rilevando, quanto al preteso contrasto con

l'art. 27, terzo comma, della stessa Carta, che il rispetto del fine

rieducativo "è determinato dal trattamento penitenziario che

concreta l'esecuzione della pena e non tanto dal tipo di pena

previsto, la cui efficacia rieducativa sfugge al sindacato di

legittimità della Corte". Con riferimento alla seconda questione,

l'Avvocatura si riporta alla tesi formulata in dottrina secondo la

quale, facendosi leva sul combinato disposto degli artt. 57, primo

comma, della legge n. 689 del 1981, 137 del codice penale e 271 del

codice di procedura penale abrogato, può ritenersi detraibile dal

residuo la pena eventualmente espiata dopo il verificarsi della causa

di revoca, osservando come una simile interpretazione escluda ogni

contrasto della norma denunciata con l'art. 27 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Anche se riferite alla medesima disposizione oggetto di

impugnativa, le questioni che il remittente sottopone all'esame di

questa Corte sono di un duplice ordine, prendendo le stesse a

riferimento aspetti diversi che scaturiscono dalla disciplina dettata

dall'art. 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), e deducendosi la violazione di

distinti parametri di costituzionalità. Ciascuna delle questioni,

dunque, dovrà essere partitamente esaminata, per verificare se e in

quale misura la ricostruzione del sistema offerta dal giudice a quo

possa ritenersi corretta.

2. - Il giudice remittente ritiene, anzitutto, di aderire

all'opinione secondo la quale la più ampia ed elastica formulazione

del terzo comma dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981 (" ..qualora

ritenga doversi procedere alla conversione .."), rispetto alla

rigorosa previsione enunciata nel primo comma dello stesso articolo

("Quando è violata anche solo una delle prescrizioni .. la restante

parte di pena si converte .."), non vale a conferire al tribunale di

sorveglianza il potere di valutare se la condotta del condannato, pur

in presenza di una trasgressione al "prescrizionale di

comportamento", possa ritenersi compatibile con l'ulteriore

esecuzione della sanzione sostitutiva e, conseguentemente, di

omettere di convertire la parte residua della sanzione medesima nella

pena detentiva sostituita. La cognizione del tribunale di

sorveglianza sarebbe quindi limitata, secondo la tesi fatta propria

dal giudice a quo, "all'accertamento dell'elemento materiale, di

quello psicologico della trasgressione contestata, nonché della

sussistenza di eventuali circostanze scriminanti del comportamento",

sicché, ove risulti accertata la commissione di una violazione e

questa sia riferibile alla volontà colpevole del condannato, "la

conversione dovrebbe conseguire automaticamente al vaglio

giudiziale". Tale automatismo, osserva il remittente, pare dunque

correlarsi ad un principio di mera retribuzione che finisce per

obliterare del tutto il fine del reinserimento sociale del reo,

ponendosi in tal modo in contrasto con il precetto sancito dall'art.

27, terzo comma, della Costituzione, che invece postulerebbe la

devoluzione al tribunale di sorveglianza del potere di valutare la

rilevanza della trasgressione in rapporto "al concreto carico

afflittivo della sanzione irrogata ed alla complessiva condotta del

condannato".

