Corte costituzionale

Sentenza n. 187/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di

previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1999 dal pretore di Pisa nel

procedimento civile tra Romani Ciompi Anna Maria e l'Ente nazionale

di previdenza e assistenza dei veterinari, iscritta al n. 243 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 19 dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto La vedova di un veterinario, che aveva contratto matrimonio dopo

il pensionamento, conveniva in giudizio l'ente di assistenza (ENPAV)

chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di

reversibilità. Il giudice adito rilevava, preliminarmente, che nella

specie l'evento morte, quale fatto costitutivo del diritto alla

reversibilità, si era verificato durante la vigenza della legge

18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di

previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), la quale limitava,

all'art. 22, la concessione del trattamento di reversibilità ai casi

in cui il matrimonio fosse stato contratto prima del collocamento in

quiescenza.

Il pretore di Pisa, investito della questione, dubita, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimità

costituzionale di tale norma e - fondandosi sulla motivazione della

sentenza n. 123 del 1990 di questa Corte - osserva che risultano

sempre più frequenti, in ragione del crescente elevarsi dell'età

media della popolazione, i matrimoni contratti in età avanzata quale

rimedio alla solitudine. Fenomeno, questo, che avrebbe, da un lato,

reso non più attuale la ratio di norme come quella censurata, e

cioè di evitare matrimoni strumentali all'unico fine di lucrare il

trattamento di reversibilità; e, dall'altro, ha comportato

l'estensione della tutela previdenziale a coloro che si siano sposati

dopo il pensionamento.

Quanto alla rilevanza il rimettente ritiene ch'essa sia in re

ipsa avendo la controversia a oggetto la corresponsione della

pensione di reversibilità in favore di una donna che aveva contratto

matrimonio con un veterinario in posizione di quiescenza. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari,

ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie ratione

temporis nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di

reversibilità per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo

il pensionamento.

2. - Nel merito la questione è fondata.

Sin dalla sentenza n. 3 del 1975 questa Corte ha affermato che

costituisce un principio generale del nostro ordinamento la spettanza

della pensione di reversibilità anche al coniuge che abbia contratto

matrimonio dopo il pensionamento dell'assicurato. A quella pronuncia

la Corte si è sempre attenuta, dichiarando la illegittimità

costituzionale d'una serie di norme che, nelle ipotesi di matrimonio

posteriore alla quiescenza, subordinavano il diritto alla

reversibilità a una durata minima del vincolo (sentenze nn. 110 del

1999, 162 del 1994, 1 del 1992, 450 e 189 del 1991, 123 del 1990); e

ciò sul presupposto che norme siffatte, sebbene indirettamente,

ledevano il diritto di libertà matrimoniale.

Tali principi sono stati recepiti dal legislatore che - nei più

recenti provvedimenti in materia previdenziale, fra i quali la citata

legge n. 136 del 1991 - ha evitato di far dipendere il diritto alla

pensione di reversibilità da una durata minima del matrimonio. Onde

la illegittimità costituzionale, per lesione dell'art. 3 della

Costituzione, di quella norma - com'è nel caso di specie - che

limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilità in

favore del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al

pensionamento dell'assicurato. Né ha pregio, per quanto qui rileva,

la circostanza secondo cui il matrimonio possa essere contratto da

persona in età avanzata al solo fine di far conseguire al coniuge il

beneficio della reversibilità, trattandosi di una circostanza di

mero fatto.

Resta assorbita la censura avanzata con riguardo all'art. 38

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, sesto

comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente

nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella

parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in

favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al

pensionamento dell'assicurato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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