Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 663/1979
  • art. 8d.l. 663/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8 del

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge di

conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (finanziamento del servizio

sanitario nazionale per la previdenza, per il contenimento del costo

del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalla Pubblica

Amministrazione in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile) promossi con ricorsi della Regione Veneto,

notificati il 30 gennaio e il 29 marzo 1980, rispettivamente depositati

in cancelleria l'11 febbraio e il 12 aprile 1980, iscritti ai nn. 2 e 8

del registro ricorsi 1980 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 50 e 112 del 1980.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 30 gennaio e depositato l'11

febbraio 1980, la Regione Veneto ha impugnato il decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, relativo al finanziamento del servizio sanitario

nazionale: chiedendo, in particolar modo, l'annullamento dell'art. 8,

nonché di ogni altra disposizione del decreto stesso che ne

costituisca "presupposto o premessa", per violazione degli artt. 5,

115, 117, 118, 119, 123 e 97 della Costituzione.

Preliminarmente, la Regione fa notare che in base all'articolo 51

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fondo sanitario nazionale va

ripartito fra tutte le Regioni, le quali poi provvedono - con legge

regionale - a suddividere fra le unità sanitarie locali le quote di

loro spettanza. Per converso, nello art. 8 del predetto decreto-legge

n. 663 del 1979, non soltanto si impone alle unità sanitarie locali di

affidare il proprio servizio di tesoreria ad una serie determinata di

aziende di credito, ma si disciplina puntualmente sia il trasferimento

alla Regione della relativa quota del fondo nazionale sia il

conseguente trasferimento delle loro spettanze dalla Regione alle

unità sanitarie locali, sicché la Regione non svolge - secondo la

difesa regionale - altro che "un compito di trasmissione figurata e

formale di somme, senza poter in alcun modo disporne o controllarne

l'utilizzo".

Riferendosi ad un precedente ricorso regionale, concernente la

legge 5 agosto 1978, n. 468 (sulla contabilità generale dello Stato),

la Regione deduce che a questa stregua si "rompe la necessaria unità

della funzione pubblica regionale" e si "altera profondamente anche il

rapporto istituito dalla legge sanitaria tra le Regioni e le unità

sanitarie locali". In effetti, il legislatore statale non avrebbe il

potere di ridurre l'autonomia regionale in materia di assistenza

sanitaria, sottraendo alla Regione la disciplina e la gestione dei

relativi rapporti di tesoreria, mediante assegnazioni che in realtà

farebbero soltanto trasmigrare i fondi da un conto ad altro conto

corrente, entrambi gestiti dal Tesoro.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, per resistere al ricorso regionale.

Secondo le deduzioni contenute nell'atto di intervento, non

sussisterebbe alcuna incompatibilità fra l'art. 51 della legge n. 833

del 1978 e l'art. 8 del decreto-legge n. 663 del 1979. Infatti, né

l'una né l'altra disposizione intenderebbe attribuire alle Regioni,

per un qualsiasi periodo di tempo, la disponibilità delle relative

quote del fondo sanitario nazionale, da ripartire fra le singole unità

sanitarie locali.

In ogni caso, l'impugnato art. 8 tenderebbe soltanto a garantire

"la contemporaneità dell'esborso da parte della tesoreria dello

Stato..... con l'effettiva spesa volta al concreto perseguimento del

pubblico interesse", evitando in tal modo il fenomeno delle giacenze di

cassa. E ciò non violerebbe in alcun modo l'autonomia finanziaria

assicurata alle Regioni dall'art. 119 Cost.

3. - Mediante un successivo ricorso, notificato il 29 marzo e

depositato il 12 aprile 1980, la Regione Veneto ha impugnato altresì

la legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha convertito con modificazioni

il decreto legge n. 663 del 1979. Anche nella sua nuova formulazione,

l'art. 8 del decreto stesso prefigurerebbe, infatti, "l'inserimento

delle Regioni in un circuito finanziario interamente retto dallo

Stato", venendo pertanto a violare le garanzie costituzionali

dell'autonomia regionale.

Per contro, nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato ribadisce le argomentazioni già

svolte per sostenere il rigetto dell'altro ricorso.

4. - Le cause sono state chiamate e discusse nell'udienza pubblica

del 4 giugno 1980. Nel corso di essa, la difesa regionale ha dato atto

che il deposito di entrambi i ricorsi è stato effettuato al di là del

termine prescritto dall'art. 31 ultimo comma della legge n. 87 del

1953 (e richiamato dall'art. 32 ultimo comma della legge stessa), per

cui "il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte

entro il termine di dieci giorni dalla notificazione". Per altro, la

difesa in questione ha sostenuto che tali ritardi non determinerebbero

l'inammissibilità dei ricorsi medesimi. Il deposito presso la

cancelleria della Corte andrebbe infatti inteso come un adempimento

processuale, necessario per consentire che si svolga il relativo

processo costituzionale; ma il corrispondente termine sarebbe

ordinatorio, secondo il principio generale stabilito dal capoverso

dell'art. 152 cod. proc. civ.; e la circostanza che il Presidente del

Consiglio dei ministri si sia costituito in entrambi i giudizi,

accettando il contraddittorio, basterebbe comunque a sanare l'eventuale

vizio.

Rinviate a nuovo ruolo, con ordinanza n. 145 del 1980, le cause

sono state discusse nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980.

In quest'ultima occasione, l'Avvocatura dello Stato ha insistito

nelle già proposte conclusioni. Considerato in diritto :

Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia

contestato in alcun modo), tanto il ricorso con cui la Regione Veneto

ha impugnato l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

quanto il conseguente ricorso relativo alla legge di conversione 29

febbraio 1980, n. 33, sono stati tardivamente depositati nella

cancelleria di questa Corte, oltre i dieci giorni dalla notificazione,

fissati dagli artt. 31 ultimo comma e 32 ultimo comma della legge 11

marzo 1953, n. 87, quanto all'impugnativa diretta delle leggi,

regionali e statali: nell'un caso, il deposito è infatti avvenuto

l'11 febbraio, mentre la notificazione risale al 30 gennaio 1980; del

pari, nel secondo caso, il ricorso risulta depositato il 12 aprile,

rispetto ad una notificazione effettuata il 29 marzo 1980. Ciò basta

per desumerne che entrambi i ricorsi sono inammissibili, malgrado le

contrarie considerazioni che la difesa regionale ha svolto nella

pubblica udienza del 4 giugno 1980.

Vero è che, in base al capoverso dell'art. 152 cod. proc. civ.,

"i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge

stessa li dichiari espressamente perentori". Da un lato, però, la

formulazione testuale dell'art. 31 ultimo comma della legge n. 87 del

1953, sottolineando la doverosità del deposito entro dieci giorni

dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ciò stesso che

il termine vada rispettato a pena di decadenza. D'altro lato, questa

Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le sentt. n. 15

del 1967 e n. 30 del 1973, nonché l'ord. n. 109 del 1975) che i

termini per la costituzione in giudizio presso di essa risentano delle

"peculiarità dei giudizi di costituzionalità" e dell'"autonomia della

loro disciplina processuale"; e che, pertanto, i termini medesimi siano

"perentori per tutte le parti". Tali criteri s'impongono anche nei casi

in esame, escludendo la pertinenza del richiamo allo art. 152 cod.

proc. civ. (la cui considerazione non potrebbe comunque venire

dissociata da quella degli artt. 153 e 154 del codice stesso); tanto

più che nelle disposizioni sul funzionamento della Corte il punto di

riferimento del processo costituzionale non è rappresentato dal

diritto processuale civile, bensì dalle, "norme del regolamento per

procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" (cui

rimanda esplicitamente, "in quanto applicabili", l'art. 22 primo comma

della stessa legge n. 87 del 1953).

Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano

alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti - dieci

giorni per l'impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al

conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all'art. 27 cpv.

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti "a pena di

decadenza" dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il

testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) - non toglie che in

tutte queste ipotesi la doverosa tempestività del deposito, nei tempi

improrogabili prefissati dall'ordinamento, venga presidiata dalla

correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra

lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine die.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi con cui la Regione Veneto ha

promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come convertito e modificato

dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GTONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

ECLI:IT:COST:1980:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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