Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del

Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, reso

esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con ordinanza

emessa il 26 novembre 1971 dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Cordero Franco contro il

Ministero della pubblica istruzione e l'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12

aprile 1972.

Visti gli atti di costituzione di Cordero Franco, dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore e del Ministero della pubblica istruzione,

nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Paolo Barile, Giuseppe Guarino e Leopoldo

Piccardi, per il Cordero, gli avvocati Giorgio Balladore Pallieri,

Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, per l'Università Cattolica, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il

Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della pubblica

istruzione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il prof. Franco Cordero, titolare della cattedra di diritto

processuale penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, impugnava a suo tempo avanti al Consiglio di Stato per eccesso

di potere e per violazioni di legge sull'istruzione superiore, sullo

stato giuridico ed economico dei professori universitari, nonché per

violazione del Regolamento generale universitario, il provvedimento con

cui il Rettore della stessa Università gli aveva comunicato il ritiro,

da parte della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica, del

nulla osta già precedentemente concessogli a norma dell'art. 38 del

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, per entrare a far parte del

corpo docente della Università.

Con ordinanza del 26 novembre 1971, il Consiglio di Stato, in

conformità di analoga eccezione proposta dal ricorrente prof. Cordero,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38

suddetto, il quale dispone che la nomina dei professori della

menzionata Università deve essere preceduta dal nulla osta della Santa

Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal

punto di vista morale e religioso. Ciò dopo avere il Consiglio

interpretato l'art. 38 del Concordato nel senso che esso valga sia pel

caso di assunzione che pel caso di estromissione del docente, donde la

rilevanza in giudizio della questione.

Ha osservato il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza di rinvio,

che il fatto che un docente in un istituto universitario italiano debba

subire un giudizio sul possesso dei requisiti morali e religiosi da

parte dell'autorità ecclesiastica, si presenterebbe come una

inammissibile soggezione dello Stato alla sovranità della Chiesa

cattolica nella materia dell'insegnamento, e si porrebbe quindi in

contrasto con l'art. 7 della Costituzione, il quale enuncia il

principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della

Chiesa cattolica nell'ambito del proprio rispettivo ordine.

L'enunciata soggezione, inoltre, contrasterebbe specificamente con

la libertà d'insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione,

perché, anche in vista della libertà di religione garantita dall'art.

19 Cost., non sarebbero ammissibili in materia limitazioni per motivi

confessionali, specie se imposte con provvedimenti di discrezionalità

illimitata, come quello impugnato, che sfuggirebbe ad ogni possibilità

di sindacato in quanto proveniente da un'autorità di un ordinamento

giuridico diverso da quello statuale, e attingerebbe a valutazioni

estranee alla sovranità dello Stato.

Infine, il descritto sindacato dell'autorità ecclesiastica sarebbe

altresì in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione, che esclude ogni discriminazione per motivi

religiosi.

Ciò posto, il Consiglio dopo avere motivato sulla rilevanza in

giudizio della detta questione di legittimità costituzionale, ha

sospeso il giudizio principale, rinviando gli atti a questa Corte per

le decisioni di competenza.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12

aprile 1972.

Avanti a questa Corte si è costituito il prof. Cordero,

rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Paolo Barile, prof.

Giuseppe Guarino e Leopoldo Piccardi, i quali hanno depositato

tempestivamente deduzioni difensive con cui ribadiscono le ragioni

svolte nell'ordinanza di rinvio a sostegno della illegittimità della

norma impugnata.

Si è altresì costituita l'Università Cattolica, in persona del

rettore prof. Giuseppe Lazzati, rappresentata e difesa dagli avvocati

prof. Giorgio Balladore Pallieri, prof. Feliciano Benvenuti, Gian

Galeazzo Bettoni, Carlo Lessona e Antonio Sorrentino, che hanno

depositato tempestivamente le proprie deduzioni difensive.

