Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1974 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 49r.d. 2960/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 49 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (Stato giuridico degli impiegati civili

dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1971 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Sansonetti Alfonso contro

il Ministero delle finanze, iscritta al n. 234 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del

12 luglio 1972;

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1972 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di D'Ardes Giorgio contro il

Ministero dell'interno, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4

luglio 1973.

Visto l'atto di costituzione di Sansonetti Alfonso;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito l'avv. Filippo Lubrano, per il Sansonetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Sansonetti Alfonso, ex funzionario di dogana, dimissionario dal

servizio per ragioni di salute nel 1943, con istanze dell'11 dicembre

1968 e del 27 febbraio 1969, chiese la liquidazione del trattamento di

quiescenza non corrispostogli a suo tempo in applicazione dell'art. 49

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo cui "le dimissioni

accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a

pensione o indennità", trattamento che invece, a suo dire, gli sarebbe

ora spettato sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che

avrebbe riconosciuto l'intangibilità del relativo diritto.

Le dette istanze furono respinte con d.m. del giugno 1969 ed il

Sansonetti il 21 luglio successivo propose ricorso alla Corte dei conti

che, con ordinanza del 14 dicembre 1971, ritenuta la tempestività del

ricorso stesso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del citato art. 49 del r.d. n. 2960 del 1923, dichiarandolo applicabile

al caso in esame benché abrogato dall'art. 385 del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3, ciò in base al principio secondo cui il trattamento di

quiescenza è disciplinato dalle norme vigenti all'epoca della

cessazione del servizio.

Secondo la Corte dei conti la disposizione impugnata sarebbe in

contrasto con l'art. 36 Cost. in quanto, come riconosciuto dalla

giurisprudenza di questa Corte, il diritto a pensione o indennità

rivestirebbe carattere di retribuzione differita da corrispondersi alla

cessazione dell'attività lavorativa, e la esclusione di tale

corresponsione nel caso di dimissioni volontarie inciderebbe appunto

sulla garanzia della retribuzione, attuale o differita, sancita dalla

norma costituzionale invocata.

Inoltre la norma impugnata contrasterebbe anche con il principio

dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, posto dall'art. 3

Cost., poiché sarebbe palese la discriminazione a danno degli

impiegati statali dimissionari di fronte a quelli destituiti per

condanna penale o per sanzioni disciplinari ed ai dipendenti delle

aziende private dimessisi volontariamente o licenziati per colpa, che

conservano, rispettivamente, il diritto al trattamento di quiescenza,

in virtù dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, ed il diritto

all'indennità di anzianità, a seguito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ. pronunziata con

la sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 12 luglio 1972.

Avanti a questa Corte si è costituito il Sansonetti, rappresentato

e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, che ha depositato le deduzioni il

12 luglio 1972.

La difesa illustra, facendoli propri, i motivi di contrasto con gli

artt. 36 e 3 della Costituzione enunciati nell'ordinanza di rinvio ed

insiste sul carattere retributivo del trattamento di quiescenza,

nonché sulla ingiustificata discriminazione che la norma impugnata

concreterebbe a danno degli impiegati dello Stato dimissionari, sia

rispetto agli impiegati privati, non potendo la diversa natura del

rapporto d'impiego legittimare un diverso trattamento ai fini della

corresponsione della retribuzione differita, sia nei confronti degli

altri dipendenti dello Stato che, a seguito della citata legge n. 424

del 1966, sono stati reintegrati nel diritto a pensione perso in

precedenza per condanna penale o sanzione disciplinare, dovendosi

ovviamente riconoscere gli impiegati dimissionari meritevoli, almeno,

di favore eguale a quello concesso agli altri assoggettati a

provvedimenti penali o disciplinari.

Con altra ordinanza emessa il 18 gennaio 1972 la Corte dei conti ha

poi sollevato analoga questione di legittimità costituzionale nel

procedimento pensionistico pendente su ricorso di D'Ardes Giorgio,

applicato di p.s., dichiarato dimissionario di ufficio a decorrere dal

6 aprile 1946 con decreto 31 luglio 1946 per non avere riassunto

servizio allo spirare del termine del periodo di aspettativa

concessogli per motivi di salute. Il D'Ardes aveva reiteratamente

chiesto la attribuzione del trattamento di quiescenza che gli era stato

peraltro negato, opponendovisi il ripetuto art. 49 del r.d. n. 2960 del

1923. Anche in questo caso la Corte dei conti, dopo aver ampiamente

motivato sul punto della tempestività del gravame, che ha ritenuto

ritualmente proposto in vista dei riscontrati difetti di forma nelle

comunicazioni dei provvedimenti di dimissioni d'ufficio e di quelli

successivi concernenti il diniego del trattamento di quiescenza,

osserva che il denunziato contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. sarebbe

reso evidente dalla natura retributiva del trattamento di quiescenza.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 4 luglio 1973.

