Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3d.l. 726/1984

applicata al caso

  • art. 8d.l. 351/1978
  • art. 13d.l. 351/1978
  • art. 14d.l. 351/1978
  • art. 4d.l. 726/1984
  • art. 21d.l. 351/1978

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) della legge 4 agosto 1978 n. 479, recante: "Conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 6 luglio 1978, n. 351, recante

modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione

giovanile", per la parte in cui: 1) introduce un nuovo terzo comma

all'art. 8 della legge 1° giugno 1977 n. 285; 2) converte in legge

l'ultimo comma dell'art. 26- bis della stessa legge, inserito

dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351; 3) sostituisce gli artt.

16- ter e 16-quater della medesima legge, inseriti dagli artt. 13 e

14 del d.l. n. 351 del 1978;

b) degli artt. 3 e 4 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 nel testo

sostituito con legge di conversione 19 dicembre 1984 n. 863 (Misure

urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), promossi

con ricorsi della regione Lombardia (n. 3 ricorsi), della regione

Liguria e della regione Valle d'Aosta (n. 2 ricorsi) contro il

Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 22 settembre

1978, il 28 e 29 novembre 1984, il 28 novembre 1984 e il 19 gennaio

1985, depositati in cancelleria il 5 ottobre 1978, il 5, 6 e 7

dicembre 1984 ed il 25 gennaio 1985 ed iscritti al n. 27 del registro

ricorsi del 1978, ai nn. 41, 45 e 46 del registro ricorsi del 1984 ed

ai nn. 3 e 4 del registro ricorsi del 1985;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Umberto Pototschnig per la regione Lombardia,

Ludovico Villani per la regione Ligura, Enrico Romanelli per la

regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consigio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 22 settembre 1978 (Reg. Ric. n. 27/1978)

la regione Lombardia ha promosso in via principale la questione di

legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge 4

agosto 1978 n. 479 (di conversione con modificazioni del d.l. 6

luglio 1978 n. 351), le quali hanno inserito nella legge 1 giugno

1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, un nuovo terzo comma

dell'art. 8, nonché gli artt. 26- bis, 16- ter e 16-quater.

Ad avviso della ricorrente tali disposizioni violano gli artt.

117, 118 e 119 Cost., in relazione anche agli artt. 35, 36 e 40 del

d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in quanto in materia di "istruzione

artigiana e professionale" rimessa alla competenza regionale,

affidano agli organi statali funzioni amministrative ulteriori e

diverse rispetto a quelle loro riservate in sede di definizione della

materia stessa e fissano criteri di utilizzazione da parte delle

regioni dei fondi ad esse assegnati per l'esercizio di funzioni di

loro competenza. In particolare:

a) il nuovo terzo comma dell'art. 8 riserva alla commissione

regionale per l'impiego la competenza a stabilire durata e modalità

di svolgimento dell'attività di formazione professionale dei giovani

che abbiano stipulato l'apposito contratto. Tali commissioni (che

coincidono con quelle di cui all'art. 3- bis della legge e non con

altre di cui all'art 3, che, ad avviso della ricorrente, risulta

formalmente richiamato per un mero difetto tecnico di coordinamento,

proprio della legge di conversione) erano già previste dall'art. 22

della legge n. 675/1977 con la vecchia denominazione di commissioni

regionali per la mobilità. Si tratta di organi statali la cui

composizione è interamente definita con la legge dello Stato (art.

22 cit.), che conferisce al Ministro per il lavoro il potere di

procedere alle relative nomine. Si crea cosi, in violazione degli

esposti principi costituzionali, un sistema di formazione

professionale divaricato in due tronconi privi di reciproco

collegamento: quello per i giovani che abbiano stipulato il contratto

suddetto, voluto e gestito da organi statali e quello voluto ed

attuato dalla Regione nell'esercizio della propria competenza

generale in materia. D'altra parte, anche a voler ritenere corretto

il richiamo all'art. 3 e non all'art. 3- bis, ne risulterebbe

comunque lesa l'autonomia organizzativa della Regione, che verrebbe

costretta ad esercitare funzioni di sua competenza non attraverso i

propri organi ordinari, ma tramite un organo speciale previsto e

disciplinato dalla legge statale;

b) l'art. 23- bis, obbligando le regioni a destinare in via

primaria a determinate attività (connesse ai contratti di formazione

ed ai cicli formativi di cui all'art. 16- bis) la quota di

finanziamenti del Fondo per l'Addestramento professionale dei

lavoratori ad esse spettante, viola l'art. 119 Cost. perché

l'utilizzazione delle relative somme è compito esclusivo delle

regioni medesime, quale strumento di esercizio della loro potestà

amministrativa in materia, implicante la libertà di assegnare le

risorse finanziarie disponibili all'una o all'altra delle attività

pertinenti a tale materia, senza vincoli di predeterminazione ab

estrinsico;

c) gli artt. 16- ter e quater affidano ad altra commissione,

istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro ed avente, a

sua volta natura di organo statale, l'accertamento della qualifica

professionale, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento,

dei giovani che abbiano stipulato contratti di formazione, nonché il

duplice compito di effettuare le prove di idoneità di cui all'art.

18 legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni e

l'accertamento della professionalità, agli stessi fini di cui sopra,

nei casi in cui i lavoratori non possono documentare il possesso

della qualifica dichiarata. Ad avviso della ricorrente, tali

attribuzioni, dopo il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 non possono più

ritenersi di competenza statale: invero l'art. 35 di tale decreto

prevede il trasferimento alle regioni di tutti i servizi e le

attività destinate alla formazione, al perfezionamento e alla

riqualificazione, con esclusione soltanto di quelle dirette al

conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria

superiore, universitaria o post-universitaria. Il trasferimento,

inoltre, riguarda (art. 36) anche le attività relative alla

formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti

disciplinati dalla legge 19 gennaio 1949 n. 25 e successive

modificazioni. È, pertanto, da ritenere caducata la riserva allo

Stato, già prevista dall'art. 7 lettera a) del d.P.R. 15 gennaio

1972 n. 10, relativamente alla disciplina dell'attribuzione delle

qualifiche professionali a fini di collocamento: ed infatti l'art. 40

del d.P.R. n. 616/1977, nell'elencare in modo tassativo le attività

riservate allo Stato non ripete tale riserva. In materia, del resto,

la ricorrente Regione ha già legiferato (art. 8 l. reg. Lombardia 16

giugno 1975 n. 93) recependo appunto il criterio di ripartizione cui

si informa il d.P.R. da ultimo citato.

La materia del riconoscimento delle diverse qualifiche

professionali, quand'anche investisse interessi di dimensioni

nazionali, si sarebbe prestata ad un intervento statale inteso a

fissare in apposita legge-quadro principi generali di uniforme

applicazione sul territorio, senza riservare, come è invece

accaduto, ad un organo dello Stato l'esercizio concreto delle

implicate funzioni amministrative.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso nel

senso dell'infondatezza dell'avversa pretesa.

Secondo la difesa dell'autorità intervenuta la competenza di

organi statali, quali sono le commissioni regionali per l'impiego, si

giustifica, con riferimento alla materia dei contratti di formazione,

in quanto questi non hanno soltanto funzione di addestramento

professionale ma anche di costituzione di un rapporto di lavoro

subordinato. In relazione appunto a tale ultima funzione, ritenuta di

precipuo rilievo, è istituita una competenza degli organi suddetti

rispondente allo scopo di attuare compiutamente la regolamentazione

giuridica dei rapporti contrattuali in questione.

La predeterminazione dei criteri di utilizzazione dei

finanziamenti è poi in linea con le previsioni dell'art. 3 legge 22

luglio 1975, n. 382 che prevede l'esercizio da parte dello Stato

della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività

amministrative delle regioni a statuto ordinario pertinenti ad

esigenze di carattere unitario. Invero i problemi dell'occupazione

giovanile hanno una dimensione che trascende l'ambito di interesse

regionale onde si giustifica una norma che, come l'impugnato art. 26-bis, detti una direttiva di massima intesa a dare effettività allo

strumento addestrativo al fine dello sperato incremento

dell'occupazione giovanile.

Infine, quanto alla materia dell'attribuzione delle qualifiche

professionali, si rileva che questa si riverbera direttamente sul

collocamento e sulla disciplina degli instaurandi rapporti di lavoro,

cioè su materie in ordine alle quali non compete alle regioni

potestà alcuna.

Detta attribuzione costituisce l'atto finale dell'attività

addestrativa, ma, per tali implicazioni con materie di sicura

competenza statale, se ne giustifica ampiamente la disciplina dettata

con le norme censurate.

Proprio per tale considerazione deve anzi ritenersi tuttora

operante la riserva in favore dello Stato risultante dall'art. 7

lettera a) del d.P.R. n. 10/1972: ma se anche si volesse considerarla

caducata in forza di norme successive, nessun principio

costituzionale impedirebbe di ritenerla legittimamente ripristinata

con atto successivo avente valore formale di legge ordinaria dello

Stato.

3. - Con successivo ricorso notificato il 28 novembre 1984, (Reg.

ric. n. 41/1984) la stessa regione Lombardia ha proposto analoghe

censure relativamente all'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726,

concernente la disciplina dei "contratti di formazione e lavoro" e

segnatamente quelle parti di essa in cui si prevede che i tempi e le

modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e formazione siano

stabiliti mediante progetti predisposti dalle imprese o dagli enti

pubblici economici e loro consorzi ed approvati dalla commissione

regionale per l'impiego e dal Ministro del lavoro e che sono

possibili, per le realizzazioni conseguenti, convenzioni di detti

soggetti con le regioni (comma 2); che i progetti possono essere

finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 legge 21

dicembre 1978 n. 845, dovendo a tal fine, le regioni determinare

annualmente la quota del limite massimo di spesa necessaria per il

finanziamento stesso, e che nell'accesso a questo hanno precedenza i

progetti predisposti con i sindacati maggiormente rappresentativi

(comma 3); che sull'attuazione dei progetti siano possibili controlli

da parte delle commissioni suddette, cui compete anche di disporre

che le regioni, con le proprie strutture, accertino il livello di

formazione conseguito dai lavoratori (comma 4); che il datore di

lavoro attesti sul libretto di lavoro il risultato formativo ottenuto

dal lavoratore e l'attività svolta (comma 5); che la disciplina di

cui sopra sia applicabile anche ai datori di lavoro iscritti in albi

professionali allorché il progetto di formazione venga predisposto

dai competenti organi e collegi professionali, in conformità a

quanto previsto nel comma 2 (comma 10); che competente

all'approvazione dei progetti sia il Ministro per il coordinamento

della ricerca scientifica di concerto con quello del lavoro allorché

ineriscano direttamente alla ricerca scientifica e tecnologica (comma

11).

Ribadisce la Regione che queste disposizioni la privano del

proprio ruolo normativo e programmatorio in materia di formazione

professionale, riconosciutale invece, sulla base dei ricordati

precetti costituzionali, con gli artt. 3, 4 e 5 della legge quadro n.

845/1978; che pretesto per questa compressione di competenze non può

trarsi dalla causa mista (cioè non soltanto di formazione, ma anche

di lavoro) dei contratti in questione, posto che le competenze

stesse, in materia di istruzione artigiana e professionale, vincolano

costituzionalmente il legislatore a tener separati i due aspetti

confluenti nella causa contrattuale o a trovare opportune forme di

coordinamento che facciano salve le prerogative regionali; che

illegittimamente viene intaccato il ruolo regionale nella

programmazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione

professionale; che anche là dove si mostra di tenere presente le

competenze regionali in materia (comma 13: autorizzazione alle

regioni ad organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali,

attività di formazione professionale svolte presso le aziende) si

rinviene un'indiretta conferma della sancita estraneità della

Regione rispetto ai progetti formativi di cui ai contratti di

formazione e lavoro ex secondo comma; che, più in generale, ogni

altra previsione di intervento della Regione a proposito di tali

progetti si sviluppa nel presupposto di un ruolo assolutamente

gregario e marginale di quest'ultima rispetto a quello degli organi

statali e perfino delle aziende o degli enti che si rendono promotori

dei progetti stessi cui è data mera facoltà di richiedere

interventi regionali, quasi che la Regione fosse una sorta di agenzia

di erogazione di servizi e non l'ente preposto al governo del

settore.

