Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi

sesto, ottavo, nono e decimo della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle

munizioni e degli esplosivi) promossi con due ordinanze 14 febbraio

1977 del Tribunale di Rovigo, con ordinanza 1 giugno 1978 del Tribunale

di Chiavari e con due ordinanze 18 febbraio 1981 del Tribunale di

Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 168 e 169 del registro

ordinanze 1977, al n. 575 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 236 e

261 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977, n. 38 del 7 febbraio 1979

e n. 255 del 16 settembre 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico di

Gulli Pier Luigi e Mazzo Pietro - entrambi imputati del reato di cui

all'art. 10, comma decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere

detenuto, il primo, otto armi da caccia e quattro armi comuni da sparo,

ed il secondo quattro armi comuni da sparo senza avere richiesto al

Questore di Rovigo la licenza di collezione, entro il termine stabilito

dalla stessa legge, - il Tribunale di Rovigo, con due ordinanze

pronunciate all'udienza 14 febbraio 1977, dal contenuto identico, ha

sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, commi ottavo e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 10 in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.

141 del 25 maggio 1977.

Nei due giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con due atti

dal contenuto identico, depositati il 30 maggio 1977, chiedendo che le

questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Maccio' Sergio -

imputato del reato di cui all'art. 10, commi ottavo e decimo, legge 18

aprile 1975, n. 110, per aver omesso di richiedere al Questore, entro

il termine previsto dalla medesima legge, la licenza di collezione per

tre armi comuni da sparo - il Tribunale di Chiavari, con ordinanza 1

giugno 1978, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione, sollevata dal Pubblico Ministero, concernente la

legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, ottavo e decimo,

legge 18 aprile 1975, n. 110.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del

7 febbraio 1979.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 29 luglio 1978, chiedendo che la questione di

legittimità sia dichiarata non fondata.

3. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi

sesto, ottavo, nono e decimo, legge n. 110 del 1975, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione è stata sollevata, di ufficio, dal

Tribunale di Ancona, con due ordinanze pronunciate all'udienza 18

febbraio 1981 nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico

di Borioni Alberto, Terelli Aroldo, Coser Giuseppe, Marino Umberto -

imputati del reato previsto dall'art. 10, comma sesto, legge 18 aprile

1975, n. 110, per avere detenuto illegalmente, nell'Ufficio Economato

della provincia di Ancona, armi comuni da sparo in numero superiore a

due (9 pistole Beretta cal. 7,65 e 1 pistola W.F.C. cal. 6,35) e

relative munizioni, - e di Amati Alberto, Gorinaldesi Gino, Neri

Filippo - imputati dello stesso reato per avere detenuto illegalmente,

nell'Ufficio Economato del Comune di Ancona, pistole appartenenti al

Corpo dei Vigili Urbani, armi comuni da sparo in numero superiore a due

e relative munizioni.

Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.

255 del 16 settembre 1981.

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato con due atti

dal contenuto identico, depositati il 6 ottobre 1981, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza perché hanno per oggetto questioni di legittimità

costituzionale, in parte identiche, concernenti le norme sulla

collezione di armi comuni da sparo contenute nell'art. 10 legge n. 110

del 1975.

2. - Secondo il Tribunale di Rovigo, l'art. 10, commi ottavo e

decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 - che punisce, con la pena della

reclusione da uno a quattro anni e la multa da lire duecentomila a un

milione la detenzione di armi comuni da sparo, in numero superiore a

quello consentito dal comma sesto, senza avere richiesto al Questore la

licenza di collezione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in

vigore della legge medesima - sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra

persone che si trovano in situazioni "di fatto simili". La suddetta

ipotesi di reato non potrebbe infatti considerarsi diversa da quella

contemplata dallo stesso art. 10, commi secondo e quarto, che prevede

la sanzione dell'ammenda fino a lire 100.000 per l'omissione di avviso

al Ministero dell'Interno da parte di coloro che hanno ricevuto, per

successione ereditaria o per cessione, armi di cui era stata

autorizzata la detenzione o la raccolta anteriormente all'entrata in

vigore della legge n. 110 del 1975.

In entrambe le ipotesi le armi erano legittimamente detenute

secondo la legge vigente al momento dell'inizio della detenzione, e il

detentore, si assume, sarebbe stato tenuto ad un comportamento identico

(denuncia o avviso all'autorità) per adeguarsi al precetto.

Sarebbero invece, ad avviso del Tribunale, "troppo diverse" tra

loro le conseguenze dell'omissione della denuncia o dell'avviso

(reclusione e multa o ammenda).

