Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17

febbraio 1972 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale

a carico di Meneghetti Gioacchino, iscritta al n. 159 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Meneghetti

Gioacchino, imputato del delitto di emissione continuata di assegni a

vuoto, il pretore di Bassano del Grappa, accogliendo l'eccezione della

difesa e su conforme parere del pubblico ministero, con ordinanza 17

febbraio 1972, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 509 del codice di procedura penale in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione per quanto riguarda l'assistenza

del difensore nell'opposizione a decreto penale.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parte né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

L'ordinanza del pretore di Bassano del Grappa denuncia la norma

dell'art. 509 del codice di procedura penale, in quanto omette di

disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto

di condanna, ove manchi quello di fiducia. E rileva in proposito che:

1) l'atto di opposizione costituisce una impugnazione speciale, unico

mezzo formale per far valere le proprie ragioni, la cui proposizione

esige un'alta preparazione tecnica; 2) la legge richiede, a pena di

inammissibilità, che i motivi siano specificamente indicati, e ciò

può essere assicurato soltanto mediante l'assistenza del difensore. La

mancanza di tale assistenza nel primo atto del procedimento monitorio

al quale interviene l'interessato, sarebbe quindi lesiva del diritto di

difesa.

La questione non è fondata.

La Corte ritiene che, attesa la particolare struttura del

procedimento per decreto penale, già messa in evidenza da altre

precedenti sentenze, e riconosciuta dalla stessa ordinanza rispetto

all'atto di opposizione, definito una "impugnazione speciale", il

diritto di difesa è assicurato anche se nella proposizione

dell'opposizione al decreto, in mancanza di un difensore di fiducia,

non ve ne sia uno di ufficio.

L'opposizione, infatti, si risolve in una richiesta di

dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della

condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva

di cognizioni tecniche in quanto può concretarsi nella mera

contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed

ovviamente potrà essere sviluppata e dettagliata nella sede

dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del difensore.

È esatto che la norma impugnata prescrive la specificazione dei

motivi di opposizione a pena di inammissibilità, ma, secondo la

corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificità

non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perché le censure

dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la

ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere

proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del

provvedimento. E la Corte ritiene che, alla stregua di questa

interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio

sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 509 del codice di procedura penale, proposta dal pretore di

Bassano del Grappa in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, con ordinanza 17 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

AURDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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