Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

13 agosto 1969, n. 592 (Perequazione del trattamento economico del

personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi

ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1975

dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertene tra Pozzi

Vittorio e l'Impresa Meschini Mario, iscritta al n. 360 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Visti l'atto di costituzione dell'Impresa Meschini Mario e l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Domenico Angelini, delegato dall'avvocato Salvatore

Trifirò, per l'Impresa Meschini, e l'avvocato dello Stato Giuseppe

Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Milano - chiamato a decidere in un giudizio di

lavoro promosso da Vittorio Pozzi nei confronti dell'impresa Meschini

Mario, appaltatrice dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato,

per ottenere che l'assegno perequativo da lui percepito in applicazione

della legge 13 agosto 1969, n. 592, fosse computato fra gli elementi

della retribuzione utili ai fini dei vari istituti contrattuali - ha

sollevato con ordinanza del 13 gennaio 1975 eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 2 di detta legge n. 592 del 1969, nella parte

in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle

imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle

ferrovie dello Stato, non è assoggettabile a gravami contributivi di

qualsiasi natura e non è computabile come elemento della retribuzione

ai fini dei vari istituti contrattuali.

Ritiene il giudice a quo che tale disposizione introduca una

disparità di trattamento a danno dei dipendenti delle imprese

appaltatrici rispetto ai lavoratori dipendenti dell'azienda statale,

per i quali ogni elemento della retribuzione è assoggettabile ai

gravami contributivi e computabile ai fini degli altri istituti

contrattuali.

Il Pretore si richiama in particolare, per quanto riguarda il

principio di uguaglianza, alla sentenza di questa Corte n. 63 del 16

marzo 1974, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale

del secondo comma dell'art. 21 d.P.R. 21 aprile 1965 n. 373, nella

parte in cui confermava per i dipendenti delle imprese appaltatrici

l'esclusione dell' "assegno temporaneo" dalla determinazione dei vari

istituti contrattuali, malgrado detto assegno, in forza dello stesso

d.P.R. n. 373/1965, fosse stato conglobato nella retribuzione dei

dipendenti delle Ferrovie statali.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto del 18 ottobre 1975, assumendo l'infondatezza della questione

sollevata, in quanto il precedente invocato dal giudice a quo (sentenza

n. 63 del 1974) si riferiva all'assegno temporaneo, che è istituto

assai diverso dall'assegno perequativo, oggetto del presente giudizio.

Il primo assegno, infatti, con il d.P.R. n. 373 del 1965 è entrato a

far parte integrante della retribuzione dei dipendenti pubblici,

cosicché la sua esclusione dalla determinazione dei vari istituti

contrattuali per i dipendenti delle imprese appaltatrici veniva

effettivamente a ledere il principio della equiparazione, a parità di

mansioni, del trattamento economico di questi ultimi a quello dei

dipendenti dell'Azienda di Stato appaltante, affermato originariamente

dal d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192 (art. 2, secondo comma). Diverso

sarebbe il caso dell'assegno perequativo, che non ha comportato una

variazione degli stipendi dei ferrovieri dello Stato rispetto alle

paghe-base dei lavoratori privati. L'Avvocatura rileva, infine, come

manchi di ogni motivazione il riferimento all'art. 36 Cost.

3. - Anche l'impresa Meschini, per la quale si era costituito in

questa sede l'avv. Carlo Fornario, con atto depositato il 1 settembre

1975, ha adottato la medesima posizione processuale.

Assume in particolare la parte privata che la differenza tra

l'assegno temporaneo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 63 del

1974, e l'attuale assegno perequativo va ravvisata nel fatto che il

primo corrispondeva ad un emolumento che era parte integrante della

retribuzione dei dipendenti statali, mentre il secondo serve piuttosto

a "bilanciare gli sfasamenti verificatisi nel trattamento retributivo

in conseguenza degli aumenti apportati all'indennità integrativa

speciale in favore del personale statale". È quindi giusto - secondo

l'impresa - che essa abbia le stesse caratteristiche di questa

indennità, la quale non è conglobabile con lo stipendio o salario

agli effetti dei vari istituti contrattuali. Non si verificherebbe,

pertanto, alcuna disparità di trattamento, con la conseguente

infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 2 della legge 13

agosto 1969, n. 592 contrasti o meno con gli artt. 3 e 36 primo comma

Cost., nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i

dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto

della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non è assoggettabile a

gravami contributivi di qualsiasi natura e non è computabile come

elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.

Il giudice a quo infatti, premesso che, in forza del secondo comma

dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico

del personale delle imprese appaltatrici non può essere comunque

inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende

autonome statali - ove esista piena corrispondenza di mansioni - dubita

che la norma impugnata determini un'ingiustificata disparità di

trattamento, tra le due categorie di lavoratori, a sfavore del

personale delle imprese appaltatrici nei cui confronti l'assegno

perequativo corrisposto sarebbe sottratto - ingiustificatamente - ai

gravami contributivi e non sarebbe computabile ai fini degli altri

istituti contrattuali, mentre per il personale della azienda statale la

retribuzione percepita non sarebbe sottoposta a tali esclusioni.

2. - L'art. 1 della stessa legge 13 agosto 1969, n. 592,

introduttiva dello assegno perequativo, stabilisce che ai fini della

equiparazione del trattamento economico delle due categorie di

lavoratori (dipendenti dalle aziende autonome statali e dalle imprese

appaltatrici) il raffronto deve essere fatto tra i seguenti termini di

comparazione: da un lato (dipendenti pubblici) lo stipendio tabellare

aumentato della indennità integrativa speciale; dall'altro (dipendenti

dalle imprese private) la paga base integrata dalla indennità di

contingenza.

L'assegno perequativo, previsto dalla norma impugnata, è destinato

a colmare l'eventuale differenza che da tale raffronto risultasse in

danno dei lavoratori delle imprese appaltatrici.

Dalla lettura della ordinanza di rimessione non emergono, tuttavia,

sufficienti elementi per consentire alla Corte l'esame della censura di

incostituzionalità che viene mossa alla norma impugnata né viene

chiarito rispetto a quali dei suddetti elementi è stata effettuata la

comparazione ai fini della corresponsione dello assegno perequativo.

Tale indagine è invece rilevante affinché la Corte possa decidere in

merito alla questione sollevata, tenuto conto che non tutti gli

elementi della retribuzione, che il citato art. 1 della legge 592 del

1969 pone a base del raffronto, sono assoggettabili ai gravami

contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali.

L'ordinanza di rimessione infatti muove dall'erroneo presupposto

che la retribuzione complessiva tanto del personale dipendente dalla

azienda autonoma delle ferrovie dello Stato quanto di quello dipendente

dalle imprese appaltatrici private sia sottoposta nel suo intero

ammontare ai gravami contributivi e sia tutta computabile ai fini dei

vari istituti contrattuali.

Viceversa, secondo l'ordinamento vigente non ogni elemento della

retribuzione viene preso in considerazione ai fini suddetti.

La mancata indicazione da parte del giudice a quo dei precisi

elementi di fatto che hanno determinato la corresponsione e l'ammontare

dell'assegno perequativo impedisce pertanto alla Corte di pronunciarsi

sul merito della questione sollevata, essendo necessario ai fini della

valutazione della rilevanza conoscere i concreti termini di

comparazione ricorrenti nel caso di specie.

Anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n.

1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di

comparazione (sent. Cost. 205/1981), deve pertanto dichiararsi la

inammissibilità della questione prospettata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione con

l'ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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