Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 23/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,

del d.P.R. 20 gennaio 1993 (recte: 20 gennaio 1992), n. 23

(Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza

emessa il 9 febbraio 1994 dal g.i.p. presso il Tribunale di Udine nel

procedimento penale a carico di Zolli Franca ed altra, iscritta al n.

274 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 9 febbraio 1994 (r.o. n. 274 del 1994),

il g.i.p. presso il Tribunale di Udine, nel corso dell'udienza

preliminare di un procedimento penale a carico di Zolli Franca ed

altra (imputate del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 4, primo

comma, n. 7 della legge n. 516 del 1982), ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1993

(recte: 20 gennaio 1992), n. 23 (Concessione di amnistia per reati

tributari), nella parte in cui detta norma non prevede (ed anzi

implicitamente esclude) che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia,

la definizione dei periodi di imposta secondo le disposizioni del

titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, giovi anche nei

confronti dei concorrenti nei reati previsti in materia di imposte

sui redditi ed imposte sul valore aggiunto.

2. - Secondo il giudice a quo, dal dettato dell'art. 182 c.p. e

dall'assenza nel d.P.R. n. 23 del 1992 di qualsiasi espressa deroga

all'efficacia meramente soggettiva dell'amnistia, discenderebbe che

la dichiarazione integrativa o la definizione del periodo di imposta

gioverebbe solo a chi ha attivato i meccanismi agevolativi previsti

dalla legge e non al concorrente c.d. extraneus non contribuente.

Secondo il remittente, l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 23 del 1992

andrebbe correlato con la legge n. 413 del 1991, che consente la

presentazione delle dichiarazioni integrative solo a soggetti

qualificati in virtù del loro status di contribuente, attuale o

pregresso, determinando, così, un'irragionevole disparità di

trattamento a danno del concorrente nel reato che non rivesta la

qualità di contribuente. Ove, poi, sulla base di diversa

interpretazione, si ritenesse quest'ultimo facoltizzato a presentare,

ai soli fini penali, la dichiarazione integrativa, si verificherebbe

ugualmente una situazione irrazionale, in quanto ai sensi dell'art.

32, comma 4, della legge n. 413 del 1991, il concorrente medesimo

dovrebbe versare le imposte dovute in base alla dichiarazione

integrativa, con ingiustificato arricchimento dell'Erario che, a

fronte di un'unica condotta costituente reato, vedrebbe moltiplicati

i versamenti dell'imposta. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il g.i.p. presso il Tribunale di

Udine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1993 (recte: 20 gennaio 1992), n.

23, denunciandone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui non prevede - ed anzi implicitamente esclude - che, ai

fini dell'applicazione dell'amnistia, la definizione dei periodi di

imposta secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre

1991, n. 413, giovi anche nei confronti dei concorrenti nei reati

previsti in materia di imposte sui redditi ed imposte sul valore

aggiunto.

Secondo il remittente la norma, in ragione della sua inadeguata

formulazione, sarebbe fonte di una ingiustificata disparità di

trattamento, in quanto fruiscono della causa estintiva gli autori

principali del reato che sono anche coloro che hanno tratto immediati

vantaggi dall'attività criminosa e dall'evasione dell'obbligo

tributario, mentre ne rimangono esclusi i soggetti che, sebbene

abbiano dato un apporto necessario con la loro azione materiale,

hanno realizzato, purtuttavia, un fine evasivo altrui.

Ulteriori aspetti di incongruenza della normativa di cui trattasi

vengono rilevati, dall'ordinanza, nel fatto di precludere al

concorrente extraneus non contribuente la facoltà di presentare

dichiarazione integrativa e di fruire in tal modo della causa

estintiva del reato, non senza evidenziare che, comunque, ove la

suddetta facoltà venisse riconosciuta, l'interessato dovrebbe

comunque versare un'imposta già assolta attraverso la dichiarazione

integrativa presentata dal contribuente.

2. - La questione non è fondata.

La norma sospettata di incostituzionalità, e cioè l'art. 1,

comma 1, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, stabilisce che "è

concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette

e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991

e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti

secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991,

n. 413".

Precisa il comma 2 dello stesso articolo che, per ciascuna

imposta, l'amnistia si applica, salvo le diverse specifiche ipotesi

disciplinate dal successivo comma 3, "a tutti i reati di cui al comma

1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o

chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione

integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca

il periodo stesso".

Il remittente muove dal presupposto che, in base alla normativa

denunciata, "il provvedimento di amnistia deve necessariamente

correlarsi con la legge n. 413 del 1991", che "consente la

presentazione della dichiarazione integrativa solo a soggetti

qualificati in virtù del loro status di contribuente, attuale o

pregresso", traendone la conseguenza che il sistema della legge sia

tale da non consentire di fruire dell'amnistia al concorrente nel

reato, pur a fronte dell'avvenuta definizione della pendenza

tributaria ad opera del contribuente.

Osserva al riguardo la Corte che, nell'ambito di specifiche

normative quali quella qui in esame, fra provvedimento di clemenza e

definizione delle pendenze tributarie esiste certamente un nesso

inscindibile, dovuto alle stesse motivazioni che ispirano i

provvedimenti di amnistia in campo tributario, tra le quali assumono

rilievo essenziale quelle connesse al recupero dell'evasione, alla

definizione del contenzioso tributario pendente ed al reperimento di

entrate fiscali.

Tale connessione non è tale tuttavia da giustificare, quanto ai

limiti di applicabilità del provvedimento di clemenza, lo stretto

parallelismo, ipotizzato dall'ordinanza, fra soggetto legittimato

alla dichiarazione integrativa e soggetto destinatario dell'amnistia.

Il giudice a quo ritiene di confortare la tesi contraria

all'estensibilità dell'amnistia al concorrente nel reato extraneus

al rapporto tributario con quanto disposto dall'art. 182 c.p.,

secondo il quale l'estinzione del reato o della pena ha effetto

soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce, a

meno che la legge non disponga altrimenti. Ma tale disposizione, a

ben vedere, lungi dal risolvere il problema non fa che trasferirlo

all'esegesi dell'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, sulla base

del quale vanno individuati i destinatari del provvedimento di

clemenza e, quindi, coloro ai quali la causa di estinzione si

riferisce. Orbene, dall'esame di quest'ultima disposizione, non è

dato trarre la implicazione che viene assunta dal remittente a

premessa della sollevata questione in quanto, pur essendo l'amnistia

condizionata alla presentazione di dichiarazione integrativa ovvero

alla definizione del periodo di imposta ad opera del contribuente o

di chiunque vi abbia interesse, l'oggettività del presupposto

indicato dalla legge non autorizza a ritenere che il legislatore

abbia voluto limitare a chi abbia posto in essere detti adempimenti

la causa d'estinzione del reato e quindi gli effetti che, sul piano

penale, conseguono alla definizione del rapporto tributario.

Non va, del resto, trascurato il noto canone ermeneutico secondo

il quale, tra le possibili interpretazioni della norma, sia da

scegliere quella conforme a Costituzione, specie quando ad

un'interpretazione nel senso più ampio sopra descritto concorrono

argomenti di non trascurabile rilievo, desumibili dalle incongruenze

cui si andrebbe altrimenti incontro sia a ritenere che dell'amnistia

non possano comunque beneficiare, pur in presenza della definizione

della pendenza tributaria ad opera del contribuente, i concorrenti

nel reato che non siano essi stessi contribuenti, sia a ritenere,

così come il giudice remittente adombra in via meramente ipotetica,

che essi possano beneficiarne a condizione che effettuino una nuova

dichiarazione integrativa, reiterando nel contempo i pagamenti. Senza

indugiare sulla problematica, invero non rilevante per dare risposta

al quesito posto dal remittente, di chi possa reputarsi legittimato

alla definizione della pendenza tributaria, a fronte di una legge che

parla sia del contribuente sia di chi "avendone interesse" ponga in

essere i relativi adempimenti, va rammentato, traendo spunto da

precedenti pronunzie di questa Corte (sentenza n. 59 del 1980), che,

in materia di amnistia, è vero sì che il legislatore gode di ampia

discrezionalità nella scelta del criterio di discriminazione fra

reati amnistiabili e non, ma, come è evidente, occorre pur sempre,

nell'interpretare le norme relative, muovere dal presupposto che egli

abbia voluto escludere sperequazioni normative fra attività

criminose omogenee che non troverebbero alcuna plausibile

giustificazione.

Alla luce delle esposte considerazioni la Corte esprime, pertanto,

l'avviso che il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice a

quo non abbia fondamento, essendo la lettera della legge idonea a

ricomprendere nel provvedimento di clemenza previsto dall'art. 1 del

d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, anche il caso del concorrente

estraneo, quando il contribuente abbia provveduto a definire la

pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo VI della

legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23

(Concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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