3. - Giova preliminarmente rilevare come il preteso automatismo

che caratterizzerebbe l'istituto della conversione disciplinato dalla

norma oggetto di impugnativa, è già in sé fortemente temperato

dall'ampio potere delibativo che il tribunale di sorveglianza è

chiamato a esercitare in ordine all'apprezzamento della condotta in

concreto tenuta dal condannato, posto che, come mostra di ritenere lo

stesso giudice a quo e come è stato recentemente puntualizzato dalla

Corte di cassazione (Sez. I, 14 gennaio 1992, n. 92), la violazione

anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla sanzione

sostitutiva deve essere necessariamente valutata in tutti i suoi

elementi, oggettivi e soggettivi, giacché la sua rilevanza può

essere attenuata o addirittura esclusa dall'esame e dalla verifica

delle giustificazioni eventualmente addotte dal soggetto ammesso alla

sanzione sostitutiva. D'altra parte, che la volontà del legislatore

fosse quella di affidare al giudice una non trascurabile sfera di

apprezzamento, quale testualmente desumibile dall'ampio enunciato che

compare nel terzo comma della norma impugnata, traspare anche da

taluni spunti offerti dai lavori preparatori della norma stessa, sia

perché la scelta del legislatore intese contemperare la duplice

esigenza, da una parte, di "non inasprire troppo certe sanzioni nei

confronti di colui che non adempiva determinati obblighi e dall'altra

tenere conto della necessità di far adempiere a tali obblighi"

(Relazione alla IV Commissione della Camera dei deputati, seduta del

24 settembre 1980, VIII legislatura), sia perché il tendenziale

superamento di un rigoroso automatismo è ben testimoniato dalle

modificazioni subite dalla norma rispetto all'originario testo della

proposta di legge, ove era prevista la conversione obbligatoria da

parte del pretore nonché l'arresto del condannato colto in flagrante

violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla

libertà controllata (art. 42 della proposta di legge n. 363

presentata alla Camera dei Deputati il 17 luglio 1979).

In un contesto siffatto, peraltro, il peculiare atteggiarsi della

fattispecie che viene qui in discorso, non consente di configurare la

conversione delle sanzioni sostitutive alla stregua di istituto

necessariamente sovrapponibile rispetto alla revoca delle misure alternative alla detenzione: raffronto, questo, che il remittente

invece opera, per desumere proprio dalla diversa disciplina che

regola la revoca di tali misure, un utile termine di comparazione per

dedurre il contrasto della norma impugnata con l'invocato parametro

di costituzionalità. Il fenomeno della conversione, infatti, è

concettualmente diverso da quello della revoca di benefici, giacché

quest'ultimo istituto si fonda su di un contrarius actus speculare a

quello che ha concesso il beneficio cui la revoca stessa si

riferisce: sicché, se il primo provvedimento ammette una sfera di

discrezionalità del giudice fondata su determinati parametri, è del

tutto logico che il provvedimento di revoca possa comportare un

apprezzamento uguale e contrario che giustifichi gli effetti

risolutivi del beneficio ed il ripristino dello status quo ante. La

conversione, invece, evoca un meccanismo di trasformazione, radicato

sul "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento, che genera

effetti novativi tali da incidere, non sulle modalità esecutive, ma

sullo stesso "tipo" di pena da applicare, con conseguente mutamento

sostanziale del rapporto esecutivo: una novazione, dunque, che

esclude quella naturale simmetria che è dato cogliere tra il

provvedimento di concessione del beneficio e quello che lo revoca,

ove il secondo atto che caduca il primo determina il riprodursi della

situazione anteatta.

Ciò non esclude, tuttavia, che il fatto causativo della

conversione, ancorché tipizzato dal legislatore, debba essere

riguardato in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche,

per verificare se la condotta trasgressiva presenti o meno quei

caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata

la "violazione" che la norma impugnata assume a presupposto della

conversione. In altri termini, se l'art. 66, primo comma, della legge

n. 689 del 1981, non richiede la violazione cumulativa delle

prescrizioni, essendo sufficiente che risulti violata "anche solo una

delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà

controllata", deve al tempo stesso riconoscersi che non ogni singola

infrazione del "prescrizionale di comportamento" sia, in sé e per

sé, elemento necessario e sufficiente a far sì che il giudice debba

apprezzare la condotta del condannato come automaticamente

trasgressiva degli specifici obblighi che quelle prescrizioni

impongono.

Tra la condotta che si discosta dal prescrizionale e

l'accertamento della violazione che la norma postula, intercorre,

dunque, il necessario potere delibativo che il giudice è chiamato a

esercitare, in funzione, anche e soprattutto, del principio enunciato

dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. In tale prospettiva,

allora, ci si avvede agevolmente che, essendo la conversione delle

sanzioni sostitutive normativamente riguardata come il riconoscimento

della inadeguatezza delle sanzioni medesime a perseguire la funzione

rieducativa che è loro propria, il comportamento del condannato che

abbia trasgredito "anche solo una delle prescrizioni" deve presentare

connotazioni tali da costituire elemento sintomatico di quella

inadeguatezza, così da assegnare al sistema la necessaria

flessibilità e coerenza che, sola, può dirsi rispondente alle reali

finalità dell'istituto ed all'invocato precetto costituzionale.

Perché la trasgressione delle prescrizioni integri la violazione

evocata dalla norma, e perché da ciò consegua la conversione delle

sanzioni nella corrispondente pena sostituita, è dunque necessario

che alla "prognosi" circa l'osservanza delle prescrizioni che il

giudice compie nell'applicare le sanzioni sostitutive (art. 58,

secondo comma), corrisponda una "diagnosi" contraria in sede di

conversione, a testimonianza della inidoneità di quella tipologia di

pena ad assecondare un efficace reinserimento sociale del condannato.

4. - La seconda questione che viene sollevata dal Tribunale di

sorveglianza di Ancona concerne i criteri da applicare per la

individuazione della "restante parte della pena" che deve essere

convertita a seguito della accertata violazione delle prescrizioni.

Osserva in proposito il giudice a quo che, essendo emersi due

orientamenti interpretativi contrastanti da parte della Corte di

cassazione, l'uno volto ad affermare che gli effetti della

conversione devono ritenersi operanti dal giorno in cui è stata

commessa la violazione (Cass., n. 1010 del 16 ottobre 1985), l'altro

dal momento in cui interviene la pronuncia giurisdizionale (Cass., n.

473 del 19 febbraio 1987), questa Corte, chiamata a pronunciarsi su

questione analoga relativa all'art. 108 della legge n. 689 del 1981,

ebbe a rilevare (ordinanza n. 418 del 1990) l'insussistenza del

preteso contrasto interpretativo osservando come il primo dei

ricordati orientamenti non si riferisse alla norma allora impugnata,

ma proprio all'art. 66, primo comma, della legge n. 689 del 1981,

oggetto del presente giudizio. Da ciò il remittente desume un

"autorevolissimo avallo alla tesi secondo cui, nella fattispecie di

conversione, conseguente a violazione delle prescrizioni

comportamentali, delle sanzioni sostitutive irrogate direttamente dal

giudice della cognizione", gli effetti della conversione devono farsi

decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, con la

conseguenza che, ove la conversione intervenga in un momento in cui

l'esecuzione della sanzione ha già avuto termine, la conversione

stessa finirà per esplicare efficacia retroattiva.

Tale essendo, dunque, l'interpretazione alla quale il giudice a

quo ritiene di dover aderire, ne scaturisce che, costituendo la

semidetenzione e la libertà controllata una indubbia limitazione

della libertà personale, l'impossibilità di valutare in sede di

conversione l'osservanza prestata dal condannato alle prescrizioni

inerenti la sanzione da convertire, per il periodo che va dalla data

della violazione a quella in cui interviene il provvedimento di

conversione, determina ad avviso del remittente, una "duplicazione

afflittiva" che si pone in contrasto con le garanzie costituzionali a

tutela della libertà personale, integrando una "violazione del

principio di proporzionalità e di adeguatezza delle pene" desumibile

ad avviso del remittente dall'art. 13 della Costituzione.

5. - Ove l'unica interpretazione possibile fosse quella

puntualmente dedotta dal giudice a quo, non v'è dubbio che

diverrebbe allora pertinente il richiamo, anch'esso svolto

nell'ordinanza di rimessione, ai principi affermati da questa Corte

in tema di "scomputabilità dalla pena detentiva residua del periodo

di utile assoggettamento al regime lato sensu "alternativo"",

allorché vennero presi in considerazione gli istituti della revoca

dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione

condizionale (v. sentenze n. 343 del 1987 e n. 282 del 1989).

Una diversa ricostruzione ermeneutica del sistema, peraltro, è,

non solo possibile, ma addirittura imposta, essendo l'unica idonea a

rispettare quei valori costituzionali che le richiamate sentenze di

questa Corte hanno inteso salvaguardare: e il fulcro di tale

ricostruzione va rinvenuto nella disciplina dettata dall'art. 57,

primo comma, della legge n. 689 del 1981, a norma del quale "per ogni

effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si

considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella

della pena sostituita". Alla stregua di tale enunciato, infatti, può

agevolmente desumersi che l'espiazione delle sanzioni sostitutive

produce effetti del tutto equivalenti a quelli che scaturiscono dalla

espiazione della corrispondente pena sostituita, con l'ovvio epilogo

che l'espiazione delle prime determina l'esaurimento dello stesso

rapporto esecutivo, proprio perché è la pena, sostitutiva o

sostituita che sia, ad essersi, per così dire, "esaurita". Se,

dunque, l'intervenuta espiazione della semidetenzione o della

libertà controllata estingue la pena, ci si avvede, allora, che la

conversione potrà operare nei limiti in cui il rapporto esecutivo

sia ancora in essere, nel senso che residui una parte di pena da

espiare e, quindi, da convertire. In tale quadro di riferimento cessa

così di assumere connotazioni sfumate l'individuazione della

"restante parte della pena" che il tribunale di sorveglianza è

chiamato a convertire, giacché tale deve intendersi la pena che

residua in quanto non estinta per non essere stata la corrispondente

sanzione sostitutiva già espiata. Sicché, tanto nell'ipotesi in cui

il provvedimento di conversione intervenga durante l'esecuzione della

sanzione sostitutiva, quanto nel caso in cui la conversione sia

disposta in un momento successivo, il tribunale di sorveglianza sarà

previamente tenuto a esaminare la condotta serbata dal condannato dal

momento in cui è intervenuta la violazione delle prescrizioni a

quello in cui viene disposta la conversione, per accertare se e in

che misura quella condotta abbia prodotto l'effetto estintivo di cui

si è detto ed eventualmente determinare la parte della pena non

espiata che deve essere convertita. Agevole diviene, a questo punto,

l'individuazione dei criteri alla cui stregua il tribunale di

sorveglianza è chiamato ad apprezzare la condotta tenuta dal

soggetto sottoposto alle sanzioni sostitutive, ai fini della

determinazione della pena da convertire. Posto, infatti, che la

violazione delle prescrizioni impedisce di ritenere espiata la

sanzione e, con essa, la pena sostituita, la conversione opererà per

la parte di pena non eseguita, intendendosi per tale quella che si

riferisce alla frazione temporale in cui il condannato, realizzando

la condotta trasgressiva, si è sottratto alla esecuzione degli

obblighi inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata.

Dovendosi poi ritenere che la condotta trasgressiva rilevante agli

effetti che qui interessano, sia solo quella che integra il concetto

di "violazione" che si è già delineato con riferimento alla prima

delle questioni oggetto del presente giudizio, si sopiscono le

preoccupazioni del giudice a quo circa il fatto che l'interpretazione

offerta sarebbe ostacolata dal "rigido schematismo" che

caratterizzerebbe l'intervento del tribunale di sorveglianza,

risultando al tempo stesso inidonea a risolvere "quei casi limite, in

cui, ad una aperta violazione delle prescrizioni di semidetenzione

ovvero di libertà controllata, segue un comportamento del condannato

non propriamente inosservante bensì semplicemente intempestivo". Una

volta affermato, infatti, che la trasgressione del "prescrizionale di

comportamento" deve essere apprezzata dal giudice per verificare se

la stessa integri, nel senso che si è già chiarito, la "violazione"

che la norma postula a fondamento della conversione, ne consegue, da

un lato, che un simile apprezzamento non può certo svolgersi su di

un piano di rigoroso automatismo, mentre, sotto altro profilo, è

proprio l'elasticità dei parametri a consentire di portare ad

adeguata soluzione quei "casi limite" ai quali ha fatto riferimento

il giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevate, in

riferimento agli artt. 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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