Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno

1973 dal tribunale di Cosenza nel procedimento penale a carico di

D'Aiello Francesco, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10

ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 7 giugno 1973 il tribunale di Cosenza ha

sollevato, nel corso di procedimento penale a carico di D'Aiello

Francesco e in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 387 c.p.p., nella parte concernente le

impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento da parte del

pubblico ministero.

La norma suddetta - secondo il giudice a quo - non prevederebbe,

diversamente da quanto è disposto dall'art. 372, l'obbligo di

depositare gli atti prima della decisione. Di qui la violazione del

diritto di difesa.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata ma nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 387 c.p.p., che disciplina le impugnazioni delle

sentenze istruttorie di proscioglimento, non prevede, a differenza

dell'art. 372 stesso codice, l'obbligo del deposito degli atti e della

conseguente notificazione dell'avviso al difensore dell'imputato prima

della decisione della sezione istruttoria della Corte d'appello. Detta

norma è comunemente interpretata nel senso che tali adempimenti siano

tuttavia dovuti se sono stati compiuti ulteriori atti di istruzione.

Nell'ordinanza di remissione si prospetta il dubbio, con

particolare riferimento alla posizione dell'imputato e nel caso di

gravame del pubblico ministero, che la norma in questione, pur così

interpretata, contrasti con l'art. 24 Cost., che garantisce

l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del

procedimento. Dopo aver rilevato che l'esigenza di assicurare un

esercizio pieno ed effettivo del diritto di difesa sussiste anche

quando la sezione istruttoria decida sulla impugnazione senza acquisire

ulteriori elementi di prova, il giudice a quo osserva, fra l'altro, che

essendo richiesta dall'art. 199 bis c.p.p. solo la notifica

all'imputato della dichiarazione di impugnazione del p.m. e non anche

dei motivi (i quali a norma dell'art. 201 c.p.p. possono essere

presentati successivamente, nel termine di 20 giorni) l'imputato

potrebbe non essere in grado di contrastare efficacemente le deduzioni

dell'accusa.

2. - La questione è fondata.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, il

diritto di difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e

pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle

peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, può dirsi

assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilità di

partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sent. n. 190 del

1970 e 255 del 1974).

Orbene, alla stregua della norma impugnata, la possibilità di

conoscenza da parte dell'imputato e della sua difesa degli elementi sui

quali il giudice d'appello fonderà la propria decisione è seriamente

compromessa perché, come si è visto, nessun adempimento è prescritto

ad iniziativa e a carico dell'ufficio giudiziario in analogia con

quanto disposto dall'art. 372 del codice di procedura penale. Né

varrebbe osservare in contrario che alle parti private non è precluso

di acquisire la conoscenza degli elementi che non siano coperti da

segreto istruttorio e che spetta alla diligenza dell'imputato, cui è

stata notificata la proposizione del gravame, seguire, anche a mezzo

del difensore, il successivo iter Processuale ed il passaggio degli

atti dal giudice a quo al giudice ad quem, onde prendere visione dei

motivi presentati a sostegno dell'impugnazione, delle requisitorie del

p.m. d'appello e delle eventuali memorie e istanze delle altre parti.

Infatti, come si rileva nell'ordinanza di rimessione, proprio

perché dopo la notifica della dichiarazione di impugnazione non è

previsto alcun altro adempimento da parte dell'ufficio procedente, non

può escludersi che la decisione abbia luogo senza che l'imputato o il

suo difensore (anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà e

comunque non ascrivibili alla loro negligenza) abbiano avuto la

possibilità di intervenire con piena cognizione di causa per

richiamare l'attenzione del giudice sugli elementi a discarico;

laddove, come si è visto, il rispetto dei principi sanciti dall'art.

24 Cost. esige che l'imputato sia posto in grado di esporre le proprie

ragioni prima della decisione.

Né vi è motivo di distinguere a seconda che la decisione debba

avvenire sulla base del materiale probatorio già acquisito in primo

grado, ovvero anche tenendosi conto di altri elementi risultanti da un

supplemento di istruttoria. Infatti, anche nel primo caso vi è un

incontestabile interesse dell'imputato a contrastare in tempo utile gli

argomenti dell'accusa onde evitare il rinvio a giudizio e le relative

conseguenze.

3. - La disciplina in esame è pertanto sicuramente manchevole

perché, non essendo prescritto, dopo la notifica della dichiarazione

di impugnazione, alcun adempimento diretto ad informare il difensore

dell'imputato sugli sviluppi dell'iter processuale, la effettiva

partecipazione della parte interessata al contraddittorio è rimessa

unicamente alla sua iniziativa. E ciò, per quanto si è detto, non è

compatibile con il precetto di cui all'art. 24 della Costituzione.

A garanzia della difesa deve pertanto estendersi all'ipotesi

esaminata la normativa di cui all'art. 372 c.p.p. e conseguentemente

ritenersi che, prima della decisione del giudice sull'appello, anche se

non preceduta da supplemento di istruttoria, debbano depositarsi in

cancelleria gli atti e i documenti del processo, dandone avviso al

difensore dell'imputato ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al

secondo comma del summenzionato art. 372 c.p.p., nel termine dalla

stessa norma fissato.

Ed in tali sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 387 del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della

decisione del giudice sull'appello del pubblico ministero si proceda,

in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo

comma, dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da

questa norma previste.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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