Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,

della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme

per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile

1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con

ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal Pretore di Vicenza nel

procedimento penale a carico di Gasparini Luciano, iscritta al n. 505

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Luigi Manzi per la Regione Veneto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di

Gasperini Luciano, imputato del reato di cui all'art. 21 della legge

n. 319 del 1976 per scarico di sostanze nocive oltre i limiti

tabellari stabiliti dalla detta legge, ha rilevato che l'imputato,

per sua ammissione, aveva, invece, effettuato lo stoccaggio

provvisorio in azienda di reflui tossico-nocivi, dopo aver presentato

domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge

regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28, senza ricevere risposta

dall'autorità competente; che l'art. 3, terzo comma, della citata

legge regionale prevede che la domanda di autorizzazione si intende

accolta in caso di silenzio dell'amministrazione provinciale

protratto oltre i trenta giorni; e, con ordinanza del 6 marzo 1992

(R.O. n. 505 del 1990), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, terzo comma, citato.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (rectius: 117)

della Costituzione disciplinando in modo più favorevole materia

sottratta alla competenza regionale, siccome penalmente sanzionata.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale del Veneto, il quale ha preliminarmente eccepito la

irrilevanza della questione nel giudizio a quo, in quanto il giudice

remittente dovrebbe comunque applicare la norma impugnata siccome

più favorevole. Anche perché la norma censurata sarebbe applicabile

solo a seguito della modifica del fatto contestato che era diverso

(violazione, sanzionata dall'art. 21 della legge n. 319 del 1976, dei

limiti tabellari fissati dalla legge stessa).

Nel merito ha osservato che, siccome il provvedimento che si

estrinseca nel silenzio-assenso sarebbe equiparabile ad un

provvedimento formale di autorizzazione, il legislatore regionale

avrebbe in ogni caso garantito la necessità di un atto

autorizzatorio; inoltre, la Regione ha legiferato in esercizio della

potestà espressamente riservatale dal d.P.R. n. 915 del 1982, che

all'art. 6, lett. f), demanda alle Regioni l'emanazione di norme

integrative e di attuazione per l'organizzazione dei servizi di

smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Infine, ha eccepito la violazione di norme procedurali in quanto

l'ordinanza di rimessione è stata notificata in proprio alla Regione

Veneto anziché all'Avvocatura dello Stato che la patrocina per

legge.

3. - Nell'imminenza della udienza il Presidente della Giunta

regionale ha presentato memoria con la quale ha ulteriormente

illustrato gli argomenti esposti nell'atto di intervento. Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se l'art. 3, terzo comma, della legge

della Regione Veneto del 23 aprile 1990, nella parte in cui prevede

che per lo stoccaggio provvisorio presso il produttore la domanda di

autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio

dell'amministrazione provinciale protrattosi oltre i trenta giorni,

violi gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (rectius: 117) della

Costituzione in quanto sarebbe stata disciplinata dalla Regione

materia sottratta alla sua competenza siccome penalmente sanzionata.

2. - Deve essere preliminarmente esaminato il motivo della

violazione delle norme processuali che regolano la notificazione

dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale.

Il Presidente della Giunta regionale ha rilevato che l'ordinanza

di remissione della questione di legittimità costituzionale di cui

trattasi è stata irregolarmente notificata alla Regione anziché

all'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge ne ha la

rappresentanza nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

L'eccezione non è fondata in quanto la irregolarità risulta

sanata dall'avvenuta costituzione della Regione nei giudizi.

3. - Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità,

sollevata dalla difesa della Regione. Si è dedotta la irrilevanza

della questione e, quindi, la sua inammissibilità nella

considerazione che la norma impugnata, anche se dichiarata

costituzionalmente non legittima, deve essere egualmente applicata

nel giudizio a quo in quanto più favorevole all'imputato.

L'eccezione non è fondata.

Si ribadisce che (sentt. nn. 146 del 1983, 826 del 1988, 124 del

1990) le pronunce di legittimità delle norme penali di favore o

comunque più favorevoli all'imputato influiscono o possono influire

sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale e che

l'eventuale accoglimento delle impugnative di siffatte norme viene ad

incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul

dispositivo delle sentenze penali.

Inoltre, la pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo

schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone

la ratio decidendi. In tal caso risulterebbe alterato il fondamento

normativo della decisione.

Nella fattispecie, inoltre, devesi rilevare che l'eventuale

decisione di illegittimità della legge de qua influisce sulla stessa

imputazione cioè nel fatto da addebitarsi all'imputato e, quindi,

sul reato a lui ascrivibile, che, peraltro, è di natura permanente.

4. - Nel merito la questione è fondata.

La norma impugnata prevede, per lo stoccaggio provvisorio di

rifiuti tossici e nocivi, la possibilità dell'autorizzazione tacita

in luogo di quella espressa. Introduce, cioè, l'istituto del

silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, attesa la natura

degli interessi protetti e le finalità da raggiungere, cioè la

tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente

protetti (artt. 9 e 32 della Costituzione) e stante l'obbligo

dell'osservanza di direttive comunitarie (nn. 75/442; 76/403; 78/319,

n. 91/156 che modifica la n. 75/442), sono indispensabili per il

rilascio dell'autorizzazione accurate indagini ed accertamenti

tecnici, nonché controlli specifici per la determinazione delle

misure e degli accorgimenti da osservarsi per evitare danni

facilmente possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti

accumulati.

Non rileva l'avvenuto trasferimento dallo Stato alle Regioni delle

funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti con i d.P.R. n. 616

del 1977 (art. 101) e n. 915 del 1982 (art. 6) in quanto, dovendosi

osservare le direttive comunitarie emanate in materia, sussiste

l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza (sent. n. 306

del 1992).

Resta assorbita la violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,

della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme

per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile

1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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