Nessuna parte si è costituita in questa sede, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due cause riguardano questioni analoghe, riferendosi,

l'una, all'ipotesi delle dimissioni dall'impiego accettate dalla

pubblica amministrazione, l'altra, all'ipotesi delle dimissioni

dichiarate d'ufficio, entrambe riferite alla pretesa violazione degli

artt. 36 e 3 della Costituzione, che deriverebbe dall'esclusione del

diritto al trattamento di quiescenza previsto in detti casi dall'art.

49 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960.

Pertanto le cause possono essere decise con unica sentenza.

2. - Va preliminarmente osservato che l'art. 49 impugnato ha

cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 385 del d.P.R. n. 3

del 10 gennaio 1957, che ha espressamente abrogato il r.d. 30 dicembre

1923, n. 2960. Tuttavia, poiché nei giudizi principali nei quali sono

state sollevate le questioni in esame, si controverte circa diritti

maturati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione

abrogante, le questioni stesse conservano indubbiamente la loro

rilevanza.

3. - Le due sopra riferite situazioni vanno esaminate

unitariamente, venendo in entrambe in considerazione il raffronto della

lamentata esclusione del trattamento di quiescenza, con le garanzie

costituzionali della giusta retribuzione e dell'eguaglianza dei

cittadini avanti alla legge, in termini tali che escludono ogni

influenza delle modalità delle dimissioni, siano esse volontarie,

siano esse dichiarate d'ufficio. Le questioni sollevate sono, invero,

sostanzialmente incentrate sulla natura retributiva del trattamento di

quiescenza, come tale garantito dalla Costituzione, e sulla generale

validità di tale garanzia a favore di tutti i lavoratori pubblici e

privati, indipendentemente dalle cause di cessazione dal servizio.

4. - La Corte dei conti, in primo luogo, assume sostanzialmente che

l'esclusione del diritto al trattamento di quiescenza prevista

dall'art. 49 del r.d. n. 2960 del 1923 nel caso di dimissioni degli

impiegati civili dello Stato, contrasterebbe con la garanzia della

retribuzione del lavoro sancita dall'art. 36 Cost., dovendosi

riconoscere appunto natura di retribuzione, sia pure differita, alla

pensione o all'indennità di liquidazione.

La questione è fondata.

Questa Corte invero ha già avuto occasione di affermare, fin dalla

sentenza n. 3 del 1966, che deve intendersi retribuzione dei

lavoratori, tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro,

quanto quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale

rapporto, e corrisposta nella forma di pensione o di indennità di

liquidazione. La retribuzione rappresenta, nel vigente ordinamento

costituzionale, un'entità oggetto di particolare protezione, e la

Corte, con la citata sentenza, ha conseguentemente escluso la

compatibilità della perdita del diritto a pensione da parte dei

dipendenti di enti pubblici come conseguenza di condanna penale,

espressamente equiparando a tal fine la posizione dei dipendenti

pubblici e privati in vista della sostanziale corrispondenza del

trattamento retributivo, indipendentemente dalla natura pubblica o

privata del soggetto cui fa carico il trattamento stesso.

Questo orientamento, che corrisponde alla preminente posizione

acquisita dal lavoro nell'ordine' dei valori sociali, così come è

espressamente affermato dall'art. 1 Cost., ha poi condotto ad altre

pronunzie che ne costituiscono il logico sviluppo. È stato così

riconosciuto in contrasto con l'art. 36 Cost. l'articolo 2120 del

codice civile, che escludeva il diritto all'indennità di anzianità

dei dipendenti di aziende private in caso di dimissioni volontarie

(sent. n. 75 del 1968), ed è stata inoltre riconosciuta

l'illegittimità della esclusione o riduzione del diritto a pensione

degli impiegati destituiti a seguito di procedimento disciplinare

(sentenze nn. 112 del 1968, 25 del 1972).

Infine, con la sentenza n. 203 del 1972, è stata risolta una

questione analoga a quella in esame, riconoscendosi in contrasto con

l'art. 36 Cost. l'art. 16, comma primo, lett. a, del testo unico sulle

pensioni dei dipendenti delle ferrovie dello Stato approvato con r.d.

22 aprile 1909, n. 229, e modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno

1945, n. 915, secondo cui era escluso il diritto a pensione dell'agente

dichiarato d'ufficio dimissionario dal servizio. Ciò sempre in

conseguenza della lesione del diritto alla retribuzione,

costituzionalmente garantito, che consimile disposizione comportava a

giudizio di questa Corte.

È quindi evidente che, in coerenza con i criteri ora enunciati,

anche la disposizione ora impugnata, la quale costituisce ulteriore

manifestazione della illegittima limitazione restrittiva in danno dei

lavoratori, deve essere ritenuta contrastante con la garanzia

apprestata dall'art. 36 della Costituzione.

Resta pertanto assorbita ogni altra questione prospettata nelle

ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili

dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari