Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264

del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Chimisso

Vincenzo, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974;

2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal tribunale militare

territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Bendini

Giancarlo, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;

3) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal giudice istruttore del

tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a

carico di Tatone Oronzo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6

agosto 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Giorgio Azzariti e

Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con le tre ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate

tre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice

penale militare pace in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma,

della Costituzione.

Nel primo dei tre giudizi conseguiti avanti questa Corte non v'è

stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri; negli altri due vi è stato solo l'intervento di

quest'ultimo.

2. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Trani (ord. 20

febbraio 1974) rileva che l'art. 264 codice penale militare pace, nel

disciplinare la connessione fra i procedimenti di competenza,

rispettivamente, dell'autorità giudiziaria ordinaria e dell'autorità

giudiziaria militare, connessione che comporta attrazione a favore

della prima, non contempla l'ipotesi di concorso formale di reati,

ammessa, invece, dall'art. 45 del codice di procedura penale.

Siffatta normativa concreterebbe una evidente disparità di

trattamento tra imputati perché, a seconda che essi rivestano o meno

la qualità di militare, sono privati o, per converso, godono del

vantaggio di essere giudicati da un solo giudice. Disparità che si

risolverebbe in una violazione dell'art. 3 della Costituzione, non

sussistendo una obiettiva diversità di situazioni tra l'imputato

militare e quello non militare, allorché entrambi violino con una

medesima azione più disposizioni di legge.

La ripetuta disparità di trattamento si rivelerebbe, inoltre,

irragionevole perché atta a creare il pericolo della

contraddittorietà di giudicati in riferimento ad un medesimo fatto e

ad esporre l'imputato militare ad un aggravio ingiustificato di spese

processuali e defensionali.

3. - Con ordinanza 11 ottobre 1974, il tribunale militare

territoriale di Padova deduce che contro il soldato Bendini Giancarlo

pendono due procedimenti penali: uno avanti quel tribunale, per

ritenzione di effetti militari (art. 166 del codice penale militare di

pace) ed un altro avanti il pretore di Ficarolo, per la contravvenzione

di detenzione abusiva di armi (art. 697 del codice penale). Rileva,

quindi, che, per effetto dell'art. 81 del codice penale, così come

modificato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con la legge 7

giugno 1974, n. 220, tra i due cennati reati, uno comune, l'altro

militare, è ora compatibile la continuazione; la quale, da ritenersi

sussistente nella specie, non comporta tuttavia alcun spostamento di

competenza e, perciò, l'unificazione dei giudizi, atteso che l'art.

264 del codice penale militare di pace prevede la connessione

devolutiva di competenza solo quando trattasi di più procedimenti

relativi a delitti e non anche a delitti e contravvenzioni; e comunque,

non contempla la continuazione come un caso di connessione. Dal che il

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, risultando privilegiata la

situazione dell'imputato di più reati comuni, rispetto a quella

dell'imputato di reati comuni e militari, ove, in entrambi i casi, si

possa riscontrare un mezzo atto a stabilire la continuazione: il primo

sarà sottoposto soltanto alla giurisdizione del giudice ordinario, il

secondo, invece, a quest'ultimo per i reati comuni e al giudice

militare per i reati militari.

4. - Infine, il giudice istruttore presso il ripetuto tribunale

militare territoriale di Padova - con ordinanza 15 aprile 1975 - rileva

che, nella ipotesi di connessione conseguenziale, ovvero, ove si

preferisca, per correità, tra un reato militare ascritto ad un

militare (nella specie, favoreggiamento reale), ai sensi dell'art. 264

del codice penale militare di pace, è obbligatorio lo spostamento

della competenza e il cumulo di tutti i procedimenti davanti al giudice

ordinario, con conseguente sottoposizione a quest'ultimo di un

appartenente alle Forze Armate dello Stato. Siffatta disciplina,

osserva, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto determina una disparità di trattamento processuale tra

l'autore di un solo reato militare commesso all'infuori di ogni altra

forma di concorso con estranei, ed il militare imputato dello stesso

reato, ma connesso conseguenzialmente o teleologicamente o, comunque,

in concorso con altri delitti realizzati con estranei. Ed appare in

contrasto altresì con l'art. 25, primo comma, della Costituzione,

perché sottrae, senza una congrua e rigorosa ragione logica, al

tribunale militare - giudice naturale validamente precostituito ex lege

- l'appartenente alle Forze Armate, coimputato con estranei, nei casi

in cui il cumulo dei procedimenti non sembra in alcun modo

giustificato.