Gli stessi commi ottavo e decimo dell'art. 10 legge n. 110 del

1975 sarebbero anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in

quanto nella ipotesi del comma sesto, parte ultima, la persona - che,

dopo l'entrata in vigore della legge, viene a trovarsi nel possesso di

armi in numero superiore a quello consentito e presenta la denuncia

all'Autorità - sarebbe invitata a munirsi dell'apposita licenza di

collezione e, quindi, per atto della Pubblica Amministrazione verrebbe

posta nella condizione di rispettare la norma. Nella ipotesi invece di

detenzione, già al momento di entrata in vigore della legge, di armi

in numero superiore a quello consentito - ipotesi prevista dal comma

ottavo dello stesso articolo - non sarebbe previsto alcun intervento

della Pubblica Amministrazione.

3. - Le questioni non sono fondate.

Le situazioni - che il Tribunale di Rovigo ritiene "di fatto

simili" - sono assai diverse.

Il comma primo dell'art. 10 legge n. 110 del 1975 prescrive il

divieto assoluto a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge,

di rilasciare licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra

o tipo guerra di munizioni di esse o di munizioni da guerra.

Il successivo comma secondo impone all'erede, al privato, o

all'ente pubblico, cui pervengono in tutto o in parte armi da guerra -

delle quali era stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi

dell'art. 28 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato

con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore

della medesima legge n. 110 del 1975 - di darne immediato avviso al

Ministero dell'Interno e di richiedere il rilascio di apposita

autorizzazione a conservarle.

Il comma quarto dello stesso art. 10 punisce l'omissione del

suddetto avviso al Ministero dell'Interno con l'ammenda fino a lire

100.000.

Il comma ottavo del medesimo art. 10, norma impugnata, prescrive,

invece, a coloro che detengono armi comuni da sparo in quantità

superiore a quelle indicate nel comma sesto (due armi comuni da sparo o

sei armi da caccia) di richiedere al Questore la licenza di collezione

entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il successivo comma decimo punisce l'omissione della suddetta

richiesta di licenza al Questore con la reclusione da uno a quattro

anni e con la multa, a quel momento, da lire 200.000 a lire un milione.

È opportuno precisare che le norme anteriori alla legge n. 110 del

1975 non stabilivano alcun limite all'acquisto ed alla detenzione delle

armi da parte di privati. Pertanto - come fu posto in evidenza nella

relazione ministeriale al disegno di legge divenuto legge n. 110 del

1975 - erano frequenti i casi di persone, munite di licenza di porto

d'armi, che potevano legittimamente acquistare in momenti diversi armi

senza alcun limite numerico. Al fine di soddisfare quelle esigenze di

difesa e di sicurezza sociale, che impongono un effettivo controllo

delle armi, è stata introdotta la licenza del Questore per collezione

di armi comuni da sparo.

Le due fattispecie penali, contemplate rispettivamente dai commi

secondo e ottavo sono oggettivamente diverse e ciò giustifica il

trattamento differenziato. Infatti l'ipotesi di chi fa collezione di

armi senza aver richiesto la licenza al Questore e, quindi, senza che

la competente autorità di P.S. ne sia a conoscenza, è stata ritenuta

più grave di quella in cui versa chi viene a trovarsi nel possesso di

armi da guerra per le quali il suo dante causa aveva già ottenuta la

licenza di raccolta.

Non sussiste, quindi, la denunciata violazione del principio di

eguaglianza.

4. - Non è fondata neppure la censura di violazione dell'art. 97

della Costituzione poiché, contrariamente a quanto afferma il

Tribunale di Rovigo, il comma sesto dell'art. 10 non prevede alcun

invito della Pubblica Amministrazione a munirsi della licenza di

collezione di armi. Peraltro è da rilevare che il principio di buon

andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione non potrebbe

subire alcun pregiudizio per effetto di norme che prevedessero sanzioni

per inosservanza di prescrizioni stabilite nell'interesse della

sicurezza pubblica.

5. - I Tribunali di Chiavari e di Ancona hanno proposto la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto,

ottavo e decimo legge n. 110 del 1975, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sotto profili in gran parte eguali.

Il Tribunale di Ancona ha impugnato, in riferimento al medesimo

art. 3 della Costituzione, anche il comma nono dello stesso art. 10,

che, per la raccolta e collezione di armi di qualsiasi tipo, esclude la

detenzione delle relative munizioni.

