Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo

comma, lett. e), del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

(disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,

tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione),

promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Pretore di Modena

nel procedimento civile vertente tra Neri Claudio e l'Azienda Trasporti

Consorziali di Modena ed altra, iscritta al n. 1105 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 il Pretore di Modena,

in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento

(contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione) allegato sub "A" al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto

dispone che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione ad agente

di ruolo l'essere orfano di ex agente o figlio di agente.

Espone il giudice a quo che il ricorrente Claudio Neri e la

chiamata in causa Lorena Ferrari erano stati classificati entrambi al

primo posto, a pari merito, nella graduatoria finale di un concorso per

esami indetto dall'"Azienda trasporti consorziali di Modena" e che il

direttore dell'azienda benché il primo fosse più anziano della

seconda, aveva deliberato l'assunzione di quest'ultima perché figlia

di un dipendente in servizio in base al disposto della norma impugnata,

applicabile anche al personale addetto agli autoservizi di linea

extraurbana ex art. 1, 1. 22 settembre 1960, n. 1054 e non

implicitamente abrogata, anche perché norma speciale, per effetto

dell'art. 15, quarto comma, 1. 19 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 33,

quinto comma, 1. 20 maggio 1970, n. 300.

Premesso che già in numerose precedenti occasioni la Corte

costituzionale aveva sindacato la legittimità costituzionale di

disposizioni del "regolamento" in esame, così implicitamente

riconoscendone la forza di legge per gli effetti di cui all'art. 134

Cost. al di là della sua qualificazione formale, il Pretore di Modena

ritiene che la disparità di trattamento sia priva di ogni ragionevole

giustificazione. Attribuendo agli orfani ed ai figli degli agenti un

decisivo titolo preferenziale che trae origine unicamente dal rapporto

di filiazione e che in alcun modo è collegabile con la particolare

natura dell'attività da esercitarsi, il legislatore del 1931 avrebbe

inteso solo favorire il trapasso del rapporto di lavoro degli

autoferrotramvieri e delle categorie assimilate da una generazione

all'altra nell'ambito della stessa famiglia, così privilegiando una

sorte di assunzione jure sanguinis, integrante una situazione di

privilegio del tutto iniqua, la cui conservazione appare incompatibile

col principio costituzionale di uguaglianza.

2. - Nel giudizio di costituzionalità non si sono costituite parti

private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente

disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,

tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)

stabilisce all'art. 9, terzo comma, lett. e), dell'allegato A, in tema

di "ammissioni in servizio", che "costituisce progressivamente titolo

preferenziale per la assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza", fra

le tante altre categorie previste nel detto articolo, anche a quella di

"figli di agenti" (oltre che di "orfani di ex agenti").

2. - In applicazione della disposizione di cui sopra, l'Azienda

trasporti consorziali di Modena (A.T.C.M.), dovendo - provvedere alla

copertura del posto di "capo tecnico", deliberò di assumere in

servizio tale Ferrari Lorena, la quale nell'apposito concorso era stata

classificata al primo posto, ma a pari merito con tale Neri Claudio, il

quale, deducendo che "egli avrebbe dovuto essere il preferito in

considerazione della sua maggiore età", propose ricorso contro il

suddetto provvedimento dinanzi al Pretore di Modena in qualità di

giudice del lavoro. E questi, premesso che la disciplina stabilita con

il regio decreto n. 148 del 1931 "ha forza di legge ai sensi dell'art.

134 della Costituzione" - tanto che è stata "ammessa implicitamente

dalla stessa Corte costituzionale, la quale più volte si è

pronunciata sulla legittimità costituzionale di alcune sue

disposizioni (sentenze nn. 140 del 1971, 168 del 1973, 124 del 1975 ed

ordinanze nn. 243 del 1975,23 del 1976,66 del 1976)" - , rileva che la

preferenza accordata ai "figli di agenti" (oltre che agli "orfani di ex

agenti"), traendo "origine unicamente dal rapporto di filiazione" e

risolvendosi perciò in "un'assunzione jure sanguinis", "non appare

razionalmente giustificata" ed è, anzi, "difficilmente concepibile

alla luce del vigente principio costituzionale di eguaglianza", per cui

impugna dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la

surriportata disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, lett. e)

dell'allegato A al regio decreto n. 148 del 1931.

3. - La questione, sorta in ordine alla categoria dei "figli di

agenti", e che perciò assume rilevanza solo limitatamente a questa, è

fondata.

Allorquando in un pubblico concorso si verifichi, come nella

specie, la collocazione di due o più concorrenti al medesimo posto

nella graduatoria, è inevitabile il ricorso ad un criterio che indichi

chi, fra i vincitori ex aequo, debba essere assunto in servizio. Nel

nostro ordinamento è di solito considerato titolo preferenziale la

maggiore anzianità anagrafica, ma non può non convenirsi che, come si

legge in ordinanza, non è compito del giudice "ricercare quale sia il

criterio da utilizzare", se, cioè, quello della "maggiore età... od

un altro criterio". Va, tuttavia, affermato che, in un ordinamento il

quale ripudia la "distinzione... di condizioni personali e sociali",

non può riconoscersi legittimità ad un criterio fondato proprio sulla

diversa condizione familiare di un concorrente rispetto agli altri.

Elevare a titolo preferenziale l'appartenenza ad una determinata

famiglia equivale ad assicurare che un posto di lavoro rimanga

nell'ambito di questa. E poiché non è rinvenibile una ragione

giustificatrice del suddetto criterio - tale non è certo il semplice

rapporto di filiazione, dal quale non è desumibile una maggiore

attitudine del figlio all'espletamento di mansioni analoghe a quelle

svolte dal padre - , la preferenza accordata ai "figli di agenti" si

configura come un ingiustificato privilegio, che palesemente contrasta

col principio di eguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, Cost.

È appena il caso di precisare che dalla declaratoria di

illegittimità costituzionale, nei limiti sopra precisati, deriva la

caducazione anche di quella parte della disposizione che, per la sua

formulazione ("purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia

moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è

rivestito il padre"), è evidentemente riferibile solo ai "figli di

agenti" e non anche agli "orfani di ex agenti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,

nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per

l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di

agenti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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