Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2, 3 e 4 legge Reg. Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per

l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le

prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'Amministrazione

regionale) e art. 3 legge Reg. Sicilia 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme

per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione

regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo

relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del

personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84),

promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 ottobre 1984 dalla Corte dei

Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - sui ricorsi

proposti dal Procuratore Generale relativi a Paparcura Giovanni, Nobile

Vito, Nelli Romana e Pagano Sofia, iscritte ai nn. 156 a 159 del

registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione di Paparcura Giovanni, nonché l'atto

di intervento del Presidente della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

uditi l'avv. Pietro Virga per Paparcura Giovanni e l'avv. Silvio

De Fina per la Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 disponeva

(art. 1) che, a decorrere dall'1 febbraio 1978, gli adeguamenti

retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i

dipendenti dell'Amministrazione regionale - da corrispondere a titolo

d'indennità di contingenza - fossero determinati secondo le

disposizioni e i princìpi richiamati per il settore dell'industria nel

primo comma dell'art. 2 del D. I,. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito

nella legge 31 marzo 1977, n. 91 e successive modificazioni. Tale

sistema perequativo (art. 3) fu esteso ai pensionati. In seguito, con

legge reg. siciliana 13 dicembre 1983, n. 115 fu disposto che, a

decorrere dal trimestre 1 novembre 1982 - 31 gennaio 1983, le

variazioni dell'indennità di contingenza di cui agli artt. 1 e 3 della

legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 fossero determinate nella misura

e con le modalità previste dall'art. 3 del D. L. 29 gennaio 1983, n.

17, conv. nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni.

2. - Nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore generale,

per impugnare un provvedimento (del 2 aprile 1983) di liquidazione del

trattamento di quiescenza di un dipendente regionale - dimessosi dal

servizio prima di raggiungere l'anzianità massima - nel quale era

disposto che il trattamento di pensione (decorrente dal 24 marzo 1983)

fosse integrato con l'indennità di contingenza (di cui non veniva

precisato l'importo) "secondo le vigenti norme", con ordinanza 3

ottobre 1984 (n. 156, r.o. 1985) la Corte dei conti (Sezione

giurisdizionale per la regione siciliana) ha sollevato, con riferimento

agli artt. 3,36 e 117 Cost., 14, lett. q) dello Statuto siciliano,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,3 e 4 della

suddetta legge reg. 24 luglio 1978, n. 17, deducendo anche

l'illegittimità conseguenziale del citato art. 3 della legge reg. 13

dicembre 1983, n. 115.

Il Procuratore generale della Corte dei Conti, nel giudizio a quo,

lamentava che, col rinvio "alle norme vigenti" la pensione fosse stata

liquidata con attribuzione dell'intera indennità di contingenza, in

contrasto col disposto dell'art. 10 del D. L. 29 gennaio 1983, n. 17

come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79.

Secondo questa norma - per il personale avente diritto all'indennità

integrativa speciale che cessa dal servizio - dalla data della sua

entrata in vigore (29 gennaio 1983) l'indennità medesima, da

corrispondere in aggiunta al trattamento di quiescenza, è determinata

in proporzione agli anni utili a pensione rapportata alla anzianità

massima di servizio. Il Procuratore generale sosteneva che, in via

interpretativa, potesse giungersi a ritenere applicabile tale normativa

anche al personale della Regione siciliana e che, in caso contrario,

dovessero ritenersi costituzionalmente illegittime le disposizioni

della 1. reg. siciliana n. 17 del 1978, nella parte in cui non

prevedeva espressamente che anche le modificazioni successivamente

intervenute nella legislazione statale sull'indennità integrativa

speciale, fossero immediatamente operanti per la Regione siciliana. La

Corte dei Conti ha ritenuto inapplicabile la normativa statale suddetta

al personale della Regione siciliana, nonché improponibile la

questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto

implicante un intervento d'innovazione normativa riservato al

legislatore. Viceversa, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dei primi quattro articoli della legge reg. siciliana

n. 17 del 1978, in quanto disponevano l'attribuzione, ai dipendenti

regionali in servizio e a riposo, dell'indennità di contingenza

anziché dell'indennità integrativa speciale.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la l. reg. n. 17 del 1978

contrasterebbe innanzitutto col principio - da classificarsi quale

principio fondamentale di riforma economico - sociale - secondo il

quale per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle Regioni a

Statuto speciale, gli adeguamenti retributivi connessi alle variazioni

del costo della vita vanno corrisposti nella forma dell'indennità

integrativa speciale. Ciò si evincerebbe da un insieme di norme

statali - quali l'art. 67 della l. n. 62 del 1953, l'art. 16 della l.

n. 324 del 1959, l'art. 26 della l. n. 70 del 1975 e soprattutto,

l'art. 1 della l. n. 93 del 1983 - e sarebbe stato riconosciuto dalla

Corte costituzionale nella sentenza 20 aprile 1978, n. 45.

Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 4

della l. reg. n. 17 del 1978 per contrasto con l'art. 14 lett. q) dello

Statuto siciliano, che implicitamente deve ritenersi preveda quale

limite per la legislazione regionale, i princìpi fondamentali delle

riforme economico - sociali dello Stato.

Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero anche con l'art. 3

Cost., violando il principio di uguaglianza sotto il profilo della

ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti della Regione

siciliana e dipendenti dello Stato e delle altre regioni, per i quali

detto adeguamento avviene col diverso meccanismo della indennità

integrativa speciale e relativa differenziata disciplina.

Infine, le norme impugnate violerebbero anche l'art. 36 Cost.,

giacché l'indennità di contingenza, nel calcolo da effettuarsi

secondo il loro disposto, comporta, o può comportare, differenze

quantitative rispetto all'indennità integrativa speciale, ponendosi

così in essere una alterazione, effettiva o virtuale, della

proporzione retributiva.

Quanto alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115,

nell'ordinanza di rimessione si osserva che essa - statuendo all'art. 3

che a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982 - 31 gennaio 1983 le

variazioni dell'indennità di contingenza, di cui alla legge regionale

n. 17 del 1978, sono determinate nella misura e con le modalità

previste dall'art. 3 del D. L. 29 gennaio 1983, n.17 convertito nella

legge 25 marzo 1983, n. 79 - ha eliminato ogni sostanziale

differenziazione quantitativa tra le due indennità, ma ne ha lasciato

inalterata, insieme alle norme, la differenziazione giuridica. Infatti,

non ha recepito a sua volta, attuando con ciò una situazione di

contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, anche la norma

dell'art. 10 di detto D. L. n. 17 del 1983 come risultante dalla legge

di conversione, circa la riduzione dell'indennità integrativa speciale

al personale collocato anticipatamente a riposo ad una frazione

commisurata agli anni di servizio utili e rapportata all'anzianità

massima di servizio. Ne deriverebbe, pertanto, l'illegittimità

conseguenziale anche dell'art. 3 della 1. reg. n. 115 del 1983.

Tutto ciò, si afferma nell'ordinanza di rimessione, "a prescindere

dall'esame della classificabilità della disposizione dell'art. 10 del

suddetto D. L. n. 17 del 1983 quale norma fondamentale delle riforme

economico - sociali della Repubblica, che pure va riconosciuta per la

sua applicabilità alla generalità dei dipendenti pubblici in quanto

aventi diritto all'indennità integrativa speciale e che da sola

varrebbe a motivare autonomamente, in termini analoghi a quelli sopra

precisati, la questione di legittimità costituzionale".

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

siciliana, il quale ha dedotto che il sistema, su cui si fondava la

l.r.s. 24 luglio 1978, n. 17, era caratterizzato dal trattamento

unitario riferito sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati,

attraverso l'attribuzione dell'indennità di contingenza.

Lo Stato con il d.l. 29 maggio 1983, n. 17 ha mutato il proprio

sistema rapportando le variazioni della misura dell'indennità

integrativa speciale ad un indice, assimilato a quello relativo

all'indennità di contingenza del settore dell'industria (art. 3, primo

comma).

La regione siciliana, a sua volta, con l. 13 dicembre 1983, n. 115

ha ricondotto la misura e le modalità di calcolo delle variazioni del

costo della vita a quello prescelto dallo Stato (art. 3): le differenze

tra il sistema statale e quello regionale sono diventate soltanto

nominali.

L'adeguamento sostanziale alla normativa statale priverebbe,

dunque, di fondamento le censure di costituzionalità mosse alla Corte

dei Conti siciliana.

Né rileverebbe l'addotta mancata ricezione dell'art. 10 del d.l.

n. 17 del 1983 (come risultante dalla legge di conversione), circa la

riduzione dell'indennità integrativa speciale al personale collocato

anticipatamente a riposo ad una frazione commisurata agli anni di

servizio utile e rapportata all'anzianità massima di servizio.

Si tratterebbe, infatti, di un dettaglio che non può qualificarsi

principio attinente a riforma economico - sociale.

La questione, pertanto, sarebbe inammissibile o, comunque,

infondata.

4. - Si è costituita pure la parte privata, deducendo

preliminarmente - in particolare - l'irrilevanza della questione

sollevata, in quanto il decreto di determinazione del trattamento di

quiescenza impugnato nel giudizio a quo' mentre stabilisce il quantum

della pensione, riconosce in via astratta il diritto all'indennità di

contingenza "secondo le norme vigenti", senza determinarne l'ammontare

in attesa che sia precisato in apposito decreto presidenziale. La Corte

dei Conti avrebbe sollevato, quindi, le questioni di legittimità

costituzionale, in ordine a norme non applicate ed avrebbe riferito,

inoltre, l'incidente anche all'art. 3 l.r. 13 dicembre 1983, n. 115,

che all'epoca in cui il provvedimento di liquidazione della pensione fu

adottato, non era stato ancora emanato.

Nel merito, la parte privata ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

5. - Questioni identiche alla precedente sono state sollevate, in

analoghi giudizi, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la

Sicilia, con altre tre ordinanze in data 3 ottobre 1984 (nn. 157, 158,

159 r.o. 1985).

In tali giudizi davanti a questa Corte non vi sono state

costituzioni di parte. Considerato in diritto :

6. - Può disporsi la riunione dei giudizi, attesa la identità del

loro oggetto, per una congiunta decisione.

7. - Le ordinanze di rimessione della Corte dei Conti (Sezione

giurisdizionale della Regione siciliana), nel sollevare questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg.

24 luglio 1978, n. 17 e 3 della legge reg. 13 dicembre 1983, n. 115

(riguardanti l'attribuzione dell'"indennità di contingenza" ai

dipendenti regionali), premettono che nei provvedimenti relativi al

trattamento di pensione - della cui legittimità è chiamata a

giudicare - l'indennità di contingenza viene attribuita "ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge", senza che ne sia "precisato

l'importo".

In effetti i decreti di liquidazione delle pensioni impugnati

attribuivano "l'indennità di contingenza secondo le vigenti norme" e

facevano "riserva di rideterminazione" della misura delle pensioni

"dopo l'emissione della sentenza relativa al giudizio di

costituzionalità sulla normativa regionale concernente l'adeguamento

delle retribuzioni liquidate successivamente all'entrata in vigore

della legge statale 31 marzo 1977, n. 91", di cui questa Corte era

stata già investita con le ordinanze nn. 657/78 e 630/79 e sul quale

ha provveduto con sentenza n. 186 del 1986.

Trattavasi, pertanto, di atti dal contenuto ancora indeterminato e

del tutto generico, privi dell'indicazione della normativa da applicare

e destinati ad operare in concreto solo a seguito dell'emanazione di

successivi provvedimenti che determinassero l'indennità in questione e

la normativa della quale, nel determinarla, si faceva applicazione.

Le ordinanze di rimessione si riferiscono pertanto ad un oggetto

non definito nello stesso giudizio a quo, di guisa che la mancanza di

specificazione nei provvedimenti impugnati della normativa applicabile

e la loro completa genericità rende inutile il giudizio di questa

Corte, tenuto conto che qualunque sia il suo esito, questo non potrebbe

incidere su essi.

Ne deriva l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle

questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della

legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per

l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le

prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'amministrazione

regionale) e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115

(Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione

regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo

relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del

personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e

all'art. 14 lett. q) dello Statuto della Regione siciliana, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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