Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1996 dal pretore di

Gorizia sul ricorso proposto da Loviscek Ines contro le Ferrovie

dello Stato s.p.a., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'Avvocato Giulio Prosperetti per le Ferrovie dello Stato

s.p.a.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile - promosso dalla erede di

un dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., per ottenere il

pagamento della indennità di buonuscita dovuta al proprio fratello,

suo dante causa, deceduto in servizio in data 5 marzo 1994 - il

pretore di Gorizia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a

favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato), "nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari

ivi indicati, l'indennità di buonuscita maturata a favore del

dipendente, deceduto in attività di servizio, formi oggetto di

successione per testamento o, in mancanza, per legge".

Sottolinea il rimettente che la norma impugnata - applicabile

ratione temporis alla fattispecie - riconosce il diritto de quo ai

congiunti solo ove questi siano, al momento del decesso, a carico del

dipendente (ed, in particolare, alla sorella solo se convivente), con

ciò prevedendo, in deroga ai generali principi della successione

mortis causa, l'attribuzione dell'intera indennità esclusivamente in

favore di determinati soggetti (coniuge, discendenti e familiari

conviventi e/o a carico del de cuius), nei cui confronti si ritiene

che il decesso abbia influenza sui relativi mezzi di sussistenza.

Tuttavia, a giudizio del rimettente, tale disposto trova razionale

fondamento nella funzione previdenziale della buonuscita; fondamento

che viceversa viene meno in assenza dei soggetti tutelati,

allorquando acquista rilievo la concorrente natura retributiva di

detta indennità. Per il pretore a quo, pertanto, la disposizione

censurata - là dove, appunto, non prevede che essa indennità possa

formare oggetto di successione per testamento o per legge, mancando i

beneficiari privilegiati - si pone in contrasto: a) con l'art. 36

Cost., in quanto priva il lavoratore e i suoi aventi causa del

corrispettivo della prestazione dell'attività lavorativa già

entrato nel patrimonio del lavoratore stesso; b) con l'art. 3 Cost.,

per l'evidente disparità di trattamento tra i dipendenti delle

Ferrovie dello Stato e le altre categorie di lavoratori dipendenti,

nei cui confronti opera la normale trasmissibilità del trattamento

di fine rapporto o di buonuscita.

2. - Si è costituita nel giudizio la Società "Ferrovie dello

Stato-Società di Trasporti e Servizi per Azioni", la quale ha

concluso preliminarmente chiedendo la declaratoria di

inammissibilità per irrilevanza della sollevata questione nel

giudizio a quo. In proposito ha dedotto che il giudice a quo non

potrebbe nuovamente pronunciarsi sulla domanda, avendone già

precedentemente rigettata un'altra proposta dalla stessa ricorrente

(ugualmente diretta ad ottenere la corresponsione della medesima

indennità) ma nella quale non era stata sottolineata dalla istante

la propria qualità di erede del dipendente defunto. Secondo la

deducente, il giudice a quo sarebbe infatti tenuto a dichiarare

l'inammissibilità o l'improcedibilità della nuova domanda, per

violazione del divieto del ne bis in idem, con ciò verificandosi

un'ipotesi di evidente carenza di potere giurisdizionale del

rimettente stesso.

Nel merito, la società Ferrovie dello Stato ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza della sollevata questione, rilevando che

la tendenziale equiparazione dei trattamenti di fine rapporto nei

settori pubblico e privato, agli effetti della trasmissibilità iure

hereditatis delle indennità, in mancanza dei soggetti diversamente

individuati nelle varie normative di settore aventi titolo iure

proprio, trova la sua ratio nel riconoscimento - quando la funzione

strettamente previdenziale del trattamento venga meno - della sua

natura di retribuzione differita, acquisibile, al pari di ogni altra

erogazione d'ordine economico, al patrimonio del de cuius nel momento

del decesso, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro,

con conseguente trasmissibilità agli eredi.

Peraltro, secondo la parte, il suddetto carattere di retribuzione

differita - certamente sussistente nel regime privatistico (in

ragione del graduale accantonamento delle somme in corso di rapporto,

commisurato alle retribuzioni via via maturate), ma già attenuato

rispetto alle altre indennità nei settori pubblico e del parastato -

viene del tutto meno nel sistema assistenziale dei dipendenti

dell'Ente Ferrovie dello Stato, preesistente alla privatizzazione, in

cui l'OPAFS (Opera di Previdenza a favore del personale dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato) gestiva, alimentandole con le

proprie risorse, oltre le indennità de quibus, numerose altre

prestazioni (quali assegni integrativi per malattia al personale in

servizio; assegni previdenziali al personale esonerato dal servizio

senza diritto a pensione, poiché riconosciuto inidoneo, ed ai

superstiti; assegni temporanei agli orfani; sussidi scolastici;

sussidi funerari; sussidi soggiorno vacanze in favore dei figli dei

ferrovieri). Da ciò, la predominanza dell'aspetto specificamente

mutualistico, previdenziale e assistenziale di tale sistema chiuso,

caratterizzato, oltre che da specifiche modalità di finanziamento,

anche dal particolare tipo di prestazione erogata e dalla

insussistenza di un fondo autonomo destinato alla buonuscita dei

dipendenti, nonché dalle peculiari modalità di liquidazione della

stessa.

Tali specificità, secondo la parte privata costituita, rendono

inconfigurabili i prospettati dubbi di costituzionalità, sia sotto

il profilo della disparità di trattamento rispetto agli altri

diversi sistemi di attribuzione ai superstiti del trattamento in

oggetto, sia sotto quello della tutela del diritto del lavoratore ad

una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro prestato e

comunque sufficiente ad assicurare i mezzi di sostentamento per sé

ed il proprio nucleo familiare, non essendo esclusa dalla

Costituzione una disciplina differenziata del trattamento di fine

rapporto. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Gorizia dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera

di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato), "nella parte in cui esclude che, nell'assenza

dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita maturata a

favore del dipendente, deceduto in attività di servizio, formi

oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge".

