Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 avente per oggetto:

"Elevazione del limite di età per collocamento a riposo", promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il

7 novembre 1989, depositato in cancelleria il 15 successivo ed

iscritto al n. 97 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e

l'avv. Enzo Silvestri per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 7 novembre 1989, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117

Cost., della legge della Regione Calabria, riapprovata, a seguito di

rinvio, il 18 ottobre 1989, avente ad oggetto: "Elevazione del limite

di età per collocamento a riposo".

L'articolo unico di tale legge integra il primo comma dell'art. 61

della legge regionale n. 9 del 1975, disponendo che "il dipendente

inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data

anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età

senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a

domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e

comunque non oltre il 70° anno di età".

Ad avviso del ricorrente, con tale disposizione viene travisato il

principio fondamentale della legislazione statale in detta materia

enucleato da questa Corte nella sentenza n. 238 del 1988. Secondo

tale decisione, infatti, la regola vincolante per il legislatore

regionale "è quella del divieto di adottare una disciplina generale

che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di

esso) un'età massima per il collocamento a riposo superiore a quella

fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di

dipendenti"; e l'"eccezionale deroga" a tale principio è

esplicitamente circoscritta all'art. 38, secondo comma, Cost., nel

senso che la permanenza in servizio può essere consentita solo "a

fini assicurativi e previdenziali" per il "periodo strettamente

necessario" a conseguire il diritto a pensione (e comunque non oltre

il settantesimo anno di età). Con la legge impugnata, viceversa, si

attribuisce alla sentenza una portata non più circoscritta al

predetto parametro costituzionale e si perviene perciò ad una

sostanziale negazione del principio suenunciato.

La medesima legge inoltre, risolvendosi in un privilegio

ingiustificato per i dirigenti della Regione Calabria, viola pure

l'art. 3 Cost.

2. - La Regione Calabria ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.

È irrilevante, a suo avviso, che la legge in esame risponda ad

un'esigenza "non identica" a quella cui era preordinata la norma

regionale oggetto della citata sentenza n. 238 del 1988. Ciò che

conta è invece che in questa decisione si sia ritenuto che il

principio fondamentale può consistere in "un complesso articolato di

criteri direttivi" comprendente, oltre al divieto, anche la

possibilità di deroghe per certe ragioni giustificative: quali

sarebbero, a suo avviso, quelle esistenti nella legislazione statale

per magistrati, professori universitari ordinari ed "altre categorie

di dipendenti". Tali deroghe dovrebbero considerarsi, secondo la

resistente, come integranti il principio direttivo, e perciò

legittimerebbero le Regioni ad introdurne di analoghe per talune

categorie di propri dipendenti, qualora sussistano "esigenze simili a

quelle sottese dalle corrispondenti deroghe del legislatore statale".

Rispetto a queste ultime vi sarebbe identità di ratio, essendo la

norma impugnata preordinata all'ulteriore utilizzazione dello

speciale patrimonio di preparazione e professionalità acquisito dai

vertici dell'apparato regionale.

Essa, d'altra parte, avrebbe anche finalità previdenziali ed

assicurative in quanto mirerebbe a far conseguire a costoro il

massimo del trattamento pensionistico col raggiungimento di

quarant'anni di servizio.

Ed il fatto che nella citata sentenza n. 238 siano state

considerate le sole deroghe miranti ad assicurare ai dipendenti il

conseguimento del diritto a pensione non significa - ad avviso della

resistente - che tale situazione non valga per esigenze bensì

diverse, ma pur sempre identificabili con le medesime finalità

previdenziali ed assicurative: finalità il cui apprezzamento - ai

fini della conformità della deroga all'art. 117 Cost. - sarebbe

peraltro riservato alla Regione.

Ma anche a ritenere che con detta sentenza siano state escluse

deroghe diverse da quelle preordinate al conseguimento del diritto a

pensione, il principio in essa affermato legittima - secondo la

Regione - quelle finalizzate all'utilizzazione di "professionalità

non facilmente maturabili", in quanto analoghe alle deroghe esistenti

per talune categorie di personale statale (magistrati, ecc.).

Nelle stesse argomentazioni la Regione ha insistito in una memoria

illustrativa presentata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato

l'articolo unico della legge della Regione Calabria riapprovata il 18

ottobre 1989 (Elevazione del limite di età per collocamento a

riposo), nella parte in cui prevede che "il dipendente inquadrato

nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6

aprile 1975, che abbia compiuto il 65° anno di età senza aver

raggiunto i 40 anni di servizio, può essere trattenuto, a domanda,

sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non

oltre il 70° anno di età". Ad avviso del ricorrente tale

disposizione è costituzionalmente illegittima in riferimento agli

artt. 3 e 117 Cost., in quanto contrasta col principio fondamentale

della legislazione statale del collocamento a riposo al compimento

del 65° anno di età, senza tuttavia rispondere a quelle finalità

che alla stregua della sentenza n. 238 del 1988 di questa Corte

possono eccezionalmente legittimare una deroga.

2. - La censura non è fondata, perché presuppone un quadro

normativo di riferimento non più attuale.

Occorre innanzi tutto premettere che la sentenza di questa Corte

n. 238 del 1988, cui si richiamano entrambe le parti di questo

giudizio, ha chiarito che i principi fondamentali della legislazione

statale vincolanti il legislatore regionale possono consistere in un

complesso articolato di criteri direttivi risultanti dalla regola

generale vigente nel settore integrata dalle possibili deroghe

stabilite dalla medesima legislazione. Pertanto lo stesso legislatore

dovrà attenersi alla regola generale e potrà distaccarsene soltanto

con la previsione di discipline derogatorie identiche a quelle

dettate dalle leggi dello Stato, ovvero riconducibili alla medesima

ratio.

Ora non è dubbio che anche nel caso di specie, come in quello

risolto dalla sentenza menzionata, nella materia oggetto della legge

impugnata la regola consiste nel divieto per il legislatore regionale

di stabilire in via generale una disciplina che preveda per il

personale della Regione un'età massima per il collocamento a riposo

superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente

categoria di dipendenti.

Per quanto invece concerne le ipotesi di deroga a detto divieto

bisogna considerare che la situazione legislativa non è più quella

tenuta presente dalla ripetuta decisione n. 238 del 1988, sulla quale

le parti fondano le loro opposte argomentazioni. Infatti un nuovo

caso di eccezionale superamento del generale limite di età per il

collocamento a riposo è stato di recente introdotto dalla legge

statale 28 febbraio 1990, n. 37 che, nel convertire in legge il

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, ha disposto (art. 1, comma

quarto - quinquies), che, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del detto decreto, siano estese ai dirigenti civili dello Stato le

disposizioni prima vigenti, in via transitoria, per il personale

ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica dello Stato (artt. 15, secondo e

terzo comma, legge n. 477 del 1973 e 10, sesto comma, decreto-legge

n. 357 del 1989, convertito in legge n. 417 del 1989). Tali

disposizioni consentono al menzionato personale, in servizio al 1°

ottobre 1974, di essere trattenuto in servizio, su richiesta, oltre

il sessantacinquesimo anno di età, per il tempo necessario al

raggiungimento anche del limite massimo della pensione, e comunque

non oltre il settantesimo anno di età.

Poiché la legge della Regione Calabria qui impugnata non

stabilisce - nonostante il suo titolo possa far pensare il contrario

- in via generale un limite di età per il collocamento a riposo dei

propri dirigenti (inquadrati nella massima qualifica e in servizio da

data anteriore al 6 aprile 1975) diverso da quello fissato per i

corrispondenti dipendenti dello Stato, ma dispone soltanto, in via

transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a

quella prevista a favore di questi ultimi, non può dirsi che la

stessa legge contrasti con i "principi fondamentali" attualmente

vigenti in materia né di conseguenza, che preveda, in violazione

dell'art. 3 Cost., una disciplina ingiustificatamente differenziata

rispetto a quella vigente in altre Regioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Calabria, riapprovata il 18 ottobre 1989

(Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), in

riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, sollevata con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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