5. - Per l'Avvocatura dello Stato, la questione sollevata dal

tribunale militare territoriale di Padova - con ordinanza 11 ottobre

1974 - è irrilevante, perché i reati ascritti all'imputato, e che si

assume unificabili nella continuazione, sono un delitto ed una

contravvenzione e perciò puniti con pene diverse e di differente

gravità. Onde la inapplicabilità, in concreto, della speciale regola

di determinazione della pena complessiva, dettata dall'art. 81 del

codice penale.

Per quanto attiene all'ordinanza del 15 aprile 1975 del giudice

istruttore presso il tribunale territoriale di Padova, l'Avvocatura

dello Stato osserva che, se per la sentenza n. 29 del 1958 di questa

Corte la giurisdizione ordinaria è da considerare "normale e

prevalente" nella ipotesi di connessione, legittimo deve ritenersi che

il giudice ordinario - chiamato a decidere del reato di favoreggiamento

a carico di due civili - abbia cognizione anche del reato militare

imputato all'appartenente alle Forze Armate.

Ed è da escludere l'asserita disparità di trattamento, perché

l'ipotesi del reato militare, commesso al di fuori di ogni forma di

concorso con estranei, dà luogo ad una situazione circoscritta

nell'ambito della legislazione penale militare, mentre, ove si

verifichi il concorso di civili nel reato militare o il concorso fra

reato militare e reato comune, realizzato l'uno dall'appartenente alle

Forze Armate e l'altro da civile, si ha una situazione obiettivamente

del tutto diversa. E, quindi, non è costituzionalmente illegittimo il

differenziato trattamento conseguentemente praticato.

Ed è da ritenere, altresì, che non sussiste neppure la eccepita

violazione dell'art. 25 della Costituzione, atteso che, come affermato

nella sentenza n. 29 del 1958, la giurisdizione ordinaria deve essere

considerata, nella ipotesi di connessione, come quella normale e

prevalente in tempo di pace. Considerato in diritto :

1. - Le questioni proposte con le ordinanze indicate in epigrafe,

essendo analoghe, sono state trattate congiuntamente e vengono decise

con unica sentenza.

2. - Il giudice istruttore del Tribunale di Trani deduce

l'illegittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale

militare di pace nella parte in cui - a differenza di quanto previsto

nell'art. 45 del codice di procedura penale - non viene contemplata

l'ipotesi, fra le cause di connessione, del concorso formale di reati.

La illegittimità è dedotta in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione e sarebbe determinata dalla differenza di

trattamento che, dalla diversità fra le indicate norme, deriverebbe,

fra soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridico-penale,

di avere, con una sola azione od omissione, violato diverse

disposizioni di legge.

In tal caso - secondo il giudice a quo - mentre il militare sarebbe

costretto a subire due processi da parte di giudici diversi, il non

militare ne subirebbe uno solo da parte di un unico giudice.

La questione non è fondata.

Va innanzi tutto ritenuta inesatta l'affermazione che il militare,

quando compie più reati in concorso formale, deve sempre subire due

processi da parte di due giudici diversi. Egli, infatti, subisce

questo trattamento solo se ha, con la stessa azione od omissione,

compiuto reati militari congiuntamente a reati non militari perché se,

in concorso formale, ha compiuto più reati soltanto militari, egli

subisce un solo processo da parte del giudice militare perché, in tal

caso, per l'art. 261 del codice penale militare di pace, l'art. 45 del

codice di procedura penale si applica a lui e nella sua totalità.

In altri termini, il legislatore ha distinto secondo che la

connessione importi deroga alla normale competenza o piuttosto deroga

alla giurisdizione: nella prima ipotesi, tanto il codice di procedura

penale (art. 45) quanto il codice penale militare di pace (art. 261),

prevedono gli stessi casi di connessione.

Ben diversa situazione è quella dello spostamento di

giurisdizione, che il legislatore ha limitato ad alcuni soltanto dei

detti casi di connessione.

Le situazioni comparate sono quindi diverse, in quanto l'una

riguarda la connessione tra reati che siano tutti di competenza del

giudice ordinario o speciale, e l'altra invece reati la cui cognizione

sia devoluta ad organi di giurisdizione diverse.

Né è esatto che il non militare abbia, nella identica situazione,

un trattamento diverso.

Il vero è che la situazione in cui viene a trovarsi il militare

che, in concorso formale, compie reati militari e reati non militari,

è peculiare a lui solo, perché il non militare che, sempre in

concorso formale, e cioè con una sola azione od omissione, compie

diverse violazioni di legge, consuma soltanto più reati comuni,

essendo escluso dall'art. 103, comma terzo, della Costituzione che il

non militare possa essere soggetto attivo di reati militari.