Secondo i suddetti Tribunali l'art. 10, commi sesto, ottavo e

decimo - punendo la collezione di armi comuni da sparo senza la licenza

del Questore con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa (in quel

momento) da lire 200.000 a lire 1.000.000 - sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione nelle parti in cui non prevede:

a) una pena inferiore nel minimo a quella stabilita per la

detenzione illegale di arma da guerra dall'art. 10 legge 14 ottobre

1974, n. 497 (reclusione da 1 a 8 anni e (allora) della multa da lire

700.000 a lire 1.500.000);

b) una pena minima eguale, ad avviso del Tribunale di Chiavari;

inferiore, ad avviso del Tribunale di Ancona, a quella contemplata

dall'art. 14 menzionata legge n. 497 del 1974 per la detenzione

illegale di armi comuni da sparo (reclusione da 8 mesi a 5 anni e

multa, allora, da lire 133.333 a lire 1.000.000);

c) l'applicazione, nei casi di lieve entità del fatto, della

diminuente contemplata dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 per la

detenzione illegale di arma da guerra.

La violazione del principio di eguaglianza sarebbe ravvisabile sia

per eguale disciplina di situazioni diverse sia per diversa disciplina

di situazioni identiche o analoghe.

Il Tribunale di Chiavari sostiene che la detenzione, senza la

licenza del Questore per collezione, di un solo esemplare di arma

comune da sparo in eccedenza al numero consentito dal comma sesto

dell'art. 10 legge n. 110 del 1975 - reato oggetto del procedimento

pendente davanti a quel Tribunale - costituirebbe fatto meno grave

della detenzione illegale di un esemplare di arma da guerra, punita con

la stessa pena minima di un anno di reclusione. Aggiunge che la

diminuente della lieve entità del fatto prevista dall'art. 5 legge n.

895 del 1967 per l'ipotesi di detenzione illegale di armi da guerra,

non è applicabile alla ipotesi di collezione di armi comuni da sparo

senza licenza, che è indubbiamente fatto meno grave.

Osserva, infine, che per il reato sopra specificato è prevista

sanzione più grave nel minimo (1 anno di reclusione) di quella

contemplata per la detenzione illegale di arma da sparo (8 mesi di

reclusione), che costituisce una situazione analoga, alla quale è

anche applicabile, secondo la giurisprudenza, la predetta diminuente.

Il Tribunale di Ancona considera del tutto ingiustificata la

disparità di trattamento, per la previsione delle diverse pene

edittali minime, tra il detentore, senza licenza di collezione, di un

solo esemplare in eccedenza al numero consentito o delle munizioni,

relative a collezioni o raccolta di armi, ed il detentore anche di più

armi comuni, che commetterebbe un unico reato, assumendo il numero

delle armi rilievo solo ai fini della determinazione della misura della

pena.

Secondo il suddetto Tribunale le situazioni previste dalle

rispettive norme incriminatrici sarebbero oggettivamente eguali e

identici sarebbero i beni giuridici che le norme intendono tutelare:

"vita e incolumità delle persone, sicurezza ed ordine pubblico".

Inoltre, le ipotesi di violazione del divieto di detenere le

munizioni relative alle armi, per le quali è stata rilasciata la

licenza di collezione, e di mancata richiesta di licenza di collezione,

relativa alle armi detenute anteriormente all'entrata in vigore della

legge n. 110 del 1975, sarebbero di minor rilievo rispetto a quella di

illegale detenzione di armi comuni da sparo perché nel primo caso

l'autorità di P.S. è pur sempre a conoscenza, attraverso la denuncia

presentata a norma dell'art. 38 Testo unico delle leggi di P.S., del

luogo in cui le armi si trovano e della persona che le detiene, il che

non si verifica per la illegale detenzione di armi comuni da sparo che

si realizza per la mancata presentazione della denuncia.

Sarebbe ravvisabile altra disparità di trattamento non

giustificata nella previsione di una identica pena edittale minima

tanto per il reato di cui all'art. 10 legge n. 110 del 1975 quanto per

quello di detenzione illegale di armi da guerra, contemplato dall'art.

2 legge n. 895 del 1967, come sostituito dall'art. 10 legge n. 497 del

1974, dato che la collezione di armi comuni da sparo senza licenza

costituisce minor pericolo per il bene giuridico, che la norma

incriminatrice intende tutelare, rispetto alla detenzione illegale di

armi da guerra. Dovrebbe, quindi, essere prevista per la prima delle

suddette ipotesi una pena edittale minima inferiore a quella stabilita

per la seconda e la possibilità di concedere la diminuente del fatto

di lieve entità contemplata dall'art. 5 legge n. 895 del 1967 per i

reati concernenti le armi da guerra ed applicabile anche ai reati

riguardanti le armi comuni da sparo.

Le censure non sono fondate.

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di sanzioni

penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata

al fatto commesso in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel

contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle

posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano

senza dubbio nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il

cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità

costituzionale soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il

limite della ragionevolezza di talché la sanzione comminata risulti

irrazionale ed arbitraria (cfr. tra le numerose decisioni: sentenze n.

72 del 1980; n. 103 e n. 109 del 1982).

Tale limite non è stato superato dal legislatore con le norme

impugnate che adottano invece ragionevoli criteri di politica

legislativa.

Invero, non può considerarsi in modo assoluto fatto meno grave

della detenzione di una sola arma da guerra o di una sola arma comune

da sparo il possesso di altra arma comune oltre al numero massimo

consentito di due armi comuni da sparo e sei armi da caccia.

Al riguardo si deve precisare, in relazione alla specifica censura

formulata dal Tribunale di Ancona, che la detenzione di più armi non

denunciate concreta un'unica ipotesi di reato solo qualora non sia

superato il limite numerico sopra specificato. Il soggetto che intende

detenere armi eccedenti quel limite, è obbligato a chiedere e ad

ottenere preventivamente il rilascio della licenza per collezione,

subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente ed

alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 8 e 9

stessa legge n. 110 del 1975.

Solo in via transitoria l'impugnato comma ottavo dell'art. 10

concede a coloro, che già detengono armi comuni da sparo in quantità

superiore a quella consentita, di richiedere la licenza di collezione

al Questore entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della

legge. Decorso tale termine il rilascio della licenza per collezione

deve precedere la detenzione dell'arma o delle armi eccedenti il numero

consentito e non esonera dalla immediata denuncia delle armi acquistate

imposta in ogni caso dall'art. 38 Testo unico delle leggi di P.S.

Il reato di detenzione di armi comuni da sparo senza licenza

concorre con quello di omessa denuncia di detenzione delle singole

armi.

È evidente la diversità tra la denuncia e la licenza per

collezione: la denuncia concerne una o più armi, che non superino il

limite imposto dalla legge, ed è atto immediatamente successivo

all'acquisto delle armi stesse; la licenza per collezione concerne armi

in numero superiore a quel limite e deve essere rilasciata prima della

detenzione dell'arma o delle armi che eccedono tale limite.

La previsione della licenza per collezione trova la sua ratio, come

si è già sopra precisato, nella necessità di soddisfare quelle

esigenze di difesa e di sicurezza sociale che impongono un effettivo

controllo delle armi. E per realizzare in modo efficace tale controllo

non è sufficiente la presentazione di più denuncie concernenti

ciascuna singola arma, perché occorre una valutazione preventiva dei

requisiti soggettivi e della capacità tecnica del richiedente.

Non è fondata neppure l'ultima censura, proposta da entrambi i

Tribunali, di mancata previsione, per la collezione di armi senza

licenza, dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5

legge n. 895 del 1967.

Invero l'art. 14 legge n. 497 del 1974, che ha sostituito l'art. 7

legge n. 895 del 1967, prevede la riduzione delle pene stabilite dagli

articoli precedenti se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi

comuni da sparo; tra gli articoli precedenti è compreso il menzionato

art. 5, che contempla l'attenuante del fatto di lieve entità ed è

l'unica disposizione della legge n. 895 del 1967 non modificata dalla

legge n. 497 del 1974. Tale attenuante è da ritenere applicabile sia

alla detenzione ed al porto di arma comune da sparo sia alla detenzione

di armi senza la licenza di collezione. In tali sensi si è consolidata

la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha anche rilevato

che una diversa interpretazione comporterebbe la conseguenza assurda

della previsione per i reati di detenzione e porto di armi comuni da

sparo, che destano minore allarme sociale e per tale unica ragione

appaiono più suscettibili di concessione del beneficio, di una pena

edittale più elevata, nel minimo, di quella comminata dagli artt. 2 e

7 legge n. 895 del 1967 per la detenzione di armi da guerra e anche nel

massimo qualora a tale detenzione venisse applicata l'attenuante di cui

all'art. 5 della stessa legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

1) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi

ottavo e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) proposte dal Tribunale di Rovigo, con due ordinanze 14

febbraio 1977, in riferimento agli. artt. 3 e 97 della Costituzione;

2) La questione di legittimità costituzionale del citato art. 10,

commi sesto, ottavo e decimo, legge n. 110 del 1975 proposta dal

Tribunale di Chiavari, con ordinanza 1 giugno 1975, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

3) La questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, legge n. 110 del 1975 proposta

dal Tribunale di Ancona, con ordinanza 18 febbraio 1981, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONIO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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