La difesa dell'Università Cattolica osserva che la "controversia

potrebbe essere risolta indipendentemente dall'esame della

costituzionalità dell'art. 38, apparendo senz'altro legittimi gli

artt. 1 e 25 dello Statuto dell'Università, che sono fonte immediata

del potere esercitato nel caso di specie". Ed al riguardo rileva che

l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo

anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" il

che garantirebbe il diritto dei singoli di riunirsi in gruppi omogenei

per mentalità o tendenze, per il conseguimento di scopi non condivisi

da altri membri della comunità. E l'art. 33, terzo comma, Cost.

garantirebbe inoltre la libertà, sia di istituire scuole ed

istituzioni con particolari indirizzi ideologici o religiosi, sia di

attuare, nei confronti dei partecipanti, le conseguenti limitazioni, le

quali non investirebbero il diritto del singolo di manifestare la

propria opinione, ma gli impedirebbero solo di farlo in un determinato

ambiente. Né rileverebbe al riguardo la natura pubblica ma non

statale delle scuole o istituzioni, dato che la relativa qualifica

dipenderebbe solo da ragioni tecniche legate alla natura del servizio

ed alle esigenze del suo svolgimento. E ciò tanto più che non

potrebbe ritenersi in alcun modo illegittimo che lo Stato persegua i

suoi fini in materia, oltre che con i propri organi, aperti alla

generalità dei cittadini, anche per mezzo di enti che, se agiscono

entro più limitate sfere oggettive e soggettive, rappresenterebbero

comunque il concorso di taluni gruppi qualificati da particolari

ideologie all'esercizio della funzione pubblica, e si muoverebbero

quindi in armonia e non in disarmonia con il principio di eguaglianza.

Sarebbe pertanto infondato il timore che, attraverso l'articolo 38

del Concordato, si attui una violazione del principio della reciproca

indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, il che dovrebbe

in ogni modo escludersi, anche in vista della materia puramente morale

e religiosa su cui verte il sindacato dell'autorità ecclesiastica, ed

in analogia ai rinvii di natura similare accolti nel diritto

internazionale.

La difesa sostiene poi che, comunque, in conformità della

giurisprudenza della Corte, le norme del Concordato potrebbero essere

dichiarate illegittime solo "in casi estremi" tra i quali non sarebbe

da annoverarsi l'ipotesi in esame, che si riferirebbe ad una

istituzione particolare ed a un momento interno della medesima.

La difesa, tutto ciò premesso, conclude chiedendo dichiararsi

l'irrilevanza della questione ed in subordine dichiararsi la questione

stessa infondata.

Si sono regolarmente costituiti anche il Presidente del Consiglio

dei ministri e il Ministro per la Pubblica Istruzione pro tempore a

mezzo dell'Avvocatura di Stato, la quale osserva che l'esistenza ed il

riconoscimento dell'Università Cattolica rientrerebbe nell'ambito dei

principi di libertà ed autonomia delle scuole private garantiti

dall'art. 33 Cost. così come vi rientrerebbe in ipotesi il

riconoscimento di altre scuole informate a diversi principi religiosi.

Da ciò discenderebbe la piena legittimità anche delle disposizioni

che consentono il conseguimento e la conservazione del carattere

cattolico della detta Università, ivi comprese quindi le norme

concernenti i requisiti richiesti agli insegnanti, non potendosi

ammettere che in una scuola così caratterizzata venga impartito un

insegnamento contrario a quei presupposti di fede o siano ammessi

comunque ad insegnare docenti che professino principi contrari alla

religione ed alla morale cattolica secondo il giudizio della Santa

Sede, la quale, comunque, agirebbe nel caso come suprema autorità

religiosa, e non quale Stato straniero. D'altra parte l'Università

Cattolica sarebbe stata giuridicamente riconosciuta con il r.d. 2

ottobre 1924, n. 1661, cioè in epoca anteriore al Concordato, e

troverebbe quindi origine in un libero atto dello Stato, al di fuori di

qualsiasi impegno pattizio a carattere internazionale, il che

escluderebbe anche, sotto questo aspetto, qualsiasi limitazione della

sovranità dello Stato italiano.

