Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4

della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento

degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza),

dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio

1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di

finanza) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da

Antonia Sarcina contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 425

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Antonia Sarcina nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'Avvocato Omero Paccosi per Antonia Sarcina e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 nel corso di un

giudizio promosso da Antonia Sarcina contro il Ministero delle

finanze diretto ad ottenere l'annullamento dell'esclusione da un

concorso pubblico per la nomina ad ufficiale maestro vice direttore

della banda musicale della Guardia di finanza, il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n.

371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio

permanente della Guardia di finanza), dell'art. 1, lettera a), del

d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio

nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del

decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della

banda musicale della Guardia di finanza).

Il giudice rimettente osserva che l'attuale disciplina legislativa

non consente di estendere ai cittadini di sesso femminile la

partecipazione al concorso pubblico in questione. Occorre difatti

essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale

in servizio permanente nella Guardia di finanza (art. 12, primo

comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991), che si

consegue dopo aver superato i corsi dell'apposita Accademia, alla

quale sono ammessi (in base all'art. 4 della legge n. 371 del 1967) i

cittadini soggetti alla leva, prevista solo per i maschi (art. 1,

lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964).

Il vincitore del concorso assume il grado di tenente in servizio

permanente e deve seguire, nel periodo di esperimento cui è

sottoposto, un corso di formazione militare e tecnico professionale

di durata non inferiore a centoventi giorni. Al personale della banda

musicale si applicano inoltre, a seconda del grado rivestito, le

norme concernenti gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di

finanza (rispettivamente artt. 12 e 46 del decreto legislativo n. 79

del 1991).

Questa preclusione alle donne non è stata superata dalla legge 9

febbraio 1963, n. 66, che, sancendo il loro accesso a tutti gli

impieghi pubblici, ha rimesso la disciplina dell'arruolamento nelle

Forze armate e nei corpi speciali a leggi particolari. Un'apposita e

speciale regolamentazione è stata introdotta, ma contestualmente

alla smilitarizzazione, per la Polizia di Stato, i cui servizi di

istituto sono espletati indifferentemente da personale sia maschile

che femminile in unica carriera, con parità di retribuzione, di

funzioni, di trattamento economico e di progressione (art. 25 della

legge 1° aprile 1981, n. 121).

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamate le

norme che assicurano la parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e quelle dirette a

realizzare la loro eguaglianza sostanziale nel lavoro mediante azioni

positive per le donne (legge 10 aprile 1991, n. 125), ritiene che la

limitazione prevista nel caso sottoposto al suo giudizio non sia

consona all'evoluzione normativa e sia in contrasto con l'assoluta

eguaglianza, senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e

ribadita dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso ai pubblici

uffici.

La discriminazione delle donne nell'ammissione ai pubblici uffici

rimarrebbe solo per gli ordinamenti militari, dalla cui specialità

non sarebbe possibile far discendere, ad avviso del giudice

rimettente, la presunzione assoluta che le attitudini femminili siano

incompatibili con le funzioni da adempiere a seguito

dell'arruolamento. Questa presunzione sarebbe contrastata dalla

possibilità di prestare servizio militare non armato o servizio

sostitutivo civile (in base alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, che

disciplina l'obiezione di coscienza) e dalla qualificazione anche

della Guardia di finanza come forza di polizia (art. 16 della legge

n. 121 del 1981), al pari della Polizia di Stato.

Il giudice rimettente ritiene, quindi, che l'esclusione delle

donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato

sia incompatibile con i principi costituzionali in materia di parità

di condizioni nell'accesso ai pubblici uffici, anche diversi da

quelli che comportano l'assunzione di cariche civili.

2. - Si è costituita in giudizio Antonia Sarcina, chiedendo che

sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.

La parte privata afferma che non vi sarebbero più ragioni per

escludere le donne dalle Forze armate. Inoltre nel caso in esame

l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non potrebbe valere come

requisito di speciale attitudine, in quanto i componenti della banda

musicale della Guardia di finanza sono impiegati esclusivamente nel

servizio del complesso bandistico e non possono essere destinati allo

svolgimento delle funzioni ordinarie del Corpo (art. 31 del decreto

legislativo n. 79 del 1991).

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

L'Avvocatura sostiene che gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione,

stabilendo l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sancendo

il diritto della donna ad accedere agli impieghi pubblici, non

determinano una parificazione automatica dei due sessi, che prescinda

da ogni caratteristica naturale e dalle rispettive attitudini.

Ad avviso dell'Avvocatura la Costituzione (artt. 51 e 52) rimette

alla legge ordinaria, quindi alle valutazioni del legislatore,

l'indicazione dei modi e dei requisiti di operatività del principio

di eguaglianza, che non implica identità né uniformità di

situazioni e di diritti, ma predeterminazione di norme oggettive ed

imparziali che prevedano, in presenza delle stesse fattispecie e

condizioni operative, il medesimo trattamento giuridico.

L'Avvocatura richiama il principio, affermato da questa Corte

nella sentenza n. 56 del 1958, secondo il quale l'accertamento di

particolari attitudini che rendono più o meno idonei i cittadini

dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici vale sia per gli

uomini che per le donne, sicché non si potrebbe negare a priori la

legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini

di sesso femminile esclusivamente o più particolarmente adatti a

determinati uffici o servizi pubblici. Rientrerebbe pertanto nella

discrezionalità del legislatore stabilire, con il limite della

ragionevolezza delle valutazioni, quali servizi sia opportuno

riservare a persone dell'uno o dell'altro sesso.

La linea di tendenza ad una sempre maggiore eliminazione di

differenze basate sul sesso non consentirebbe, tuttavia, di

configurare una lesione dei principi costituzionali invocati

nell'ordinanza, permanendo distinzioni fondate su motivi ragionevoli

e funzionali. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne le

disposizioni che consentono ai cittadini esclusivamente di sesso

maschile di partecipare ai concorsi per la nomina a maestro vice

direttore della banda musicale della Guardia di finanza. Il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, dovendo fare applicazione del

decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, che ne disciplina

l'ordinamento, ritiene che l'appartenenza alla banda musicale non

implichi l'espletamento di compiti di polizia tributaria o di

funzioni tipiche degli altri corpi armati dello Stato; nondimeno il

requisito del sesso maschile sarebbe necessariamente connesso con la

nomina all'ufficio di maestro vice direttore. Difatti il vincitore

del concorso assume un grado militare e deve partecipare, nei primi

mesi di servizio, ad un breve corso di istruzione per la formazione

militare (art. 12, terzo comma); inoltre al personale della banda

musicale si applicano, per quanto non previsto dalle disposizioni che

ne disciplinano lo speciale ordinamento, le norme concernenti gli

ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, a seconda del

grado rivestito (art. 46).

Anche il maestro vice direttore della banda deve quindi possedere

- così come prevede l'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto

legislativo n. 79 del 1991 - i requisiti per la nomina ad ufficiale

del Corpo, stabiliti dalle disposizioni sul reclutamento degli

ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

(legge 29 maggio 1967, n. 371), le quali presuppongono la soggezione

al reclutamento ed alla leva militare, riservata ai cittadini maschi

(art. 1 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che questa

limitazione configuri una incapacità della donna, connessa

all'intento protettivo della sua condizione fisica e ad una presunta

inidoneità a svolgere determinati servizi, non più compatibile con

l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, stabilita

dall'art. 3 e specificamente enunciata, per l'accesso ai pubblici

uffici, dall'art. 51 della Costituzione. Viene inoltre denunciato il

contrasto con l'art. 52 della Costituzione della esclusione delle

donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato.

2. - Il giudice rimettente, nel prospettare conclusivamente la

questione di legittimità costituzionale delineata nella motivazione

dell'ordinanza, indica nel dispositivo gli artt. 1, 2, 3 e 4 della

legge n. 371 del 1967 che disciplina il reclutamento degli ufficiali

in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza; l'art. 1,

lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964, sulla leva e reclutamento

obbligatorio; l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sul

riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza. Ma la

motivazione dell'ordinanza, pur senza citare espressamente l'art. 12,

primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991,

richiama la norma che prevede la necessità di possedere i requisiti

per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di

finanza, che la legge denunciata specificamente stabilisce, appunto

con tale disposizione, per partecipare al concorso pubblico per la

nomina a maestro vice direttore della banda musicale. Nell'esaminare

la questione si deve pertanto fare riferimento alla disposizione che

costituisce il fondamento normativo dell'esclusione delle donne dal

concorso ed il cui contenuto prescrittivo, riportato nel relativo

bando, è richiamato nell'ordinanza di rimessione. Può essere in tal

modo corretta l'indicazione inaccurata ed erronea della disposizione

di legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale,

giacché i termini della questione risultano con sufficiente

chiarezza nel senso ora indicato (da ultimo sentenza n. 142 del

1993).

3. - Risulta così precisato e delimitato l'oggetto della

questione, che non riguarda le norme sul reclutamento nelle Forze

armate nella loro generale estensione, né il comune accesso al corpo

della Guardia di finanza, ma esclusivamente la disciplina normativa

dell'ammissione al ruolo di maestro vice direttore della banda

musicale. Questa costituisce un complesso organico, retto da un

particolare ordinamento, che esclude l'impiego del personale in

servizi diversi da quelli peculiari e propri della banda e non

consente l'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche di polizia

giudiziaria e di polizia tributaria. Lo stesso ordinamento non

ammette in alcun modo il passaggio al servizio ordinario del Corpo

(art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991), salvo che ad esso

si appartenga già prima della nomina nella banda e ad esso pertanto

si torni se cessa la appartenenza alla banda stessa (artt. 11, quinto

comma; 12, quinto comma; 13, sesto comma; 14, sesto comma dello

stesso decreto legislativo).

In base al proprio speciale ordinamento il complesso bandistico ha

compiti nominativamente indicati e rigorosamente definiti. Esso

partecipa alle celebrazioni più importanti della vita della Guardia

di finanza, la rappresenta in occasione di manifestazioni pubbliche,

svolge attività concertistica per la diffusione della cultura

musicale (art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1991). La banda ha

una propria dotazione organica di personale, reclutato con concorsi

pubblici nei quali l'appartenenza alla Guardia di finanza non

costituisce requisito di ammissione ma solo titolo di preferenza

(art. 24). Si tratta, in definitiva, di una disciplina del tutto

particolare, circoscritta al complesso musicale ed adottata per

adeguare la posizione dei suoi componenti a quella degli appartenenti

all'analogo complesso della Polizia di Stato (art. 11- ter del

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387), per il quale, a seguito

della legge 1° aprile 1981, n. 121, non opera alcun limite di

ammissione basato sul sesso.

4. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio invoca il

rispetto del principio di eguaglianza, che assume leso dalla

ingiustificata e discriminatoria esclusione delle donne dal concorso

per l'accesso all'ufficio di maestro vice direttore della banda

musicale della Guardia di finanza.

Devono trovare pertanto applicazione l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, che "pone un principio avente un valore fondante, e

perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i

cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso ( ..)

costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento

giuridico delle persone" (sentenza n. 163 del 1993), e l'art. 51

della Costituzione, che costituisce applicazione e conferma dello

stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici

(sentenza n. 33 del 1960).

Queste disposizioni vietano ogni irragionevole discriminazione

basata sul sesso e sanciscono la protezione della persona da ogni

ingiustificata limitazione nell'accesso all'impiego pubblico, che

inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità,

di svolgere un'attività conforme alle proprie propensioni ed

attitudini e di concorrere con essa al progresso della società.

La tutela dei diritti della persona in tal modo offre anche,

indirettamente, agli uffici pubblici la possibilità di avvalersi dei

cittadini più capaci, selezionati solo in base al merito ed alle

attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti

di idoneità ragionevolmente richiesti.

Intervenendo a tutela dell'accesso delle donne agli uffici

pubblici, sin dalla sentenza n. 33 del 1960, la Corte ha affermato

che "la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può

essere mai ragione di discriminazione, non può comportare, cioè, un

trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso

davanti alla legge". Di recente la Corte ha ribadito (sentenza n. 163

del 1993) che "il principio di eguaglianza - con il conseguente

divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso -

ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati

nella loro concreta conformazione"; ha quindi riaffermato che "una

volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e

donna, la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il

legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a

bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con

quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i "diritti

della famiglia", in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare", sicché,

assicurato il particolare ruolo sociale della donna, sono vietate

discriminazioni basate sul sesso in relazione alle condizioni di

accesso al posto di lavoro ed in particolare agli uffici pubblici.

5. - In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, la

legge 9 febbraio 1963, n. 66 ha abrogato ogni disposizione

discriminatrice, stabilendo che la donna può accedere a tutte le

cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazione di

mansioni e di svolgimento della carriera (art. 1). Questa

possibilità non è stata esclusa, in linea di principio, neppure per

l'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali.

Difatti la stessa disposizione rinvia alla regolamentazione di leggi

particolari, ritenute necessarie per disciplinare e predisporre gli

strumenti correlati alle molteplici soluzioni organizzative ed

ordinamentali con le quali può essere previsto ed articolato un

servizio militare femminile.

La necessità di adottare una ulteriore disciplina normativa e di

predisporre adeguati strumenti organizzativi non sussiste per il

complesso bandistico della Guardia di finanza. Esso rimane del tutto

distinto, nell'ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e

condizione del personale; non svolge alcuna altra attività di

istituto; le sue funzioni sono caratterizzate da attività di pura

rappresentanza e concertistiche. In particolare il maestro vice

direttore cura la revisione e la trascrizione del repertorio

musicale, prepara singole classi strumentali o l'insieme di esse. Si

tratta di compiti esclusivamente musicali, che rispecchiano la

peculiarità di funzioni, di ordinamento e di regolamentazione di

questa carriera. Peculiarità che fanno ritenere non giustificata, in

rapporto agli altri valori costituzionali che tutelano il particolare

ruolo sociale e familiare delle donne, l'esclusione di esse dai

concorsi per l'accesso a tale qualifica. Inoltre l'inserimento delle

donne in questa carriera non richiede alcun adeguamento organizzativo

o integrazioni normative, che comportino scelte rimesse alla

discrezionalità del legislatore.

È pertanto fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991,

nella parte in cui richiede il requisito del sesso maschile per la

partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore

della banda musicale della Guardia di finanza, previsto in generale

per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Rimane assorbito ogni altro profilo prospettato dall'ordinanza che

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,

lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79

(Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella

parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la

nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di

finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la

nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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