Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis

prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive

modificazioni (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della

comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il

10 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da

Giunti Fortunato ed altri contro la Curatela del Fallimento della

Compagnia di autolinee tiberine S.p.a. e dalla Curatela del

Fallimento della Compagnia di autolinee tiberine S.p.a. contro Giunti

Fortunato ed altri, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - primaserie

speciale - n. 25 dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza in

data 20 febbraio 1999, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 11 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis prima proposizione, della

legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), aggiunto dall'art. 6 del decreto

legge 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993,

n. 236), nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7

del d.-l. 23 ottobre 1996, n.542 (convertito in legge 23 dicembre

1996, n. 649).

La Corte rimettente premette che il 5 ottobre 1992 la Compagnia

autolinee tiberine (CAT) S.p.a. licenziava taluni dipendenti ed il

successivo 13 ottobre veniva dichiarata fallita; che alcuni

lavoratori licenziati agivano dinanzi al pretore di Arezzo, ritenendo

trattarsi di licenziamento collettivo nullo per mancato espletamento

della procedura prevista dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del

1991, e chiedendo la conseguente condanna della società a

reintegrarli nel posto di lavoro ed a corrispondere loro le

retribuzioni nel frattempo maturate; che la domanda veniva accolta

dal Pretore, ma - su appello della curatela - la sentenza veniva

riformata dal tribunale di Arezzo, secondo il quale la disciplina sui

licenziamenti collettivi posta dalla legge n. 223 del 1991 non era

applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, soggetto

invece alla regolamentazione prevista dall'art. 26 del r.d. 8 gennaio

1931, n. 148; pronuncia questa gravata del ricorso per cassazione

sulla base (tra l'altro) della contestazione in diritto di tale

affermazione.

Osserva poi la Corte rimettente che - se è vero che la legge

n. 223 del 1991 (che ha dato attuazione alla direttiva n. 75/129/CEE

del 17 febbraio 1975, recante norme per il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti

collettivi) non ha operato alcuna distinzione quanto ai soggetti

destinatari della normativa e quindi non ha escluso gli

autoferrotranvieri - il successivo art. 6, comma 17-bis, del d.-l.

n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, ha però

introdotto nell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 un comma 4-bis

secondo cui "Le disposizioni in materia di mobilità ed il

trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto

sia disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato

licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione,

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

In seguito il medesimo comma 4-bis è stato modificato dall'art. 7,

comma 1, del d.-l. n. 542 del 1996, convertito in legge n. 649 del

1996, che alle parole "data di entrata in vigore della presente

legge" ha sostituito le parole "data del 1° gennaio 1993".

Conseguentemente le disposizioni in materia di mobilità della legge

n. 223 del 1991 (fra le quali - secondo la Corte rimettente -

rientrano anche le norme procedimentali di cui i lavoratori colpiti

dal licenziamento collettivo lamentano la violazione) si applicano -

per quanto concerne gli autoferrotranvieri - solo al personale

licenziato da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione dopo

il 1° gennaio 1993.

Si sarebbe determinata così una disparità di trattamento fra

gli autoferrotranvieri (i quali fruiscono della regolamentazione di

cui alla direttiva europea ed alla legge di attuazione n. 223 del

1991 solo se licenziati da imprese fallite o poste in liquidazione

dopo il 1° gennaio 1993) e i dipendenti di tutte le altre imprese

(per i quali siffatta regolamentazione trova attuazione anticipata a

partire dall'entrata in vigore della legge di attuazione), mentre

un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento si avrebbe fra

gli stessi autoferrotranvieri, secondo la data in cui sia intervenuta

la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione

dell'impresa. Questa disciplina differenziata contrasterebbe poi

anche con la menzionata direttiva che intende tutelare

indistintamente tutti i lavoratori dipendenti da imprese con

determinate dimensioni per i quali sia configurabile licenziamento

collettivo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata manifestamente infondata: a suo avviso - per soddisfare

inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica - il

legislatore ordinario dispone di ampia discrezionalità nella scelta

di un dato temporale cui ricollegare la decorrenza di taluni effetti

economici, ove tale scelta sia - come nella specie - funzionale alla

salvaguardia dell'equilibrio del bilancio dello Stato e del

perseguimento degli obiettivi della programmazione finanziaria. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta dalla

Corte di cassazione riguarda la disciplina dei licenziamenti

collettivi intimati a lavoratori autoferrotranvieri da imprese

dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa.

E specificamente concerne il comma 4-bis prima proposizione,

dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6,

comma 17-bis del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge

19 luglio 1993, n. 236, e poi modificato dall'art. 7, comma 1, del

d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996,

n. 649.

La questione è proposta sotto il profilo che tale comma - in

quanto esclude gli autoferrotranvieri licenziati da imprese

dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data

del 1° gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla

direttiva europea n. 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991

(segnatamente con l'art. 24) - si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione violando - oltre che

l'obbligo dello Stato di adeguare la propria legislazione alla

normativa comunitaria - il principio di eguaglianza, per

l'ingiustificata disparità di trattamento fra gli autoferrotranvieri

(tutelati da quelle garanzie procedimentali solo a partire dal

1° gennaio 1993) e tutti gli altri dipendenti (per i quali esse

trovano anticipata applicazione fin dall'entrata in vigore della

legge di attuazione della direttiva), mentre un'ulteriore

ingiustificata disparità di trattamento si avrebbe fra gli stessi

autoferrotranvieri, secondo la data della dichiarazione di fallimento

o della messa in liquidazione dell'impresa che li ha licenziati.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati.

Alla materia dei licenziamenti collettivi è dedicata la

direttiva comunitaria n. 75/129/CEE (successivamente modificata ed

integrata dalle direttive n. 95/56/CEE e 98/5/CE), che (all'art. 1)

fornisce la definizione di licenziamento collettivo - ancorata a

presupposti esclusivamente dimensionali (dell'azienda) e numerici

(quale rapporto tra lavoratori licenziati e lavoratori occupati) - e

delinea (ai successivi artt. 2 e 3) il campo di applicazione delle

garanzie procedimentali; il quale è tendenzialmente generale perché

le ipotesi escluse sono tipizzate ed elencate (rapporti di lavoro a

termine; rapporti di impiego pubblico; rapporti di lavoro degli

equipaggi di navi marittime), onde risulta esaltata l'ampia portata

delle garanzie così introdotte.

Alla direttiva è stata data attuazione nell'ordinamento interno

con la legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui art. 24 regola il

licenziamento collettivo conseguente a riduzione o trasformazione di

attività o di lavoro, o cessazione dell'attività.

La disciplina si pone in palese simmetria con la normativa

comunitaria, in quanto è ancorata a presupposti dimensionali e

numerici, e si applica a tutte le imprese che occupino più di

quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o

trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno

cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni in ciascuna

unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del

territorio della stessa provincia.

Nella medesima prospettiva l'art. 24 esclude dal campo di

applicazione della disciplina soltanto i rapporti di lavoro a termine

che cessino alla prevista data di scadenza, mentre l'art. 35 del

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, detta per il lavoro pubblico una

disciplina specifica, facendo salva comunque la generale

applicabilità della legge n. 223 del 1991.

Ai licenziamenti così identificati il citato art. 24 dichiara

applicabili "le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e

15-bis e all'art. 5, commi da 1 a 5"; disposizioni queste che

disciplinano l'istituto parallelo della "mobilità" cui possono

ricorrere le imprese ammesse al trattamento straordinario di

integrazione salariale previsto dalla medesima legge.

A seguito di tale richiamo, la disciplina dei licenziamenti

collettivi, per quanto riguarda l'aspetto procedimentale, è perciò

quasi interamente modellata su quella della messa in mobilità

collegata con il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Ma la confluenza delle due fattispecie di riduzione del personale

verso discipline sostanzialmente analoghe, benché non perfettamente

sovrapponibili, non toglie che esse rimangano pur sempre diverse ed

autonome, e che in particolare l'istituto del licenziamento

collettivo - nel quadro della legge di attuazione della direttiva -

non sia necessariamente legato al trattamento straordinario di

integrazione salariale ed al trattamento di mobilità che ne può

conseguire (sentenza n. 6 del 1999); come del resto risulta dal terzo

comma dell'art. 24 che limita alle sole imprese rientranti nel campo

di applicazione dell'intervento stesso l'onere della contribuzione

previdenziale aggiuntiva, destinato a finanziare (in tutto od in

parte) il peso economico dell'ente previdenziale correlato

all'erogazione del beneficio.

Deve quindi ritenersi che le garanzie procedimentali in questione

si applicano anche ai licenziamenti collettivi intimati da imprese i

cui dipendenti non beneficino dell'intervento straordinario di

integrazione salariale.

3. - Tra le imprese escluse dall'intervento straordinario di

integrazione salariale - e tuttavia assoggettate alla disciplina

procedimentale dei licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223

del 1991 - si annoverano le aziende autoferrotranviarie.

Quanto al primo aspetto, la legge 12 luglio 1988, n. 270 - che ha

introdotto una peculiare delegificazione del rapporto di lavoro di

questo personale, superando la rigida specialità conseguente al

sistema chiuso delle disposizioni del regolamento allegato A al r.d.

8 gennaio 1931, n. 148 (sentenza n.160 del 2000) ha espressamente

previsto all'art. 4 - modificando il primo comma dell'art. 3 del

decreto legislativo c.p.s. 12 agosto 1947, n. 869 - che "sono escluse

dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli

operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o

ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di

navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi

pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952,

n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il

personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai

pubblici servizi di trasporto [...]".

Quanto al secondo aspetto, è decisivo il già rilevato carattere

assolutamente generale della disciplina dettata dal citato art. 24,

in tema di garanzie procedimentali dei licenziamenti collettivi.

Ai fini dell'applicabilità agli autoferrotranvieri delle

medesime garanzie, deve escludersi poi ogni incompatibilità con la

regolamentazione posta dall'art. 26 dell'allegato A al r.d. n. 148

del 1931 che - nel disciplinare l'esonero del personale in caso di

riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di

servizi - autorizza l'eccezionale assegnazione dei dipendenti

eccedenti a mansioni inferiori alla qualifica, così configurando

un'alternativa al licenziamento: ma si tratta di profilo del tutto

diverso dalle garanzie procedimentali, che coinvolgono anche le

rappresentanze sindacali.

Del resto questa Corte (sentenza n. 226 del 1990) - con

riferimento ad un istituto parimenti generale quale quello del

pensionamento posticipato - ha già affermato che "poiché la nuova

disciplina legislativa ha una portata amplissima [...] non si

giustifica che essa non trovi applicazione anche agli

autoferrotranvieri".

4. - Su questo assetto normativo hanno inciso le modifiche

apportate alla legge n. 223 del 1991 dal d.-l. 20 maggio 1993,

n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, e dal d.-l.

23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996,

n. 649.

Il primo di essi, con il comma 17-bis dell'art. 6, ha introdotto

nell'art. 3 della legge del 1991 un comma 4-bis, secondo cui "Le

disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si

applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato licenziato da imprese

dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla

data di entrata in vigore della presente legge".

Si tratta di una norma di favore, che estende alle imprese

autoferrotranviarie il campo di applicazione delle "disposizioni in

materia di mobilità ed il trattamento relativo" che sarebbero, tanto

le une quanto l'altro, altrimenti condizionati all'idoneità

dell'impresa ad essere ammessa al trattamento straordinario di

integrazione salariale.

Con riferimento a questa novella la giurisprudenza di

legittimità (sentenza n. 7463 del 1998) ha ritenuto che la formula

"successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"

si riferisse all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (ma

con il limite della necessità dell'intervenuto fallimento o della

liquidazione dell'impresa). E ne ha desunto che il legislatore aveva

non solo esteso al personale autoferrotranviario l'ambito di

applicazione della disciplina dell'indennità di mobilità (e della

relativa procedura di dichiarazione della mobilità), da cui le

imprese autoferrotranviarie erano in precedenza escluse, in ragione

della testuale inapplicabilità dell'intervento della cassa

integrazione guadagni, ma aveva anche esteso (retroattivamente)

l'ambito di operatività delle garanzie procedimentali per i

licenziamenti collettivi, pur in mancanza di alcuna precedente

testuale esclusione ed anzi in presenza di una normativa di carattere

assolutamente generale che, per i rilievi sopra espressi, già doveva

ritenersi applicabile a queste imprese.

È poi intervenuto l'art. 7 del d.-l. n. 542 del 1996, che ha

modificato il testo prima ricordato del comma 4-bis sostituendo alle

parole "successivamente alla data di entrata in vigore della presente

legge" le parole "successivamente alla data del 1° gennaio 1993";

disposizione questa che non ha natura di interpretazione autentica

posto che essa non ha optato per una delle due soluzioni

astrattamente sostenibili in base alla lettera della disposizione

precedente (data di entrata in vigore della legge del 1991 o della

legge del 1993), ma ha introdotto una terza soluzione, indicando la

data del 1° gennaio 1993, così inequivocamente dimostrando di essere

norma innovativa.

Facendo venir meno la saldatura cronologica con la legge n. 223

del 1991, il d.-l. in esame ha avuto l'effetto di dimensionare

diversamente il beneficio (ed il costo finanziario) dell'estensione

dell'indennità di mobilità, ma anche - nella prospettazione

dell'ordinanza di rimessione - di determinare uno iato temporale

(dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 al 1° gennaio

1993) in cui le garanzie procedimentali del citato art. 24 non si

applicherebbero in nessun caso al personale autoferrotranviario.

In sostanza la Corte di cassazione rimettente interpreta il

riferimento testuale alle "disposizioni in materia di mobilità"

contenuto nella disposizione censurata, come comprensivo - non solo

delle prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991

regolante la procedura per la dichiarazione di mobilità attivata

dalle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione

salariale e propedeutica al collocamento dei lavoratori eccedenti in

mobilità (con conseguente diritto alla percezione della relativa

indennità, di cui al successivo art. 7) - ma anche della procedura

per l'intimazione del licenziamento collettivo, che il citato art. 24

disciplina (parallelamente ed in piena simmetria) proprio richiamando

i precedenti artt. 4 e 5.

5. - Questa interpretazione però non considera significativi

rilievi esegetici e non tiene conto del canone preferenziale

dell'interpretazione conforme a Costituzione, in questo caso

rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non

contrastante con la normativa comunitaria vincolante per

l'ordinamento giuridico italiano.

In questa prospettiva adeguatrice, può invece fondatamente

ritenersi che - adoperando l'espressione "disposizioni in materia di

mobilità" il comma 4-bis abbia inteso estendere agli

autoferrotranvieri (in determinati casi) soltanto le norme

concernenti l'istituto della mobilità ed il complesso delle

conseguenze di carattere patrimoniale derivanti dalla "messa in

mobilità" (ed in particolare il diritto di percepire la relativa

indennità), senza toccare la disciplina dei licenziamenti collettivi

e segnatamente la procedura finalizzata alla loro rituale

intimazione.

5.1. - Siffatta conclusione è suggerita dalla stessa

formulazione testuale del d.-l. n. 148 del 1993, che ha introdotto

nell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 il comma 4-bis nella sua

prima formulazione.

L'inserimento del comma in esame è stato operato dall'art. 6

(comma 17-bis), contenente "Misure per la tutela del reddito" onde è

agevole ravvisare nella novella un contenuto attinente alla

salvaguardia della situazione economica dei lavoratori. Una

disposizione che avesse inteso disciplinare il procedimento dei

licenziamenti collettivi degli autoferrotranvieri avrebbe trovato

posto nell'art. 8, contenente appunto "Norme in materia di

licenziamenti collettivi": è proprio in tale articolo infatti che si

rinvengono norme in tema di applicabilità delle garanzie

procedimentali in questione, come il comma 2, secondo cui

l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della

legge n. 223 del 1991 ai soci lavoratori di cooperative di produzione

e lavoro deve avvenire nell'osservanza dei princìpi di non

discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile

1991, n. 125.

