Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 98r.d. 3269/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza

emessa il 16 luglio 1969 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile

vertente tra Luchsinger Giusto e la società Termotecnica Orobica,

iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Un'ordinanza del pretore di Bergamo del 25 gennaio 1968

prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), a norma del quale tutti

coloro che hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti

obbligate subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi

dell'amministrazione e, per conseguire il rimborso possono ottenere dal

pretore del luogo in cui risiedono un ordine di pagamento esecutivo

dopo ventiquattro ore dall'intimazione: il pretore aveva rilevato che

la previsione di un provvedimento giurisdizionale emesso inaudita

altera parte ed immediatamente esecutivo, nei cui confronti non è dato

instaurare un contraddittorio posticipato né ottenere la sospensione

dell'esecuzione, ma solo proporre un autonomo giudizio di cognizione

davanti al giudice competente in via ordinaria, si traduce in grave

violazione del diritto di difesa.

Questa Corte, con ordinanza 8 maggio 1969, in accoglimento di

analoga istanza del Presidente del Consiglio dei ministri, disponeva la

restituzione degli atti al pretore perché accertasse l'applicabilità,

alla fattispecie, del procedimento previsto dalla norma denunziata,

versandosi in una controversia riguardante, non un responsabile

d'imposta, ma un coobbligato.

2. - A seguito di ciò il pretore suddetto il 16 luglio 1969 ha

riproposto la questione. Ha osservato che nessuna ragione sostanziale

giustifica la diversità di trattamento fra persone che hanno pagato

per l'adempimento di un obbligo che alla fine deve essere sopportato da

un soggetto diverso dal solvens a seguito dell'azione di rimborso, e

che l'art. 98 si caratterizza per la possibilità di ottenere il

rimborso indipendentemente dalla qualifica assunta nel rapporto che sta

alla base dell'imposizione.

3. - Il Presidente del Consiglio, intervenuto anche in questa nuova

fase del processo, ha ribadito l'inapplicabilità della norma impugnata

ai coobligati, avendo riguardo alla distinzione fatta dal codice civile

in materia di surrogazione legale fra l'ipotesi di colui che è tenuto

con altri e l'ipotesi di colui che è tenuto per altri; ha ricordato

che la norma espressamente si riferisce a questa seconda categoria di

soggetti, che il procedimento speciale accordato a tale categoria si

spiega con il fatto che l'ordine di pagamento nel quale il procedimento

culmina non presuppone riparto fra coloro ai quali si chiede il

rimborso, non impone soluzioni di questioni di merito, mentre nel caso

di condebitore occorre accertare se il debito pagato è alieno e in

quale misura, e si è costretti ad indagini complesse.

Nel merito della questione il Presidente del Consiglio ripete i

rilievi proposti nella prima fase del procedimento: l'ordine di

pagamento di cui alla norma impugnata appartiene alla categoria degli

accertamenti con prevalente funzione esecutiva; l'esecutività peraltro

non esclude l'opposizione, perché il secondo comma della norma

denunziata la consente, tranne per dedurre che le tasse pagate non

fossero dovute o fossero dovute in forma minore; la giurisprudenza

ammette, a seconda che sia stato o meno notificato il precetto,

l'opposizione ordinaria all'esecuzione o un'autonoma azione

dichiaratoria innanzi al giudice competente in via ordinaria; non si

applicano alla materia le disposizioni concernenti l'opposizione al

decreto ingiuntivo perché l'ordine di pagamento si differenzia

nettamente dal decreto predetto, tanto che non costituisce titolo

idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziaria; la limitazione della

materia dell'opposizione si spiega allorché si consideri che la

funzione della norma è quella di porre le parti obbligate al pagamento

del tributo nelle stesse condizioni in cui si sarebbero trovate se

avessero provveduto direttamente alla registrazione e al pagamento del

tributo, che avrebbe dovuto avvenire nella misura liquidata

dall'ufficio.

4. - All'udienza dell'11 novembre 1970 l'Avvocatura dello Stato ha

confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 98 legge sul registro, denunziato dal pretore di

Bergamo in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la subentrare

nelle ragioni, nelle azioni e nei privilegi dell'amministrazione

finanziaria coloro che, per conto delle parti obbligate, hanno pagato

l'imposta di registro; inoltre autorizza costoro a richiedere al

pretore un ordine di pagamento contro quelle parti, e l'ordine è reso

esecutivo dopo ventiquattro ore dall'intimazione. La Corte non ritiene

che esso violi la norma costituzionale invocata dal pretore.

2. - Il procedimento di cui alla norma denunziata riguarda, non

colui che è coobbligato per la prestazione tributaria, ma chi ne è

responsabile; e la differenza fra coobbligato e responsabile è netta

nella lettera della norma predetta, la quale menziona coloro che hanno

pagato l'imposta di registro per conto delle parti obbligate, non

coloro che sono tenuti con altri al pagamento. La differenza, ciò non

pertanto, è respinta dall'ordinanza; la quale, da un lato, osserva che

il responsabile è anche esso tenuto al pagamento dell'imposta e,

dall'altro lato, contraddicendosi, rileva che la norma intende

riferirsi a coloro sui quali non deve in definitiva cadere l'onere

dell'imposta. Ma il coobbligato deve sopportare quest'onere o in tutto

o in parte e non lo deve invece sopportare il responsabile, eppertanto,

è, secondo la stessa ordinanza, che il coobbligato non potrebbe essere

incluso fra i soggetti per i quali è apprestato il procedimento

surrogatorio dell'art. 98 legge sul registro. L'art. 1203 n. 3 del

codice civile non distingue fra chi è tenuto con altri e chi è tenuto

per altri; la norma denunciata contiene invece tale distinzione perché

ha voluto accordare solo al secondo il procedimento privilegiato

dell'ordine di pagamento, in considerazione del fatto che egli, pur

essendo estraneo al debito d'imposta, lo ha soddisfatto ed ha così

permesso il sollecito appagamento dell'interesse dello Stato alla

riscossione dei tributi, altra volta qualificato dalla Corte di

rilevanza costituzionale.

Il pretore non nega che l'ordine di pagamento era stato emanato a

favore di un coobbligato d'imposta. Questi, però, avendo diritto

soltanto alla surrogazione ordinaria, è soggetto a tutte quelle

eccezioni che derivano dal suo rapporto con gli altri coautori

dell'atto; e, del resto, a chi è tenuto solo per il pagamento, come è

il responsabile d'imposta, non può razionalmente spettare il potere di

opporre che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore,

concernendo tali motivi il rapporto sostanziale, al quale egli è

estraneo.

Per avere applicato l'art. 98 predetto al coobbligato il pretore ha

visto nella norma una limitazione al diritto di difesa. Questa

limitazione, del resto, non sussisterebbe nemmeno se fosse esatto il

giudizio espresso dal pretore, perché, com'è noto, i principi

generali del diritto processuale non permettono di chiudere in sé i

procedimenti iniziatisi sine causae cognitione. I quali non tolgono

alla parte il diritto di provocare, nelle forme ordinarie, una

contestazione della pretesa fatta valere contro di lei nelle forme

sommarie: la norma impugnata non deroga a queste regole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull'imposta di

registro), promossa, con ordinanze 25 gennaio 1968 e 16 luglio 1969 del

pretore di Bergamo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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