Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 49r.d.l. 1827/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo

comma, e allegata tabella B, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul

perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,

convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155,

promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1969 dal tribunale di Parma

nel procedimento civile vertente tra Nugara Rosalia, Curli Romilda e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 363 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visto l'atto di costituzione di Nugara Rosalia;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per la Nugara.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nugara Rosalia, premesso:

a) di aver prestato lavoro quale domestica per non meno di quattro

ore giornaliere alle dipendenze di Curli Romilda e che questa non aveva

adempiuto agli obblighi contributivi omettendo di applicare le marche

previdenziali sulla tessera assicurativa;

b) che sia l'I.N.P.S., sia, successivamente, il Comitato esecutivo

del medesimo, avevano respinto la denuncia e il ricorso presentato da

essa Nugara contro la datrice di lavoro, rilevando la insussistenza,

nella specie, "di un rapporto di lavoro domestico con caratteristiche

di orario e di disciplina tali da renderlo soggetto all'obbligo

assicurativo di legge";

citava in giudizio avanti il tribunale di Parma sia la Curli, sia

l'I.N.P.S. chiedendo che fosse dichiarato intercorso un siffatto

rapporto con la conseguente condanna della Curli al versamento dei

contributi e dell'I.N.P.S. all'accreditamento dei medesimi.

Subordinatamente, sollevava la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,

della Carta, "per la parte in cui, secondo l'interpretazione della

Corte di cassazione, esclude i domestici ad ore dalla assicurazione

obbligatoria".

Il tribunale, con ordinanza 9 maggio 1969, ritenuta intercorsa tra

l'attrice e la Curli una prestazione di lavoro inferiore a quattro ore

giornaliere, condividendo, nella sostanza, l'assunto di illegittimità

costituzionale della Nugara, ma individuando non già nell'art. 37, ma

nell'art. 49 dello stesso decreto n. 1827 e nella tabella B ad esso

allegata le disposizioni che, consentendo la suddetta esclusione,

sarebbero in contrasto con i ripetuti articoli della Carta, ha per

queste sollevato la questione di legittimità costituzionale, sotto il

profilo prospettato dall'attrice.

Nel presente giudizio si è costituita la Nugara. Non è

intervenuto il Presidente del Consialio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

tribunale di Parma riguarda la tutela previdenziale dei prestatori di

lavoro domestico continuativo di durata inferiore alle quattro ore

giornaliere. Costoro sono esclusi dalla assicurazione generale

obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia perché l'art. 49,

terzo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge

6 aprile 1936, n. 1155, determina, nella tabella B ad esso allegata, i

contributi per i domestici "a servizio intero" e per quelli "a mezzo

servizio", e la Corte di cassazione ha interpretato l'espressione

"servizio intero" come servizio di otto o più ore giornaliere, e

"mezzo servizio" come servizio dalle quattro alle otto ore al giorno;

deducendo altresì, in base ad argomentazioni tratte dalle leggi 18

gennaio 1952, n. 35, e 2 aprile 1958, n. 339, che, per quanto concerne

l'obbligo delle assicurazioni previdenziali ed il regolamento del

rapporto stesso, il legislatore ha voluto tutelare soltanto i

lavoratori domestici che prestino non meno di quattro ore di lavoro al

giorno.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma dell'art. 49

sopraindicata, così come è stata interpretata, sarebbe in contrasto

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la esclusione

si baserebbe soltanto su una diversità di condizioni personali e

sociali, e con l'art. 38, secondo comma, per il quale tutti i

lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,

invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

2. - La questione è inammissibile.

L'art. 49, terzo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935, e la relativa

tabella B sono stati abrogati espressamente dall'art. 6 del r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636. Pertanto, non è consentito proporre alcuna

questione di legittimità costituzionale per fatti verificatisi - come

nella specie - successivamente alla data in cui tale norma ha cessato

di avere vigore.

Dopo l'abrogazione della norma legislativa è subentrata, per il

personale addetto ai lavori familiari, una nuova disciplina, atteso che

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può -

con propri decreti - per particolari categorie di lavoratori ed anche

per limitate zone del territorio nazionale, stabilire le tabelle di

retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo, e fissare

altresì i periodi medi di attività lavorativa (art. 6 del r.d.l. n.

636 del 1939, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218). E dal 1939

ad oggi si sono succeduti vari decreti del genere.

In considerazione di siffatti poteri del Ministro, si dimostrano

prive di consistenza le affermazioni della ordinanza di rimessione che

l'opera dello stesso risulti limitata "all'adeguamento dei criteri di

determinazione del contributo", e che la norma di legge impugnata sia

rimasta in vigore, malgrado l'espressa abrogazione, per quanto riguarda

la distinzione fra domestici a "servizio intero" e "domestici a mezzo

servizio". E, per questa ultima parte, è da notare in modo particolare

che, allorché si debbano stabilire retribuzioni medie, si deve

necessariamente tenere conto della differenza di salario a seconda che

si tratti di servizio intero o di mezzo servizio, sicché la

distinzione in esame deriva da una realtà di fatto e non dalla norma

di legge abrogata.

Ciò posto, non può disconoscersi che l'asserita disparità di

trattamento e la connessa mancanza di assistenza previdenziale

dipendono se mai dalla disciplina disposta con i sopracennati decreti

ministeriali. E poiché questi non sono atti aventi forza di legge

sfuggono al sindacato di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49, terzo comma, (e della allegata tabella B) del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827 (sul perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), convertito con modificazioni nella legge 6

aprile 1936, n. 1155, questione sollevata in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione con ordinanza del

tribunale di Parma del 9 maggio 1969.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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