L'Avvocatura rileva altresì che, secondo la giurisprudenza della

Corte, potrebbero fungere come parametro per il giudizio di

legittimità costituzionale solo i principi supremi dell'ordinamento

costituzionale dello Stato, i quali peraltro non potrebbero ritenersi

violati per effetto della norma impugnata, poiché gli invocati

precetti sulla eguaglianza, la libertà di insegnamento e la libertà

di religione non potrebbero essere intesi in modo da escludere il

perseguimento degli scopi spirituali e culturali della istituzione in

esame.

D'altra parte, il principio della reciproca indipendenza e della

sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica nell'ambito del proprio

ordine enunciato dall'art. 7 Cost. significherebbe soltanto il

riconoscimento del carattere primario dell'ordinamento della Chiesa

cattolica al pari di quello che lo Stato medesimo realizza, con il

conseguente corollario che i Concordati non sarebbero pattuizioni di

diritto interno, ma accordi fra due ordinamenti primari. Da ciò

deriverebbe, anche, che non potrebbero considerarsi vietate quelle

limitazioni della sovranità dello Stato che appaiono necessarie per

permettere la specifica coesistenza e la compenetrazione dei due

ordinamenti, egualmente primari e sovrani. Onde anche sotto questo

profilo la questione sarebbe infondata. Ma se anche potesse ritenersi

che l'art. 38 del Concordato comporti una limitazione della sovranità

dello Stato, tratterebbesi comunque di limitazione talmente modesta da

non poter ledere i già richiamati principi supremi dell'ordinamento

costituzionale, e ciò tanto più che, secondo gli artt. 10 e 11 Cost.

sarebbe legittimo aderire con legge ordinaria a trattati che comportino

una limitazione della sovranità, e sarebbe altresì previsto

l'adattamento automatico del diritto interno ai principi di diritto

internazionale generalmente riconosciuto, i quali comportano

frequentemente limitazioni di sovranità. Onde a maggior ragione

dovrebbe ritenersi consentita, in forza del richiamo ai Patti

lateranensi di cui all'art. 7 Cost., la limitazione di sovranità che

si ritenesse derivare dall'art. 38 del Concordato.

Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi infondata la sollevata

questione.

La difesa del prof. Cordero ha depositato, nei termini, una memoria

illustrativa con cui contesta anzitutto l'eccezione preliminare

contenuta nelle deduzioni della Università Cattolica, secondo cui

fonte immediata del potere esercitato nel caso di specie sarebbero gli

artt. 1 e 25 dello Statuto e non già l'art. 38 del Concordato. Questa

ultima norma, infatti, alla quale l'articolo 25 dello Statuto fa

espresso riferimento, ne costituirebbe il presupposto di validità,

onde l'illegittimità costituzionale della norma primaria travolgerebbe

anche la norma secondaria. D'altronde, secondo la difesa, tale

questione farebbe parte integrante del giudizio di rilevanza,

chiaramente effettuato dal giudice a quo, e sfuggirebbe pertanto al

sindacato della Corte costituzionale.

Passando poi a sviluppare ampiamente le ragioni a sostegno della

fondatezza delle censure, e dopo avere riaffermato che l'Università

Cattolica sarebbe persona giuridica di diritto pubblico, svolge

un'ampia analisi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le

norme concordatarie sarebbero soggette al giudizio di legittimità in

questa sede solo per contrasto con i principi supremi dell'ordinamento

costituzionale dello Stato, e ne trae la conclusione che alla norma

stessa debba negarsi il potere di incidere sui diritti essenziali della

persona umana e sui supremi criteri informatori della struttura dello

Stato. Potrebbero, quindi, formare oggetto del giudizio della Corte

quelle norme concordatarie che violino i diritti di libertà o i

principi organizzativi generali cui ha dato vita la Costituzione.

Nel merito, afferma che il principio di sovranità dello Stato

risulterebbe eluso per la preminenza che, in virtù dell'art. 38 del

Concordato, verrebbe accordata agli interessi esclusivamente religiosi

della Chiesa, e ciò tanto più che, in coerenza col principio generale

di conservazione dei Trattati internazionali rebus sic stantibus ed in

virtù dei profondi mutamenti storici e sociali intervenuti in questo

ultimo periodo, il rispetto della sovranità dello Stato nei rapporti

con la sovranità della Chiesa dovrebbe oggi essere apprezzato con un

rigore assai maggiore di quanto poteva esserlo nel 1929. Di

conseguenza, anche a voler ammettere la legittimità della esistenza di

Università confessionali, non potrebbe comunque ritenersi legittimo

"qualsiasi" intervento della Santa Sede nel campo dell'istruzione

universitaria italiana a tutela di tale confessionalità, tutela che

comunque non dovrebbe necessariamente essere esercitata mediante

l'intervento di un soggetto della Comunità internazionale estraneo

allo Stato italiano.

La difesa contesta, poi, la fondatezza del richiamo agli artt. 10 e

11 della Costituzione contenuto nelle deduzioni dell'Avvocatura,

sostenendo che non ricorrerebbero nella specie le condizioni per

l'applicabilità di tali norme le quali sancirebbero, infatti, la

facoltà di introdurre limitazioni di sovranità solo quando "esse

siano necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace fra le Nazioni"

(art. 11) e comunque si riferirebbero, quanto alla automaticità

dell'adattamento del diritto interno a quello internazionale, solo al

diritto consuetudinario e non a quello pattizio (art. 10).

La difesa insiste poi nell'affermare che anche il principio di

eguaglianza non potrebbe non valere come termine di riscontro della

legittimità delle norme concordatarie; ribadisce la censura sollevata

sotto tale profilo nell'ordinanza di rinvio e svolge ampie

considerazioni a proposito della presunta violazione dell'art. 19

Cost., precisando che l'ingiusta limitazione dello status del prof.

Cordero costituirebbe una violazione del diritto del singolo di

autodeterminarsi in materia religiosa, diritto che corrisponderebbe ad

un interesse pubblico e andrebbe garantito dallo Stato in forza

dell'art. 7 Cost., che fa salva nei confronti della Chiesa cattolica la

sovranità dello Stato per le materie che rientrano nel proprio ordine.

Passando poi a svolgere le argomentazioni a sostegno della censura

sollevata in relazione all'art. 33 Cost., la difesa si richiama al

principio supremo della libertà di insegnamento che si sostanzierebbe

nella garanzia della libertà del docente quale svolgimento della

libertà di espressione del pensiero generalmente sancita dall'art. 21

della Costituzione. D'altra parte, prosegue la difesa, pur se si

volesse ritenere che la libertà della scuola ideologicamente

qualificata possa valere eccezionalmente come limite nei confronti

della libertà di insegnamento del singolo docente, ciò potrebbe

avvenire solo per la scuola privata, dato che quella pubblica

svolgerebbe un servizio nell'inteteresse della correttività e non

potrebbe di conseguenza avere qualificazioni ideologiche particolari,

il che escluderebbe la configurabilità di un conflitto ideologico fra

il docente e la scuola medesima. Ciò sarebbe vero particolarmente per

l'istruzione superiore, in forza dell'autonomia universitaria sancita

dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione.

Questi concetti sarebbero confermati dal diritto all'ufficio, dalla

libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica e dalla inamovibilità

attribuiti ai professori universitari dalle norme in vigore (artt. 4 e

5 legge 18 marzo 1958, n. 311), le quali sarebbero applicabili anche ai

professori delle Università libere in virtù degli artt. 199 e 201

del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore.

Il prof. Cordero, pertanto, non potrebbe essere assoggettato ad un

potere discrezionale di revoca dell'impiego al di fuori delle rigorose

procedure di dispensa e disciplinari all'uopo previste per i professori

universitari di ruolo. E ciò anche a prescindere dalle considerazioni

che potrebbero, sia pure indirettamente, trarsi a sostegno di tale

assunto dalle garanzie offerte dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, sui

licenziamenti individuali, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300

(statuto dei lavoratori).

La violazione dell'art. 33 Cost. si evidenzierebbe inoltre anche

per effetto della assoluta discrezionalità del provvedimento di revoca

del "nulla osta" che non sarebbe subordinata ad alcuna specifica

condizione.

Subordinatamente, infine, la difesa prospetta una interpretazione

restrittiva dell'art. 38 impugnato, nel senso cioè che il potere di

concessione del "nulla osta" ivi contenuto non comprenda, diversamente

da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, anche la facoltà di revoca

del medesimo.