Del resto le "misure per la tutela del reddito" sono fuori dalla

direttiva comunitaria e - comportando l'erogazione di prestazioni a

carico del sistema previdenziale - implicano l'esigenza di valutare

le compatibilità finanziarie. Perciò la norma in esame - disponendo

che gli autoferrotranvieri licenziati da imprese sottoposte a

procedure concorsuali hanno diritto all'indennità spettante ai

lavoratori collocati in mobilità solo se il fallimento o la

liquidazione siano successivi al 1° gennaio 1993 - rivela palesemente

la ratio di collegare ad esigenze di contenimento della spesa

pubblica la scelta del momento da cui taluni effetti economici

decorrano.

Orbene il legislatore del 1996 - fissando retroattivamente uno

spartiacque temporale tra l'entrata in vigore della legge n. 223 del

1991 e quella della legge n. 236 del 1993 (di conversione del

precedente d.-l. n. 148 del 1993) - ha mostrato di aver operato una

ponderazione dell'onere economico conseguente all'estensione del

beneficio dell'indennità di mobilità (e della procedura di

mobilità, che di norma la presuppone).

Sarebbe per contro intrinsecamente irragionevole ritenere che nel

1996 si sia voluto - con efficacia retroattiva - stabilire le

modalità procedimentali di licenziamenti collettivi ormai già

intimati, quali sicuramente erano quelli comunicati anteriormente al

1° gennaio 1993.

5.2. - L'interpretazione accolta dalla Corte rimettente

confliggerebbe poi con il principio di eguaglianza perché i pur

ancora residuali elementi di specialità del rapporto di lavoro dei

dipendenti di aziende autoferrotranviarie non giustificherebbero -

come già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 226 del

1990 - una disciplina differenziata quanto alle mere garanzie

procedimentali di intimazione del licenziamento collettivo, che non

hanno implicazioni finanziarie per tali aziende, né interferiscono

sulla funzionalità ed efficienza del servizio pubblico che le stesse

assicurano.

La prevista delegificazione della disciplina di tale rapporto

(art. 1 della legge n. 270 del 1988) ha da una parte reso cedevole

rispetto alla contrattazione collettiva il plesso normativo

rappresentato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; d'altra parte ha

affievolito la specialità del rapporto stesso dovendo la

contrattazione collettiva - autorizzata a sostituire la disciplina

speciale - essere comunque rispettosa della disciplina generale del

rapporto di lavoro subordinato.

5.3. - Del resto - come l'interpretazione conforme a Costituzione

deve essere privilegiata per evitare il vizio di incostituzionalità

della norma interpretata - analogamente l'interpretazione non

contrastante con le norme comunitarie vincolanti per l'ordinamento

interno deve essere preferita, dovendosi evitare che lo Stato

italiano si ritrovi inadempiente agli obblighi comunitari. Quindi

sotto questo profilo rileva che la normativa comunitaria non include

le imprese autoferrotranviarie tra quelle (espressamente elencate)

alle quali non si applicano le garanzie procedimentali per i

licenziamenti collettivi.

6. - Conclusivamente la novella realizzata con l'introduzione del

comma 4-bis va interpretata nel senso che - con il richiamo alle

"disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo" -

essa ha disciplinato la situazione degli autoferrotranvieri colpiti

da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a

procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della

mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle

richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa

indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento

o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al

1° gennaio 1993. Invece per quanto concerne la disciplina del

procedimento preordinato al licenziamento collettivo nulla è mutato

rispetto al sistema previgente, la cui individuazione ai fini della

decisione della controversia spetta naturalmente al giudice a quo.

Pertanto - così interpretato - il comma 4-bis non determina

alcuna disparità di trattamento fra autoferrotranvieri ed altre

categorie di lavoratori, proprio perché non riguarda il profilo

procedimentale del licenziamento collettivo, il solo considerato dal

giudice a quo.

La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte

di cassazione deve quindi essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis

prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto

dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in

legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica

introdotta dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito

in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari