Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21 (Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante

"Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale" e altre

norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i

precari delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1994 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana su ricorso proposto da

Galante Giovanni ed altro contro la Presidenza della Regione

siciliana ed altro iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 14 settembre 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,

su ricorso proposto da Manno Fulvio contro la Presidenza della

Regione siciliana ed altro iscritta al n. 794 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Galante Giovanni ed altro nonché

gli atti di intervento della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Arturo Merlo per Galante Giovanni ed altro e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Adito da Galante Giovanni e Calabrò Alfonso per la riforma

d'una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione di Catania, il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana con ordinanza emessa il 16 marzo 1994 e pervenuta

alla Corte il 1 ottobre 1994 solleva, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21,

nella parte in cui - disciplinando la procedura selettiva per il

passaggio alla qualifica di dirigente superiore amministrativo -

limita l'ammissione ai dirigenti ed equiparati che alla data del 1

novembre 1985 risultano inquadrati nei ruoli di cui alla legge

regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Ferma restando la potestà del legislatore regionale d'indicare

una data cui riferire il possesso dei requisiti di ammissione, il 1

novembre 1985, assunto quale discrimine dalla norma denunciata, non

rispetterebbe il principio di eguaglianza, nel momento in cui esclude

una categoria di personale già statale, ma inquadrato nei ruoli

regionali in una data, il 31 dicembre 1985, anteriore a quella della

promulgazione della citata legge n. 21 del 1986. Non vi sarebbe

ragionevole giustificazione di tale scelta legislativa: l'aver

elevato a titolo di ammissione l'inquadramento nel ruolo regionale,

alla data indicata, non sarebbe - ad avviso del rimettente - indice

di maggiore capacità professionale; e vi sarebbe, altresì, lesione

del principio di buon andamento dell'amministrazione, restringendosi

irrazionalmente il numero degli aspiranti.

1.2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza della

questione. Non essendovi identità di situazioni non si potrebbe

parlare - secondo la difesa erariale - di violazione del principio di

eguaglianza; né d'altro canto sarebbe utilizzabile il canone di buon

andamento per negare la discrezionalità del legislatore, al quale

non si potrebbe, invero, rimproverare l'adozione di criteri

improntati a gradualità e prudenza, considerata la diversa

provenienza delle categorie di personale.

1.3. - Si sono costituite le parti private sottolineando come non

vi siano motivi plausibili che giustifichino l'avvenuta

differenziazionedi posizioni analoghe; e ricordando, anzi, come

proprio l'Assessorato alla presidenza della Regione si sia posto il

problema della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n.

21 fino ad investirne in sede consultiva, con nota del 24 aprile

1987, il Consiglio di giustizia amministrativa che - nel rilevare la

disparità di trattamento verificatasi a danno del personale dei

ruoli transitori - suggerì all'amministrazione, con il parere n. 148

del 1987, di vagliare l'opportunità di modificare l'art. 2 citato.

Il possesso dello status di dipendente regionale alla data del 1

novembre 1985, quale titolo di ammissione alla procedura selettiva,

non rappresenta un indice di maggiore capacità rispetto ai

dipendenti che provengono dai ruoli statali inquadrati in epoca

successiva; per altro verso, poi, riducendo il numero degli aspiranti

legittimati, si svilisce inevitabilmente - questo l'assunto dei

ricorrenti - la qualità della selezione concorsuale.

2.1. - Anche il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, giudicando sul

ricorso proposto da Fulvio Manno avverso il decreto dell'Assessore

regionale alla presidenza della Regione n. 3361/II del 30 maggio

1994, che annullava il precedente decreto 5 dicembre 1986, n.

7034/XV, di attribuzione della qualifica di dirigente superiore,

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge regionale n. 21 del 1986, in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, richiamando le sentenze di questa Corte n. 879 e n. 827

del 1988.

2.2. - Pure in tale giudizio si è costituita la Regione

siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo nel senso della inammissibilità (per difetto di

rilevanza) o quanto meno della infondatezza della questione. In una

memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura

sottolinea che il Manno ha impugnato, dinanzi al T.A.R. Sicilia, il

decreto assessorile di annullamento d'un precedente atto che gli

attribuiva, illegittimamente, la qualifica di dirigente superiore:

nel giudizio di merito si discute, dunque, soltanto del provvedimento

di autotutela; di qui, l'irrilevanza della questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto

1. - Entrambe le ordinanze di rimessione, emesse rispettivamente

dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e

dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di

Catania, denunciano, per violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 della legge regionale 9

maggio 1986, n. 21, che - nel novellare la precedente legge regionale

29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale

dell'amministrazione regionale" - ne ha sostituito l'art. 70,

dettando una norma transitoria (per la "prima applicazione della

legge"), in base alla quale tutti i posti previsti nella qualifica di

dirigente superiore sono coperti dai dirigenti inquadrati in ruolo

(alla data del 1 novembre 1985), previa valutazione dei titoli e un

colloquio. Verrebbero così discriminati, ai fini del conferimento

della qualifica di dirigente superiore, i dipendenti provenienti

dallo Stato che erano stati inquadrati in ruolo, con decorrenza 31

dicembre 1985, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n.

53.

Le due ordinanze, ponendo la medesima questione di legittimità

costituzionale, vanno riunite e decise con unica sentenza.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

mossa dall'Avvocatura dello Stato con riguardo alla questione

sollevata dal T.A.R. Sicilia: il giudice rimettente fornisce una

motivazione plausibile sulla rilevanza che la questione di

legittimità costituzionale può avere sull'esame del ricorso

proposto dal Manno avverso il decreto che annulla l'atto di

conferimento della qualifica di dirigente; e non vi è dubbio,

infatti, che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità

costituzionale della novella introdotta dalla citata legge regionale

n. 21 cambierebbe il quadro normativo assunto dal giudice di merito.

3. - Per chiarire i termini della questione, è necessario

soffermarsi sulla cronologia delle leggi sinora richiamate.

Il 1 novembre 1985 entra in vigore la legge regionale 29 ottobre

1985, n. 41, che detta nuove norme per il personale

dell'amministrazione regionale, disciplinandone ex novo lo stato

giuridico e il trattamento economico. L'art. 70 della riforma

riguardava il corso di formazione per dirigente superiore. Poco dopo,

con la legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dello

Stato comandato presso l'amministrazione regionale è immesso in uno

speciale ruolo transitorio con inquadramento al 31 dicembre 1985.

Ora, la legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, novellando l'art. 70

della riforma dell'ottobre 1985, innova la procedura per

l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore, ammettendo

tutti i dirigenti, o equiparati, inquadrati nei ruoli regionali alla

data del 1 novembre 1985, che abbiano un'anzianità di servizio di

almeno dieci anni.

4. - Il punto decisivo della questione è, dunque, il termine del

1 novembre 1985.

Il 1 novembre 1985 è entrata in vigore la riforma del personale

regionale di cui alla legge n. 41 dello stesso anno; nel frattempo,

erano stati inquadrati in ruolo i dipendenti dello Stato in posizione

di comando, per i quali l'art. 12 della legge regionale 9 maggio

1986, n. 21, introduce, invero, una norma ad hoc (che equipara gli ex

direttori aggiunti di divisione ai dirigenti superiori). L'art. 12

non risolve, però, la discriminazione denunciata dai giudici

rimettenti: è certamente grave motivo di irrazionalità che la legge

n. 21 non abbia considerato le posizioni di coloro i quali erano già

immessi in ruolo, per volontà del legislatore regionale, sulla base

di una valutazione positiva del servizio reso e dell'interesse

pubblico a inquadrare (sia pure in un "ruolo speciale transitorio") i

dipendenti statali in posizione di comando.

Non vale eccepire la discrezionalità del legislatore, e il fatto

che la norma denunciata introduce (rispetto al testo originario

dell'art. 70, poi novellato) un trattamento di favore, che non

sarebbe suscettibile di estensione. La salvaguardia di tale ambito di

discrezionalità non esime questa Corte dall'accertare se non vi

siano manifesti motivi di irrazionalità, e discriminazioni prive di

fondamento giustificativo. Alla luce di quanto si è fin qui

osservato, è evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione

sia sotto il profilo della disparità di trattamento, a danno degli

ex statali, sia sotto quello dell'intrinseca irrazionalità, per non

aver adeguatamente ponderato il legislatore regionale, nel maggio del

1986, la situazione che si era determinata nei ruoli regionali con

precedenti atti normativi, e in particolare con la legge, più volte

menzionata, del 27 dicembre 1985, n. 53 (v. in generale, nella

giurisprudenza di questa Corte, le sentenze nn. 313, 234, 51 del

1994, 250, 219 del 1993, 487 del 1991, 472, 369 e 347 del 1990).

Resta assorbita l'ulteriore censura mossa con riguardo all'art. 97

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 21

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n.

41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione

regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione

giovanile e i precari delle unità sanitarie locali), nella parte in

cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della

qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti

inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziché a quella

di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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