Così posta la questione - nei suoi termini esatti - è ovvio che

tra le due situazioni giuridiche prospettate rispetto al concorso

formale di reati, non vi è affatto identità e che dalla diversità

della rispettiva normativa non può perciò indursi violazione del

principio di eguaglianza.

3. - Il tribunale militare territoriale di Padova, nel giudicare un

militare imputato di ritenzione di effetti militari, ha rilevato che,

contro lo stesso militare, pendeva presso la Pretura di Ficarolo

procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 697 del

codice penale (detenzione abusiva di armi).

Lo stesso tribunale, dopo aver considerato che, per l'articolo 264

del codice penale militare di pace - che regola la connessione tra

procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e

procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare - non è

previsto né il caso della connessione tra delitti e contravvenzioni

né quello della connessione per il titolo della continuazione, ha

ravvisato una ingiustificata differenza di trattamento tra il militare

che non può e il non militare che invece può giovarsi dei benefici

che discendono dall'applicazione dell'art. 81 modificato, in tema di

reati continuati, e quindi una violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

La questione non è rilevante.

Tra le questioni sorte in giurisprudenza dopo che la legge ha

modificato l'originario testo dell'art. 81, ampliandone l'applicazione

anche a chi, con un medesimo disegno criminoso, compie più violazioni

anche di diverse disposizioni di legge, si è agitata quella della

configurabilità della continuazione tra reati importanti pene

eterogenee. Tale questione è stata risolta dalla Cassazione

negativamente, sì che ne è rimasta esclusa la configurabilità della

continuazione tra delitti e contravvenzioni.

Ciò posto, e poiché lo scopo unico, che il giudice a quo si è

proposto con la questione sollevata, è quello di pervenire

all'applicazione delle norme della continuazione tra il reato militare,

che è delitto, e il reato non militare, che è invece una

contravvenzione, palese appare la irrilevanza della detta questione.

4. - Il giudice istruttore del tribunale militare territoriale di

Padova solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 264

del codice penale militare di pace in riferimento agli artt. 3 e 25

della Costituzione.

Detta norma sarebbe illegittima perché, prescrivendo in ogni caso

che tra reati militari, ovviamente compiuti da militari, e reati comuni

ad essi connessi, compiuti in correità con essi da non militari, debba

seguire sempre un solo giudizio - salvo la separazione dei giudizi

operabile dalla Corte di cassazione - avanti l'autorità giudiziaria

ordinaria, violerebbe sia il principio di uguaglianza (art. 3, comma

primo) e sia quello del giudice naturale (art. 25, comma primo).

Ciò perché tratterebbe in modo differenziato l'autore di un reato

militare, secondo che l'abbia commesso da solo ovvero in concorso con

estranei, e inoltre perché sottrarrebbe al giudice militare un

giudizio che appartiene alla sua competenza naturale. La questione non

è fondata.

Nonostante che l'ordinanza di rimessione affermi che la questione

ora sollevata sia diversa da quella decisa con la sentenza n. 29 del

1958, ed in cui le norme di riferimento erano gli artt. 103 e 25 della

Costituzione, deve in realtà affermarsi che trattasi di questione

pressoché identica e, comunque, risolubile in base agli stessi

principi allora enunciati.

Non può esser dubbio, infatti, che l'art. 103 della Costituzione,

disponendo che i tribunali militari hanno, in tempo di pace,

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti

alle forze armate, abbia inteso di escludere sia che essi possono

giudicare di reati comuni, anche se commessi da militari, e sia che

possono sottoporre a giudizio soggetti non militari.

In materia di connessione tra reati militari e comuni e tra reati

commessi da militari e non militari in concorso fra loro, la norma

costituzionale nulla dispone e il legislatore ha creduto di risolvere

il problema articolando nell'art. 264 (nel testo risultante dalla legge

23 marzo 1956, n. 167) norme che hanno ammesso la connessione in casi

più ristretti di quelli previsti dal codice di procedura penale

nell'art. 45, deferendo i processi riuniti alla competenza del giudice

ordinario ed ammettendo un giudizio della Cassazione sulla possibile

separazione dei giudizi connessi.

Così operando il legislatore - che ha attuato, nella formulazione

della norma, un coordinamento tra principi della Costituzione e

principi generali del processo penale - ha fatto uso della sua

discrezionalità in modo che appare del tutto razionale e perciò tale

da non meritare censure.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata dal

tribunale militare territoriale di Padova, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello

stesso art. 264 del codice penale militare di pace, sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal giudice istruttore

presso il tribunale di Trani e dal giudice istruttore presso il

tribunale militare territoriale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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