Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 86/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del

decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale,

di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il

potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.

160, promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal Pretore di

Viterbo nel procedimento civile vertente tra Adriani Giuseppe e

l'INPS iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'INPS e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Giuseppe Adriani per

ottenere l'accertamento negativo dell'obbligazione di restituire la

somma di 1.663.666 lire pretesa dall'INPS in quanto indebitamente

percepita a titolo di integrazione salariale straordinaria per il

periodo 8 febbraio 1989 - 31 marzo 1989, e la condanna dell'Istituto

a corrispondere le somme dovute al medesimo titolo per il periodo

successivo fino al dicembre 1989, il Pretore di Viterbo, con

ordinanza in data 1 agosto 1994, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86,

convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la

decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione

salariale, qualora non abbia provveduto a dare preventiva

comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa,

anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria.

2. - Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata

contrasta: a) con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del

giudizio di eguaglianza, perché tratta alla medesima stregua due

casi diversi, quali il caso del lavoratore che si rioccupa

stabilmente e il caso del lavoratore che, come nella specie, trova

un'occupazione temporanea di breve durata; b) ancora con l'art. 3

della Costituzione sotto il principio di ragionevolezza, perché

applica la stessa grave sanzione della revoca del trattamento sia

all'omissione che al semplice ritardo della comunicazione, e nel

secondo caso indipendentemente dalla possibilità dell'INPS di

detrarre tempestivamente dall'indennità le giornate lavorate e senza

tenere conto dello stato soggettivo del lavoratore inadempiente; c)

con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché per un

periodo più o meno lungo il lavoratore viene privato di mezzi

adeguati alle esigenze di vita. A sostegno di tali ragioni

l'ordinanza ritiene infine richiamabili le argomentazioni della

sentenza di questa Corte n. 78 del 1988.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS chiedendo una dichiarazione di infondatezza della

questione.

Secondo l'Istituto la ratio della disposizione impugnata è quella

di sanzionare la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva

dello svolgimento di attività lavorativa, per la potenzialità

dannosa che essa ha rispetto all'interesse pubblico alla corretta

gestione dell'intervento di integrazione salariale. Sotto questo

profilo le due situazioni distinte dal giudice a quo si identificano

invece in un medesimo tipo di trasgressione, e quindi richiamano la

stessa misura sanzionatoria indipendentemente dalla durata

dell'attività lavorativa non tempestivamente comunicata.

D'altra parte, la prospettazione dell'ordinanza, che nel caso di

occupazione temporanea vorrebbe sostituire alla sanzione della revoca

del trattamento la semplice sospensione per il periodo di ripresa del

lavoro, equivale in realtà ad abolizione di ogni sanzione, con

conseguente ingiustificata equiparazione dei lavoratori che hanno

trascurato l'obbligo di comunicazione all'INPS a quelli che tale

obbligo hanno rispettato.

Non pertinente infine, ad avviso dell'INPS, è il richiamo della

sentenza n. 78 del 1988, relativa a tutt'altra materia, le

prestazioni di malattia, per le quali i controlli sulla persistenza

del presupposto del diritto, cioè lo stato di morbilità, sono molto

più agevoli.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata con argomenti sostanzialmente

analoghi a quelli svolti dall'INPS. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Viterbo mette in dubbio, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale

dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito

nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la decadenza del

lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale

straordinaria, qualora non abbia provveduto a dare preventiva

comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa,

anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria.

2. - La questione non è fondata.

La norma impugnata non accomuna nella medesima previsione

sanzionatoria due ipotesi diverse, quella del lavoratore collocato in

Cassa integrazione guadagni, il quale trova un nuovo impiego a durata

indeterminata e a tempo pieno e quella del lavoratore che trova

soltanto offerte di lavori temporanei o saltuari. L'art. 8, comma 5,

del d.-l. n. 86 del 1988 si riferisce alla seconda ipotesi, la sola

compatibile con la continuazione dello stato di sospensione

dell'originario rapporto di lavoro, che è il presupposto del

trattamento di integrazione salariale.

Nella prima ipotesi il nuovo impiego a tempo pieno e senza

prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di

lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi,

non già la sanzione della decadenza comminata dal comma 5, bensì la

perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per

cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al

nuovo datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare l'assunzione

del lavoratore all'INPS.

Non appropriato è il richiamo dell'ordinanza di rimessione alla

sentenza n. 78 del 1988 di questa Corte, concernente tutt'altra

materia, la quale sanziona con la decadenza dal diritto alla

prestazione previdenziale un comportamento impeditivo del controllo

dell'INPS successivo, non anteriore (nella forma di una comunicazione

preventiva) al fatto in ordine al quale il controllo deve essere

eseguito.

3. - Inconsistente è pure l'altra censura, rivolta alla norma

impugnata ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di non

distinguere tra omissione e ritardo della comunicazione. Poiché la

norma esige una comunicazione "preventiva", i due casi rifluiscono in

un medesimo tipo di comportamento omissivo.

4. - Non è violato nemmeno l'art. 38, secondo comma, della

Costituzione. Il diritto dei lavoratori sancito da questo precetto

costituzionale spetta in concreto in quanto sussistano tutte le

condizioni stabilite dalla legge. Comunque il lavoratore decaduto dal

diritto all'integrazione salariale straordinaria per inosservanza

dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 8, comma 5, del

d.-l. n. 86 del 1988, può ottenere, concorrendone i requisiti, il

trattamento ordinario di disoccupazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in

materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del

lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella

legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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