Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

18 dicembre 1960, n. 1561 (Norme relative all'indennità di anzianità

spettante agli impiegati privati) promosso con ordinanza emessa il 14

aprile 1977 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di

Giosia Antonio e Soc. italiana per le condotte d'acqua, iscritta al n.

262 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 190 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione della Soc. italiana per le condotte

d'acqua, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 10 luglio 1976 Di Giosia Antonio e Fierro

Giovanni chiedevano al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, che

la s.p.a. "Società italiana per le condotte d'acqua" - alle cui

dipendenze essi avevano lavorato come operai dal 23 luglio 1971 al 20

dicembre 1972 - fosse condannata al pagamento dell'indennità di

anzianità calcolata nella misura di una mensilità di retribuzione per

ogni anno di servizio prestato, secondo la previsione dell'art. 1 l.

18 dicembre 1960 n. 1561; o, in subordine, nella misura minore

stabilita dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro per

l'edilizia del 1 gennaio 1970.

Costituitasi la convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza della

domanda degli attori, il Pretore, con ordinanza del 14 aprile 1977

(reg. ord. n. 262 del 1977), rilevava che la cit. l. 18 dicembre 1960

n. 1561 limitava la sua previsione agli impiegati e non concerneva

anche gli operai, ai quali, quindi, poteva spettare, in base ad una

speciale disposizione normativa ovvero in base alla contrattazione

collettiva o individuale, un'indennità in misura minore: lo stesso

Pretore dubitava che tale diversità di trattamento determinasse la

violazione del principio di eguaglianza e pertanto sollevava questione

di legittimità costituzionale del cit. art. 1 l. n. 1561 del 1960 per

contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo

che la questione fosse dichiarata non fondata, giacché la disciplina

censurata era giustificata dalla diversa qualità delle prestazioni, a

cui corrispondeva una differente retribuzione.

Si costituiva la s.p.a. "Società italiana per le condotte

d'acqua", la quale eccepiva l'infondatezza della questione

sostanzialmente per la medesima ragione addotta dalla Presidenza del

Consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1 l. 18 dicembre 1960 n. 1561, il quale

dispone che l'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati

deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante

mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio

prestati.

Secondo il giudice a quo, detta norma sarebbe in contrasto con il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in

quanto la sua previsione è limitata agli impiegati e non comprende

anche gli operai, nei cui confronti è quindi possibile un trattamento

meno favorevole in base a una speciale disposizione di legge ovvero per

effetto di una contrattazione collettiva o individuale.

2. - La questione concerne dunque la legittimità, al fine della

indennità suddetta, della distinzione tra operai e impiegati, la quale

non è influenzata dalla recente l. 13 maggio 1985 n. 190 sul

riconoscimento giuridico della categoria dei "quadri intermedi"

(traduzione letterale dell'espressione francese cadre), in quanto

questi ultimi rientrano pur sempre nell'ambito impiegatizio lato sensu

inteso.

Da altro angolo visuale si deve poi osservare che la normativa

censurata è stata sostituita dalla l. 29 maggio 1982 n. 297, la quale

ha disposto una nuova disciplina della predetta indennità, adottando

una diversa denominazione ("trattamento di fine rapporto") e

apportandovi profonde trasformazioni nel metodo del calcolo e nei vari

profili funzionari: detta legge però non si applica, come testualmente

si ricava dal suo art. 5, ai rapporti esauriti, come quello in esame,

che rimangono soggetti alla disciplina preesistente, sicché la

rilevanza della proposta questione risulta tuttora immutata nei termini

indicati nell'ordinanza di rimessione.

3. - Del problema relativo alla legittimità di un trattamento

differenziato tra impiegati e operai la Corte ha avuto modo di

occuparsi più volte, risolvendolo costantemente nel senso che sussiste

in proposito una discrezionalità normativa, la quale consente di porre

delle discriminazioni soltanto se esse sono conseguenti a

caratteristiche particolari del rapporto di lavoro considerato, mentre

non permette una disciplina differenziata rispetto a situazioni e

bisogni comuni ai lavoratori di entrambe le categorie.

Così, è stata ritenuta legittima la discriminazione disposta in

tema di indennità di anzianità, in un caso previsto da un contratto

collettivo (sent. 30 gennaio 1974 n. 18) e, in un altro, oggetto della

legge 2 aprile 1958 n. 339 relativa al lavoro domestico (sent. 20

maggio 1976 n. 117). In entrambe le fattispecie la Corte, considerando

- secondo la sua stessa giurisprudenza e il conforme orientamento dei

giudici ordinari - l'indennità di anzianità come retribuzione

differita, ha ritenuto che la diversità della disciplina non fosse di

per sé irrazionale: e ciò perché consentiva di determinare più

realisticamente, rispetto ai singoli rapporti, la parte di retribuzione

di cui il lavoratore (operaio) poteva sopportare la corresponsione

differita, anche in relazione alle probabili e peculiari esigenze che

si sarebbero presentate alla fine del rapporto di lavoro.

Per contro, la Corte ha considerato illegittima la distinzione

rispetto alla misura dell'invalidità pensionabile (sent. 6 luglio 1971

n. 160), all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione

involontaria (sent. 18 giugno 1975 n. 177), alla Cassa per il

trattamento di richiamo alle armi (sent. 4 maggio 1984 n. 136) nonché

alla durata minima dell'assenza per malattia ai fini della

conservazione del posto di lavoro (sent. 5 novembre 1984 n. 247).

In tali casi, tenendo conto, ove applicabile, anche di una

raccomandazione approvata il 27 settembre 1966 dalla CEE e relativa

allo stato di invalidità del prestatore d'opera (operaio o impiegato),

la Corte giudicò trattarsi di situazioni non suscettibili di

differente trattamento e perciò ritenne ingiustificata ogni

distinzione, dichiarando, di conseguenza, la illegittimità

costituzionale delle disposizioni di legge impugnate.

4. - Seguendo la ricordata giurisprudenza, dalla quale non vi è

motivo di discostarsi - né l'ordinanza di rimessione fornisce alcun

nuovo argomento in proposito - non sembra dubbio che anche nell'ipotesi

considerata debba ritenersi come la normativa in questione non sia in

contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.

In realtà, la fattispecie del giudizio a quo è analoga a quelle

esaminate con le richiamate decisioni (n. 18 del 1974, n. 117 del 1976)

perché si tratta di indennità di anzianità fissata in un contratto

collettivo in misura diversa per gli operai rispetto a quella stabilita

per gli impiegati dalla legge n. 1561 del 1960, sicché valgono le

medesime considerazioni contenute nelle decisioni stesse (si veda pure

la cit. sent. n. 136 del 1984, in motivazione) per escludere la

denunziata violazione della norma costituzionale.

5. - Né in proposito può influire l'equiparazione tra operai e

impiegati accolta, quanto al trattamento di fine rapporto, dalla cit.

l. n. 297 del 1982, la quale appunto nell'art. 4, quarto comma, ha

stabilito una completa parità tra le due categorie, ma graduandola nel

tempo, in modo che essa verrà a realizzarsi integralmente con il 31

dicembre 1989 (art. 5, quinto comma).

Invero la recente attuazione della detta equiparazione, avvenuta

con la citata legge del 1982, non può avere incidenza su una normativa

che la precede di oltre un ventennio, in quanto l'innovazione è

conseguente alla natura della materia, soggetta a continua evoluzione

per il sopravvenire di nuove concezioni economico-sociali e di tecniche

diverse, di cui il legislatore tiene conto seguendone le linee di

sviluppo ed apportando correlativamente le conseguenti modificazioni

normative: e qui in particolare va osservato come la discriminazione

tra operai e impiegati sia diventata con il tempo sempre più labile e

incerta, sicché razionalmente il legislatore - in corrispondenza anche

alle richieste delle organizzazioni sindacali - non l'ha ritenuta più

idonea a fornire un valido criterio discriminante nella materia in cui

si tratta.

Inoltre è dubbio che il carattere retributivo dell'indennità di

anzianità, il quale costituiva, come si è detto, l'indispensabile

presupposto della ricordata disciplina differenziata, possa essere con

certezza riferito anche all'attuale "trattamento", congegnato in

maniera affatto diversa, sì da indurre parte della dottrina a

formulare nuove e diverse teorie sulla sua natura giuridica. Pertanto

è da ritenere che, anche sotto questo profilo, la richiesta

equiparazione potrebbe collegarsi nel nuovo assetto normativo ad un

presupposto logico-giuridico non riscontrabile nella precedente

legislazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 l. 18 dicembre 1960 n. 1561, sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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