Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo

comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione all'art. 9

della legge 20 maggio 1985, n. 207 ("Disposizioni in materia di

pubblico impiego"), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1989

dal T.A.R. per la Lombardia - Sez. staccata di Brescia sul ricorso

proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il Comitato Regionale di

Controllo - Regione Lombardia ed altro, iscritta al n. 631 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giovanna Pitossi e Paola

Duina per l'annullamento del provvedimento n. 37920 del 4 aprile

1989, con cui il Comitato regionale di controllo ha invalidato la

nomina in ruolo delle ricorrenti (con la qualifica di operatrici

tecniche addette alla lavanderia) disposta dal Commissario

straordinario degli Spedali Civici di Brescia (deliberazione n. 503

del 28 febbraio 1989), il T.A.R. della Lombardia - Sezione staccata

di Brescia, con ordinanza del 28 luglio 1989, ha sollevato d'ufficio,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge

29 dicembre 1988, n. 554, "nella parte in cui non salvaguarda la

posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali

la cui graduatoria sia risultata in corso di validità, ai sensi

della legge 20 maggio 1985, n. 207, alla data in cui ha assunto

effetto la predetta legge n. 554 del 1988".

Dopo questa data (1° gennaio 1989) i posti vacanti delle pubbliche

amministrazioni, fra cui le unità sanitarie locali, per i quali non

sia richiesto un titolo superiore a quello della scuola d'obbligo,

devono essere coperti prioritariamente con assunzioni selezionate tra

gli iscritti alle liste di collocamento e in quelle di mobilità.

Eccezionalmente è consentito l'espletamento dei concorsi banditi

anteriormente alla data suddetta, qualora le prove siano già

cominciate.

Ad avviso del giudice remittente, la limitazione della deroga a

coloro che saranno dichiarati idonei nei concorsi in via di

espletamento al 1° gennaio 1989, restando esclusi i lavoratori

dichiarati idonei in concorsi precedenti per i quali non sia ancora

scaduto il biennio di validità delle relative graduatorie ai sensi

dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, comporta una irragionevole

discriminazione che offende il principio di eguaglianza e pregiudica

il buon andamento dell'amministrazione, imponendo il ricorso a nuove

procedure di selezione pur in presenza di soggetti la cui idoneità

all'assunzione è già stata accertata.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione "sia dichiarata, per quanto di

ragione, inammissibile o, comunque, infondata".

In relazione all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che la

disposizione impugnata, nel consentire (a discrezione

dell'Amministrazione) l'espletamento dei concorsi già pervenuti ad

un certo stadio della procedura, avrebbe riguardo "a quelle

situazioni nelle quali all'emanazione stessa del bando fosse sottesa

l'impossibilità di attingere fra gli idonei di precedenti

graduatorie concorsuali il personale occorrente a coprire i posti di

ruolo resisi successivamente vacanti". Quanto all'art. 97 Cost.,

rileva che, alla luce della motivazione della sentenza n. 407 del

1989 di questa Corte, rispetto all'interesse alla più sollecita

soddisfazione delle esigenze di organico nel particolare settore di

cui è causa deve ritenersi preminente "l'interesse nazionale a una

più efficiente organizzazione dell'Amministrazione unitariamente

considerata nel suo complesso". Considerato in diritto

1. - La deroga al cosiddetto blocco delle assunzioni nelle

pubbliche amministrazioni, ammessa in via transitoria dell'art. 1,

settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per i posti per

i quali non è richiesto un titolo superiore a quello della scuola

d'obbligo, è interpretata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione

staccata di Brescia in senso strettamente letterale, e quindi

riferita alla sola ipotesi di procedure di concorso in itinere alla

data di entrata in vigore della legge. Così interpretata, la

disposizione viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e 97

Cost., in quanto esclude irragionevolmente dall'ambito di

applicazione della deroga i lavoratori dichiarati idonei in concorsi

già espletati alla data suddetta e per i quali non sia scaduto il

termine biennale di validità delle relative graduatorie previsto

dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso indicati.

Il postulato della ragionevolezza del legislatore impone di

escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a

una norma assurda o irragionevole, fino a quando non sia stata

accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilità di altri

significati compatibili sia col tenore del testo sia col principio

dell'art. 3 della Costituzione. L'interpretazione della disposizione

sotto esame può essere ricondotta a un risultato coerente con

entrambe le compatibilità mediante l'argomento a fortiori: la deroga

consentita in favore dei partecipanti a concorsi in via di

espletamento al 1° gennaio 1989, per i quali l'accertamento di

idoneità è, a questa data, puramente eventuale, a maggior ragione

deve essere accordata ai lavoratori dichiarati idonei in concorsi

precedenti già conclusi, per i quali il termine di validità delle

relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto.

La possibilità dell'interpretazione estensiva è negata dal

giudice a quo in primo luogo sul riflesso che l'art. 1, settimo

comma, della legge n. 554 del 1988 avrebbe implicitamente abrogato la

disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l.

21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, e

quindi anche l'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207 del

1985, che conserva validità per un biennio alle "graduatorie

relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente

legge". L'argomento è viziato da petizione di principio perché

presuppone quel che dovrebbe dimostrare, cioè appunto la cogenza

dell'interpretazione restrittiva della disposizione di cui si

controverte. La valutazione di questa come norma implicitamente

abrogativa delle graduatorie in corso di validità al 31 dicembre

1988 cade una volta ammessa l'interpretazione estensiva in base allo

schema argomentativo sopra applicato.

3. - A siffatta interpretazione osterebbe peraltro, secondo il

giudice remittente, anche la ratio della norma, ispirata al criterio

della residualità delle assunzioni rispetto alle operazioni di

mobilità, e quindi, per i posti di cui trattasi, della prevalenza

delle procedure previste dall'art. 16 della legge n. 56 del 1987

sulla procedura di assunzione mediante concorso, di guisa che la

disciplina transitoria dovrebbe essere contenuta nei limiti

"dell'ipotesi, tassativamente individuata, dei concorsi già banditi

al 1° gennaio 1989 e per i quali siano già iniziate le prove".

Va osservato in contrario che, ai fini della questione in esame,

deve essere considerata non tanto la ratio della norma di principio,

quanto la ratio della norma transitoria di deroga, ispirata a criteri

di equità e insieme di buona amministrazione, non essendo né

giusto, né opportuno avviare nuove procedure di selezione di

lavoratori idonei a coprire i posti vacanti quando sono disponibili

lavoratori la cui idoneità è accertata mediante procedure

concorsuali già espletate o in via di espletamento. Questa ratio

conduce a considerare l'ipotesi indicata dalla disposizione

denunciata come aggiuntiva rispetto all'ipotesi - che si prospetta

logicamente per prima senza bisogno di esplicita previsione - della

disponibilità di lavoratori inclusi in graduatorie concorsuali già

definite e ancora in corso di validità.

Tale conclusione, raggiunta sul piano dell'interpretazione logica,

è confermata, sul piano dell'interpretazione genetica della norma,

dall'esame dei lavori preparatori della legge n. 554. L'art. 1,

quinto comma, del disegno di legge n. 3204, presentato dal Governo

alla Camera dei deputati il 30 settembre 1988, disponeva: "Possono

comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i

quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre

1988". La disposizione corrispondente del testo approvato (art. 1,

settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554) evidentemente ha

dato per scontata questa ipotesi di deroga, preoccupandosi piuttosto

di aggiungere l'ipotesi di graduatorie formate dopo il 31 dicembre

1988 a conclusione di concorsi dei quali fossero anteriori a tale

data non solo il bando, ma anche l'inizio delle prove dei candidati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della

legge 29 dicembre 1988, n. 554 ("Disposizioni in materia di pubblico

impiego"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

- Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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