Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 febbraio 1964, n. 3 (Norme per la

elezione e la convocazione del primo consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed

incompatibilità e del contenzioso elettorale) e dell'art. 5 della

legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti

dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti

autonomi territoriali) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1976

dal Pretore di Udine, nel procedimento civile vertente tra Berzanti

Alfredo e l'istituto di Mediocredito, iscritta al n. 280 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 198 del 1977.

Visti gli atti di costituzione di Berzanti Alfredo e dell'Istituto

di Mediocredito, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Gaspare Pacia per Berzanti Alfredo, l'avv. Cesare

Meineri per l'Istituto di Mediocredito e l'avvocato dello Stato Renato

Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento del lavoro, promosso dal signor

Alfredo Berzanti nei confronti dell'Istituto di Mediocredito, il

pretore di Udine, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1976, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge che il

giudice a quo erroneamente ritiene della regione Friuli-Venezia Giulia

3 febbraio 1964, n. 3, e dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n.

1078, in riferimento, rispettivamente agli artt. 5, comma primo, n. 1,

dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, 3, 42 e 51

della Costituzione.

Il pretore premetteva che il ricorrente, già consigliere regionale

e Presidente della Giunta Friuli-Venezia Giulia, era stato per un lungo

periodo in posizione di aspettativa nell'Istituto di mediocredito a

causa della carica assunta e che lo stesso lamentava che tale periodo

non gli era stato riconosciuto né in ordine all'attribuzione della

pensione aziendale integrativa né in ordine alla liquidazione

dell'indennità di anzianità. Osservava quindi che nella specie

trovava applicazione la legge 3 febbraio 1964, n. 3, che regola la

posizione degli eletti al consiglio regionale nei confronti del

rapporto di pubblico impiego di cui fossero parti e la legge 12

dicembre 1966, n. 1078, che stabilisce, all'art. 5 che i periodi di

aspettativa per elezione alla carica di consigliere regionale sono da

considerarsi come periodi di servizio effettivamente prestato presso

l'amministrazione di provenienza, a tutti i fini, anche economici.

Nell'erroneo presupposto che la legge n. 3 del 1964 fosse

regionale, il giudice a quo dubitava della sua legittimità

costituzionale, ipotizzando un contrasto con l'art. 5, comma primo, n.

1, dello Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, il quale,

conferendo competenza legislativa esclusiva alla Regione ad emanare

norme in materia di elezione al Consiglio regionale, sembra tuttavia

riservare al legislatore nazionale la materia del rapporto di lavoro

degli eletti al consiglio.

Quanto all'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, il pretore

deduceva il contrasto con l'art. 51 della Costituzione, in quanto la

disposizione denunziata, prevedendo la conservazione del trattamento

economico e di carriera, va ben oltre la misura della "conservazione

del posto di lavoro" garantita dal principio costituzionale.

Il contrasto con il principio di eguaglianza, visto in relazione ai

soggetti beneficiari, riguarderebbe la disparità di trattamento tra

pubblici dipendenti e dipendenti privati per i quali ultimi l'art. 31

della legge 20 maggio 1970, n. 300, assicura soltanto la computabilità

del periodo di aspettativa ai soli fini del riconoscimento e della

misura della pensione obbligatoria e del diritto all'assistenza di

malattia. A base di tale differenza non vi sarebbero ragioni oggettive,

ma solo la circostanza che al legislatore sarebbe stato politicamente

più facile addossare ad enti pubblici il relativo onere finanziario.

Visto in relazione ai soggetti cui impone aggravio, il giudice a

quo ritiene che il costo della remunerazione degli amministratori

pubblici dovrebbe, in un ordinamento ideale, gravare sull'ente

amministrato e quello delle prestazioni previdenziali sugli enti di

previdenza. Deroghe esistenti nell'ordinamento (artt. 2110 e 2111,

secondo comma, cod. civ., 52, secondo comma, Cost. ecc.)

rispetterebbero tuttavia in senso lato il principio della

corrispettività, in quanto costituirebbero pur sempre un costo

sostenuto dal datore di lavoro per assicurarsi l'apporto lavorativo del

dipendente. Nella specie però la sproporzione tra costo ed attività

lavorativa sarebbe tale da potersi parlare di imposizione patrimoniale

non giustificata, con violazione del principio di eguaglianza e del

diritto alla libertà patrimoniale dei soggetti diversi dallo Stato,

che il giudice a quo ricava, nei suoi aspetti sostanziali, dall'art.

42 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte si sono

costituiti il signor Alfredo Berzanti rappresentato e difeso dall'avv.

Gaspare Pacia e l'Istituto di mediocredito per le piccole e medie

imprese del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv.

Roberto Tonazzi. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato.

3. - Tutte le parti chiedono che la Corte dichiari manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge 3 febbraio 1964, n. 3.

Quanto all'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, la difesa

dell'Istituto di mediocredito, dopo aver accennato ad una sua possibile

implicita abrogazione da parte dell'art. 40, primo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, con conseguente irrilevanza della questione,

sostiene in merito l'illegittimità costituzionale della norma

denunziata riportandosi alle argomentazioni del giudice a quo.

4. - La difesa del signor Berzanti, richiamando le argomentazioni

contenute nella sentenza n. 194/1976 di questa Corte esclude il

contrasto tra l'art. 3 Cost. e l'art. 5 della legge n. 1078/1966,

prospettato sotto il profilo della disparità di trattamento tra

dipendenti pubblici e privati.

Rispetto agli altri profili, osserva che chi opera come

amministratore pubblico rende un servizio alla comunità come chi è

pubblico dipendente presso una pubblica amministrazione, sarebbe

pertanto indifferente addossare a questo o a quel soggetto pubblico il

relativo onere finanziario. Simile problema comunque atterrebbe ai

canali di erogazione della pubblica spesa cui sarebbero estranei i

principi invocati dal giudice a quo. Considerato in diritto :

1. - Nell'errato presupposto che sia stata emanata e sia in vigore

una legge della regione Friuli-Venezia Giulia, 3 febbraio 1964, n. 3,

recante norme per l'elezione e la prima convocazione del consiglio

regionale, il pretore di Udine denuncia il contrasto del relativo art.

3 con l'art. 5 n. 1 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia, per aver

regolato materia di competenza dello Stato. La questione va dichiarata

manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto, non risultando

l'esistenza di una legge della regione Friuli-Venezia Giulia 3 febbraio

1964, n. 3, bensì di una legge dello Stato di pari data e numero, in

materia d'elezione di convocazione del consiglio regionale, la quale,

in quanto dello Stato, non potrebbe nemmeno in ipotesi essere inficiata

dal vizio dedotto.

2. - Nella stessa ordinanza il pretore solleva anche questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 dicembre 1966, n.

1078, il quale, nello stabilire che i periodi di aspettativa e di

assenza autorizzati dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici

eletti alle cariche di consiglieri regionali sono considerati a tutti i

fini come effettivamente prestati, contrasterebbe con gli artt. 3, 42 e

51 della Costituzione. La norma denunziata, infatti, andando ben oltre

la garanzia della conservazione del posto di lavoro creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e

dipendenti privati nonché tra enti pubblici ed enti privati, violando

altresì la "libertà patrimoniale" dei soggetti cui è imposto

l'onere.

3. - Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità per

irrilevanza della questione proposta, sollevata rispettivamente

nell'atto di costituzione e nella pubblica udienza, dalle difese delle

parti private e fondate l'una sull'avvenuta abrogazione della norma

impugnata da parte dell'art. 40 dello Statuto dei lavoratori, l'altra

sulla ininfluenza che avrebbe nel giudizio a quo un'estensione dei

benefici previsti dall'art. 5 ai dipendenti privati.

Quanto alla prima eccezione, l'art. 9, secondo comma, della legge

26 aprile 1974, n. 169, suppone la vigenza dell'art. 5 della legge n.

1078/1966, che pertanto non è stato implicitamente abrogato dallo

Statuto dei lavoratori.

Quanto alla seconda eccezione, la difesa del Berzanti male

interpreta l'ordinanza di rimessione perché essa è volta non ad

estendere i benefici dei pubblici impiegati al settore privato, bensì

a far dichiarare illegittimi i benefici stessi.

4. - La questione peraltro non è fondata.

La formula usata nell'art. 51 Cost. "diritto di conservare il posto

di lavoro" non intende certo diminuire le garanzie del dipendente, ma

assicurare un trattamento minimo che il legislatore, nella sua

discrezionalità e ove questa sia legittimamente esercitata, può

migliorare con riguardo alle peculiarità del caso, allo scopo di

rendere sempre più agevole la partecipazione dei lavoratori

all'organizzazione politica del Paese (cfr. al riguardo le sentenze nn.

35, 40 e 92/1981).

E nella specie, trattandosi di dipendenti di enti pubblici chiamati

a svolgere funzioni pubbliche di primario rilievo, appare razionale e

di immediata evidenza il collegamento tra imposizione dell'onere

all'ente pubblico e la finalità da conseguire, costituendone causa

adeguata la comunanza di interessi pubblici tra gli enti di cui il

lavoratore è rispettivamente dipendente e amministratore.

Analoga comunanza di interessi non può invece riscontrarsi

nell'impiego privato, restando così fondata su un'obbiettiva e

razionale valutazione della disparità di situazioni, la diversa

disciplina prevista per questo settore dagli artt. 31 e 32 dello

Statuto dei lavoratori (su cui vedi anche la sentenza n. 193/1981).

Non sussiste pertanto contrasto tra l'art. 5 della legge n.

1078/1966 ed il principio di eguaglianza nel duplice profilo

prospettato dal giudice a quo di disparità di trattamento tra

dipendenti pubblici e privati e tra enti pubblici, mentre la Corte non

ritiene pertinente alla specie il richiamo all'art. 42 della

Costituzione, che, riguardando la proprietà pubblica e privata, non

influisce in alcun modo su problemi, quali quelli in esame, relativi

all'imposizione ed all'erogazione di una pubblica spesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, della

Regione Friuli-Venezia Giulia;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, questioni promosse,

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento, rispettivamente, all'art.

5 n. 1 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt.

3, 42 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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