Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27d.P.R. 1077/1970
  • art. 28d.P.R. 1077/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27,

secondo comma, e 28, quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal Consiglio di Stato

- sezione IV - sul ricorso di Italiano Francesca ed altri contro il

Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 2 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 62 del 6 marzo 1974.

Visto l'atto di costituzione del Ministero di grazia e giustizia;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Ministero di grazia e giustizia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 14 ottobre 1972 i coadiutori dattilografi

giudiziari Italiano Francesca, Montin Liliana, D'Eredità Silvana e

Balducci Franca proponevano ricorso al Consiglio di Stato per

l'annullamento del decreto 16 febbraio 1972 con il quale il Ministro di

grazia e giustizia aveva bandito un concorso - in base all'art. 27 del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 - a settanta posti di coadiutore

dattilografo giudiziario (con attribuzione della quarta classe di

stipendio, parametro 183) riservato agli impiegati della carriera

ausiliaria ed agli operai dipendenti dall'Amministrazione della grazia

e giustizia.

Deducevano in primo luogo i ricorrenti che il concorso non poteva

essere bandito per mancanza di posti disponibili nel 1971 nella

qualifica iniziale del ruolo coadiutori. A norma dell'art. 27 del

d.P.R. n. 1077 del 1970 il passaggio dalle categorie inferiori a quella

dei coadiutori è infatti testualmente previsto nei limiti di un sesto

dei posti disponibili nella qualifica iniziale ed errato doveva perciò

ritenersi il calcolo fatto, invece, dall'Amministrazione sulla base

dell'intera dotazione organica del ruolo coadiutori.

Si costituiva in giudizio il Ministro di grazia e giustizia

osservando che la determinazione dei posti, effettuata sulla base della

situazione complessiva dell'organico e non su quella della qualifica

iniziale, era giustificata dall'interpretazione logica e sistematica

del ripetuto art. 27 in collegamento con gli artt. 1 e 148 dello stesso

d.P.R.

Questa tesi non veniva però accolta dal Consiglio di Stato il

quale - dopo aver osservato che, ai fini del concorso riservato al

personale della carriera ausiliaria e della categoria degli operai per

la nomina a coadiutore dattilografo, può tenersi conto delle sole

disponibilità sussistenti nella detta qualifica e non pure delle

complessive disponibilità del ruolo - ha sollevato, con ordinanza 19

giugno 1973, la questione di legittimità costituzionale del comma

secondo dell'art. 27, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo il disposto della norma impugnata

costituisce motivo di inefficienza amministrativa nella misura in cui

preclude la possibilità di provvedere all'assunzione di personale

malgrado la disponibilità complessiva di posti nell'intero ruolo

organico, previsto per l'assolvimento di un servizio che presenta bassi

livelli di eterogeneità qualitativa. Non essendo valutabili ai fini

del concorso le disponibilità nelle qualifiche superiori e in difetto

di promozioni a dette qualifiche si verifica una situazione di

insufficienza di posti nella qualifica iniziale che preclude il

completamento di un organico con evidente pregiudizio dell'efficienza

dei servizi.

Altra questione sollevata con l'ordinanza e che viene ritenuta

connessa alla precedente è quella relativa all'art. 28, comma quinto,

del d.P.R. n. 1077 del 1970 che si assume in contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

Si denuncia l'irrazionalità del disposto di tale norma che per la

promozione a coadiutore superiore riserverebbe un ingiusto

differenziato trattamento ai coadiutori appartenenti al ruolo

dattilografi - i quali possono essere scrutinati solo dopo sedici anni

di effettivo servizio - rispetto a coloro che provengono dalla

categoria inferiore, che, invece, sono ammessi a scrutinio dopo cinque

anni dal passaggio alla categoria superiore.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. Si è costituito, invece, il Ministero di grazia e

giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Nelle proprie deduzioni e successiva memoria depositate in

cancelleria il 26 marzo e il 2 maggio 1974, l'Avvocatura conclude per

l'infondatezza delle questioni proposte.

Per quanto concerne l'art. 27, comma secondo, del d.P.R. n. 1077

del 1970, l'Avvocatura sostiene che se tale norma viene interpretata

giustamente, come ha fatto l'Amministrazione, ossia nel senso che nel

calcolo per la disponibilità dei posti per il concorso di passaggio

dalla carriera ausiliaria e degli operai a quella dei dattilografi,

deve tenersi conto di tutte le vacanze esistenti in organico, il dubbio

di incostituzionalità sollevato dal Consiglio di Stato, in riferimento

all'art. 97 Cost., non ha ragion d'essere.

La premessa da cui muove il giudice a quo, basata su una

interpretazione strettamente letterale della citata norma, è errata.

L'Amministrazione, invece, ha dato una corretta interpretazione

alla norma coordinandola col disposto dell'art. 1 dello stesso decreto,

secondo cui i posti disponibili nella qualifica iniziale si

identificano con quelli disponibili nel ruolo, nonché con l'art. 148

del ripetuto d.P.R. che recepisce il medesimo criterio di calcolo in

cui vengono in considerazione sia le eccedenze nelle qualifiche

iniziali che le vacanze in quelle superiori.

L'eccezione di incostituzionalità si risolve quindi solo sulla

base di una retta interpretazione della norma.

Circa la doglianza mossa all'art. 28, comma quinto, della legge

impugnata, l'Avvocatura osserva che, a seguito del concorso per

passaggio di carriera, il personale ausiliario accede alla qualifica di

coadiutore giudiziario, quarta classe di stipendio parametro 183, che

corrisponde a quella di coadiutore principale della carriera esecutiva,

la quale si articola nelle tre qualifiche di coadiutore, coadiutore

principale e coadiutore superiore.

Orbene, poiché, l'art. 28, comma primo, dispone che i coadiutori

principali possono partecipare agli scrutini per la promozione alla

qualifica di coadiutore superiore quando abbiano compiuto cinque anni

di anzianità nella qualifica, ugualmente cinque anni sono richiesti

dall'art. 28, comma quinto, per i coadiutori provenienti dai concorsi

per passaggio di carriera, i quali sono collocati nel parametro 183 (e

non 120) proprio in virtù del servizio in precedenza prestato nella

carriera di provenienza. Considerato in diritto :

1. - La prima questione sollevata dal Consiglio di Stato ha ad

oggetto l'art. 27, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.

1077, il quale, nel disciplinare il passaggio degli impiegati della

carriera ausiliaria e degli operai alla carriera dei coadiutori

dattilografi, dispone che tale passaggio "avviene nella qualifica

iniziale nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente

disponibili". Ad avviso del giudice a quo la norma sarebbe in

contrasto col principio dell'efficienza dei pubblici uffici enunciato

dall'art. 97 Cost. giacché, prescrivendo che il calcolo dei posti per

i concorsi riservati al suddetto passaggio di carriera debba essere

effettuato sulla base delle sole disponibilità sussistenti nella

iniziale qualifica dei dattilografi e non anche della complessiva

disponibilità del ruolo, essa non consentirebbe, in caso di

insufficienza di posti in tale qualifica, l'espletamento del concorso

e precluderebbe il completamento dell'organico con evidente

pregiudizio del buon andamento del servizio.

2. - La questione proposta trae origine da una interpretazione

meramente letterale della norma denunciata.

Per cogliere la giusta portata dell'art. 27, comma secondo, del

d.P.R. n. 1077 del 1970 non basta però fermarsi al suo dettato

testuale, ma è necessario chiarirlo in correlazione a quanto stabilito

dall'art. 1 dello stesso testo legislativo in tema di concorsi di

ammissione agli impieghi civili dello Stato. Il criterio generale

fissato da questa norma al fine della "determinazione del numero dei

posti da mettere a concorso" è che "potrà tenersi conto, oltre che

dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel

ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo".

Ora è chiaro che, se per la determinazione del numero dei posti da

mettere a concorso per la qualifica di coadiutore dattilografo può

tenersi conto delle vacanze esistenti nella qualifica di coadiutore

superiore, anche il sesto dei posti da riservare al passaggio dei

commessi e degli operai alla qualifica iniziale del personale di

dattilografia può essere calcolato sulla effettiva totale vacanza dei

posti nel ruolo organico di detto personale. L'applicazione di questo

criterio consente l'utilizzazione, come posti di risulta nella

qualifica iniziale di coadiutore dattilografo, delle vacanze esistenti

nella qualifica superiore nel pieno rispetto del limite invalicabile

della complessiva dotazione dei posti previsti in organico. In tal modo

l'Amministrazione è posta in grado di completare la dotazione

dell'intero organico e di assicurare l'efficienza dei pubblici uffici.

Interpretata ed applicata nei termini dinanzi precisati la

disposizione risulta conforme al precetto dell'art. 97 della

Costituzione.

3. - La seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato riguarda

l'art. 28, comma quinto, del d.P.R. n. 1077 del 1970 che si assume in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo l'ordinanza la norma

darebbe luogo ad una disparità di trattamento, ai fini della

promozione alla qualifica di coadiutore dattilografo superiore, fra

coadiutori dattilografi giudiziari provenienti da normali concorsi di

accesso alla carriera, i quali sono ammessi a scrutinio per la

promozione dopo sedici anni di servizio effettivo nella qualifica

inferiore, e coadiutori dattilografi provenienti da concorsi per

passaggi di carriera, per i quali, invece, è richiesta la minore

anzianità di anni cinque per partecipare allo scrutinio.

Anche questa eccezione non è fondata in quanto formulata

sull'inesatta premessa di una identità di situazione tra i soggetti

che qui vengono in considerazione. Esiste invece una sostanziale

diversità di posizione tra vincitori di concorso normale che accedono

all'iniziale qualifica di coadiutore dattilografo con diritto alla

prima classe di stipendio (parametro 120) e vincitori di concorso

riservato per passaggi di categoria con diritto alla quarta classe di

stipendio (parametro 183), che corrisponde alla prima classe di

stipendio spettante al coadiutore principale della carriera esecutiva.

Per l'ammissione al concorso dei primi non è richiesta alcuna

anzianità in pregressi servizi mentre, per la partecipazione al

concorso interno riservato ai secondi è richiesta, per contro, la

condizione ch'essi abbiano già maturato una considerevole anzianità

di effettivo servizio nella carriera ausiliaria o degli operai dalla

quale provengono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, del d.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il "Riordinamento delle carriere

degli impiegati civili dello Stato" sollevata con l'ordinanza indicata

in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, comma quinto, del citato decreto, sollevata con la stessa

ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari