Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3legge 233/1986

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,

del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla

liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle

società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di

gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, e

successive modifiche,

promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1990 dal Tribunale di

Torino nel procedimento civile vertente tra Cerri Pietro Angelo,

Commissario liquidatore della S.p.a. Fidingrup ed il fallimento della

S.r.l. Istituto Servizi Fiduciari, iscritta al n. 501 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dal Commissario liquidatore

della S.p.a. Fidingrup contro il Fallimento della S.r.l. Istituto

servizi fiduciari per fare accertare che quest'ultima, essendo

controllata dalla società (Velafin) controllante della Fidingrup, è

soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il

Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 maggio 1990, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 5

giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430,

"nella parte in cui consente la conversione in liquidazione coatta

amministrativa dei soli fallimenti già dichiarati (in capo alle

società di cui agli artt. 1 e 2) al momento dell'entrata in vigore

del decreto medesimo".

La norma impugnata, nel testo sostituito dall'art. 4- bis del

d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge 13 aprile 1987, n.

148, prevede che "dalla data di entrata in vigore del decreto (5

giugno 1986) le procedure di fallimento alle quali siano già

assoggettate le società di cui agli artt. 1 e 2 (società

fiduciarie, società fiduciarie di revisione, loro controllanti o

controllate, società sottoposte alla medesima direzione di quelle o

da esse finanziate) sono convertite in procedure di liquidazione

coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata

dall'autorità giudiziaria". Secondo il giudice remittente, la

differenza di trattamento delle società dichiarate fallite dopo

l'entrata in vigore del decreto, quando risultino collegate, in uno

dei modi previsti dall'art. 2, a una società fiduciaria

successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,

contrasta con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di

eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza.

Come termine di confronto è indicato l'art. 4 del d.-l. 30 gennaio

1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, che ammette

la conversione dei fallimenti dichiarati "dopo l'entrata in vigore

del presente decreto-legge".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Contrariamente all'interpretazione letterale assunta dal giudice

a quo, l'Avvocatura ritiene che l'interpretazione genetica e logica

della norma impongano di intendere le parole "già assoggettate" come

mera espressione del presupposto di precedenza temporale della

dichiarazione di fallimento, della cui conversione si tratta,

rispetto al provvedimento di liquidazione della società fiduciaria,

mentre sarebbe indifferente che la sentenza di fallimento sia stata

pronunciata prima o dopo la data di entrata in vigore del decreto n.

233 del 1986. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino contesta la legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 5 giugno 1986, n.

233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, nella parte in cui

non prevede la conversione del fallimento di società collegate con

società fiduciarie (in senso lato) successivamente poste in

liquidazione coatta amministrativa anche nel caso che pure la

dichiarazione di fallimento delle prime sia posteriore alla data di

entrata in vigore del decreto medesimo.

L'interpretazione "adeguatrice" prospettata dall'Avvocatura dello

Stato, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata

discriminazione tra società dichiarate fallite prima e società

dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore del decreto, comporta una

forzatura della lettera legislativa tale da escludere che questa

Corte possa indursi a disattendere l'interpretazione stretta posta a

base della sollevata questione. Invero, il nesso sintattico che lega

all'inciso iniziale dell'enunciato normativo - "dalla data di entrata

in vigore del presente decreto" - la qualificazione temporale con cui

sono poi individuate le procedure di fallimento convertibili

conferisce alle parole "già assoggettate" un significato pregnante,

equivalente a "assoggettate prima della data di entrata in vigore del

presente decreto". Se la detta qualificazione fosse una mera

espressione ripetitiva del presupposto (argomentabile dall'art. 2,

primo comma) di anteriorità della dichiarazione di fallimento della

società collegata rispetto al provvedimento che ordina la

liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria,

l'inciso iniziale del comma non avrebbe alcun valore normativo e si

ridurrebbe a dire, del tutto superfluamente, che la conversione del

fallimento si produce dopo l'entrata in vigore della legge che la

prevede. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva,

fondata sull'identità di ratio, può anche superare la portata

semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto di stravolgerne

la struttura logico-sintattica complessiva.

2. - Pertanto la questione è fondata.

Il giudice remittente si riferisce all'art. 3 Cost. principalmente

sotto il profilo del principio di eguaglianza. Ma, pure ammessa

l'applicabilità di tale principio anche alle persone giuridiche, il

tertium comparationis proposto non è adeguato: l'art. 4, primo

comma, del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3

aprile 1979, n. 95, non già "estende" la conversione ai fallimenti

dichiarati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma, al

contrario della norma in esame, la prevede solo per questi, e

comunque regola una fattispecie diversa.

Pertinente è, invece, il riferimento al principio di

razionalità. La norma denunciata, nel testo sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge 13 aprile

1987, n. 148, applica la conversione del fallimento - prevista dal

testo originario soltanto per le società fiduciarie, di cui all'art.

1 del d.-l. n. 233 del 1986, dichiarate fallite prima dell'entrata in

vigore del decreto - anche alle società controllate, a direzione

unica o finanziate di cui all'art. 2 (società collegate in senso

ampio), eliminando l'incongruenza di assoggettare a procedure

concorsuali diverse le società finanziarie messe in liquidazione

coatta amministrativa a norma del decreto n. 233 e le società da

esse controllate o loro controllanti che fossero state

precedentemente dichiarate fallite. Il legislatore non ha avvertito

che la medesima esigenza di unificazione delle procedure si manifesta

anche nel caso di dichiarazione di fallimento di società collegate

posteriore all'entrata in vigore del decreto, ma pur sempre anteriore

al provvedimento di liquidazione della società finanziaria, cioè

intervenuta ancora in un momento in cui non è operante la vis

attractiva attribuita dall'art. 2, primo comma, alla pubblicazione

del provvedimento. Anche in questo caso la sopravvenuta messa in

liquidazione della società finanziaria non può fondare una domanda

di revoca della dichiarazione di fallimento della società collegata,

del resto soggetta al breve termine di decadenza indicato dall'art.

18 l. fall., di guisa che l'esigenza di unificazione delle procedure

concorsuali non può essere soddisfatta se non mediante la

conversione del fallimento.

Nei confronti delle società collegate, delle quali sia stato

dichiarato il fallimento anteriormente alla data di pubblicazione del

provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa di una

società finanziaria, la discriminazione operata dall'art. 3, primo

comma, del decreto-legge n. 233 tra società dichiarate fallite prima

e quelle dichiarate fallite dopo la data di entrata in vigore del

decreto medesimo è priva di giustificazione razionale e perciò deve

essere rimossa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla

liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle

società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di

gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430,

nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo

comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società

fiduciaria o della società fiduciaria e di revisione con la quale

sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato

dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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