Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 915/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915 recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi", promossi con ricorsi delle regioni Liguria

e Lombardia contro il Presidente del Consiglio dei ministri,

notificati il 14 gennaio 1983, depositati in cancelleria il 19 e 22

successivi ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 1983;

Visto gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per la regione Liguria,

Valerio Onida per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 14 gennaio e depositato il 19

gennaio 1983 (R.ric. n. 1/83), la regione Liguria ha impugnato, per

violazione degli artt. 76 e 117 Cost., e degli artt. 6 e 101 del

d.P.R. n. 616 del 1977, gli artt. 4, lettere a), b), c), d), e), f),

6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai

rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e

nocivi".

2. - Osserva la ricorrente che il d.P.R. n. 915 non appare

rispettoso dei princi'pi che reggono il recepimento delle

direttive comunitarie, fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 616.

Quest'ultima disposizione prevede infatti che le direttive CEE

sono fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le

norme di princìpio, le quali sono vincolanti per le

regioni, mentre le residue norme di dettaglio sono destinate ad

essere applicate solo in mancanza della legge regionale,

alla quale è pertanto riconosciuta potestà innovativa. Per contro,

il decreto impugnato, pur recando una minuziosa

normativa, omette di distinguere tra norme di princìpio e norme di

dettaglio, e sembra ritenerle tutte indistintamente

vincolanti per le regioni. A queste viene infatti implicitamente

negata la competenza ad emanare norme innovative della disciplina

statale di dettaglio, riconoscendosi ad esse la sola potestà di

emanare norme integrative e di attuazione del decreto (art. 6, lett.

f, d.P.R. n. 915). Inoltre, la legislazione statale, anche di

dettaglio, è prospettata come prevalente sulla preesistente

legislazione regionale, che è fatta salva solo se compatibile con la

prima (art. 32 d.P.R. n. 915).

3. - Deduce ancora la regione Liguria che il d.P.R. n. 915 ha

operato una restrizione di competenze, nella materia della tutela

dell'ambiente dall'inquinamento, rispetto a quanto previsto dal

d.P.R. n. 616.

Da un lato, le competenze regionali non sono più configurate

secondo il criterio della residualità, per cui sono attribuite alla

Regione tutte le funzioni non specificamente riservate allo Stato o

ad altri enti, ma sono delimitate con carattere di tassatività (art.

6 d.P.R. n. 915).

Dall'altro, sono ampliate le competenze dello Stato, mediante

affidamento di funzioni estranee all'ambito definito dall'art. 102

del d.P.R. n. 616 (art. 4, lettere a, b, c, d, e, f).

4. - Rileva infine la ricorrente che nella specie è ravvisabile

anche violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega.

Il d.P.R. n. 915, infatti, omettendo di indicare espressamente le

norme di princìpio, e, pretendendo di assoggettare le Regioni

all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, anche se

di dettaglio, ha travalicato i limiti del potere conferito al Governo

dalla legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, che aveva imposto,

all'art. 3, il rispetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616.

D'altra parte, eccesso di delega è rilevabile anche nelle norme

che hanno alterato l'ordine delle competenze, giacché nessuna

prescrizione della legge di delega autorizzava innovazioni ai criteri

specificati nel d.P.R. n. 616.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso

venga dichiarato non fondato.

Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 6 del d.P.R.

n. 616, osserva l'interveniente che l'omessa formale individuazione,

da parte del d.P.R. n. 915, delle norme di princìpio è ininfluente,

poiché siffatto valore non scaturisce da una mera etichettatura,

bensì dalla portata obbiettiva della norma. Nell'ambito del

provvedimento impugnato, in particolare, sono da ritenere norme di

princìpio, vincolanti per le regioni, quelle la cui modificazione,

da parte della legge regionale, comporterebbe una inosservanza della

direttiva comunitaria.

Ne deriva che, nell'ambito residuale delle norme di dettaglio,

resta ferma - diversamente da quanto ritiene la ricorrente - la

competenza legislativa regionale, che solo una lettura distorta degli

artt. 6, lett. f), e 32 del d.P.R. n. 915 può condurre ad escludere.

La prima delle disposizioni suddette (che demanda alle regioni

l'emanazione di norme integrative e di attuazione) non incide,

infatti, sulla potestà legislativa ordinaria delle regioni, ex art.

117, comma primo, Cost. La seconda, a sua volta, va intesa nel senso

della caducazione delle sole norme regionali preesistenti, non

compatibili con le norme di princìpio, ovvero non idonee ad attuare

la direttiva comunitaria, e non anche di quelle in contrasto con

norme statali di dettaglio.

Circa la prospettata alterazione del riparto di competenze

delineato dal d.P.R. n. 616, oppone l'interveniente che nulla

autorizza a ritenere che l'elencazione delle competenze regionali

(art. 6 d.P.R. n. 915) sia "tassativa", come lamentato dalla

ricorrente, sicché non appare violato il criterio della

"residualità" fissato dal d.P.R. n. 616.

D'altra parte, le competenze riconosciute allo Stato (art. 4

d.P.R. n. 915) non esorbitano dall'ambito segnato dall'art. 102 del

d.P.R. n. 616, integrato dalla legge n. 319 del 1976 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento), espressamente ivi richiamata,

rispetto alla quale il d.P.R. n. 915 si pone come normativa contigua

e di ampliamento della tutela dell'ambiente fisico. Invero, le

funzioni statali contestate (art. 4, lettere a, b, c, d, e, f),

trovano corrispondenza nell'art. 2 della legge n. 319 del 1976, ed

alcune di esse (lett. c ed e) non attengono alla materia dello

smaltimento dei rifiuti.

6. - La regione Lombardia, con ricorso notificato il 14 gennaio e

depositato il 22 gennaio 1983 (R.ric. n. 2/1983), ha impugnato gli

artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e

33 del d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento agli artt. 117 e 118,

nonché 3 e 76 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del

d.P.R. n. 616 del 1977 ed all'art. 3, commi primo e secondo, della

legge n. 42 del 1982.

7. - Posto che lo smaltimento dei rifiuti, disciplinato dal d.P.R.

n. 915, rientra in materia costituzionalmente attribuita alle regioni

- in quanto ricompresa in quelle dell'urbanistica, dell'assistenza

sanitaria e dei lavori pubblici di interesse regionale indicate

dall'art. 117 Cost. - e ad esse trasferita dall'art. 101 del d.P.R.

n. 616, la ricorrente deduce la lesione della competenza legislativa

regionale, attuata mediante la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n.

616.

Invero, il d.P.R. n. 915 non indica espressamente le norme di

princìpio vincolanti per il legislatore regionale, ma contiene in

modo indifferenziato disposizioni che possono ritenersi di princìpio

e disposizioni di dettaglio (tra queste ultime sembrano ricompresi

gli artt. 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 31), senza precisare

che le disposizioni di dettaglio sono destinate ad essere osservate

solo in mancanza della legge regionale.

Per di più, l'esplicazione della potestà legislativa regionale

ordinaria ex art. 117, comma primo, Cost., sembra preclusa dall'art.

6, lett. f), del d.P.R. n. 915, che restringe la competenza normativa

regionale alla sola emanazione di norme integrative e di attuazione

del decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 915, le norme

regionali preesistenti sono fatte salve solo se compatibili con le

norme del decreto, senza distinguere tra norme di princìpio e norme

di dettaglio, sicché anche queste ultime sono destinate a prevalere

sulle norme regionali.

8. - Deduce inoltre la ricorrente che il d.P.R. n. 915 è altresì

lesivo delle competenze amministrative regionali, sia perché l'art.

6 del suddetto decreto enuncia tassativamente le competenze

attribuite alle Regioni, laddove, trattandosi di materia trasferita,

tutte le funzioni amministrative sono di spettanza regionale; sia

perché vengono estese le competenze statali (art. 4, lettere a, b,

c, e, f, d.P.R. n. 915).

Poiché, infine, l'art. 6, comma terzo, fa salve le competenze

delle sole regioni a statuto speciale, risulta violato anche l'art. 3

Cost., per illegittima disparità di trattamento fra regioni.

9. - Sono inoltre ritenuti lesivi delle competenze legislativa ed

amministrativa regionali gli artt. 24 (esclusa l'ultima parte) e 28

del decreto, in quanto stabiliscono sanzioni amministrative in

materia riservata alle Regioni.

10. - Viene, infine, dedotta la violazione dell'art. 76 Cost. in

relazione all'art. 3 della legge di delega n. 42 del 1982.

Quest'ultima disposizione, infatti, da un lato aveva imposto di far

salve le competenze attribuite alle regioni dall'art. 6 del d.P.R. n.

616, il che non è avvenuto secondo quanto sopra esposto; dall'altro,

aveva escluso la creazione di nuove strutture statali, mentre il

decreto ha costituito un nuovo organo (il Comitato interministeriale:

art. 5).

Poiché i suindicati criteri di delega concernono proprio la

garanzia delle competenze regionali, la loro violazione ridonda in

violazione dell'autonomia regionale ed è pertanto prospettabile da

parte della regione in sede di impugnativa del decreto.

11. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'avvocatura dello Stato, il quale ha svolto

deduzioni conformi a quelle già riassunte nel precedente n. 5.

12. - La regione Lombardia ha depositato memoria, nella quale,

preso atto della interpretazione correttiva del d.P.R. n. 915/1982

formulata dall'Avvocatura dello Stato (e riassunta nel precedente n.

5), ha dichiarato che una sentenza interpretativa della Corte

potrebbe soddisfare, sia pur con alcune riserve, le sue esigenze. Considerato in diritto

1. - La regione Liguria ha impugnato, per violazione degli artt.

76 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, gli artt. 4, lettere a), b), c), d), e), f), 6,

lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.

915, emanato in base alla delega contenuta nella legge 9 febbraio

1982, n. 42 e recante "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi".

La regione Lombardia, a sua volta, ha impugnato gli artt. 3, 4, 5,

6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33 del

suindicato d.P.R. n. 915/1982, in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e

118 Cost., anche in riferimento agli artt. 6 e 101 del d.P.R. n.

616/1977 ed all'art. 3, commi primo e secondo, della legge di delega

9 febbraio 1982, n. 42.

I relativi giudizi, per l'identità di alcune questioni e per

l'incidenza di entrambi sullo stesso corpo normativo (d.P.R. n.

915/1982), si prestano ad essere esaminati congiuntamente e definiti

con unica sentenza.

2. - Entrambe le ricorrenti formulano le seguenti censure:

A) Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R.n. 616/1977, il d.P.R. n.

915/1982, nel dare attuazione alle direttive comunitarie in tema di

smaltimento dei rifiuti - materia di competenza regionale ex art. 117

Cost., in riferimento all'art. 101 del d.P.R. n. 616/1977 - avrebbe

dovuto indicare espressamente le "norme di princìpio" vincolanti per

le regioni, al fine di distinguerle dalle norme di dettaglio, non

vincolanti. Il legislatore statale ha invece omesso tale indicazione,

così mostrando di voler ritenere il d.P.R. n. 915/1982 vincolante

nella sua interezza per le regioni, tanto è vero che la legislazione

regionale preesistente è fatta salva solo se compatibile con tutte

le disposizioni del decreto (art. 32), e che alle regioni è

riconosciuta, per il futuro, soltanto la potestà di emanare norme

integrative e di attuazione del decreto (art. 6, lett. f). Ne è

derivata, pertanto, lesione della competenza legislativa regionale.

B) Il mancato rispetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977 si

risolve in eccesso di delega (art. 76 Cost.), dal momento che la

legge delega n. 42/1982, all'art. 3, comma secondo, tale rispetto

imponeva.

C) Il decreto impugnato è lesivo della competenza amministrativa

regionale (art. 101 d.P.R. n. 616/1977), sia perché enuncia

tassativamente le competenze regionali (art. 6 d.P.R. n. 915/1982),

che hanno invece carattere residuale nel sistema del d.P.R. n.

616/1977, sia perché estende le competenze statali (art. 4 d.P.R. n.

915/1982) rispetto a quelle enunciate nell'art. 102 del d.P.R. n.

616/1977.

La sola regione Lombardia formula le seguenti censure:

D) Gli artt. 24 e 28 del d.P.R. n. 915/1982 ledono la competenza

legislativa e amministrativa delle regioni, in quanto stabiliscono

sanzioni amministrative nella materia dello smaltimento dei rifiuti,

materia, questa, rientrante nella suddetta competenza.

E) La normativa impugnata pecca di eccesso di delega (art. 76

Cost.), per avere il decreto impugnato costituito un nuovo organo

(Comitato interministeriale: art. 5), mentre l'art. 3, comma primo,

della legge delega n. 42/1982 aveva imposto di avvalersi, per

l'attuazione dei decreti delegati, delle ordinarie strutture

amministrative dei Ministeri.

F) La normativa impugnata è illegittima per ingiustificata

disparità di trattamento (art. 3 Cost.), avendo fatte salve le

competenze delle sole regioni a statuto speciale (art. 6, comma

terzo, d.P.R. n. 915/1982).

3. - L'avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza dei

ricorsi, osservando che una corretta interpretazione del d.P.R. n.

915/1982 consente di escludere le prospettate lesioni della

competenza regionale.

4. - Ritiene questa Corte che, in effetti, le censure di cui alle

lettere A, B e C possono essere dichiarate non fondate attraverso una

interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione.

Quanto alla censura sub A deve riconoscersi che la mancata

indicazione espressa, nel d.P.R. n. 915/1982, delle norme di

princìpio, non produce lesione delle competenze regionali perché

non rende indistintamente tali, e quindi vincolanti per le regioni,

tutte le norme in esso contenute.

Secondo l'opinione prevalente, la cennata indicazione, se è

prescritta per agevolare la chiarezza dei rapporti fra Stato e

regioni, non attiene alla garanzia costituzionale delle competenze di

esse. Deve infatti ritenersi che la qualità di norma di princìpio o

di dettaglio deriva dall'oggettiva natura della norma stessa, e non

già da una mera definizione formale, che non sarebbe vincolante, nel

caso di contrasto tra Stato e regione, per questa Corte (cfr., in

riferimento alle norme fondamentali di grande riforma

economico-sociale, le sentt. n. 219/1984 e n. 151/1986).

Può convenirsi con l'avvocatura dello Stato che rivestano portata

di norme di princìpio soltanto le disposizioni che, in stretta

correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive

comunitarie, delineano gli obbiettivi essenziali ed i limiti di

operatività della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute negli

artt. 1 e 2, le quali:

a) fissano le regole generali da osservare nello smaltimento

dei rifiuti (che si risolvono nell'inderogabile necessità: di

salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone, nonché la

flora e la fauna; di evitare ogni rischio di inquinamento e di

degradamento dell'ambiente; di rispettare le esigenze di

pianificazione economica e territoriale; di promuovere il riciclaggio

ed il recupero dei rifiuti: art. 1);

b) delimitano l'ambito oggettivo di operatività della

disciplina, e quindi della vigenza dei suddetti princìpi, mediante

la classificazione dei rifiuti (in urbani, speciali, tossici e

nocivi) e la loro definizione (art. 2).

Ne deriva che, fatta salva l'efficacia vincolante per le regioni

delle norme di princìpio dettate dai suddetti artt. 1 e 2, in

relazione alla disciplina contenuta nei restanti articoli del d.P.R.

n. 915/1982 - che va qualificata come normativa di dettaglio,

destinata ad operare solo in mancanza di norme regionali - ben può

esplicarsi per converso (ovviamente in assenza di altri limiti), la

potestà legislativa regionale innovativa, secondo il meccanismo

delineato dall'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977.

Ciò non trova ostacolo, del resto, come ammette l'avvocatura

dello Stato, nella previsione dell'art. 6, lett. f), né in quella

dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 915/1982. Non nella prima,

poiché la potestà legislativa integrativa attribuita alle regioni

dalla suddetta disposizione si aggiunge e non si contrappone,

escludendola, alla potestà legislativa ordinaria delle regioni, come

risulta, fra l'altro, dalla distinta considerazione delle due

potestà operata dall'art. 32 dello stesso decreto. E neppure nella

seconda, poiché l'abrogazione, con essa disposta, della legislazione

regionale previgente, fino all'emanazione di una successiva

legislazione regionale di dettaglio, deve intendersi riferita

soltanto alla ipotesi di incompatibilità della legislazione

regionale previgente con le norme statali di princìpio (artt. 1, n.

5, legge n. 382 del 1975 e 6, comma secondo, d.P.R. n. 616 del 1977).

5. - È conseguenziale alla riscontrata osservanza, da parte del

d.P.R. n. 915/1982, di quanto stabilito con l'art. 1, n. 5, l. n. 382

del 1975 e con l'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977, a

tutela delle competenze regionali in tema di attuazione delle

direttive comunitarie, la declaratoria di non fondatezza, nei sensi

di cui in motivazione, della censura sub B.

6. - Va altresì disattesa la doglianza delle ricorrenti espressa

sub C, quanto all'asserita natura tassativa dell'elencazione delle

competenze amministrative regionali effettuata dall'art. 6 del d.P.R.

n. 915/1982, che avrebbe in tal modo alterato il sistema istituito

dal d.P.R. n. 616/1977, che, all'art. 101, comma primo, trasferisce

alle regioni tutte le funzioni in materia di tutela ambientale, ad

eccezione di quelle specificamente attribuite allo Stato ed agli enti

locali.

Nulla autorizza infatti, come espressamente riconosce l'avvocatura

dello Stato, a ritenere che la suindicata disposizione abbia inteso

limitare la portata generale del trasferimento alle regioni della

materia dello smaltimento dei rifiuti effettuato dall'art. 101 del

d.P.R. n. 616/1977.

La tecnica del riparto delle competenze adottata dall'impugnato

d.P.R. n. 915 (artt. 4, 6, 7 ed 8) risponde invero al preciso dettato

delle direttive comunitarie, le quali richiedono agli Stati membri di

"stabilire o designare l'autorità o le autorità competenti

incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare,

autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti"

(art. 5, direttiva n. 75/442; art. 6, direttiva n. 78/319).

Deve peraltro ritenersi, in assenza di una diversa disposizione e,

in particolare, in mancanza di una clausola generale di competenza

residuale a favore dello Stato, che il riparto delle competenze sia

stato effettuato in armonia con l'assetto generale preesistente della

materia, quale risultante dal d.P.R. n. 616/1977, sicché non

sussiste la restrizione di competenza lamentata dalle regioni.

Va del pari esclusa, in base ad una corretta interpretazione delle

norme denunciate, l'asserita dilatazione della competenza statale,

che l'art. 4 del d.P.R. n. 915/1982 avrebbe operato rispetto all'art.

102 del d.P.R. n. 616/1977.

Le competenze asseritamente "nuove" che sarebbero previste nelle

lettere a), b), c), d) ed f) del suddetto articolo e sulle quali si

appuntano le censure delle ricorrenti, infatti, possono essere

ricondotte nell'ambito della funzione statale di indirizzo e

coordinamento, prevista, in via generale, dall'art. 4 del d.P.R. n.

616/1977, ribadita, nello specifico settore della tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti, dall'art. 102, n. 2, del suddetto

d.P.R. (sia pure limitatamente al "coordinamento dell'attività di

ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica"), ed ulteriormente

confermata dall'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 915/1982 (non

censurato nella parte in cui assegna allo Stato l'indirizzo e

coordinamento delle attività previste dal decreto stesso).

In particolare, le funzioni di "promozione" e "consulenza", che

l'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 915/1982 affianca all'indirizzo e

coordinamento, vanno considerate come aspetti accessori ed ausiliari

di quest'ultima funzione, nell'ambito della quale si inseriscono.

L'"indirizzo e coordinamento" può invero bene porsi in funzione

"promozionale", qualora sia teso a sollecitare l'incremento e lo

sviluppo di una determinata attività, così come può sostanziarsi

di "consulenza" ove sia diretto, in vista di esigenze di omogeneità

dell'azione amministrativa, ad assicurare la uniforme diffusione ed

acquisizione di dati tecnici e scientifici.

Per quanto concerne, inoltre, il disposto del suindicato art. 4,

lett. b) (predisposizione di "criteri generali" sulle

metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle

caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti

di smaltimento), lett. e) (definizione dei "criteri generali" per

l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché,

se necessario, definizione di "norme tecniche" per lo smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia o

residuo), e lett. f) (determinazione dei "criteri generali" per il

rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici

e nocivi), non può dubitarsi che la predisposizione di "criteri

generali" e (ma solo se necessario) di "norme tecniche" sia

espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. La suddetta

attività va infatti correttamente intesa come volta a definire i

princìpi di massima e le norme tecniche generali da osservare nel

settore dello smaltimento dei rifiuti, in vista delle indefettibili

esigenze di uniformità alle quali deve inspirarsi, almeno nelle sue

linee essenziali, la tutela dell'ambiente.

Analoghe considerazioni valgono per il disposto dell'art. 4, lett.

c) (determinazione di "misure" dirette a limitare la formazione dei

rifiuti, nonché di "norme tecniche" generali relative ai sistemi di

smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero

delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, con

promozione, se del caso, di studi e ricerche).

Per altra ragione, va invece ritenuto non censurabile l'art. 4,

lett. d), denunciato in quanto, essendo privo della precisazione che

i limiti di accettabilità della presenza di talune sostanze o

microorganismi contenuti nei rifiuti, la cui determinazione è

rimessa allo Stato, sono limiti "minimi", a differenza di quanto

prevede l'art. 102, n. 1, del d.P.R. n. 616/1977, avrebbe ampliato i

poteri statali. A parte l'esattezza della qualificazione di limiti

"minimi" in riferimento a caratteristiche negative, la norma non

pregiudica la competenza regionale di prescrivere limiti di maggior

rigore. A tale conclusione consente di pervenire l'art. 32, comma

primo, del d.P.R. n. 915/1982, il quale espressamente contempla la

possibilità di disposizioni e prescrizioni "più restrittive" in

funzione degli obbiettivi dei piani regionali.

Anche la censura sub C, va quindi dichiarata non fondata nei sensi

di cui in motivazione.

7. - Venendo, infine, all'esame delle censure sub D, E ed F,

proposte dalla sola regione Lombardia, sarà sufficiente osservare

quanto segue:

a) gli artt. 24 e 28 del d.P.R. n. 915/1982, che stabiliscono

sanzioni amministrative, hanno, per quanto sopra rilevato, natura di

norme di dettaglio, come tali suscettive di deroga da parte della

regione. La questione va quindi dichiarata non fondata nei sensi di

cui in motivazione;

b) infondatamente la regione ricorrente lamenta la violazione,

da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 915/1982, dell'art. 76 Cost., in

riferimento all'art. 3, comma primo, della legge di delega n.

42/1982, che esclude l'istituzione di nuovi organismi, poiché tale

disposizione della legge di delega non è dettata a tutela delle

competenze regionali, ma concerne la sola amministrazione statale,

prevedendo che i Ministeri interessati debbano provvedere

all'attuazione dei decreti delegati con le ordinarie strutture

amministrative di cui dispongono;

c) la salvezza delle sole competenze delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 6,

ultimo comma, d.P.R. n. 915/1982) trova, infine, adeguata

giustificazione nella speciale autonomia degli enti suindicati. La

questione va quindi dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. a), b),

c), d), e), f), 6, lett. f), 32, comma primo, 33 e 34 del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915, recante "Attuazione delle direttive CEE n.

75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento del

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi, sollevate dalla regione Liguria, in

riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., con il ricorso indicato in

epigrafe, nonché le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 31, 32 e 33

del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevate dalla regione Lombardia,

in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., con il ricorso

indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 del suindicato d.P.R. n. 915/1982, sollevata, in

riferimento all'art. 76 Cost., dalla regione Lombardia, con il

medesimo ricorso;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, ultimo comma, del suindicato d.P.R. n. 915/1982,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla regione Lombardia

con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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