Secondo il rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto: a)

con l'art. 36 Cost., in quanto priva il lavoratore e i suoi eredi del

corrispettivo della prestazione dell'attività lavorativa già

entrato nel patrimonio del lavoratore stesso; b) con l'art. 3 Cost.,

per la disparità di trattamento tra i dipendenti dell'Ente Ferrovie

dello Stato e le altre categorie di lavoratori subordinati, nei cui

confronti opera invece la normale trasmissibilità ereditaria del

trattamento di fine rapporto o di buonuscita.

2. - In via preliminare, va esaminata l'eccezione di

inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla costituita parte

privata sull'assunto che il pretore rimettente (se non a costo di

incorrere nella violazione del divieto del ne bis in idem) non

potrebbe comunque pronunciarsi, neanche all'esito del presente

incidente di costituzionalità, sulla domanda azionata nel giudizio a

quo avendone egli già precedentemente rigettata un'altra -

ugualmente diretta ad ottenere la corresponsione della medesima

indennità -, proposta a suo tempo dalla stessa ricorrente in

qualità di sorella del de cuius.

In proposito va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte, la valutazione della rilevanza spetta in via

principale al giudice a quo, e può essere disattesa solo se

palesemente incongrua o non plausibile, ovvero contraddetta dagli

atti: non essendo dato trasferire nel giudizio di costituzionalità

valutazioni che trovino, viceversa, appropriata sede nel processo

principale (cfr. sentenze n. 227 del 1998, n. 340 e n. 2 del 1996).

D'altronde, emerge dal contesto dell'ordinanza di rimessione, dove è

evidenziato che la ricorrente agisce in qualità di erede, e dalla

stessa memoria di costituzione della Società Ferrovie dello Stato,

l'insussistenza, nella specie, di un'identità di domande (le quali

appaiono palesemente diverse quanto a causae petendi) e, quindi,

l'inconfigurabilità delle asserite eventuali ipotesi alternative di

già intervenuto giudicato o di litispendenza.

L'eccezione d'inammissibilità è pertanto da disattendere.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

3.1. - Giova rammentare che, all'esito di una complessa fase di

evoluzione giurisprudenziale, questa Corte è definitivamente

pervenuta al superamento dell'iniziale affermazione del carattere

meramente previdenziale dei vari trattamenti di fine rapporto nel

settore pubblico, dei quali - così come in precedenza era avvenuto

per quelli del settore privato - è stata infine esplicitamente

riconosciuta l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se

legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243

e n. 99 del 1993). Trattasi infatti di indennità che costituiscono

una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui

corresponsione è differita - appunto in funzione previdenziale - al

fine di agevolare la soluzione di eventuali difficoltà economiche

che possano insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.

Ben si comprende, allora, perché e come sia stato ritenuto che la

corrispondente percentuale di indennità, nel caso di decesso del

lavoratore in servizio, faccia già parte integrante del patrimonio

del de cuius; e che qualunque forma di devoluzione di essa a quei

determinati soggetti indicati dalle varie normative, in quanto

anomala, possa trovare razionale fondamento e giustificazione

esclusivamente nella concorrente funzione previdenziale

dell'indennità medesima. Funzione che, infatti, torna ad assumere

rilievo in ragione della peculiare integrazione di quei soggetti nel

nucleo familiare del de cuius, dal quale essi ricevevano un

sostentamento, venuto a cessare in tutto o in parte dopo la sua morte

(v. sentenza n. 243 del 1997).

Ma altrettanto evidente appare, ed è stato ritenuto, che in

assenza dei soggetti stessi - a favore dei quali opera una riserva

legale di destinazione - la menzionata concorrente funzione

previdenziale perde codesta rilevanza tipica, espandendosi in tutta

la sua portata la natura retributiva dell'indennità; con la

conseguenza che la devoluzione mortis causa di questa deve rimanere

soggetta alle generali regole successorie (v. la già citata sentenza

n. 243 del 1997, nonché la sentenza n. 106 del 1996, richiamata dal

rimettente).

3.2. - Riaffermata la connotazione unitaria, per natura e per

funzione, di tutte le indennità di fine rapporto - la quale non

risente dell'esistenza di specifiche regolamentazioni riguardanti i

particolari meccanismi di provvista, i soggetti gravati dall'onere

contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento, nonché le

differenti modalità di erogazione (che non ne fanno venir meno la

richiamata omogeneità quanto a natura e funzione) - è sufficiente

in questa sede ribadire che essa comporta la generale applicabilità

a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, dei relativi

principi informatori della materia e, in particolare, delle

disposizioni sulla successione ereditaria.

E dunque, identica essendo la ratio decidendi rispetto a tutte le

già intervenute pronunce d'illegittimità costituzionale delle

analoghe normative disciplinanti l'attribuzione ai superstiti nella

forma indiretta delle diverse indennità di fine rapporto nei settori

privati e pubblici (v. sentenze n. 243 del 1997, n. 106 del 1996, n.

319 del 1991, n. 471 del 1989 e n. 8 del 1972), va dichiarata, in

riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale anche

del denunciato art. 16 della legge n. 829 del 1973, nella parte in

cui esclude che, in assenza dei beneficiari ivi indicati,

l'indennità di buonuscita maturata a favore del dipendente, deceduto

in attività di servizio, formi oggetto di successione per testamento

o, in mancanza, per legge.

Restano assorbiti gli ulteriori profili legati all'altro parametro

evocato dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore

del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),

nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi

indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per

testamento o, in mancanza, per legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari