Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1973 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile

1970 dal pretore di Varallo Sesia nel procedimento penale a carico di

Pisciotta Alfonso, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo

1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Pisciotta Alfonso, condannato

con decreto per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza,

il pretore di Varallo Sesia con ordinanza emessa il 10 aprile 1970,

premesso che il condannato aveva proposto opposizione omettendo

l'enunciazione dei motivi e la richiesta di dibattimento, in violazione

dell'art. 509 c.p.p., e che, pertanto, la opposizione stessa avrebbe

dovuto essere dichiarata inammissibile, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della norma processuale suddetta, per

assunto contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della

Costituzione.

In proposito il pretore, rilevato che il procedimento per decreto

sarebbe stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte non in

contrasto col diritto di difesa in quanto questo può trovare tutela

nel giudizio sull'opposizione, osserva che la previsione a pena di

inammissibilità delle suddette modalità determinerebbe invece una

grave lesione del diritto di difesa proprio nella fase dibattimentale

conseguente all'opposizione dell'imputato.

Invero con l'imposizione di requisiti che, come quelli menzionati,

vadano oltre la semplice dichiarazione di opposizione, nonché

l'indicazione del decreto opposto ed il rispetto dei termini relativi,

l'opposizione al decreto penale sarebbe sostanzialmente equiparata ad

un'impugnazione, mentre non vi sarebbe stato un giudizio di primo

grado, ed in tal modo si determinerebbe una limitazione della

possibilità dell'imputato di avvalersi del diritto di difesa nel

dibattimento che, per la prima volta, viene celebrato a suo carico.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso, come per legge,

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente

le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la legittimità costituzionale delle norme

che disciplinano il giudizio per decreto, ivi compresa quella ora

impugnata, sarebbe già stata affermata dalla Corte, che avrebbe

riconosciuto conforme alla garanzia del diritto di difesa il rinvio

dell'esercizio del diritto stesso al vero e proprio giudizio che si

svolge a seguito dell'opposizione, dato che tale rinvio trova

giustificazione nelle peculiari caratteristiche di rapidità e

semplicità del procedimento in esame.

E siccome la Corte avrebbe anche riconosciuto compatibile con il

rispetto della detta garanzia la inammissibilità dell'opposizione nel

caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza, senza

giustificazione, in quanto tale comportamento processuale costituirebbe

l'ammissione che è venuto a mancare l'interesse a coltivare

l'opposizione, dovrebbe a maggior ragione ritenersi che la

dichiarazione di opposizione senza la specificazione dei relativi

motivi denoterebbe chiaramente la carenza dell'interesse dell'imputato

ad affrontare il giudizio.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la sollevata

questione. Considerato in diritto :

1. - Si assume nell'ordinanza che l'art. 509 del codice di

procedura penale, prescrivendo che l'opponente a decreto penale debba

richiedere, nella dichiarazione di opposizione, il dibattimento ed

indicare specificamente i motivi dell'opposizione stessa, violerebbe il

diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ciò

perché tratterebbesi di richieste ed indicazioni "razionalmente

superflue", sia in quanto opposizione e richiesta di dibattimento sono

praticamente equivalenti, sia in quanto non vige in materia il

principio che attiene ai gravami, cosiddetti devolutivi. Pertanto,

l'imposizione dei predetti requisiti e la conseguente inammissibilità

dell'opposizione in caso di loro carenza, si risolverebbero in una

ingiustificata situazione ostativa dell'esercizio degli ampi diritti di

difesa riservati in sede dibattimentale.

2. - La Corte premette che il procedimento per decreto penale nel

suo complesso, certamente conforme alla Costituzione ed efficace

strumento di realizzazione di un rapido giudizio, ha particolare

struttura, regolata nel Capo IV del codice di rito tra i "giudizi

speciali" con normativa sulla opposizione (art. 509) distinta e diversa

dalla normativa sulla impugnazione mediante appello (art. 515). Mentre,

per quest'ultimo, i motivi proposti delimitano l'ambito della

decisione, non è altrettanto per l'impugnativa di decreto penale, la

quale, con l'apertura del contraddittorio, consente, nel pieno

esercizio dei diritti di difesa, una cognizione ex novo del

fatto-reato, con autonomia di effetti, eventualmente anche peggiorativi

(articolo 510, secondo comma).

L'opposizione de qua, nell'ambito del sistema, viene, quindi, ad

assumere una sua particolare configurazione.

3. - Ciò premesso, la Corte osserva che, per quanto concerne la

sollevata questione di costituzionalità dell'art. 509 nella parte in

cui prescrive che la dichiarazione di opposizione debba contenere la

richiesta di dibattimento, è lo stesso articolo ad escludere la

conseguenza della inammissibilità per l'omissione di formale richiesta

in tal senso, risultando tale conseguenza testualmente riservata al

caso della mancata specificazione dei motivi.

La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che l'enunciazione

della predetta richiesta debba considerarsi implicita e sottintesa nel

fatto, di per se dimostrativo, della manifestazione di opporsi al

decreto.

Ne consegue la non fondatezza della questione.

4. - Per quanto riguarda l'altro aspetto, concernente l'indicazione

dei motivi, la Corte non ritiene del tutto esatta l'affermazione,

contenuta nell'ordinanza, che trattisi di requisito "razionalmente

superfluo". Non è superfluo perché, anche nell'interesse dello stesso

opponente, tende a conferire, ad ogni futuro ed eventuale effetto

valutativo di comportamento, veste di attendibilità all'atto con cui

si richiede il passaggio dalla fase senza contraddittorio a quella in

contraddittorio. Ciò senza che, come parimenti ritenuto in

giurisprudenza, sia necessario puntualizzare gli elementi

dell'opposizione, mantenendo così una rispondenza con la "sommarietà"

dei motivi da indicare nel decreto opposto (art. 507, n. 3, c.p.p.),

anche considerato che lo stesso interessato ha facoltà di opporsi

personalmente senza l'assistenza di legale (art. 509).

Di superfluità può parlarsi soltanto nel significato di una non

incidenza in qualsiasi direzione, positiva o negativa, dei motivi

indicati sugli sviluppi successivi della procedura di opposizione, il

che è stato accennato in precedenza. La quale procedura, come indicato

nella sentenza n. 189 del 1972, "sostanzialmente si risolve in una

richiesta di dibattimento": e, come si è visto, la mancanza di formale

richiesta in tal senso non conduce alla inammissibilità.

5. - Così ridimensionata l'esigenza della indicazione dei motivi

di opposizione, la questione posta dall'ordinanza va considerata in

funzione della legittimità della sanzione, che consegue alla

inosservanza del precetto (sia sotto il profilo della inosservanza

totale che parziale), in quanto assolutamente ostativa a priori del

libero ed ampio esercizio successivo dei diritti di difesa.

La Corte osserva che la limitata finalità dell'onere processuale

in esame e la sua circoscritta portata, poste a paragone della gravità

e drasticità delle conseguenze impeditive comminate, denotano la

sproporzione tra obbligo e sanzione e l'incongruità che l'esercizio

dell'essenziale diritto della difesa giudiziale in contradditorio,

debba essere precluso di fronte all'inadempimento di un onere che ha,

bensì, una sua ragion d'essere, ma che tuttavia non è rilevante ai

fini processualistici.

La possibilità di variazione e di adattamento delle modalità di

esercizio del diritto di difesa a seconda delle speciali

caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti, è stata

riconosciuta valida dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.

55 del 1971): ma ciò, tuttavia, nell'ambito delle caratteristiche

stesse, con modalità che a queste si adattino e non ne prescindano,

come accade, invece, nella situazione in esame.

Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità dell'art. 509

c.p.p. nella parte riguardante l'inciso "a pena di inammissibilità".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, commi

secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che alla mancata indicazione dei motivi consegue

l'inammissibilità dell'opposizione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 509 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla

richiesta di dibattimento, questione sollevata con l'ordinanza in

epigrafe dal pretore di Varallo Sesia in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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