Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, lett. a),

e 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n.

4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una

abitazione) e dell'art. 43, secondo comma, lett. b) e quinto comma,

della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 novembre 1983, n.

45 (Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi

sulla edilizia agevolata), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno

1992 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso

proposto da Tiziana Chiti contro la Provincia autonoma di Bolzano ed

altri, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Chiti Tiziana e della Provincia

autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Giulio Pizzuti per Tiziana Chiti e gli Avvocati

Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2, lettera a), della legge della Provincia

autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso

del risparmio popolare ad una abitazione), nonché dell'art. 3 della

stessa legge anche nella parte sostituita dall'art. 43, secondo

comma, lettera b) e quinto comma, della legge della Provincia di

Bolzano 21 novembre 1983, n. 45 (Modifiche all'ordinamento

urbanistico provinciale ed alle leggi sulla edilizia agevolata).

Secondo il giudice a quo le predette disposizioni, nel prevedere

rispettivamente l'esclusione dalle agevolazioni per l'edilizia

popolare di chi non abbia una residenza stabile in un comune della

provincia di Bolzano e la revoca dalle agevolazioni medesime nel caso

in cui l'abitazione non venga continuativamente occupata, si

porrebbero in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: a)

l'art. 47, secondo comma, della Costituzione, il quale impone al

legislatore di favorire l'accesso del risparmio popolare alla

proprietà dell'abitazione; b) l'art. 8, n. 10, dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione del principio di

riforma economico-sociale contenuto nell'art. 98 del regio decreto 28

aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia

popolare ed economica), a norma del quale sarebbe consentito

continuare a godere delle agevolazioni pubbliche per la costruzione

della propria abitazione anche a chi, dopo una seria ed effettiva

occupazione iniziale, abbia dovuto temporaneamente lasciare la

propria residenza per ragioni di famiglia o di lavoro; c) l'art. 3

della Costituzione, che vieta qualsiasi irragionevole diseguaglianza

fra la disciplina statale e quella provinciale.

In linea di fatto, il giudice a quo osserva che la controversia

amministrativa pendente di fronte a lui ha avuto origine dal ricorso

di una socia di una cooperativa alla quale la Commissione di

vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata della Provincia di

Bolzano aveva revocato, con provvedimento in data 30 giugno 1986

(peraltro sospeso cautelarmene dallo stesso giudice a quo), il

contributo provinciale su un mutuo edilizio concesso per la

costruzione della propria abitazione in cooperativa, a seguito

dell'accertamento che la ricorrente non aveva regolarmente e

permanentemente dimorato nell'abitazione medesima dopo che

quest'ultima le era stata consegnata ed era stata inizialmente

occupata.

Premesso che le disposizioni della legge provinciale contestate

sono state correttamente interpretate dalla predetta Commissione e

che ricorrono i requisiti per la rilevanza della questione, il

giudice a quo dubita, innanzitutto, della legittimità costituzionale

delle stesse disposizioni con il principio di riforma economico-sociale contenuto nell'art. 98 del regio decreto n. 1165 del 1938, il

quale, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, impone

l'obbligo di occupare seriamente ed effettivamente l'alloggio nel

momento iniziale, con la possibilità di operare spostamenti dovuti a

esigenze di famiglia o di lavoro e, persino, di omettere

l'occupazione iniziale per giustificati motivi. Il contrasto con

tale principio deriva, ad avviso del giudice a quo, dal fatto che la

disciplina provinciale del 1962 - tanto nel suo testo originario,

quanto nel testo novellato (che peraltro si limita a precisare quel

che già preesisteva implicitamente nella precedente disposizione) -

non ammette alcuna eccezione o deroga al criterio della stabile

residenza, sicché appare irrilevante la circostanza che l'istante

nel giudizio a quo non abbia rappresentato alla ricordata Commissione

le vicende che l'avevano costretta a trasferirsi in altro Comune di

altra provincia e a mettersi anticipatamente in quiescenza, vale a

dire l'esigenza di assistere il vecchio padre, affetto da un grave

tumore invalidante anche nelle funzioni intellettuali, a partire

dall'aprile 1978 sino al 12 gennaio 1984.

Del resto, continua il giudice rimettente, l'unica eccezione che

la legge provinciale ammette - cioè quella contenuta nell'ultimo

comma del testo novellato dell'art. 3 - riguarda il caso di chi

intenda trasferirsi in altra abitazione popolare nello stesso comune

o di chi debba trasferirsi per ragioni di attività professionale

sempreché abbia intenzione di vendere l'abitazione e ottenga

l'autorizzazione all'alienazione. Si tratta, dunque, di un'eccezione

che non copre le ipotesi di spostamenti necessitati da motivi di

famiglia o anche da ragioni di lavoro non accompagnati

dall'intenzione di vendere l'alloggio, ma implicanti, come nel caso,

l'opposto desiderio di rientrarvi al più presto possibile, tanto da

indurre la ricorrente a sopportare tutti gli oneri condominiali e

quelli derivanti dai contratti per servizi.

Infine, sempre secondo il giudice rimettente, non avrebbe pregio

osservare che, mentre la disciplina statale, a fronte della mancata

occupazione iniziale, prevede la decadenza dall'assegnazione

dell'alloggio, la disciplina provinciale, invece, dispone soltanto la

restituzione dei contributi già ricevuti maggiorati degli interessi

o la perdita dei contributi stessi per il futuro. In contrario il

giudice a quo rileva che gli effetti riconducibili alle disposizioni

provinciali non sono in pratica diversi da quelli derivanti dalle

norme statali, poiché, in considerazione delle condizioni di reddito

dei potenziali beneficiari dei contributi, la revoca del notevole

contributo sul mutuo, accompagnata da un'obbligazione di resa delle

erogazioni trascorse maggiorate degli interessi, può prevedibilmente

implicare la necessità di cedere l'immobile per far fronte agli

oneri conseguenti alla revoca stessa.

Per i motivi già detti, le disposizioni contestate appaiono

contrastanti anche con l'art. 47 della Costituzione, in quanto

tendono a sfavorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà

dell'abitazione, nonché con l'art. 3 della Costituzione, per

l'irrazionale diseguaglianza del sistema provinciale rispetto a

quello statale.

2. - È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano,

parte resistente nella controversia pendente di fronte al Consiglio

di Stato, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata non

fondata.

In primo luogo, la Provincia sostiene che non sia plausibile un

raffronto fra le disposizioni della legge provinciale contestate e le

norme statali invocate come principi di riforma economico-sociale,

dal momento che gli oggetti disciplinati dalle une e dalle altre

sarebbero diversi: mentre le prime, infatti, regolerebbero la

concessione di contributi su mutui edilizi, le altre, invece,

concernerebbero la assegnazione di alloggi a soci di cooperative

edilizie. Alla diversità di oggetti corrisponde, ad avviso della

Provincia, una differenza di sanzioni (in un caso, la revoca

dell'agevolazione finanziaria e, nell'altro, la decadenza

dall'assegnazione dell'alloggio), la più tenue delle quali è quella

prevista dalla disciplina provinciale.

In secondo luogo, la Provincia ritiene che il giudice a quo, nel

supporre che le disposizioni contestate non tollerino eccezioni di

sorta all'occupazione della propria abitazione, muoverebbe da un

presupposto interpretativo errato, dal momento che l'art. 3, terzo

comma, della legge provinciale n. 4 del 1962 prevede (anche nel nuovo

testo) che i beneficiari delle agevolazioni cui sia contestata la

mancata occupazione hanno la possibilità di esporre

all'amministrazione le loro ragioni giustificative e, comunque, non

sono soggetti a sanzioni ove si trasferiscano per motivi di lavoro e

intendano vendere l'alloggio.

Infine, la Provincia rileva che l'invocato art. 98 del testo unico

per l'edilizia popolare non sarebbe in possesso dei requisiti

richiesti da questa Corte per essere qualificato come norma

fondamentale di riforma economico-sociale, sia perché sarebbe priva

del carattere riformatore, sia perché sarebbe una norma di

dettaglio, non già di principio.

In conclusione, la Provincia osserva che la rilevata non

omogeneità degli oggetti regolati dalla disciplina statale e da

quella regionale impedirebbe anche di configurare una diseguaglianza

ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Tantomeno, poi,

sussisterebbe una violazione dell'art. 47, secondo comma, della

Costituzione, considerato che rientra nella discrezionalità del

legislatore stabilire i modi e i limiti per favorire l'accesso del

risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.

3. - La parte ricorrente nel giudizio a quo ha depositato un atto

di intervento al di là del termine prescritto.

4. - In prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano ha

depositato una memoria, con la quale sviluppa ulteriormente gli

argomenti addotti a sostegno di una richiesta di non fondatezza,

notando, in particolare, che l'art. 98 del testo unico per l'edilizia

economica e popolare regola un oggetto corrispondente a quello

disciplinato da altre norme provinciali (segnatamente l'art. 46 della

legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15) e che la già rilevata

diversità di oggetti spiegherebbe perché la disciplina statale dia

la prevalenza all'occupazione iniziale dell'alloggio rispetto alla

continuità dell'occupazione richiesta dalla disciplina provinciale. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità

costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 47, secondo comma,

della Costituzione e dell'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione

all'art. 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico

delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) - nei

confronti dell'art. 2, lettera a), della legge della Provincia

autonomia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire

l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione), nonché

dell'art. 3 della stessa legge anche nella parte sostituita dall'art.

43, secondo comma, lettera b), e quinto comma, della legge della

Provincia autonoma di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45 (Modifiche

all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sulla edilizia

agevolata).

Ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni contestate, nel

prevedere rispettivamente l'esclusione dalle agevolazioni per

l'edilizia popolare di chi non abbia la propria residenza stabile in

un comune della Provincia e la revoca delle agevolazioni medesime

qualora dovesse venire accertato che l'abitazione non viene occupata,

contrasterebbero, innanzitutto, con l'art. 98 del regio decreto n.

1165 del 1938, il quale conterrebbe il principio di riforma economico

sociale basato sull'esigenza di una presa di possesso effettiva

iniziale (entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna),

cui potrebbero seguire spostamenti dovuti ad esigenze di famiglia o

di lavoro. Inoltre, sempre ad avviso dello stesso giudice, le

disposizioni impugnate comporterebbero un'irragionevole

diseguaglianza rispetto alla disciplina statale e sfavorirebbero

l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione in

violazione, rispettivamente, dell'art. 3 e dell'art. 47, secondo

comma, della Costituzione.

2. - Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità per

irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata nei

confronti dell'art. 43, secondo comma, lettera b), e quinto comma,

della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 novembre 1983, n.

45, che ha sostituito l'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962,

n. 4. Infatti, dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, integrata

dall'esame del fascicolo d'ufficio, risulta con estrema chiarezza che

la vicenda sottoposta alla cognizione del giudice a quo cade sotto la

disciplina degli artt. 2 e 3 della legge provinciale n. 4 del 1962, e

non già sotto quella, apparentemente diversa, stabilita dall'art. 43

della legge provinciale n. 45 del 1983, che ha modificato e integrato

l'art. 3 della precedente legge.

Occorre precisare, prima di ogni altra considerazione, che il

testo normativo originariamente contenuto nell'art. 3 della legge n.

4 del 1962 stabiliva semplicemente che "le contravvenzioni alle norme

di cui agli artt. 1 e 2" - cioè, per quel che rileva nel presente

giudizio, la contravvenzione alla norma che impone di avere "la

propria residenza stabile in un Comune della provincia" (art. 2,

lettera a) - comportano, qualora siano avvenute nei primi dieci anni

dalla concessione delle agevolazioni, la decadenza dalle agevolazioni

stesse e l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito

dalla Provincia a titolo di contributo. L'art. 3, inoltre, non

prevedeva alcuna sanzione per la stessa contravvenzione qualora

questa fosse avvenuta nel decennio successivo. Nel sostituire

integralmente il menzionato art. 3, l'art. 43, secondo comma, della

legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ha invece disposto che,

"qualora dopo la concessione del mutuo o del contributo, dovesse

venir accertato ( ..) che l'abitazione non viene occupata" dal

beneficiario dell'agevolazione, "si procede alla revoca

dell'agevolazione" medesima. Lo stesso articolo precisa subito dopo

che "nel primo decennio la revoca comporta l'obbligo della

restituzione immediata di quanto percepito dalla Provincia a titolo

di contributo o di mutuo compresi gli interessi; nel secondo decennio

la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata del mutuo

residuo di cui alla lett. a) dell'art. 6, rispettivamente la

cessazione immediata delle agevolazioni concesse".

In altri termini, la disciplina normativa contenuta nell'art. 3

della legge provinciale n. 4 del 1962 appare sostanzialmente diversa

da quella sostitutiva introdotta con la legge provinciale n. 45 del

1983 tanto in relazione alle condizioni necessarie per il venir meno

dei benefici concessi, quanto in relazione alla sanzione e agli

obblighi consequenziali. Mentre nel vecchio testo la perdita dei

benefici è condizionata al non aver più, nel decennio successivo

alla concessione dei benefici stessi, "la propria residenza stabile

in un Comune della provincia", nel nuovo testo, invece, la condizione

consiste nella mancata occupazione dell'abitazione da parte del

beneficiario nei venti anni successivi alla concessione del mutuo o

del contributo. Inoltre, mentre nel testo originario la sanzione è

data dalla decadenza delle agevolazioni e dall'obbligo consequenziale

di restituire i contributi percepiti, nel testo novellato, invece, la

sanzione consiste nella revoca delle agevolazioni con obblighi

consequenziali diversificati a seconda che la contravvenzione sia

accertata nel primo decennio successivo (nel qual caso alla

restituzione di quanto percepito vanno aggiunti gli interessi) ovvero

nel secondo decennio (nel qual caso la cessazione dell'agevolazione

va accompagnata dalla restituzione del mutuo residuo).

Allo scopo di definire i confini di rilevanza della sollevata

questione, occorre determinare quale delle due menzionate norme sia

applicabile al caso dedotto nel giudizio a quo. In considerazione del

rilievo che la contestazione, da parte della Provincia, della

contravvenzione all'obbligo della stabile residenza in un comune

della provincia è avvenuta con raccomandata del 14 marzo 1983, non

vi può esser dubbio che la rilevanza della questione debba esser

circoscritta alle disposizioni allora in vigore, e cioè alla

disciplina originariamente stabilita dagli artt. 2 e 3 della legge

provinciale n. 4 del 1962. Ciò, del resto, corrisponde alla

situazione di diritto sussistente al momento dello svolgimento del

procedimento presso la Commissione provinciale di vigilanza

sull'edilizia abitativa agevolata, nel corso del quale, tanto la

contestazione della contravvenzione, quanto le controdeduzioni della

beneficiaria dell'agevolazione (comunicate con raccomandata del 20

maggio 1983), sono avvenute sotto la vigenza della disciplina

originariamente contenuta nell'art. 3 della legge provinciale n. 4

del 1962.

3. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3

della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 1962, sollevata dal

Consiglio di Stato in riferimento all'art. 8, n. 10, dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, non è fondata.

Anche se le disposizioni contestate, nel riferirsi al requisito

della "propria residenza stabile in un Comune della provincia",

sembrano contenere una previsione diversa da quella stabilita nel

testo novellato dall'art. 43 della legge provinciale n. 45 del 1983,

il quale esige che l'abitazione sia occupata dal beneficiario

dell'agevolazione, tuttavia questa Corte non può ignorare il fatto

che, se pure nella fase in cui si trova il giudizio amministrativo

considerato, il giudice a quo, seguendo l'interpretazione data alle

stesse norme dalla Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia

abitativa agevolata, attribuisce ai due diversi testi un significato

pressoché identico, consistente nel richiedere al beneficiario

dell'agevolazione l'occupazione effettiva, continuativa e stabile

della propria abitazione senza alcuna possibilità di spostamenti

della stessa dimora anche se dettati da esigenze di lavoro o di

famiglia. Il giudice rimettente prospetta il dubbio che, così

interpretate, le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con

la norma deducibile dall'art. 98 del regio decreto n. 1165 del 1938 -

qualificata dallo stesso giudice come "norma fondamentale delle

riforme economico-sociali" ai sensi dell'art. 8 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige - in base alla quale al

beneficiario si richiede l'occupazione effettiva dell'alloggio

soltanto nella fase iniziale, tollerandosi per i momenti successivi

spostamenti di abitazione dovuti ad esigenze di famiglia o di lavoro.

Il dubbio prospettato dal giudice a quo non può essere condiviso

sotto il profilo sollevato, poiché, pur a non considerare

l'effettiva natura della norma invocata come espressiva di un

principio di riforma economico-sociale, resta il fatto che questa

concerne inequivocabilmente oggetti diversi da quelli disciplinati

dalle disposizioni contestate. Mentre queste ultime riguardano le

condizioni per il godimento delle agevolazioni creditizie concesse

per la costruzione della propria abitazione secondo gli standards

dell'edilizia popolare, l'art. 98 del testo unico contenuto nel regio

decreto n. 1165 del 1938 disciplina, invece, l'assegnazione degli

alloggi ai soci di cooperative edilizie a contributo erariale,

nonché la condizione per non decadere dall'assegnazione stessa,

consistente nell'occupazione dell'alloggio assegnato entro trenta

giorni dalla data del verbale di consegna. È evidente, pertanto, che

l'occupazione dell'abitazione, riferendosi nelle distinte discipline

normative considerate a fattispecie giuridiche diverse, risponde a

rationes differenti e presenta nei due casi modalità di svolgimento

diverse.

4. - Non fondata nei sensi di cui in motivazione è la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge

provinciale n. 4 del 1962 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Il giudice a quo lamenta un'irragionevole differenziazione tra la

disciplina statale e quella provinciale, che, ove si proceda a una

corretta interpretazione delle disposizioni contestate, si rivela

insussistente. Ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 2 e 3

della legge provinciale n. 4 del 1962 prevederebbero, come condizione

per continuare a godere del contributo provinciale sul mutuo

edilizio, l'occupazione effettiva, permanente e stabile

dell'abitazione, senza ammettere eccezioni di sorta in ordine

all'adempimento del predetto onere, pur se consistenti in spostamenti

di dimora temporanei o, comunque, non definitivi, giustificati da

esigenze di famiglia o di lavoro.

Non v'è dubbio che, se le norme impugnate dovessero essere

interpretate nel modo indicato dal giudice a quo, risulterebbe

evidente l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

disciplina statale a danno dei cittadini residenti nella Provincia di

Bolzano. Infatti, questa Corte, con riferimento a rapporti

obbligatori disciplinati da norme inerenti all'ordinamento generale

dello Stato, ha riconosciuto l'esistenza di un principio di

inesigibilità come limite superiore alle pretese creditorie (v.

sent. n. 149 del 1992). Più precisamente, questa Corte ha affermato

che l'interesse del creditore all'adempimento degli obblighi dedotti

in obbligazione deve essere inquadrato nell'ambito della gerarchia

dei valori comportata dalle norme, di rango costituzionale e

ordinario, che regolano la materia in considerazione. E quando, in

relazione a un determinato adempimento, l'interesse del creditore

entra in conflitto con un interesse del debitore tutelato

dall'ordinamento giuridico o, addirittura, dalla Costituzione come

valore preminente o, comunque, superiore a quello sotteso alla

pretesa creditoria, allora l'inadempimento, nella misura e nei limiti

in cui sia necessariamente collegato all'interesse di valore

preminente, risulta giuridicamente giustificato.

Questo principio di inesigibilità è affermato anche dalle supreme magistrature, ordinaria e amministrativa. La giurisprudenza

ricordata dal giudice a quo relativamente all'art. 98, terzo comma,

del testo unico sull'edilizia economia e popolare, ancorché

riguardante una materia diversa da quella qui in contestazione, è

certamente espressiva dello stesso principio là dove, pur nel

silenzio della legge, ammette che l'occupazione iniziale

dell'alloggio possa essere omessa "per giustificati motivi" senza

comportare pregiudizio all'assegnazione dello stesso. E non v'è

dubbio che il caso di una persona, che non può assolvere alla

condizione posta dalla legge per continuare a beneficiare del

contributo pubblico sul mutuo edilizio, consistente nell'occupazione

effettiva, continuativa e stabile della propria abitazione, a causa

dell'esigenza di assistere in altra città il proprio padre

gravemente ammalato e incapace di una vita autonoma, rientri fra le

ipotesi di contemperamento con un superiore dovere di solidarietà

sociale, qualificato come "inderogabile" dagli artt. 2 e 29 della

Costituzione, in grado di costituire una ragionevole giustificazione

dell'inadempimento del predetto onere.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo, il

principio appena ricordato non è applicabile soltanto nell'ambito

dell'ordinamento giuridico statale. Coinvolgendo categorie e valori

di rilevanza costituzionale e trattandosi di un principio generale

concernente i rapporti obbligatori come tali, esso deve avere

applicazione universale nell'ordinamento giuridico e non può,

dunque, essere trascurato neppure nell'interpretazione della legge

della Provincia autonoma di Bolzano oggetto di contestazione nel

presente giudizio. Quest'ultima, anzi, solo se interpretata in

armonia con il ricordato principio, evita di comportare il contrasto

con il principio costituzionale di eguaglianza prospettato dal

giudice a quo.

5. - Infine, deve dichiararsi la non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della

Provincia di Bolzano n. 4 del 1962 sollevata in riferimento all'art.

47, secondo comma, della Costituzione.

Anche quando ha riconosciuto un diritto sociale all'abitazione (v.

sentt. nn. 419 e 142 del 1991; 559 e 252 del 1989; 404 e 217 del

1988) o un diritto all'accesso del risparmio popolare alla proprietà

della casa (v. sent. n. 217 del 1988), questa Corte ha sempre tenuto

fermo il principio che la garanzia del bene indicato riposa sul

ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario fra gli

interessi costituzionalmente rilevanti al fine di dare graduale

applicazione, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti,

alla direttiva costituzionale contenuta nell'art. 47, secondo comma,

della Carta fondamentale. In riferimento a tali principi, non vi può

esser dubbio che, così come è stata delineata nei punti precedenti

della motivazione, la disciplina normativa stabilita dagli artt. 2 e

3 della legge provinciale impugnata rappresenti una non irragionevole

attuazione della direttiva costituzionale tendente a favorire

l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della

Provincia autonoma di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire

l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 3 della legge provinciale sopra menzionata,

sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e all'art.

47, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 43 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21

novembre 1983, n. 45 (Modifiche all'ordinamento urbanistico

provinciale e alle leggi sull'edilizia agevolata), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione e

all'art. 8, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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