Secondo la difesa una consimile interpretazione, se condivisa dalla

Corte, potrebbe condurre ad una dichiarazione di irrilevanza della

questione sollevata.

Anche l'Università Cattolica ha depositato nei termini una memoria

illustrativa, con cui ribadisce, svolgendole, le considerazioni già

esposte nelle precedenti deduzioni.

In particolare, insiste nell'affermare la possibilità che la

libertà della scuola qualificata dal punto di vista ideologico si

ponga in funzione di limite nei confronti della libertà del docente di

manifestare nella scuola le sue condizioni ed il suo pensiero, perché

altrimenti verrebbe lesa la libertà di istituire scuole sancita

dall'art. 33 della Costituzione. E ciò sarebbe conforme alla retta

interpretazione della libertà di manifestazione del pensiero, la

quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sarebbe suscettibile

di quei limiti resi eventualmente necessari dall'esigenza di assicurare

l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o della tutela di

altri interessi costituzionalmente apprezzabili.

La difesa prosegue affermando che la lamentata discrezionalità del

provvedimento di revoca sarebbe, in sostanza, null'altro che una

manifestazione della menzionata libertà di istituire scuole garantita

dalla Costituzione, anzi una conseguenza necessaria di tale diritto

fondamentale, e come tale rientrerebbe nella garanzia costituzionale.

Anche la lamentata violazione della sovranità dello Stato

risulterebbe insussistente, dovendosi considerare la facoltà prevista

dalla norma impugnata come espressione non di un'ingerenza in un ambito

riservato allo Stato, bensì in una materia che la Costituzione (art.

33) dichiara suscettibile di iniziative autonome private, e ciò tanto

più che l'istruzione non dovrebbe considerarsi come una funzione

pubblica.

Infondata, infine, sarebbe anche la doglianza riferita all'art. 3

Cost., poiché la norma impugnata regolerebbe l'ammissione

all'insegnamento in un istituto privato, e non in una scuola dello

Stato, onde la discriminazione per motivi religiosi dovrebbe

considerarsi espressione della autonomia dei gruppi sociali, che

sarebbe uno dei caposaldi su cui poggerebbe tutta ia Costituzione.

Da ultimo la difesa osserva che il prof. Cordero, accettando di

essere chiamato ad insegnare presso l'Università Cattolica ben ne

conosceva il carattere confessionale.

La sua successiva evoluzione ideologica ed il conseguente contrasto

con i dettami della dottrina cattolica dovrebbero quindi logicamente

concludersi col suo allontanamento dall'Università stessa. Egli

invece, che, come espressamente si afferma nella memoria, in ossequio

alla inamovibilità, avrebbe conservato il suo status anche economico,

con esclusione dell'insegnamento ma non delle altre funzioni inerenti

allo status medesimo, pretenderebbe, singolarmente, di vedersi

riconosciuto il diritto di manifestare il suo dissenso rimanendo legato

all'Organizzazione, anziché avvalersi del diritto, che gli

competerebbe, di ottenere il ritorno nei ruoli statali.

La difesa Cordero, nelle deduzioni svolte alla fine dell'udienza,

ha sostenuto che l'art. 38 del Concordato violerebbe, oltre gli

articoli denunciati nell'ordinanza, anche gli artt. 1, 5, 24, 101, 113

Cost. ed ha chiesto che la Corte sollevi davanti a sé questione di

costituzionalità sotto i nuovi profili derivanti dal riferimento a

detti articoli. Considerato in diritto :

1. - Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza di rinvio (al fine di

accertare la rilevanza della questione sollevata dal prof. Franco

Cordero) premette l'interpretazione dell'art. 38 del Concordato, nel

senso che non solo le nomine dei professori dell'Università Cattolica,

ma anche la loro permanenza nelle funzioni, debbano intendersi

condizionate al "nulla osta" della Santa Sede (a mezzo della Sacra

Congregatio pro institutione catholica), di sua natura revocabile.

Ciò premesso, il Consiglio solleva questione di legittimità del

citato articolo del Concordato (reso esecutivo con legge n. 810 del

1929) prospettando quattro profili di violazione di norme

costituzionali.

Si assume che parrebbe violato l'art. 7 perché l'attribuzione

all'autorità ecclesiastica di un giudizio sul possesso dei requisiti

morali e religiosi da parte di chi sia chiamato ad insegnare in una

"Università italiana" si risolverebbe in violazione della sovranità e

indipendenza dello Stato in materia che non appartiene all'"ordine" in

cui opera tale sovranità.

Si assume, altresì, che l'art. 38 del Concordato contrasterebbe

con gli artt. 33 e 19 Cost. perché la libertà d'insegnamento,

tutelata dall'art. 33, verrebbe ad essere subordinata a predeterminate

direttive confessionali imposte (con discrezionalità illimitata e

mediante provvedimenti insindacabili) da autorità non statuale, in

contrasto anche col diritto di professare liberamene la propria fede

religiosa secondo l'art. 19 della Costituzione.

Si aggiunge, infine, che da quanto sopra deriverebbe anche la

violazione dell'art. 3 Cost. perché, a parità di presupposti,

verrebbe riservato all'Università Cattolica un trattamento

differenziato.

2. - L'Università Cattolica, nelle sue deduzioni difensive, ha

eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza in

giudizio dell'invocato art. 38 del Concordato. Ciò in quanto,

indipendentemente da questo articolo, sarebbero sufficienti gli artt. 1

e 22 dello Statuto dell'Università ad attribuire ad essa, in

conformità degli artt. 2 e 33 della Costituzione, il potere di

strutturarsi in modo autonomo, con particolari indirizzi e scopi

ideologici e con particolari condizioni per l'insegnamento, il tutto

quale esercizio di diritti di libertà. E, pertanto, il giudizio

avrebbe potuto essere risolto sulla base di dette norme statutarie.

A sua volta, il prof. Cordero ha eccepito, ribadendo l'assunto già

prospettato davanti al Consiglio di Stato, che la irrilevanza della

questione deriverebbe dalla considerazione che l'art. 38 del

Concordato, contrariamente all'interpretazione contenuta nell'ordinanza

di rinvio, sarebbe operante soltanto nell'ipotesi di nomina del docente

e non anche nella ipotesi di revoca successiva del "nulla osta"

inizialmente accordato.

Entrambe le eccezioni non sono fondate.

Sulla prima eccezione, la Corte osserva che, davanti al Consiglio

di Stato, l'art. 38 del Concordato (dalla cui applicazione si è fatta

derivare, da parte dell'Università, formalmente e direttamente, la

sospensione del docente dalle sue funzioni) ha formato specifico e

precipuo oggetto di esame e di contestazione tra le parti, quale

elemento condizionante la legittimità delle norme statutarie che

risultano anch'esse oggetto d'impugnazione.

Sulla eccezione della difesa Cordero, la Corte, richiamati i propri

limiti di controllo circa la rilevanza ritenuta dal giudice di merito,

osserva che l'ordinanza di rinvio risulta sorretta da motivate

considerazioni interpretative della norma concordataria, sufficienti

per riconoscerne razionale l'operatività anche nel caso di revoca del

"nulla osta".

3. - Come si è riferito, l'art. 38 del Concordato risulterebbe,

secondo l'ordinanza di rinvio, in contrasto con gli artt. 3, 7, 19 e 33

della Costituzione.

La difesa del prof. Cordero, nelle deduzioni svolte all'udienza, ha

prospettato anche un contrasto con gli artt. 1, 5, 24, 101 e 113. Di

conseguenza, ha formalmente chiesto che la Corte sollevi d'ufficio

questione di costituzionalità dello stesso art. 38 del Concordato,

estendendola alla rilevazione di illegittimità, sotto il profilo

desumibile dalla violazione degli altri articoli succitati. Ciò,

soprattutto, per quanto concerne l'impedimento che dall'applicazione

dell'art. 38 del Concordato deriverebbe alla difesa, davanti

all'autorità giurisdizionale italiana, dei suoi interessi legittimi,

in relazione allo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego.

L'istanza non è ammissibile.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, segna l'oggetto e, nel

contempo, i limiti della proposizione di un giudizio di legittimità

costituzionale, sia ad istanza di parte che di ufficio, con riferimento

alle disposizioni della Costituzione che si assumono violate. Ed è

l'ordinanza di rinvio che, con preciso riferimento a queste

disposizioni, puntualizza e circoscrive i termini della questione.

Nel corso dei giudizi per conflitto di attribuzione, è tuttavia

consentito alla Corte, secondo giurisprudenza costante, di sollevare in

via incidentale, questione di legittimità di disposizioni legislative,

aventi carattere strumentale rispetto alla decisione sul conflitto.

Tale facoltà è stata, bensì, ritenuta estensibile (ordinanza 11

novembre 1965, n. 73) anche nei giudizi incidentali di legittimità

costituzionale, ma a condizione che si tratti di norme che si

presentino come pregiudiziali e strumentali rispetto alla definizione

della questione principale.

Tutto ciò non ricorre nell'attuale situazione, nella quale i nuovi

profili di legittimità prospettati dalla difesa Cordero vengono posti

in relazione alla stessa norma sottoposta al controllo della Corte

(cioè l'art. 38 del Concordato) e rappresentano solo una inammissibile

estensione dell'oggetto del giudizio, già deferito, nei suoi limiti,

alla Corte dal Consiglio di Stato.

4. - Superate queste eccezioni ed al fine di precisare i dati posti

a base delle proposte questioni, la Corte ritiene di premettere un

cenno sulla configurazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

L'Università, già canonicamente eretta con decreto della

Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi, è stata

"istituita" dal r.d. 2 ottobre 1924, n. 1661, con riferimento agli

artt. 1 e 99 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento

dell'istruzione superiore, ed al r.d. 6 aprile 1924, n. 674, contenente

il regolamento generale universitario: cioè, è stata "istituita" come

Università "libera" rientrante nella previsione e negli schemi di

detto ordinamento, con lo scopo di impartire istruzione superiore,

complementarmente a quella delle Università di Stato e col potere di

rilasciare titoli finali di studio aventi valore legale.

Nello schema generale figurano il riconoscimento di personalità

giuridica, l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto

la vigilanza dello Stato (art. 1, terzo comma, del citato r.d. 2102

del 1923, testualmente ripetuto nell'art. 1 del successivo testo unico

delle leggi sull'istruzione superiore di cui al r.d. 31 agosto 1933, n.

1592).

Con il r.d. n. 1661 del 1924, alla "istituzione" della Università

libera in esame, si è aggiunta l'approvazione del relativo Statuto, in

cui (art. 1) si legge che "scopo di essa è di contribuire allo

svolgimento degli studi e di preparare i giovani alle ricerche

scientifiche, agli uffici pubblici ed alle professioni liberali, con

una istruzione, adeguata ad una educazione morale, informata ai

principi del cattolicesimo".

Tale Statuto, rimanendo inalterato nelle sue linee, è poi stato

trasfuso nel successivo r.d. n. 1163 del 1939 nel quale, confermato il

resto, figura inserita nell'art. 22 la formulazione testuale dell'art.

38 del Concordato.

Una ulteriore precisazione si ha riguardo all'onere delle spese per

lo stipendio dei professori, che è posto a carico del bilancio delle

singole Università libere anziché a carico del bilancio dello Stato

(art. 100, secondo comma, r.d. n. 2102 del 1923 e art. 100, terzo

comma, t.u. del 1933): salvo, da parte dello Stato, la concessione di

un generico contributo facoltativo, come per tutte le università

libere, secondo l'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551).

5. - Si deduce nell'ordinanza, riguardo alla denunciata violazione

dell'art. 7 Cost. che, essendo lo Stato e la Chiesa cattolica, nel

rispettivo ordine, indipendenti e sovrani, la subordinazione al placet

dell'Autorità ecclesiastica in una materia (l'insegnamento) pertinente

in esclusiva all'ordine od ordinamento dello Stato, ne vulnererebbe la

sovranità.

La questione non è fondata.

Va considerato che i requisiti della indipendenza e della

sovranità, riconosciuti nell'art. 7 sia allo Stato che alla Chiesa,

riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la

separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non

escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a

disciplina pattizia, alla quale legittimamente può risalire la

rilevanza di atti promananti da una delle parti, purché questi non

siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano

situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo

ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono

essere contrarie (sent. n. 30 del 1971).

Nella specie, dunque, si tratta di accertare se nell'art. 38 del

Concordato si ravvisino quelle violazioni degli artt. 33, 19 e 3 della

Costituzione che sono state denunziate.

6. - Viene per primo in considerazione l'art. 33 della

Costituzione, che detta i principi e le regole fondamentali che

disciplinano l'insegnamento.

È da rilevare, anzitutto, che, in base all'art. 33, lo Stato ha,

bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le

norme relative ed apprestando i mezzi necessari (apertura di scuole di

ogni ordine e grado, ecc.) ma non ha l'esclusività dell'insegnamento.

Ché, anzi, contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza di rinvio,

è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico,

che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al primo

comma, della libertà dell'arte e della scienza.

Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a

comprendere le università, che sono previste nel contesto del medesimo

art. 33; e sarebbe, d'altronde, illogico che le garanzie di libertà

per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università

e agli istituti di istruzione superiore.

Accertato che non contrasta con l'art. 33 la creazione di

università libere, che possono essere confessionali o comunque

ideologicamente caratterizzate, ne deriva necessariamente che la

libertà di insegnamento da parte dei singoli docenti - libertà

pienamente garantita nelle università statali - incontra nel

particolare ordinamento di siffatte università, limiti necessari a

realizzarne le finalità.

Né vale la dedotta obiezione che l'Università Cattolica,

risultando inquadrata, a seguito dell'intervenuto riconoscimento, tra

le università dette "libere" sarebbe da considerarsi, ad ogni effetto,

come persona giuridica di diritto pubblico. Da questa considerazione e

dalla natura del predetto inquadramento, non consegue che

dell'Università Cattolica siano state attenuate la originaria

destinazione finalistica e la connessa caratterizzazione confessionale,

riaffermata, anzi, come si è ricordato, nel relativo Statuto

debitamente approvato. Invero, l'art. 33 garantisce "piena libertà" a

tutte "le scuole non statali che chiedono la parità": "non statale"

appunto, come è ritenuto anche nella più recente giurisprudenza del

Consiglio di Stato, deve considerarsi l'Università Cattolica del Sacro

Cuore.

Da quanto precede risulta di tutta evidenza che, negandosi ad una

libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i

suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e

negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli

indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti

contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si

mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile

senza la titolarità di quei poteri. I quali, giova aggiungere,

costituiscono certo una indiretta limitazione della libertà del

docente ma non ne costituiscono violazione, perché libero è il

docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari

finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal

rapporto con essa quando tali finalità più non condivida.

7. - Le stesse ragioni valgono a dimostrare l'infondatezza della

addotta violazione dell'art. 19 della Costituzione. La legittima

esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di

diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di

libertà: ed anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse

ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi

dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina

fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà

di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della

scuola confessionale. Nella specie - ma giova aggiungere che

l'argomentazione ha validità più generale - la libertà dei cattolici

sarebbe gravemente compromessa ove l'Università Cattolica non potesse

recedere dal rapporto con un docente che più non ne condivida le

fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che

accetta di insegnare in una università confessionalmente o

ideologicamente caratterizzata, lo fa per un atto di libero consenso,

che implica l'adesione ai principi e alle finalità cui quella

istituzione scolastica è informata.

8. - Si può perciò concludere che l'art. 38 del Concordato, in

quanto non costituisce un privilegio dell'Università Cattolica, ma è

specificazione di un principio immanente alla libertà della scuola ed

alla libertà religiosa - e tale da valere per qualsiasi scuola e per

qualsiasi religione o ideologia - non risulta contrastante con alcuna

delle norme costituzionali invocate a raffronto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, reso

esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, questione proposta, con

ordinanza 26 novembre 1971 del Consiglio di Stato, in riferimento agli

artt. 3, 7, 19, 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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