Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d),

della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza

emessa il 15 novembre 1995-19 dicembre 1995 dal tribunale

amministrativo regionale per la Campania, sul ricorso proposto da

Castaldo Maria n.q. contro il Ministero dell'interno, iscritta al n.

1259 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione di Castaldo Giovanni nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore: Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio volto all'annullamento del

provvedimento con cui il capo della Polizia aveva dimesso dal corso

di formazione per vice commissari in prova il ricorrente, che, a

seguito dei postumi di un incidente stradale, aveva superato i

novanta giorni di assenza massima consentita, il tribunale

amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 15

novembre 1995 (pervenuta alla Corte il 28 ottobre 1996), ha sollevato

- in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57, lettera e) della legge 1

aprile 1981, nella parte in cui, prevedendo l'obbligatoria adozione

del provvedimento di dimissioni dal corso, non consente

all'Amministrazione di valutare discrezionalmente la possibilità di

ammettere al corso successivo i vincitori di pubblico concorso che

siano stati assenti per motivi di salute a loro non imputabili per un

periodo superiore a novanta giorni, qualora abbiano recuperato

l'idoneità fisica prescritta per le funzioni di polizia.

Il giudice a quo premette di dover disattendere la prospettazione

della parte, secondo cui la denunciata norma determinerebbe

un'irragionevole disparità di trattamento tra impiegati in prova ed

impiegati di ruolo, posto che è proprio lo status di dipendente di

ruolo che giustifica il differente assetto normativo in materia,

apparendo ragionevole che a quest'ultimo vengano riconosciute

maggiori garanzie.

Viceversa il TAR rimettente censura la norma sotto un diverso

profilo, riconducibile agli artt. 3 e 97 Cost., ritenendo illogica

l'estromissione d'ufficio del partecipante al corso, già vincitore

di concorso, a prescindere da qualsiasi effettiva valutazione sul suo

stato di salute e sulla malattia che egli ha contratto (nonché

sull'eventuale perdita totale o parziale dell'idoneità allo

svolgimento del servizio di polizia), estromissione che viene

disposta esclusivamente in ragione dell'involontario superamento del

periodo massimo di assenza consentito.

In concreto la norma darebbe luogo ad una fattispecie di carattere

automatico, che prescinde del tutto dalle circostanze che hanno dato

origine alle assenze e dalla addebitabilità o meno all'interessato

delle ragioni che hanno determinato l'infermità. La denunciata

lesione dei principi di uguaglianza e d'imparzialità sarebbe quindi

ravvisabile nella mancata previsione della possibilità, per i

commissari in prova i quali abbiano superato il limite massimo di

assenza "per motivi di salute a loro non imputabili", di essere

ammessi a partecipare al corso successivo "ove abbiano recuperato in

pieno l'idoneità fisica".

La prospettata illegittimità costituzionale risulterebbe

ulteriormente evidenziata alla luce di quanto previsto dall'art. 56,

comma 7 della stessa legge, che consente alla Amministrazione di

valutare discrezionalmente la possibilità di ammettere ad un corso

successivo i commissari in prova "bocciati" all'esame finale del

corso.

In conclusione il TAR rileva la sostanziale differenza tra il caso

in esame e la fattispecie di cui alla sentenza n. 297 del 1994 di

questa Corte, concernente il personale proveniente dai contingenti di

leva, mentre i funzionari in argomento raggiungono il corso in

seguito all'utile classificazione nella graduatoria della procedura

concorsuale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha osservato

come entrambi i profili d'incostituzionalità non appaiano fondati e

sembrino comunque risolvibili in via interpretativa. Quanto alla

asserita disparità di trattamento, si rileva che non possono porsi a

confronto le due situazioni del candidato che abbia superato il

periodo massimo di assenza e di quello che non abbia superato la

prova finale. Circa il secondo aspetto, l'Autorità intervenuta

ritiene che l'infermità debba "ragionevolmente essere valutata

dall'amministrazione sia con riguardo ai fattori causali... che alla

perdita o meno delle capacità fisiche necessarie allo svolgimento

delle funzioni di commissario di polizia". Inoltre - opina

l'Avvocatura - "una lettura non formalistica della norma" parrebbe

dare spazio all'ammissione ad un corso successivo, argomentando

analogicamente con riguardo all'ipotesi di maternità.

In sostanza la norma, secondo l'Avvocatura, mentre prevede i casi

di ammissione automatica al corso successivo, non esclude affatto

che, al di fuori di questi, l'interessato possa richiedere ed

ottenere tale ammissione.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il

ricorrente nel giudizio a quo, il quale ha insistito per la

declaratoria d'illegittimità costituzionale, deducendo i medesimi

argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - Il TAR per la Campania dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 57, lettera d) della legge 1 aprile 1981, n.

121, nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso per

commissario di polizia in prova, frequentatori dell'apposito corso

che è condizione per il conseguimento della nomina, vengano da

questo dimessi nel caso di assenza per infermità di durata superiore

a novanta giorni.

A parere del rimettente la norma, nel precludere all'interessato la

partecipazione ad un corso successivo ove egli abbia recuperato

l'idoneità fisica, risulterebbe lesiva: a) dell'art. 3 Cost., per la

disparità di trattamento rispetto a chi, non avendo superato l'esame

finale, può partecipare al corso successivo; b) dell'art. 97 Cost.,

in quanto prescinde dalla possibilità di accertare in concreto

l'idoneità al servizio e di verificare l'addebitabilità delle

circostanze che hanno causato la sopravvenuta infermità.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Dispone l'art. 55 della legge n. 121 del 1981 che

"l'assunzione dei commissari di polizia" avviene: a) mediante

pubblico concorso, i vincitori del quale sono nominati commissari in

prova; b) all'esito di un corso di formazione teorico-pratico della

durata di nove mesi, che essi sono tenuti a frequentare presso

l'Istituto superiore di polizia.

Il successivo art. 56 prevede nel quinto comma che i commissari in

prova, i quali abbiano superato gli esami finali, siano nominati

commissari di polizia, e nel settimo comma che coloro i quali non

superino l'esame "possono partecipare al corso successivo" e, solo

"se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi".

Infine la denunciata norma stabilisce che sono dimessi dal corso i

commissari in prova, i quali siano "stati per qualsiasi motivo

assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non

consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il

corso". Solo allorché l'infermità sia stata contratta a causa delle

esercitazioni pratiche (o, trattandosi di donne, l'assenza sia dovuta

alla maternità), è prevista la possibilità di partecipare al primo

corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica.

2.2. - Dunque la denunciata norma impone come obbligatoria

l'adozione del provvedimento di dimissione dal corso ove ricorra uno

dei due casi di assenza sopra indicati (trenta giorni, anche se non

consecutivi, ovvero novanta per infermità contratta durante il

corso), senza che all'Amministrazione sia consentita alcuna

valutazione circa le cause che hanno determinato l'assenza stessa. In

particolare nella seconda ipotesi, che viene sottoposta alla Corte,

l'Amministrazione non ha neppure la facoltà di accertare l'eventuale

perdita, in tutto o in parte, dell'idoneità allo svolgimento del

servizio di polizia.

Trattasi, all'evidenza, di automatismo basato su una presunzione

assoluta di inidoneità, manifestamente priva di ragionevolezza e

contrastante con l'interesse stesso della Pubblica Amministrazione.

Appare illogico, infatti, ammettere ad un corso successivo i

commissari in prova che non abbiano superato l'esame finale, e invece

precludere comunque all'Amministrazione di consentire analoga

opportunità a chi sia stato assente per malattia, sia pure all'esito

di un'istruttoria circa l'eziologia e le conseguenze della malattia

stessa.

È vero che al legislatore deve riconoscersi la più ampia

discrezionalità nel privilegiare alcuni elementi di valutazione

nelle procedure di accesso all'impiego; ma il necessario limite della

ragionevolezza risulta superato allorché, accordata la possibilità

di ripetere il corso a chi sia stato giudicato negativamente, la

medesima venga poi negata nell'ipotesi in esame, così attribuendosi

alla frequenza un valore preminente rispetto al rendimento.

Del resto la stessa Avvocatura dello Stato finisce col convenire su

tale conclusione, quando suggerisce una lettura della norma, secondo

cui non sarebbe preclusa l'ammissione al corso successivo anche al di

fuori dei casi esplicitamente previsti. Lettura che tuttavia non può

accettarsi, essendo il dato testuale preciso e ineludibile nel senso

indicato dal rimettente. L'ammissione al "primo corso successivo",

infatti, è prevista espressamente solo per le due ipotesi di

infermità "contratta a causa delle esercitazioni pratiche" e di

assenza "determinata da maternità"; mentre, d'altra parte, l'ultimo

comma dello stesso art. 57 accomuna quoad effectum l'espulsione e la

dimissione dal corso, così accentuando il carattere

ingiustificatamente sanzionatorio del provvedimento relativo a

quest'ultima.

La coerenza del sistema, dunque, può e deve ottenersi solo

attraverso la declaratoria d'illegittimità costituzionale della

denunciata norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d)

della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non

consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso

successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di

novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano

nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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