Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 14-septieslegge 663/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3

del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16

aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni del

decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e

dell'art. 14-septies, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio

sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle

pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 26

ottobre 1994 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente

tra Balestrieri Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 28 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Balestrieri Maria e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Balestrieri Maria e Carlo De

Angelis per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia previdenziale vertente tra

Balestrieri Maria e l'I.N.P.S. per l'erogazione della pensione

sociale (negata in sede amministrativa poiché la ricorrente,

ultrasessantacinquenne dal 19 ottobre 1989, godeva di un reddito che,

cumulato con quello del marito, superava il limite di legge), il

Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato,

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della

Costituzione, dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2

marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114

(Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo

1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni

trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies,

aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di

conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile), nella parte in cui, nell'indicare il

limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al

conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli

ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del

reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile

agli invalidi parziali di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971,

n. 118, indipendentemente dall'accertamento della effettiva

invalidità e solo in ragione dell'età.

Il Pretore a quo - operata una ricognizione dell'evoluzione

giurisprudenziale della Corte costituzionale contenuta nelle sentenze

n. 769 del 7 luglio 1988 e n. 88 del 9 marzo 1992 - sostiene che se

si assume (conformemente a quanto affermato nella sentenza n. 769 del

1988) la sussistenza di una sostanziale equivalenza fra la condizione

di inabilità dell'infrasessantacinquenne e lo stato di vecchiaia

(pure presumibilmente invalidante) dell'ultrasessantacinquenne, se ne

deve dedurre che non hanno ragion d'essere differenziazioni nella

individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al

sostegno solidaristico della collettività; né ha senso che dopo

l'età suddetta (65 anni) si riconoscano stati di inabilità

superiore ai due terzi, che essa già di per sé presuntivamente

comporta.

Se, invece, si vuol distinguere (come chiarito dalla sentenza n.

88 del 1992), fra gli anziani ultrasessantacinquenni e coloro che

siano effettivamente invalidi, se ne dovrebbe dedurre - in

applicazione del principio di uguaglianza, ex art. 3 della

Costituzione, ed al fine di superare la incoerenza di tale ultima

pronuncia - che se l'ultrasessantacinquenne diventa anche invalido (e

non solo per l'età) ha diritto sì di richiedere la pensione

sociale, ma alle stesse condizioni reddituali previste per la

pensione sociale sostitutiva, in favore dell'invalido

ultrasessantacinquenne, già titolare di assegno ex art. 13, della

legge n. 118 del 1971. E se così è, non sembrerebbe ammissibile

demandare al legislatore o addirittura al giudice di operare le nuove

determinazioni del reddito cumulato.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, assumendo

che la stessa Corte costituzionale, nel contesto della richiamata

sentenza n. 769 del 1988, ha espressamente affermato che spetta al

legislatore il compito di "realizzare l'omogeneizzazione, a parità

di condizioni, tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo

stato di bisogno, così come il porre mano all'opportuno adeguamento

dei livelli di prestazione"; laddove, inoltre, "al paradigma del

principio di uguaglianza non si può fare ricorso quando le

disposizioni di legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il

tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola

desumibile dal sistema" come nel caso dell'art. 14-septies del

decreto-legge n. 663 del 1979, secondo quanto riconosciuto dallo

stesso remittente.

Afferma inoltre l'Avvocatura dello Stato - sul punto della

fondatezza - come debba farsi esclusivo riferimento alla sentenza n.

88 del 1992 (peraltro ritenuta non contrastante con la precedente

sentenza n. 769 del 1988), nella parte in cui pone in evidenza la

diversità di situazioni che possono rendere addirittura illegittima

la mancata previsione di meccanismi differenziati di valutazione.

3. - Si sono costituite entrambe le parti private: l'I.N.P.S.,

concludendo nel senso della inammissibilità o, comunque,

dell'infondatezza della questione, in base a considerazioni conformi

a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato, con l'ulteriore

precisazione che, nella fattispecie, la ricorrente risulta essere

anziana ma non invalida; la Balestrieri, concludendo per la

dichiarazione dell'illegittimità delle norme impugnate alla stregua

della motivazione contenuta nell'ordinanza di remissione, e

sottolineando - in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza

- come non possa più essere ritenuto il carattere "derogatorio (e

temporaneo)" dello scostamento tra il limite di reddito individuale

previsto dall'impugnato art. 14-septies del decreto-legge n. 663 del

1979 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità e quello

fissato per la pensione sociale, con conseguente utilizzabilità

della norma quale tertium comparationis, suscettibile di estensione

ai sensi degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Parma ha sollevato questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come

modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,

convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) e dell'art.

14-septies, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla

legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, nell'indicare il

limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al

conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli

ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del

reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile

agli invalidi parziali ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,

indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo

in ragione dell'età.

Ad avviso del remittente, le norme de quibus si pongono in

contrasto con gli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, in

quanto - attesa la sostanziale equivalenza fra lo stato d'invalidità

parziale dell'infrasessantacinquenne e quello di vecchiaia

conseguente al superamento del sessantacinquesimo anno di età -

appare irragionevole la previsione di differenti regimi di

individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al

sostegno solidaristico della collettività.

All'evidente scopo di rafforzare tale conclusione, il giudice a

quo prospetta l'alternativa conseguenziale alla eventuale

riaffermazione della necessità di un differente regime giuridico tra

gli ultrasessantacinquenni solamente anziani e coloro i quali siano

effettivamente invalidi (secondo quanto ritenuto da questa Corte con

la sentenza n. 88 del 1992, che ha dichiarato l'incostituzionalità

dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni,

nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con

quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale,

non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli

ultrasessantacinquenni divenuti invalidi). E sostiene come da codesta

distinzione si dovrebbe dedurre, proprio in applicazione del

principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che

se l'ultrasessantacinquenne diventa anche invalido (e non solo per

l'età) ha diritto sì di richiedere la pensione sociale, ma alle

stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale

sostitutiva in favore dell'invalido ultrasessantacinquenne già

titolare di assegno ex art. 13 della legge n. 118 del 1971:

altrimenti risultando viziato di incoerenza il sistema normativo.

2. - Va anzitutto rilevato che tale ultima prospettazione

alternativa risulta estranea rispetto alla fattispecie oggetto del

giudizio a quo e dunque - giusta l'eccezione sollevata dal costituito

I.N.P.S. - essa deve ritenersi priva della necessaria rilevanza; in

merito alla quale, d'altronde, il remittente non offre alcuna

motivazione.

Pertanto, l'esame della Corte va limitato al quesito se le norme

denunziate siano da ritenersi costituzionalmente illegittime - come

sospetta il giudice a quo - "nella parte in cui, nell'indicare il

limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al

conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli

ultrassessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del

reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile

agli invalidi parziali ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,

indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo

in ragione dell'età".

3. - La questione non è fondata.

Già investita del vaglio di costituzionalità delle norme in

esame, questa Corte ha messo in luce - con la sentenza n. 769 del

1988, richiamata nell'ordinanza di remissione - la necessità di

porre rimedio, nel sistema dei requisiti reddituali fissati per il

conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di invalidità e

della pensione sociale, al difetto di coerenza provocato dall'art.

14-septies , anche ora in esame, a cagione sia del divario venutosi a

determinare riguardo ai limiti di reddito stabiliti per il

conseguimento del richiesto trattamento, sia dell'esclusione nel

relativo calcolo, rispetto ai soli invalidi civili, del cumulo con i

redditi del coniuge. Tuttavia la Corte ha, nel contempo,

ripetutamente affermato come siffatta opera vada effettuata dal

legislatore, poiché essa implica necessariamente una complessa

riconsiderazione dell'intero sistema nei suoi molteplici aspetti,

mediante l'elaborazione di criteri di determinazione dei limiti di

reddito capaci di riportare i vari trattamenti ad omogeneità (che

non si riduca ad una mera parificazione di singole previsioni

legislative), nella quale gli apporti di chi abbia specifici doveri

solidaristici e quello della collettività (presenti in una relazione

di integrazione reciproca), trovino un idoneo bilanciamento, a fronte

delle specifiche esigenze del soggetto bisognoso, derivanti, a

seconda dei casi, unicamente dall'età ovvero da una inabilità

totale o parziale, pregressa o sopravvenuta (v. in particolare, oltre

alla sentenza n. 88 del 1992, anche le sentenze nn. 75 del 1991 e 286

del 1990).

Orbene, va rilevato in questa sede che, alle reiterate

sollecitazioni della Corte, il legislatore ha risposto con

l'emanazione dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che

ha totalmente assimilato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, il limite

di reddito individuale valevole per la concessione dell'assegno

mensile di invalidità parziale e quello stabilito per la pensione

sociale.

Vero è, peraltro, che il cumulo viene ancora mantenuto solo per

gli aspiranti alla pensione sociale diretta. Tuttavia, pur esprimendo

l'auspicio che anche con riguardo a tale punto il legislatore proceda

sulla via della sopra indicata omogeneizzazione dei sistemi, questa

Corte non può non escludere che gli inconvenienti lamentati dal

giudice a quo si risolvano nel denunciato vizio di legittimità

costituzionale.

Infatti, anche nella sostenuta tendenziale indistinguibilità

(quale condizione di fatto finale) fra lo stato di invalidità

parziale e quello di vecchiaia, non può certo ritenersi priva di

rilievo, onde razionalmente valutare gli elementi significativi per

la determinazione dello stato di bisogno, l'esistenza o meno nel

soggetto, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età,

di un impedimento derivante da pregresse patologie alla completa

idoneità a procurarsi, attraverso la propria attività lavorativa,

il reddito sufficiente per vivere nonché la piena garanzia

previdenziale per la vecchiaia. Situazione, codesta, evidentemente

implicante maggiori costi umani ed economici a carico del soggetto e

della sua famiglia, "rispetto a quella di colui la cui storia

personale non ha risentito di un simile impedimento" (come si

osserva, per un'ipotesi diversa ma parallela, nella sentenza n. 88

del 1992); così da indurre non irragionevolmente il legislatore a

non trasferire, in tali casi, dall'àmbito familiare a quello

statuale i relativi doveri assistenziali ex art. 38, primo comma,

della Costituzione.

Per cui, la lamentata disparità di trattamento - in quanto

riferita a situazioni fondate su differenti presupposti fattuali, che

per ciò stesso possono giustificare la discrezionale scelta

(ancorché essa non costituisca l'unica opzione costituzionalmente

legittima) di ricorrere rispettivamente alla solidarietà del coniuge

ovvero a quella della collettività - neppure risulta lesiva del

principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo

1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114

(Conversione in legge, con modificazioni del d.-l. 2 marzo 1974, n.

30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti

previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies del d.-l. 30

dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n.

33 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre

1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del

Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n.

285, sull'occupazionegiovanile), sollevata, con riferimento agli

artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma,

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari