Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge

riapprovato il 13 luglio 1983 dal Consiglio Provinciale della

Provincia Autonoma di Bolzano recante "Modifiche alla legge

provinciale 26 marzo 1982, n. 10" promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 29 luglio 1983, depositato

in cancelleria il 5 agosto 1983 ed iscritto al n. 33 del registro

ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente e

l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 29 luglio 1983 il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della delibera

legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal

Consiglio della Provincia di Bolzano in data 13 luglio 1983, recante

"Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10".

L'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 cit. prevede che

"per onorare dignitosamente esempi di fedele e

lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di

generazione in generazione, la Giunta provinciale

riconosce la denominazione "maso avito", rispettivamente "Erbhof" ai

masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni

nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea

collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di

morte che per atti fra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario

stesso". Il testo ora riportato costituisce il frutto d'un

contenzioso sviluppatosi, in sede di controllo governativo, tra il

Governo e la Provincia di Bolzano. Infatti, la delibera legislativa

provinciale venne rinviata per due volte (con telegrammi del 22

giugno e del 26 novembre 1981) in quanto non conteneva la traduzione

della denominazione "Erbhof" e prevedeva la possibilità di rilascio

del relativo certificato di riconoscimento nella lingua, italiana o

tedesca, richiesta dall'interessato e non in testo bilingue.

Successivamente, la Provincia, ottemperando ai rilievi del Governo,

ha approvato il testo dell'art. 16 della legge provinciale n. 10

nella stesura prima ricordata.

Nel marzo del 1983, tuttavia, il Consiglio Provinciale ha

approvato un nuovo disegno di legge, denominato "Modifiche alla legge

provinciale 26 marzo 1982, n. 10", il cui unico articolo mira a

reintrodurre il testo originario dell'art. 16 di quest'ultima legge,

privo delle modifiche apportate a seguito dei rilievi governativi; ed

inoltre dispone che "gli attestati di riconoscimento vengono

rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure

tedesca".

Il provvedimento legislativo è stato rinviato, per un nuovo esame

del Consiglio Provinciale, dal Governo, con telegramma del 22 aprile

1983. Il Consiglio Provinciale ha riapprovato, a maggioranza assoluta

e nel medesimo testo, la delibera legislativa rinviata. Nella

relazione al disegno di legge in discussione venivano contestati i

rilievi governativi, in quanto, in primo luogo, il concetto di

"Erbhof" sarebbe sconosciuto all'ordinamento giuridico italiano e

mancherebbe un termine che lo traduca adeguatamente e, pertanto, il

legislatore provinciale dovrebbe imporsi di inventare una traduzione

basata sulla fantasia. Secondariamente, l'attestato di cui all'art.

16 della legge provinciale n. 10 del 1982 non si riferirebbe a tutti

i cittadini ma ad un singolo richiedente e quindi rientrerebbe tra

gli atti per i quali l'art. 100 dello Statuto per il Trentino-Alto

Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue.

2. - Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, il fatto che

l'ordinamento giuridico italiano non conosce il concetto di "Erbhof"

sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell'osservanza dei principii

sull'uso della lingua italiana e tedesca di cui al Titolo XI dello

Statuto speciale di autonomia. Anche l'istituto ed il concetto di

geschlossen Hof non trovavano riscontro nell'ordinamento giuridico

italiano; tuttavia il concetto è stato tradotto nelle leggi

costituzionali italiane - già con l'art. 11, n. 9, legge Cost. 26

febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige) - con l'espressione "maso chiuso".

D'altronde, neanche gli ordinamenti tirolese ed austriaco

conoscevano il concetto di "Erbhof", che è stato introdotto,

appunto, dalla legge provinciale n. 10 del 1982; e la locuzione "maso

avito", usata dalla medesima legge provinciale, indica con

sufficiente approssimazione il concetto espresso dal termine tedesco

"Erbhof". Non sussistendo dunque l'asserita intraducibilità del

termine, l'uso della sola denominazione tedesca costituisce

violazione del principio dell'uso congiunto delle due lingue, fissato

non solo per le leggi dall'art. 52 ma anche per gli atti ad uso

pubblico dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del

Trentino-Alto Adige.

Afferma, pertanto, l'Avvocatura dello Stato, che non è esatta

l'ulteriore considerazione secondo la quale gli attestati previsti

dalla legge non si riferiscono a tutti i cittadini bensì ad un

singolo richiedente, sicché dovrebbe riconoscersi, ai sensi dello

stesso ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto, l'uso disgiunto

dell'una o dell'altra delle lingue italiana e tedesca.

Invero, la denominazione "Erbhof", o "maso avito", non attiene

alla persona dell'interessato, bensì, oggettivamente, al maso

chiuso; inoltre, lo stesso provvedimento legislativo definisce

"attestato di riconoscimento" l'atto rilasciato dalla Giunta

provinciale, definizione che, nel nostro linguaggio giuridico, sta ad

indicare la dichiarazione di scienza rilasciata da una pubblica

autorità intesa a determinare, erga omnes una certezza legale.

Costituisce, dunque, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato

contraddizione in termini parlare, a proposito dell'attestazione in

discorso, di atto destinato ad un singolo cittadino, per il quale

atto l'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del Trentino-Alto

Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue. Si tratterebbe,

piuttosto, d'un atto destinato ad uso pubblico, per il quale la

medesima disposizione prevede l'uso congiunto, delle due lingue,

riservando alle norme d'attuazione la disciplina per l'uso delle

stesse.

3. - La Provincia di Bolzano s'è costituita in giudizio,

rilevando l'infondatezza dei profili d'incostituzionalità sollevati,

in quanto, in primo luogo, la denominazione "Erbhof" non trova

corrispondenza nella lingua italiana, e non può, pertanto,

applicarsi il principio del bilinguismo. Anzi, a ben vedere, non si

tratta nemmeno di parola tedesca ma d'un neologismo creato dalla

Provincia utilizzando radici di parole e parole esistenti.

In secondo luogo, l'attestato di riconoscimento attiene al maso in

quanto appartenente alla medesima famiglia da più secoli ed ha

pertanto un'indubbia connotazione personale più che reale; consegue

che, non avendo l'attestato carattere oggettivo, riferito a tutti i

cittadini, bensì riguardando l'ultimo richiedente, non è, nella

specie, applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 dello

Statuto del Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo.

La Provincia di Bolzano ha, pertanto, richiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o comunque infondato.

4. - In prossimità dell'Udienza pubblica, la Provincia di Bolzano

ha depositato memoria illustrativa, insistendo sulle precedenti

conclusioni. Considerato in diritto

1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel

chiedere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del disegno

di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato, in seguito a rinvio

governativo, il 13 luglio 1983, dal titolo "Modifiche alla legge

provinciale 26 marzo 1982, n. 10", fa riferimento al precedente

rinvio che, con telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981, era

avvenuto, da parte dello stesso attuale ricorrente, al Consiglio

provinciale di Bolzano, in ordine alla mancata traduzione italiana,

nel testo della legge, della denominazione "Erbhof" (da attribuire ad

alcuni masi chiusi) ed alla riserva di rilascio dei relativi

attestati in una delle due lingue, italiana o tedesca.

Va, anzitutto, rilevato che la Provincia resistente non ha

contestato che le eccezioni, proposte con il ricorso che qui viene in

esame, erano state già sollevate dallo stesso ricorrente, in

occasione della prima redazione del testo dell'art. 16 della legge

provinciale 26 marzo 1982, n. 10; né ha contestato d'aver

modificato, in accoglimento delle eccezioni sollevate, con i

telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981 dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, la prima redazione dell'emanando art. 16

della legge provinciale n. 10 del 1982.

D'altra parte, dal testo definitivo di quest'ultimo articolo

risulta, in maniera inequivocabile, non soltanto che, nel momento

stesso in cui era stata creata ed attribuita una nuova denominazione

ad alcuni masi chiusi, erano state usate due locuzioni, italiana

("maso avito") e tedesca ("Erbhof") ma che nulla, nell'articolo in

esame, era stato disposto in ordine ad eventuali deroghe alla

normativa attinente al rilascio degli attestati di riconoscimento

della qualità di cui allo stesso articolo. Correttamente, infatti,

l'art. 16 della legge n. 10 del 1982, già nella rubrica, anteponendo

la locuzione italiana a quella tedesca, così si esprime: "Creazione

ed attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente

"Erbhof". Ed il testo dello stesso articolo è conforme alla rubrica:

"Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione

delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione,

la giunta provinciale riconosce la denominazione di "maso avito",

rispettivamente "Erbhof", ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento

anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta od in linea

collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte

che per atti tra vivi e coltivati e abitati dal proprietario stesso".

Né alcun rilievo può meritare, ai fini qui in discussione,

l'intromissione del termine "rispettivamente" prima della locuzione

tedesca "Erbhof" oppure le "virgolette" che, peraltro, contrassegnano

insieme la locuzione italiana ("maso avito") e quella tedesca

("Erbhof"). D'altra parte, dal testo definitivo dell'articolo in

esame non risulta alcuna deroga alla redazione bilingue degli

attestati di riconoscimento della qualità in discorso.

La provincia di Bolzano non ha precisato le ragioni per le quali

le motivazioni oggi proposte, in controdeduzione

al ricorso in esame, non siano state eccepite in sede di prima

redazione della legge n. 10 del 1982. Né è ipotizzabile, in

proposito, una "banale" dimenticanza, tenuto conto che l'attuale

ricorrente aveva già reagito ad un primo tentativo di

mancata indicazione del termine italiano atto ad identificare il

legale riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi e di rilascio,

in unica lingua, dell'attestato del riconoscimento predetto,

richiamando, attraverso il "rinvio" delle deliberazioni legislative

provinciali, allora predisposte, l'attenzione del consiglio

provinciale di Bolzano appunto sulle eccezioni ora nuovamente

sollevate. Queste eccezioni sembra siano state, allora, accolte dal

consiglio provinciale, in sede di redazione definitiva dell'art. 16

della legge 26 marzo 1982, n. 10, perché - si è già sottolineato -

l'articolo da ultimo citato è pienamente rispettoso delle norme

allora ed oggi richiamate dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

In ogni caso, poiché il consiglio provinciale di Bolzano, con

l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, a

seguito di rinvio governativo, ha concretamente respinto le eccezioni

di cui al telegramma del 22 aprile 1983 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre qui riferirsi al testo

dell'articolo unico, oggi impugnato, della citata

delibera legislativa provinciale del 1983. Quest'ultimo articolo, nel

sostituire l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982, ne

modifica la rubrica (che diventa: "Creazione ed attribuzione della

denominazione di 'Erbhof'") ed il testo, nella parte in cui non fa

precedere alla denominazione di "Erbhof" la locuzione italiana "maso

avito" e nella parte in cui aggiunge "gli attestati di riconoscimento

vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana

oppure in lingua tedesca".

2. - Le questioni da esaminare sono, pertanto, due: la prima

attiene alla mancata indicazione del termine atto ad individuare,

nella lingua italiana, l'istituto denominato, nel testo della

delibera legislativa provinciale impugnata, "Erbhof" mentre la

seconda riguarda la statuizione relativa al rilascio, in unica

lingua, a seguito di richiesta degli interessati, degli attestati del

legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella predetta

delibera.

In ordine alla prima questione va anzitutto ricordato che l'art.

57 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recita: "Le leggi regionali e

provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati

nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nei testi italiano e

tedesco..." e che l'art. 99 dello stesso decreto, nel parificare,

nella Regione Trentino Alto-Adige, la lingua tedesca a quella

italiana, ribadisce che la lingua ufficiale dello Stato è l'italiana

e testualmente aggiunge: "La lingua italiana fa testo negli atti

aventi carattere legislativo...".

Va, a questo punto, disatteso l'assunto della resistente, secondo

il quale "lo speciale attestato di riconoscimento racchiuso nella

parola "Erbhof" non trova corrispondenza nella lingua italiana, onde

nella specie non può applicarsi il principio del bilinguismo".

Poiché soltanto con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del

1982 è stata riconosciuta la denominazione di "maso avito"

("Erbhof") ai masi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della

stessa famiglia, è fin troppo evidente che soltanto nel 1982 il

Consiglio provinciale di Bolzano ha "creato" ed "attribuito" il

riconoscimento e la denominazione qui in esame: si è già innanzi

rilevato che, nella rubrica dell'art. 16 della legge da ultimo

citata, testualmente si dichiara: "Creazione ed attribuzione della

denominazione di "maso avito" rispettivamente 'Erbhof'". Se, prima

del 1982, la locuzione "Erbhof" non trovi corrispondenza nella lingua

italiana, non vi sarebbe alcunché di "eccezionale". Senonché, va

notato, anzitutto, che già nel precitato articolo 16, la locuzione

"Erbhof" risulta preceduta dall'espressione italiana "maso avito". Ma

va, poi, particolarmente sottolineato che nei dizionari della lingua

tedesca esisteva già, e non da poco tempo, il vocabolo "Erbhof" e

che quest'ultimo, pertanto, è termine antico; dagli stessi dizionari

la predetta locuzione è tradotta con l'espressione italiana "podere

ereditario".

Il consiglio provinciale di Bolzano, nel marzo 1982, non ha,

pertanto, fatto altro che attribuire alla locuzione "Erbhof" una più

specifica accezione che, tradotta in lingua italiana, equivale a

quella di "maso avito". Lo stesso consiglio ha, cioè, creando un

nuovo istituto giuridico, esteso il termine "Erbhof", rendendolo

comprensivo anche del nuovo istituto, ed indicato in lingua italiana

quest'ultimo con l'espressione "maso avito". La novità del

riconoscimento ufficiale, di cui alla citata legge provinciale, si

riflette nella novità dell'accezione attribuita all'antico termine

"Erbhof" e nella novità dell'espressione italiana "maso avito". Se

nuova è l'espressione italiana "maso avito" nuova è anche

l'accezione attribuita all'antico termine "Erbhof".

In tutto ciò non solo non v'è nulla di "arbitrario" ma si

riscontra la volontà di dare piena attuazione alla citata normativa

vigente, in materia, nella provincia di Bolzano.

Né è condividibile l'opinione della resistente, secondo la quale

l'ordinamento italiano (che, attraverso i principii della sua

Costituzione, valorizza particolarmente le minoranze linguistiche)

non accettando l'esclusività della predetta qualificazione

consuetudinaria, "impoverirebbe", e non "onorerebbe", la stessa

qualificazione: la traduzione italiana del termine "Erbhof", sempre

secondo la resistente, non potrebbe, in altre parole,

convenientemente esprimere la dimensione ed il valore storico,

consuetudinario e popolare, dello stesso termine.

Intanto, va, di contro, osservato che il valore storico e popolare

risiede nell'istituto del "maso chiuso", come tale, e

non nel "nuovo" riconoscimento che ad alcuni "masi chiusi" viene

attribuito con l'art. 16 della legge provinciale n. 10

del 1982. Di poi, va particolarmente sottolineato che non si tratta,

propriamente, nella specie, d'una "traduzione" d'un

termine tedesco. Quest'ultimo ("Erbhof") è, certamente, come s'è

notato, termine antico: ma è usato, nella legge citata,

in un nuovo significato, appunto per identificare il "nuovo" istituto

creato con la stessa legge. Sicché, creato il "nuovo

istituto", questo viene, per la prima volta, identificato con una

antica locuzione tedesca, assunta, tuttavia, in una nuova accezione,

e, per la prima volta, identificato con una nuova espressione

italiana, "maso avito". Com'è evidente, non si tratta di tradurre

alcunché, né dal tedesco in italiano né dall'italiano in tedesco

ma d'identificare in italiano ed in tedesco il legale riconoscimento

dato ad alcuni "masi chiusi".

Né va dimenticato che, invece, già dal 1948 (cfr., infatti,

l'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5)

era stata utilizzata un'espressione ("maso chiuso") atta ad

identificare, in lingua italiana, un istituto certamente antico,

ideologicamente caratterizzato ed estraneo all'ordinamento giuridico

italiano (cfr. la sentenza di questa Corte del 26 giugno 1956, n. 4).

Né, infine, si può consentire con la resistente allorché

sostiene che il termine "Erbhof" non è neppure parola tedesca ed è

stato creato ex novo dalla provincia di Bolzano, utilizzando radici

di parole e parole esistenti. Come s'è in precedenza notato, da un

canto la locuzione "Erbhof" è antica e non è stata creata nel 1982

dal consiglio provinciale di Bolzano e dall'altro canto, lo stesso

consiglio ha utilizzato un antico termine tedesco assumendolo in una

nuova accezione, valida ad identificare, in tedesco, il "nuovo"

riconoscimento legale attribuito ad alcuni masi chiusi. Quanto, poi,

all'utilizzazione, nella locuzione "Erbhof", di radici di parole e di

parole esistenti, che renderebbe intraducibile la predetta locuzione,

v'è appena da ricordare che è difficile ritrovare, in tedesco,

"parole semplici". La maggior parte delle locuzioni tedesche è a

struttura complessa; vengono, infatti, congiunti, in uno stesso

termine, diversi significati che nelle lingue neolatine hanno i

propri referenti in termini separati. Non è, dunque, certamente

un'anomalia che, estratta la radice "Erb" (das "Erbe" equivale ad

"eredità", der "Erbe" ad erede) la si sia congiunta con il termine

"Hof" (podere). Basta scorrere qualsiasi vocabolario della lingua

tedesca per notare l'elevato numero delle locuzioni "composte" con

l'uso della radice "Erb". Se la parola "Erbhof" non è traducibile,

ciò non avviene certamente perché è una locuzione "composta" da

una radice congiunta al termine "Hof".

Da quanto osservato discende che la prima questione sollevata dal

ricorso in esame è fondata: l'articolo unico della delibera

legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano in data

13 luglio 1983 è incostituzionale nella parte in cui non fa

precedere alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il

particolare, legale riconoscimento, attribuito ad alcuni masi chiusi

che da almeno duecento anni sono rimasti nell'ambito della stessa

famiglia, la corrispondente espressione italiana ("maso avito"), atta

ad identificare, appunto nella lingua italiana, il predetto legale

riconoscimento.

3. - La seconda questione, sollevata con il ricorso in esame,

attiene, come s'è già precisato, alla statuizione, contenuta nella

citata delibera legislativa del consiglio provinciale di Bolzano,

riapprovata in data 13 luglio 1983, relativa al rilascio, in unica

lingua, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi

indicati nella stessa delibera.

Vengono in rilievo, a questo proposito, l'ultimo comma dell'art.

100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed il primo comma dell'art. 1

del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688.

L'ultimo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972 riconosce

l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua soltanto "negli altri

casi" e, cioè, soltanto quando, per le ipotesi di specie, non sia

previsto l'uso bilingue oppure le stesse ipotesi non rientrino

espressamente in una regolamentazione delle norme d'attuazione, che

stabiliscano l'uso congiunto delle due lingue "negli atti destinati

alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad

uso pubblico e negli atti destinati ad una pluralità di uffici".

Già in base al disposto dell'art. 100, ora citato, può rilevarsi

l'incostituzionalità della delibera legislativa: l'attestato di

riconoscimento della denominazione "Erbhof", da essa previsto,

rientra almeno in due delle tre categorie per le quali l'art. 100

prevede, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Infatti, lo stesso

attestato, rilasciato a richiesta di privati, costituisce, in primo

luogo, un atto diretto alla generalità dei cittadini e non di

singoli. La denominazione "Erbhof" attiene al fondo e, di

conseguenza, interessa tutti i proprietari, attuali e futuri, di

"masi chiusi". Secondariamente, l'attestato in parola è destinato ad

uso pubblico. Non si vede come la denominazione di "Erbhof",

attribuita al "maso chiuso", particolarmente qualificato, possa

essere utilizzata per "onorare dignitosamente esempi di fedele e

lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di

generazione in generazione" senza essere finalisticamente destinato a

tutti coloro che si auspica seguano l'esempio in parola. Il fatto

d'additare come esempio il mantenimento d'un fondo "nell'ambito della

stessa famiglia" implica la destinazione pubblica dell'attestato.

"Esempio" è termine che indica un modello da imitare e pertanto

l'uso di tale parola comporta l'inclusione dell'attestato fra gli

"atti destinati ad uso pubblico" di cui al citato art. 100. Negare la

destinazione pubblica dell'atto equivarrebbe a vanificare le

finalità dell'istituto.

E vale anche ricordare che tra le norme d'attuazione, alle quali

il più volte citato art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972

rinvia, l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 prevede che, "In

applicazione delle norme contenute nel titolo X dello statuto

speciale per il Trentino Alto-Adige, gli organi e gli uffici delle

amministrazioni dello Stato anche con ordinamento

autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza

regionale, nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano,

dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio

dell'anzidetta provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e

la lingua tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi

al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel

comma successivo". Dal momento che il "comma successivo" attiene agli

atti istruttori ed interlocutori, non v'è dubbio che, anche per

l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 - poiché gli atti ed i

provvedimenti, di qualsiasi natura (ad eccezione di quelli istruttori

ed interlocutori) rilasciati dagli organi citati dallo stesso

articolo vanno redatti, congiuntamente, in lingua italiana ed in

lingua tedesca - l'attestato in discussione va rilasciato in testo

bilingue.

Pur se si ritenga di prescindere dal rilievo per il quale gli

"attestati di riconoscimento", di cui all'articolo unico della

delibera legislativa del 13 luglio 1983, attuano in concreto il

disposto relativo al legale riconoscimento previsto nella stessa

delibera e pur non considerando, per un momento, la destinazione

dell'atto ad uso pubblico, l'obbligo dell'uso congiunto delle due

lingue, nella redazione degli attestati in discussione, discende

inequivocabilmente anche dalla sopra riportata norma d'attuazione

dello statuto regionale.

A chi ponesse in dubbio la vigenza del suindicato d.P.R. del 1959,

assumendo che le sue norme abbiano perduto efficacia in conseguenza

dell'abrogazione dell'originario statuto del Trentino Alto-Adige

(approvato con legge Cost. n. 5 del 26 febbraio 1949) potrebbe

rispondersi che si è venuta consolidando la tesi secondo la quale,

le norme d'attuazione in questione continuano invece ad avere vigenza

nei limiti in cui non contrastino con le più recenti norme

statutarie e finché non vengano emanate nuove norme d'attuazione: in

questo senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con

riferimento alle norme di cui al d.P.R. n. 688 del 1959, nonché

quella della Corte di cassazione, anche se con riferimento ad altre

norme d'attuazione. Sulla base di questa giurisprudenza può quindi

ritenersi vigente l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 688 del 1959

là dove prevede l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca

"nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio

della provincia di Bolzano". Infatti, il disposto di tale articolo

non contraddice quanto previsto dall'art. 100 del vigente statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, che si limita a restringere il

novero degli atti bilingue (oltre a quelli destinati a pluralità di

uffici) agli atti diretti alla generalità dei cittadini ed a quelli

individuali destinati ad uso pubblico.

Né può ritenersi applicabile alla specie l'art. 12 del d.P.R. 3

gennaio 1960 n. 103 (come, sia pure in subordine, è orientata a

credere la resistente) giacché, quale che sia l'interpretazione

dello stesso articolo, l'attestato di riconoscimento, previsto nella

delibera legislativa regionale impugnata, non è certo equiparabile,

neppure analogicamente, ad un "estratto" di atti di stato civile o ad

un certificato relativo ad atti di stato civile: in nulla, infatti,

l'istituto del riconoscimento legale in discussione può incidere

sullo stato civile (del bene, del maso?) essendo tale incidenza

neppure assurdamente ipotizzabile.

Di fronte alle precise, tassative statuizioni innanzi riportate,

ogni discussione sulla "natura" del legale riconoscimento, di cui qui

si discute e sulla "natura" del relativo attestato, viene superata.

Per non lasciare, tuttavia, senza risposta le osservazioni e

controdeduzioni proposte in questa sede, va anzitutto rilevato che,

se anche fosse vero che il legale riconoscimento in discussione

"attualmente" non produca alcun effetto giuridico, non si potrebbe

certamente vietare che a tale riconoscimento vengano, in avvenire,

collegati effetti giuridici.

Va, in più, sottolineato che gli effetti giuridici non devono

essere confusi con gli effetti "pratici", economicamente e

patrimonialmente rilevanti. Sembra davvero insostenibile che un

riconoscimento, attuato con legge, "per onorare dignitosamente esempi

di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine

tramandate di generazione in generazione..." costituisca un atto

estraneo al mondo giuridico.

Il riconoscimento di "maso avito" ("Erbhof"), effetto

dell'esercizio della potestà legislativa, non può non causare, in

presenza dei requisiti di fatto che ne condizionano l'attuazione, una

particolare situazione giuridica del "maso chiuso", riconosciuto

"maso avito" ("Erbhof") che, se anche non produce conseguenze

"pratiche", rilevanti ad altri fini, vale, per sé, ad esprimere

un'esperienza consuetudinaria, e quindi giuridica, lodevole ed

esemplare, da additare, cioè, alla pubblica estimazione. La qualità

di "maso avito" ("Erbhof") essendo il segno, il riassunto, in altre

parole, legalmente riconosciuto, di un'esperienza da ricordare ed

onorare, non può non assumere la natura dell'esperienza che essa

qualità appunto esprime ed esalta.

Quanto poi alla connotazione personale ("più che reale")

dell'attestato di riconoscimento, di cui alla delibera legislativa

provinciale impugnata, sono sufficienti poche parole per ribadire

ancora una volta che "maso avito" ("Erbhof") è connotazione che

caratterizza il fondo: è, dunque, qualità oggettiva che il maso

assume nell'essere stato coltivato ed abitato, da proprietari,

"pro-tempore", appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa

famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado. Ed è

qualità che il fondo, il maso chiuso, conserva anche quando,

trascorsi duecento o più anni di coltivazione ed abitazione da parte

di proprietari appartenenti alla stessa famiglia, passa in proprietà

di soggetti estranei alla medesima.

In conseguenza, è inaccoglibile la tesi secondo la quale

l'attestato di riconoscimento della qualità di "maso avito"

("Erbhof") riguardi il singolo richiedente. Non sembra che possa

riguardare il singolo richiedente o costituire "affare privato" un

attestato relativo ad un istituto finalisticamente creato per

"onorare dignitosamente" casi di "fedele e lodevole conservazione

delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione';

né si vede come tali casi possano essere additati ad "esempio"

senza, come s'è più volte avvertito, essere usati pubblicamente.

Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato. L'articolo

unico della delibera legislativa riapprovata dal consiglio

provinciale di Bolzano il 13 luglio 1983 è da dichiarare

incostituzionale pure nella parte in cui dispone che "gli attestati

di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana

oppure in lingua tedesca e non in redazione bilingue.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo,

dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante

"modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10", nella parte

in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione

tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito

ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito

della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo

grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la

corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad

identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento;

Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa

riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di

Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui

dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano

rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in

redazione bilingue.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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