4. - Anche la regione Liguria, con ricorso notificato il 29

novembre 1984, (Reg. ric. n. 45/1984) ha impugnato l'art. 3 del d.l.

30 ottobre 1984 n. 726, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle

fin qui esposte. Ha, peraltro, esteso l'impugnazione all'art. 4 del

citato d.l. n. 726/1984, in quanto norma di previsione dell'organo

statale (commissione regionale per l'impiego) cui sono rimesse le

competenze che si assumono illegittimamente sottratte alla regione.

5. - Ulteriore impugnazione, di analogo tenore, dell'art. 3 citato

è stata poi proposta dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con

ricorso notificato il 28 novembre 1984, (Reg. ric. n. 46/1984) per

dedotta violazione degli artt. 2 e 4 del proprio statuto speciale di

cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. Ha rilevato la

ricorrente che tali norme statutarie riservano alla sua potestà

legislativa primaria la materia dell' "istruzione

tecnico-professionale" nella quale non può non rientrare quella

della formazione professionale. Detta potestà, del resto, era stata

riconosciuta dallo stesso legislatore statale con la legge quadro n.

845/1978, il cui art. 3 stabiliva che le regioni a statuto ordinario

esercitano, sia pure con l'osservanza dei principi posti con la legge

stessa, la potestà legislativa in materia di orientamento e di

formazione professionale e che quelle a statuto speciale sono

affrancate anche da tali limiti, svolgendosi le loro competenze

secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Rispetto a siffatta competenza normativa primaria gli unici limiti

operanti sono quelli consueti dell'armonia con la costituzione, dei

principi dell'ordinamento giuridico e del rispetto degli interessi

internazionali, nazionali e delle norme fondamentali di riforma

economico-sociale.

La norma impugnata, invece, interviene a scompaginare l'assetto

ripartitorio delle competenze in materia, così delineato a livello

costituzionale e sostanzialmente recepito con la citata legge-quadro,

in quanto, pur nella sua strumentalità alla disciplina di un

istituto di sicura appartenenza alla competenza statale (quale è

quello dell'assunzione a tempo indeterminato con richiesta

nominativa, susseguente all'attività formativa) provvede, in

realtà, a disciplinare direttamente e dettagliatamente il

presupposto di tale istituto e cioè appunto la fase di formazione

professionale, la cui regolamentazione appartiene invece alla

competenza normativa primaria della ricorrente.

Può in ipotesi assumersi che siffatta disciplina sia stata

dettata nel presupposto implicito della salvaguardia di detta

competenza e cioè con riserva di essa, specie alla luce di quanto

risultante al riguardo dal citato art. 3 della legge- quadro: ma

l'effettiva sussistenza di una simile riserva potrà produrre i

propri effetti operativi solo a seguito di una pronunzia in tal senso

di questa Corte, che rimuova gli ostacoli nascenti dalla mancanza di

esplicita previsione al riguardo nella norma impugnata.

La norma impugnata, inoltre, appare alla regione ricorrente

violativa delle proprie competenze amministrative in materia

specialmente là dove prevede che siano le imprese o gli enti

pubblici economici ad assumere l'iniziativa di progetti di formazione

e di stipulazione di convenzioni con la Regione e non viceversa (come

è invece previsto dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 maggio

1983 n. 28), non riconosce alla Regione nessun autonomo potere di

approvazione dei progetti o di autorizzazione dei medesimi al fine di

poterne valutare la conformità ai propri programmi; attribuisce ad

organi statali il potere di controllo sull'attuazione dei progetti e

di accertamento sul livello di formazione acquisito dai lavoratori;

impone alla Regione di determinare ogni anno la quota del limite

massimo di spesa da destinare al finanziamento dei progetti

formativi, stabilendo in proposito determinate precedenze.

La violazione delle competenze regionali sarebbe palese anche alla

luce dei principi sanciti da questa Corte con le sentenze nn.

307/1983 e 14/1983, che hanno, pur nella peculiarità della specie,

riconosciuto in via generale la spettanza alle regioni dei poteri

attinenti alla formazione professionale.

6. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha sollecitato la

declaratoria di infondatezza delle esposte questioni.

Ha, in particolare, osservato che i progetti di formazione di cui

alla norma impugnata rilevano sia come presupposto legittimante

l'assunzione nominativa di lavoratori di età compresa fra i 15 ed i

19 anni, sia ai fini dell'accesso al finanziamento ex artt. 25 e 27

legge 21 dicembre 1978 n. 845. Per ciò che concerne il primo aspetto

la norma impugnata si ricollega all'art. 8 legge 1° giugno 1977 n.

285, come sostituito dall'art. 6 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (a sua

volta modificato, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 1978

n. 479). La Commissione Regionale per l'impiego di cui all'art. 34

legge n. 285/1977 era competente a stabilire durata e modalità di

svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale,

in coerenza con le intese raggiunte localmente dalle contrapposte

organizzazioni sindacali (art. 8 comma 3); mentre i cicli formativi

erano promossi ed autorizzati dalla Regione (art. 8 comma 2). Veniva

così disciplinato il particolare collocamento dei giovani iscritti

nelle liste speciali di cui all'art. 4 della stessa legge n.

285/1977, al fine dell'assunzione con contratti di formazione, previa

richiesta numerica o nominativa (artt. 5 e 7 poi sostituiti dai

corrispondenti artt. 5 e 7 del d.l. n. 351/1978, come modificati in

sede di conversione).

Successivamente l'art. 8 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17,

convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983 n. 79 ha

previsto la possibilità di assumere giovani dell'età suddetta con

contratto di lavoro a termine, avente finalità formativa, e con

richiesta nominativa, sempre che all'atto di questa i datori di

lavoro potessero specificare il programma formativo perseguito e le

sue modalità di svolgimento.

In tali previsioni direttamente si innestano quelle oggetto delle

esposte impugnative, che hanno coerentemente spostato dalla pubblica

amministrazione alle aziende la sede di elaborazione dei progetti di

formazione, salva l'approvazione dei medesimi.

La norma impugnata, dunque, non ha quale oggetto la disciplina

della formazione professionale ma solo quella dei presupposti di

esercizio di una facoltà attinente alla fase di costituzione del

rapporto di lavoro, cioè ad una materia esorbitante dalla competenza

regionale, anche della Valle d'Aosta.

Per ciò che concerne il proplema del finanziamento deduce

l'Avvocatura dello Stato che il richiamo alla normativa della

legge-quadro n. 845/1978 (art. 3, comma 4: "...possono essere

finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25....secondo le

modalità di cui all'art. 27") è di per sé significativo della

piena conservazione delle prerogative regionali in materia: detta

legge, invero, prevede (art. 24, richiamato dall'art. 27) la

competenza delle Regioni ad autorizzare la presentazione di progetti

di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego,

suscettibili di accedere ai contributi del fondo sociale europeo ed

elaborabili anche da privati imprenditori o da enti pubblici

economici. Ed allora la previsione del finanziamento a carico del

fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1975 (con

espressa conservazione delle relative modalità) non può non

implicare che i progetti predisposti da imprenditori pubblici o

privati devono essere approvati da organi statali solo per quanto

concerne la peculiarità del collocamento (assunzione con richiesta

nominativa) mentre, ai fini dell'accesso ai contributi del fondo

sociale europeo ed all'integrazione del suddetto fondo di rotazione

soggiacciono all'autorizzazione della Regione. Questa trova cosi

occasione per raccordare detti progetti con la propria

programmazione, che si esprime, del resto, anche nella

predeterminazione della quota di fondi attribuibile ai progetti

stessi.

7. - La Regione Valle d'Aosta e la Regione Lombardia hanno già

impugnato con nuovi ricorsi, notificati entrambi il 18 gennaio 1985,

(Reg. Ric. nn. 3 e 4 del 1985) anche l'art. 3 del d.l. n. 726/1984

nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 19 dicembre

1984 n. 863, sostanzialmente riproducendo le censure già svolte

riguardo alla norma non ancora convertita. Nei susseguenti giudizi è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite

dell'Avvocatura dello Stato, che, a sua volta, ha riprodotto le

conclusioni relative ai precedenti giudizi.

8. - Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la

Regione Liguria, fuori termine, e le Regioni Lombardia e Valle

d'Aosta le quali hanno ribadito la proprie doglianze e proposto

argomenti per confutare gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello

Stato. Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia ha impugnato (Reg. Ric. n. 27/1978) del

d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (recante modifiche alla legge 1° giugno

1977 n. 285 sull'occupazione giovanile), convertito in legge 4 agosto

1978 n. 479, gli articoli:

a) 8, nella parte in cui introduce un terzo comma all'art. 8

della legge 1° giugno 1977 n. 285, il quale demanda la determinazione

della durata, delle modalità di svolgimento dell'attività

lavorativa e di formazione professionale e del rapporto tra attività

lavorativa e formazione alla commissione regionale per l'impiego, in

coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le

organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di

lavoro maggiormente rappresentative;

b) 13, che introduce l'art. 16- ter della legge n. 285 del

1977, secondo cui l'accertamento della qualifica professionale, a

seguito di richiesta dei giovani che hanno stipulato contratti di

formazione o hanno partecipato a cicli di formazione, ai fini

dell'iscrizione nelle liste di collocamento, e demandato a una

commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e

composta da quattro esperti, in rappresentanza del Ministero del

lavoro, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori;

c) 14 che introduce l'art. 16-quater della legge n. 285 del

1977, il quale dispone che la detta commissione accerta la qualifica

professionale a mezzo di una prova tecnico-pratica, avvalendosi anche

delle attrezzature dei centri di formazione professionale

riconosciuti dalla Regione o dalle aziende;

d) 21, nella parte in cui detta l'ultimo comma dell'art. 26-bis

della legge n. 285 del 1977, il quale stabilisce che la quota di

finanziamento del fondo per l'addestramento professionale dei

lavoratori, spettante alle Regioni, deve essere destinato, in via

primaria, alle iniziative connesse a contratti di formazione ed a

cicli formativi.

La ricorrente sostiene che le norme impugnate ai capi a), b), c),

violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 35,

36 e 40 del d.P.R. n. 616/1977, i quali attribuiscono la materia

dell'istruzione artigiana e professionale alla competenza regionale,

mentre esse la demanderebbero ad un organo statale, quale è la

Commissione Regionale per l'impiego, e per giunta scinderebbero il

sistema di formazione professionale in due tronconi, privi di

collegamento:

a) quello dei giovani che hanno stipulato il contratto di

formazione gestito da organi statali;

b) quello dei giovani che partecipano ai corsi gestiti dalla

Regione.

Alla Regione sono stati trasferiti tutti i servizi e le attività

destinate alla formazione, al perfezionamento e alla riqualificazione

eccettuato il rilascio di titoli di studio (art. 35 d.P.R. n.

616/1977) nonché le attività relative alla formazione professionale

degli artigiani (art. 36 d.P.R. n. 616/1977), mentre risulta caducata

la riserva statale dell'attribuzione di qualifica ai fini del

collocamento, non avendola espressamente prevista l'art. 40 del

d.P.R. n. 616/1977.

La norma sub d) violerebbe l'art. 119 Cost. perché è compito

esclusivo delle Regioni l'utilizzazione delle somme del fondo di

addestramento professionale quale strumento di esercizio della

potestà amministrativa nelle materie di cui trattasi,

nell'attuazione della libertà, di cui esse godono, di assegnare le

risorse finanziarie disponibili all'una o all'altra delle attività

pertinenti alla materia dell'istruzione professionale senza vincoli

di predeterminazione.

2. - La Regione Lombardia ha poi impugnato (Reg. Ric. n. 41/1984)

i commi, 2, 3, 4, 5, 10 e 11, dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n.

726 sostenendo che tali disposizioni la privano del ruolo normativo e

programmatico riconosciutole dagli artt. 117, 118, 119 Cost., i

quali, peraltro, vincolano costituzionalmente il legislatore a tenere

distinti la formazione e il lavoro oppure a trovare opportune forme

di coordinamento che facciano salve le prerogative regionali; che

illegittimamente sarebbe stato intaccato il ruolo regionale nella

programmazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione

professionale.

La regione, in definitiva, o risulterebbe estraniata del tutto o

avrebbe un ruolo gregario e marginale rispetto agli organi statali o

addirittura alle aziende e agli enti che si rendono promotori dei

progetti di formazione e lavoro perché essi hanno solo la mera

facoltà di richiedere interventi delle Regioni, ridotte quindi al

ruolo di agenzie di erogazione di servizi e non più enti preposti al

governo del settore.

3. - La Regione Liguria ha impugnato (Reg. Ric. n. 45/1984) gli

artt. 3 e 4 del d.l. n. 726 del 1984 per ragioni sostanzialmente

analoghe a quelle della Regione Lombardia. Ha specificato che l'art.

4 cit. rimette le competenze ad essa illegittimamente sottratte ad un

organo statale (la Commissione Regionale per l'impiego).

4. - La Regione Valle d'Aosta ha impugnato (Reg. Ric. n. 46/1984)

l'art. 3 dello stesso d.l. n. 726 del 1984. Ha dedotto la violazione

degli artt. 2 e 4 del proprio statuto speciale, di cui alla legge

costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 4 rilevando che essi riservano

alla sua competenza primaria la materia "dell'istruzione

tecnico-professionale" nella quale rientra la formazione

professionale. Aggiunge che l'attribuzione della potestà legislativa

in materia è stata ribadita dall'art. 3 della legge quadro sulla

formazione professionale n. 845 del 1978, senza alcun limite per le

Regioni a statuto speciale, tranne quelli ordinari.

4.1. - Le Regioni Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 3/1985) e Lombardia

(Reg. Ric. n. 4/1985) hanno impugnato anche l'art. 3 del d.l. n.

726/1984, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 riproducendo

sostanzialmente le censure già svolte contro le norme del decreto

legge.

5. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in

parte connesse.

6. - Si rileva anzitutto per la censura la quale ha per oggetto

l'art. 26- bis della legge n. 748 del 1978 che, in accoglimento della

richiesta della stessa ricorrente, va dichiarata cessata la materia

del contendere perché la norma impugnata è stata espressamente

abrogata dall'art. 23 della legge n. 845 del 1978.

7. - Le censure che hanno per oggetto gli artt. 8, comma terzo, 16

ter e quater della legge n. 285 del 1977 nel testo introdotto dal

d.l. n. 351 del 1978, convertito in legge n. 479 del 1978, sono

infondate.

Si premette che le leggi di cui fanno parte le norme impugnate

hanno avuto natura temporanea e contingente: è ormai ampiamente

maturato il termine finale di vigenza che esse avevano. L'esame delle

censure avviene solamente per la eventualità di effetti ancora

possibili.

Si premette ancora che esse fanno parte di un sistema di leggi

emanate nel periodo 1977/1978, che hanno recepito il loro contenuto

sostanziale da accordi intervenuti tra Governo e Organizzazioni

Sindacali in attuazione della politica economico-sociale dell'epoca,

con la finalità precipua del superamento della crisi economica che

attanagliava il paese.

Esse hanno realizzato interventi sul mercato del lavoro; hanno

attuato un coordinamento della politica industriale con interventi di

ristrutturazione, di riconversione e di sviluppo dei vari settori

(legge 12 agosto 1977 n. 675), agevolando la mobilità dei lavoratori

e disciplinando gli interventi della Cassa integrazione guadagni

(d.l. 30 marzo 1978 convertito in legge 26 maggio 1978 n. 215, d.l.

13 dicembre 1978 n. 795 convertito in legge 9 febbraio 1979 n. 36).

Hanno concesso provvidenze a favore dei lavoratori appartenenti alle

aree meridionali (d.l. 10 giugno 1977 n. 291 convertito in legge 8

agosto 1977 n. 501). Hanno previsto misure per il contenimento del

costo del lavoro (d.l.

1° febbraio 1977 n. 15 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91; legge

7 aprile 1977 n. 102; legge 8 agosto 1977 n. 573; legge 22 marzo 1978

n. 75; legge 26 maggio 1978 n. 221; legge 5 agosto 1978 n. 502; legge

5 marzo 1977 n. 54 sulle festività).

Hanno realizzato una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro

introducendo nuove forme di contratti per favorire l'occupazione ed

in ispecie quella giovanile, (legge 23 maggio 1977 n. 266; legge 3

febbraio 1978 n. 18; legge 24 novembre 1978 n. 737; oltre alle leggi

in esame).

Il sistema instaurato dalla precedente legge n. 285 del 1977

sull'occupazione giovanile è stato perfezionato dal d.l. n. 351 del

1978 convertito in legge n. 479 del 1978.

Si sono lasciati pressoché invariati i principi generali fissati

negli artt. 1 e 2 della detta legge; si è affidata alle Regioni la

predisposizione annuale dei programmi delle attività di formazione

professionale, articolati per settori produttivi e per livelli di

professionalità, secondo i propri indirizzi programmatici e con il

finanziamento del fondo sociale europeo, al fine di orientare i

giovani verso le attività che presentavano concrete prospettive

occupazionali e rispondevano alle esigenze dei piani di sviluppo.

Inoltre in attuazione di un coordinamento con la disciplina

legislativa della politica industriale diretta alla ristrutturazione,

riconversione e allo sviluppo dei vari settori, nonché a favorire la

mobilità dei lavoratori e a garantirne l'occupazione, si è estesa

anche al settore dell'occupazione giovanile la competenza degli

organi statali che operavano a quei fini e cioè la Commissione

Centrale e le Commissioni Regionali per la mobilità cui è stata

data la denominazione, rispettivamente, di Commissione Centrale e di

Commissioni Regionali per l'impiego. La Commissione Centrale composta

da rappresentanti dello Stato, delle forze sociali e delle Regioni,

ha avuto il compito di determinare annualmente, a livello nazionale,

gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito

dei lavoratori in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa

del mercato del lavoro ed al quadro di riferimento economico per lo

svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione

professionale. Essa oltre a rappresentare l'organo di direzione

centrale delle politiche del lavoro in generale e della mobilità in

particolare, costituisce il momento centrale di coordinamento delle

attività conoscitive delle proposte delle Commissioni regionali.

Le Commissioni regionali attuavano nel proprio ambito territoriale

i compiti e gli indirizzi della Commissione Centrale e, nella

situazione locale di mercato, svolgevano compiti di iniziativa e di

coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per

favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Una volta l'anno, di intesa con il Presidente della Giunta

Regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in

materia di politica attiva del lavoro impostavano il programma

annuale di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze

compiute e alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a

quella giovanile.

Per quanto riguarda più specificamente l'occupazione dei giovani,

la legge n. 285/1977 (come successivamente

modificata e integrata) prevedeva l'iscrizione dei giovani tra i 15 e

i 29 anni, ai fini del collocamento, in una lista

speciale, oltre che nelle liste ordinarie (art. 4); la formazione di

apposite graduatorie (art. 5) con raggruppamenti in

fasce professionali secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in

sede contrattuale oppure, in mancanza, per categorie

professionali e in, ciascuna categoria, per qualifica o

specializzazione; la richiesta numerica o nominativa del datore di

lavoro che intendeva assumere detti giovani per il periodo di

applicazione della legge; l'assunzione per giovani iscritti

nella lista speciale di età compresa tra i 15 ed i 22 anni, o 24

anni se donne o diplomati; o 29 anni se laureati) con

contratto di formazione di durata non superiore a 12 mesi, non

rinnovabili, ma trasformabili in contratti a tempo indeterminato; la

determinazione della durata, delle modalità di svolgimento

dell'attività lavorativa e di formazione e del rapporto tra le due

attività da parte della Commissione regionale per l'impiego, in

coerenza con le intese raggiunte in sede locale tra le organizzazioni

dei datori e quelle dei lavoratori.

Alle Regioni era demandata la promozione o l'autorizzazione alla

effettuazione, anche presso le aziende, di cicli di formazione intesi

ad assicurare ai giovani il raggiungimento di adeguati livelli di

formazione in rapporto alle fasce professionali.

Particolari benefici erano previsti per datori di lavoro che

effettuavano le assunzioni (art. 9).

Dal canto loro (art. 16- bis) le Regioni, nel quadro dei programmi

annuali da esse redatti, ed in relazione a concrete prospettive

occupazionali, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e lavoratori, potevano organizzare attività di formazione

professionale con la eventuale previsione anche di periodi di

formazione sul lavoro presso aziende singole o associate dei vari

settori produttivi, con la durata massima di sei mesi e per un

massimo di 40 ore settimanale. I giovani non potevano essere adibiti

ad attività direttamente produttive se non per tempi limitati, da

determinarsi nei programmi di addestramento e in relazione alle

esigenze formative.

Le Regioni potevano altresì organizzare e, mediante convenzioni e

mediante incentivi con le imprese, anche convenienti periodi di

formazione teorica in materia il cui insegnamento fosse strettamente

collegato al conseguimento del ruolo professionale cui tendeva la

formazione.

I giovani che avevano stipulato il contratto di formazione o

avevano frequentato i corsi di formazione potevano chiedere

l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione

nelle liste di collocamento; l'accertamento era effettuato da una

apposita commissione costituita da quattro esperti: rispettivamente

designati dal Ministero del lavoro, o dalle organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori e dalla Regione.

L'accertamento avveniva attraverso una prova tecnico-pratica con

la possibile utilizzazione delle attrezzature dei centri di

formazione professionale riconosciuti dalla Regione o messe

eventualmente a disposizione dalle aziende.

8. - Da tale quadro normativo si desume anzitutto che in questa

fase l'attività di formazione, sia pure finalizzata alla

costituzione di un rapporto di lavoro, in attuazione dello scopo

precipuo della legge, cioè l'occupazione dei giovani, è stata

inserita in un contesto di programmazione regionale e di esecuzione

facente capo, direttamente o indirettamente, alle Regioni.

Inoltre v'è stata la coesistenza dei contratti di formazione e

lavoro con i corsi di formazione professionale direttamente

organizzati dalle Regioni (art. 16- bis). L'attività di formazione

professionale svolta dalle Regioni è rimasta ed ha avuto la sua

specifica disciplina con la legge quadro del 21 dicembre 1978 n. 845.

L'intervento di organi statali quali le Commissioni Regionali per

l'impiego, per le attività che riguardavano anche la formazione

professionale, inserita nel rapporto di lavoro che si costituiva,

trovava adeguata giustificazione nelle finalità che tale tipo di

contratto realizzava e che interessavano settori di specifica

competenza statale, e cioè il collocamento e i rapporti di lavoro, a

parte le più ampie finalità di ordine politico, economico e

sociale, che la materia disciplinata era diretta a realizzare (il

superamento della crisi delle aziende e della occupazione, il

contenimento del costo del lavoro ecc.).

Trattavasi comunque di organi a composizione mista di cui facevano

parte rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali

coinvolte nell'attuazione dei predetti fini ed obiettivi.

La Commissione valutava nel loro complesso situazioni che

presentavano elementi di competenza statale (collocamento e rapporto

di lavoro) e di competenza regionale (formazione professionale), in

una visione unitaria del fenomeno nel quadro di un indirizzo

unitario. Essa svolgeva anche compiti di coordinamento.

Non va trascurato il rilievo che le dette Commissioni regionali

per l'impiego erano organi periferici della Commissione Centrale per

l'impiego la quale fissava gli indirizzi unitari di politica

economica, in attuazione anche di specifici regolamenti comunitari e

con l'impiego di somme del fondo sociale europeo oltre che dei fondi

del bilancio statale.

L'accertamento dei risultati della formazione riguardava ipotesi

molto limitate in quanto avveniva a richiesta dei giovani

interessati, occupati con il contratto di formazione e lavoro ed

aveva una propria precipua finalità: quella cioè della iscrizione

nelle liste di collocamento per eventuali futuri impieghi.

Esso inoltre era demandato a una Commissione costituita da esperti

che rappresentavano tutti gli interessi specifici in materia ed i

vari enti che li tutelavano e li realizzavano (Stato, Regione) e

rappresentanze delle forze sociali.

9. - Le censure sollevate contro l'art. 3 del d.l. 726/1984,

convertito in legge n. 863 del 1984, sono in parte fondate.

Si premette che la disciplina della materia è mutata

profondamente. Già l'art. 8 del d.l. n. 17 del 1983 convertito in

legge n. 79 del 1983 prevedeva la facoltà dei datori di lavoro di

assumere, con richiesta nominativa, i giovani tra i 15 ed i 29 anni

(il limite di età è esteso per tutti) con contratti di durata non

superiore a dodici mesi aventi finalità formative e suscettibili di

trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

L'attività di formazione è ridotta a mera finalità del

contratto che assume la prevalente natura di contratto di lavoro

subordinato diretto a realizzare finalità occupazionale.

Successivamente la situazione muta ancora. Le ragioni del

mutamento sono variamente individuate.

L'esperienza è stata nel complesso insoddisfacente sotto vari

aspetti. Non è stata sanata la diversità di situazioni tra Regioni,

che aveva fondamento nella diversità delle condizioni economiche; ed

un pressoché totale disinteressamento delle forze imprenditoriali e

delle forze sociali aveva rischiato di fare fallire la finalità di

politica occupazionale.

Si erano notate varie carenze e rigidità; l'assoluta mancanza del

coordinamento tra i sistemi formativi pubblici e quelli privati.

L'eccesso di spese non aveva trovato compenso in un effettivo

miglioramento qualitativo della formazione e in effettivi aumenti

quantitativi dell'occupazione.

Inoltre si erano avvertite varie altre esigenze e necessità e

cioè: quelle della modifica della professionalità richiesta dal

mondo produttivo, anche in relazione ai processi di innovazione

tecnologica, e della domanda, da parte del mercato del lavoro, di

tipi di prestazioni lavorative nuove sia per contenuto che per

qualità e di nuove forme contrattuali (più flessibili e, comunque,

parziali).

In altri termini vi era una domanda di formazione più

specificamente professionalizzante e più strettamente collegata alle

dinamiche del mercato del lavoro, con la eliminazione di interventi

formativi non collegati alle offerte di lavoro.

Onde la necessità di riconoscere alle imprese un autonomo ruolo

formativo e l'affidamento ad esse della diretta responsabilità della

qualificazione professionale nell'ambito dei rapporti contrattuali;

la necessità di coinvolgere nella elaborazione e nella gestione dei

programmi di formazione professionale i soggetti portatori delle

offerte di occupazione; ed anche la necessità di consultazioni e di

intese con le forze sociali per attuare diverse finalità: quella di

soddisfare l'interesse dei lavoratori a una formazione retribuita;

quella di realizzare l'interesse degli imprenditori all'aumento e al

miglioramento della produzione; quella di realizzare l'incremento

dell'occupazione e la riduzione, se non la eliminazione della

disoccupazione giovanile, anche nell'intento di ridurre al massimo le

tensioni sociali esistenti nel mondo del lavoro.

10. - La nuova disciplina normativa ha previsto la predisposizione

da parte di imprese, enti economici e loro consorzi, nonché di

organizzazioni nazionali a livello locale, di progetti formativi

indicanti tempi e modalità di svolgimento delle relative attività e

la loro approvazione, in coerenza con la legislazione statale e

regionale e con le intese eventualmente raggiunte con le

organizzazioni sindacali, da parte della Commissione Regionale per

l'impiego.

La composizione di questa è mutata. Secondo l'art. 4, comma

primo, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19

dicembre 1984 n. 863, di essa fanno parte: il Ministro del lavoro o

un suo delegato che la presiede, un membro della Giunta regionale con

funzioni di Vice Presidente; due membri designati dal consiglio

regionale con voto limitato a uno; sei membri designati

dall'associazione sindacali dei lavoratori; quattro dalle

associazioni dei datori di lavoro. Dei detti membri rappresentativi

del mondo del lavoro uno deve essere designato dalle associazioni di

imprese a partecipazione statale, uno dalle associazioni di imprese

cooperative; due membri dalle associazioni sindacali dei datori di

lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente

rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.

I progetti che interessano più regioni o che non siano stati

approvati entro 30 giorni dalla presentazione, sono sottoposti

all'approvazione del Ministro del lavoro, il quale delibera con il

parere della Commissione Centrale per l'impiego. L'approvazione

preventiva non è richiesta per i progetti redatti secondo le

regolamentazioni del contratto di formazione concordate con le

organizzazioni sindacali nazionali aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative e per quelli per i quali non è

richiesto il finanziamento pubblico.

I progetti per i quali è richiesto il finanziamento pubblico

devono essere redatti conformemente ai regolamenti comunitari.

Essi possono essere finanziati sul fondo di rotazione istituito a

carico del bilancio dello Stato o sul fondo sociale europeo,

parti-quote dei quali sono destinate alle Regioni.

Alla Regione a tal fine è demandata la determinazione della quota

di limite massimo di spesa da destinarsi al finanziamento dei

progetti.

I contratti di formazione sono soggetti alle norme che

disciplinano i rapporti di lavoro subordinato. E sono anche possibili

convenzioni tra le Regioni e gli enti abilitati a redigere i progetti

al fine della realizzazione di programmi formativi.

Particolari benefici continuano ad essere concessi ai datori di

lavoro che stipulano i contratti di cui trattasi (art. 3, commi 6 e

10).

È fatto obbligo ai datori di lavoro di attestare al termine del

contratto, l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal

lavoratore e di provvedere alla relativa comunicazione all'ufficio di

collocamento territorialmente competente (comma 7).

Sono previsti controlli nell'attuazione dei progetti da parte

della Commissione regionale per l'impiego tramite l'Ispettorato del

lavoro territorialmente competente (comma 8).

È consentito alle Regioni (art. 3, comma 13) l'organizzazione,

d'intesa con i sindacati, di attività di formazione che prevedano

periodi di formazioni in azienda, con facoltà per le imprese di

assumere, entro sei mesi dal termine dell'attività, stessa,

nominativamente coloro che l'abbiano svolta.

La legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha modificato (art. 4) la

composizione della Commissione Centrale (aggiungendovi un membro con

voto consultivo e con funzioni di consigliere per l'attuazione della

parità uomo-donna) e di quella regionale per l'impiego (prevedendo

che la stessa sia presieduta dal Ministro del Lavoro e della

Previdenza Sociale o da un Sottosegretario di Stato allo stesso

dicastero da lui delegato) ed ha precisato (art. 5) i compiti di

quest'ultima disponendo, fra l'altro, che essa esprime parere sui

programmi di formazione professionale predisposti

dall'amministrazione regionale e propone l'istituzione di corsi di

qualificazione professionale o di riqualificazione per i lavoratori

iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità,

per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate.

Ha, poi, stabilito (art. 17), nel disciplinare le convenzioni

stipulabili fra imprese o loro gruppi e la Commissione Regionale per

l'impiego, per la realizzazione di specifici programmi di assunzione

di lavoratori, che i corsi di formazione professionale, reputati a

tal fine necessari, siano organizzati d'intesa con la Regione, che ne

assume l'onere finanziario ai sensi dell'art. 22 della legge 21

dicembre 1978 n. 845.

11. - Dalla legge in esame risulta ancora di più accentuato che

il tipo di contratto in esame è strumentale alla finalità

socio-politica di favorire la costituzione di rapporti di lavoro

subordinato per i giovani e che tale finalità è nettamente

prevalente a quella meramente formativa ed, infine, che questa ultima

è più strettamente collegata alle attività imprenditoriali nella

loro varietà operativa.

Il che, appunto, giustifica l'intervento del datore di lavoro.

Egli assicura la realizzazione pratica della formazione professionale

e, nel contempo, l'inserimento dei giovani nell'impresa con

possibilità di instaurare contratti a tempo indeterminato in

sostituzione di quelli di formazione e lavoro di durata limitata. La

formazione quindi ha un contenuto concreto e una finalità pratica

effettuale attestata poi dallo stesso datore di lavoro sempre ai fini

di altro eventuale collocamento futuro. Anche nella nuova

composizione, sempre mista con rappresentanti dello Stato, delle

Regioni e delle forze sociali, la Commissione Regionale per l'impiego

assicura il coordinamento tra le varie attività, interessi e

competenze e l'esecuzione nelle varie sedi periferiche degli

indirizzi unitari formulati dalla commissione Centrale per l'impiego

a livello nazionale. Non è nemmeno lesa l'autonomia finanziaria

della Regione, in quanto trattasi in definitiva di disporre dei fondi

a carico del bilancio dello Stato e della Comunità Europea con

destinazione specifica e vincolata (formazione professionale

giovanile).

Peraltro è rimasta integra la competenza della Regione a

promuovere e a svolgere attività di formazione professionale in

ambito aziendale, ma anche essa con finalità occupazionali, sebbene

la possibile ed eventuale realizzazione di questa sia comunque

successiva (art. 3, comma 13, d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n.

863 del 1984; art. 17 legge n. 57 del 1987).

Sicché è fatta salva anche la specifica competenza della Regione

Valle d'Aosta prevista in materia di istruzione

"tecnico-professionale" dallo statuto speciale (artt. 2 e 4 legge

costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4).

12. - Sotto altro riguardo il ruolo e la competenza della Regione

in materia non sembrano sufficientemente tutelati e garantiti.

Invero, in sede di conversione del d.l. n. 726/1984 è stato

soppressa la seconda parte del quarto comma dell'art. 3, la quale

prevedeva la possibilità che le regioni accertassero attraverso

proprie strutture il livello di formazione professionale acquisito

dai lavoratori.

Ne discende un'illegittima compressione del ruolo riservato

all'autonomia regionale nella materia della formazione professionale

e conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale

della suddetta norma nel testo emendato con la legge di conversione

n. 863/1984 nella parte in cui (comma 8) non prevede che le

competenti strutture regionali possano accertare il livello di

formazione professionale acquisito dai lavoratori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi (nn. 27/1978; 41, 45, 46/1984; 3, 4/1985:

A) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma

8, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed

incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19

dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le

competenti strutture regionali possano accertare il livello di

formazione acquisito dai lavoratori;

B) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,

13 e 14 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (recante modificazioni alla

legge 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito

in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui rispettivamente

introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter

e quater della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento

agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n.

27/1978);

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

commi 2, 3, 4, 5, 10 e 11, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726,

convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in

riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg.

Ric. n. 41/1984);

c) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e

4 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre

1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119

Cost. dalla Regione Liguria (Reg. Ric. n. 45/1984);

d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l.

30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto Speciale

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, dalla

Regione Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 46/1984);

C) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 6

luglio 1978 n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella

parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26- bis della legge

1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost.,

dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 27/1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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